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Intercettazioni
: ma destra e sinistra smentirono Alfano 2
documento
del Senato
Pubblichiamo il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva
della Commissione giustizia del Senato sul fenomeno delle
intercettazioni telefoniche
del 2006 (Doc. XVII, n.2), documento conclusivo che fu approvato
all'unanimita' (quindi da destra e sinistra) e che contiene
alcune informazioni e affermazioni che contraddicono platealmente
quanto dichiarato oggi a supporto della legge sulle intercettazioni
proposta dal ministro Angelino Alfano in merito agli abusi
sulle intercettazioni ed ai costi delle stesse. In grassetto
i passaggi piu' interessanti.
Nella seduta antimeridiana del 20 luglio 2006, la Commissione
procedeva alla audizione innanzitutto del prefetto Alessandro
Panza, vicedirettore generale del dipartimento della pubblica
sicurezza presso il ministero dell’interno e direttore centrale
della polizia criminale. Il prefetto Panza svolgeva
una ricognizione sugli aspetti tecnici e procedimentali
delle intercettazioni, soffermandosi in particolare su quelli
di competenza della polizia giudiziaria.
Nel
corso della seduta pomeridiana del 20 luglio 2006, la Commissione
ascoltava il dottor Arcibaldo Miller, ispettore generale del
Ministero della Giustizia, in relazione ad accertamenti svolti
in ordine a presunte irregolarita` segnalati da un precedente
audito, il dottor Papa. Per contro, l’ispettore generale
Arcibaldo Miller preliminarmente riferiva in ordine all’assenza
di irregolarita` negli episodi oggetto delle sue ispezioni,
facendo riferimento in particolare a tre vicende, che avevano
pubblicamente suscitato notevole clamore, temendosi una violazione
dei principi in materia di segretezza del contenuto di intercettazioni
telefoniche: la pubblicazione delle prime telefonate estrapolate
dal procedimento OPAS trattato dalla procura di Milano (maggio-giugno
2005); la vicenda legata alla pubblicazione del contenuto
di intercettazioni di conversazioni svoltesi tra un indagato
raggiunto da un provvedimento cautelare e un senatore della
Repubblica (settembre-ottobre 2005); la vicenda infine delle
intercettazioni delle conversazioni tra l’onorevole Fassino
e il dottor Consorte (pubblicate all’inizio del 2006).
In quest’ultimo caso si era posto, in particolare, il problema
della remotizzazione, distinguendosi il momento della captazione
della registrazione (tutelato dalla legge) da quello dell’ascolto
(non coperto invece da alcuna tutela), anche se – a seguito
di specifiche domande poste dalla Commissione – emergeva fin
dall’epoca di tale audizione, per tale ultimo caso, l’ipotesi
di attivita` relative ad operazione abusiva certamente sconosciuta
all’autorita` giudiziaria operante.
In
ordine al pericolo costituito dalla creazione di copie del
materiale intercettato anche presso la sala server della procura,
il dottor Miller rilevava la necessita` di trasferire alla
sala d’ascolto le stesse garanzie previste per la sala server,
al fine di ricostruire e accertare, in un’eventuale ipotesi
di divulgazione illecita del dato, possibili responsabilita`
di rilievo penale o disciplinare. Per quanto attinente
alla problematica relativa alla possibile irrilevanza del
contenuto delle intercettazioni, il dottor Miller rilevava
la difficolta` di una valutazione di tal genere in sede amministrativa,
osservando altresì che una sola sentenza della Corte
di cassazione (sezioni unite del 1999, in ordine a responsabilita`
disciplinare di un magistrato) si era pronunciata in materia,
stabilendo che in sede disciplinare puo` essere valutata la
rilevanza disciplinare (negligenza o altro) dell’inserimento
nel provvedimento giudiziario di un dato riservato, attinente
a terzi e non utile ne´ pertinente rispetto all’indagine:
tesi peraltro contrastata in sede di Consiglio Superiore della
Magistratura. In conclusione, si segnala che, in seduta segreta,
il dottor Miller affrontava la questione relativa alla procura
della Repubblica di Potenza e alle polemiche sollevate dai
mass-media, relativamente alla presunta «chiave» di accesso
a computer della procura di cui sarebbero stati in possesso
alcuni giornalisti. Trattasi peraltro di una sorta di «abbaglio»
e comunque di una vicenda che non presenta alcun aspetto di
utilita` per i lavori di questa Commissione, salvo che costituire
la conferma della necessita` di verificare per bene i fatti
prima di scatenare polemiche.
Nella seduta del 26 luglio 2006, la Commissione procedeva
alla audizione del dottor
Riccardo Perissich, direttore della funzione public
and economic affairs and external relations del Gruppo
Telecom, in relazione a quanto emerso nella audizione del
professor Pizzetti (il quale aveva segnalato l’esistenza di
un problema di messa in sicurezza del meccanismo delle intercettazioni
fin dalla sua fase iniziale, quindi anche per quanto riguarda
la raccolta di dati).
Nella
seduta del 12 settembre 2006, si procedeva all’audizione in
seduta segreta di rappresentanti del SISMI e del SISDE sul
tema delle cosiddette intercettazioni preventive previste
nella normativa antiterrorismo (decreto-legge n. 144 del 27
luglio 2005, convertito con legge n. 155 del 31 luglio 2005).
I primi, per quanto e` possibile riferire in questa sede,
precisavano di non aver mai fatto ricorso a tale strumento,
non avendo mai rintracciato episodi e situazioni specifiche
che potessero farsi rientrare nelle previsioni della normativa
citata per la parte concernente le intercettazioni telefoniche,
ma di avervi fatto ricorso solo limitatamente alla acquisizione
di tabulati. A differenza del SISMI, i rappresentanti del
SISDE precisavano di aver inoltrato a tre procure generali
diverse, sulla base di cinque deleghe ottenute dal governo,
nove distinte richieste di autorizzazione a svolgere attivita`
di intercettazione preventiva di comunicazioni telefoniche
e telematiche, oltre che intercettazioni ambientali e acquisizione
di tabulati di traffico.
continua
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