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07 aprile 2010
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Intercettazioni : ma destra e sinistra smentirono Alfano 2
documento del Senato

Pubblichiamo il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva della Commissione giustizia del Senato sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche del 2006 (Doc. XVII, n.2), documento conclusivo che fu approvato all'unanimita' (quindi da destra e sinistra) e che contiene alcune informazioni e affermazioni che contraddicono platealmente quanto dichiarato oggi a supporto della legge sulle intercettazioni proposta dal ministro Angelino Alfano in merito agli abusi sulle intercettazioni ed ai costi delle stesse. In grassetto i passaggi piu' interessanti.

Nella seduta antimeridiana del 20 luglio 2006, la Commissione procedeva alla audizione innanzitutto del prefetto Alessandro Panza, vicedirettore generale del dipartimento della pubblica sicurezza presso il ministero dell’interno e direttore centrale della polizia criminale. Il prefetto Panza svolgeva una ricognizione sugli aspetti tecnici e procedimentali delle intercettazioni, soffermandosi in particolare su quelli di competenza della polizia giudiziaria.

Nel corso della seduta pomeridiana del 20 luglio 2006, la Commissione ascoltava il dottor Arcibaldo Miller, ispettore generale del Ministero della Giustizia, in relazione ad accertamenti svolti in ordine a presunte irregolarita` segnalati da un precedente audito, il dottor Papa. Per contro, l’ispettore generale Arcibaldo Miller preliminarmente riferiva in ordine all’assenza di irregolarita` negli episodi oggetto delle sue ispezioni, facendo riferimento in particolare a tre vicende, che avevano pubblicamente suscitato notevole clamore, temendosi una violazione dei principi in materia di segretezza del contenuto di intercettazioni telefoniche: la pubblicazione delle prime telefonate estrapolate dal procedimento OPAS trattato dalla procura di Milano (maggio-giugno 2005); la vicenda legata alla pubblicazione del contenuto di intercettazioni di conversazioni svoltesi tra un indagato raggiunto da un provvedimento cautelare e un senatore della Repubblica (settembre-ottobre 2005); la vicenda infine delle intercettazioni delle conversazioni tra l’onorevole Fassino e il dottor Consorte (pubblicate all’inizio del 2006). In quest’ultimo caso si era posto, in particolare, il problema della remotizzazione, distinguendosi il momento della captazione della registrazione (tutelato dalla legge) da quello dell’ascolto (non coperto invece da alcuna tutela), anche se – a seguito di specifiche domande poste dalla Commissione – emergeva fin dall’epoca di tale audizione, per tale ultimo caso, l’ipotesi di attivita` relative ad operazione abusiva certamente sconosciuta all’autorita` giudiziaria operante.

In ordine al pericolo costituito dalla creazione di copie del materiale intercettato anche presso la sala server della procura, il dottor Miller rilevava la necessita` di trasferire alla sala d’ascolto le stesse garanzie previste per la sala server, al fine di ricostruire e accertare, in un’eventuale ipotesi di divulgazione illecita del dato, possibili responsabilita` di rilievo penale o disciplinare. Per quanto attinente alla problematica relativa alla possibile irrilevanza del contenuto delle intercettazioni, il dottor Miller rilevava la difficolta` di una valutazione di tal genere in sede amministrativa, osservando altresì che una sola sentenza della Corte di cassazione (sezioni unite del 1999, in ordine a responsabilita` disciplinare di un magistrato) si era pronunciata in materia, stabilendo che in sede disciplinare puo` essere valutata la rilevanza disciplinare (negligenza o altro) dell’inserimento nel provvedimento giudiziario di un dato riservato, attinente a terzi e non utile ne´ pertinente rispetto all’indagine: tesi peraltro contrastata in sede di Consiglio Superiore della Magistratura. In conclusione, si segnala che, in seduta segreta, il dottor Miller affrontava la questione relativa alla procura della Repubblica di Potenza e alle polemiche sollevate dai mass-media, relativamente alla presunta «chiave» di accesso a computer della procura di cui sarebbero stati in possesso alcuni giornalisti. Trattasi peraltro di una sorta di «abbaglio» e comunque di una vicenda che non presenta alcun aspetto di utilita` per i lavori di questa Commissione, salvo che costituire la conferma della necessita` di verificare per bene i fatti prima di scatenare polemiche.

Nella seduta del 26 luglio 2006, la Commissione procedeva alla audizione del dottor Riccardo Perissich, direttore della funzione public and economic affairs and external relations del Gruppo Telecom, in relazione a quanto emerso nella audizione del professor Pizzetti (il quale aveva segnalato l’esistenza di un problema di messa in sicurezza del meccanismo delle intercettazioni fin dalla sua fase iniziale, quindi anche per quanto riguarda la raccolta di dati).

Nella seduta del 12 settembre 2006, si procedeva all’audizione in seduta segreta di rappresentanti del SISMI e del SISDE sul tema delle cosiddette intercettazioni preventive previste nella normativa antiterrorismo (decreto-legge n. 144 del 27 luglio 2005, convertito con legge n. 155 del 31 luglio 2005). I primi, per quanto e` possibile riferire in questa sede, precisavano di non aver mai fatto ricorso a tale strumento, non avendo mai rintracciato episodi e situazioni specifiche che potessero farsi rientrare nelle previsioni della normativa citata per la parte concernente le intercettazioni telefoniche, ma di avervi fatto ricorso solo limitatamente alla acquisizione di tabulati. A differenza del SISMI, i rappresentanti del SISDE precisavano di aver inoltrato a tre procure generali diverse, sulla base di cinque deleghe ottenute dal governo, nove distinte richieste di autorizzazione a svolgere attivita` di intercettazione preventiva di comunicazioni telefoniche e telematiche, oltre che intercettazioni ambientali e acquisizione di tabulati di traffico.

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