Osservatorio sulla legalita' e sui diritti
Osservatorio sulla legalita' onlusscopi, attivita', referenti, i comitati, il presidenteinvia domande, interventi, suggerimentihome osservatorio onlusnews settimanale gratuitaprima pagina
07 aprile 2010
tutti gli speciali

Intercettazioni : ma destra e sinistra smentirono Alfano 3
documento del Senato

Pubblichiamo il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva della Commissione giustizia del Senato sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche del 2006 (Doc. XVII, n.2), documento che fu approvato all'unanimita' (quindi da destra e sinistra) e che contiene alcune informazioni e affermazioni che contraddicono platealmente quanto dichiarato oggi a supporto della legge sulle intercettazioni proposta dal ministro Angelino Alfano in merito agli abusi sulle intercettazioni ed ai costi delle stesse. In grassetto i passaggi piu' interessanti.

La seduta pomeridiana del 12 settembre 2006 proseguiva con l’audizione dei rappresentanti della societa` TRE Italia. Il dottor Roberto Cosa, capo della direzione businness security,descriveva in particolare l’attivita` dell’Area Riservata Prestazioni Obbligatorie (ARPO), una funzione aziendale che gestisce la sicurezza di tutte le sedi H3G e che e` caratterizzata da una struttura dedicata, volta a garantire il suo supporto tecnico alle autorita`, con modalita` definite completamente «scure», vale a dire senza effettuare ne´ registrazione ne´ ascolto ne´ trascrizione delle conversazioni intercettate. Il personale e` dotato di credenziali di autenticazione ed e` specificamente formato ed istruito. Veniva precisato che TRE e` in grado di garantire la sicurezza solo fino al proprio nodo di rete e che, comunque, l’attivita` di TRE nel settore e` pressoche´ quadruplicata dal 2004, per effetto concomitante dell’accresciuta presenza di TRE sul mercato e dell’incremento del numero di richieste delle intercettazioni.

Successivamente, sempre nella seduta pomeridiana del 12 settembre 2006, veniva sentito il dottor Romano Righetti, in rappresentanza della societa` Wind, il quale descriveva in particolare le misure di garanzia per la sicurezza delle procedure adottate dalla societa`; mentre il dottor Vincenzo Folino spiegava le modalita` adottate nelle diverse fasi della procedura di instradamento delle intercettazioni e dei dati. In conclusione, il dottor Rocco Violi e il dottor Salvatore Cirafici, sempre per la Wind, si soffermavano sulle dimensioni economiche dell’attivita`, deplorando in particolare le eccessive farraginosita` e lunghezza delle procedure di liquidazione delle fatture da parte dei vari uffici giudiziari.

Nel corso della seduta antimeridiana del 13 settembre 2006, la Commissione ascoltava preliminarmente il dottor Pietro Saviotti, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Roma, e successivamente il dottor Franco Gabrielli, direttore generale della polizia di prevenzione. Il primo, intervenendo non solo in qualita` di magistrato esperto nello svolgimento delle intercettazioni giudiziarie, ma anche per aver fatto parte dell’osservatorio-commissione interministeriale sulla sicurezza delle reti e sulle intercettazioni telefoniche (istituito alla fine degli anni novanta e composto da rappresentanti del ministero della giustizia e da quello delle telecomunicazioni), contestava decisamente in primo luogo le affermazioni spesso riportate dalla stampa, ma ripetute anche da alcuni dei soggetti ascoltati dalla Commissione, secondo le quali la quantita` delle intercettazioni per fini di giustizia realizzate negli altri paesi industriali (e le relative spese) sarebbe notevolmente inferiore rispetto a quelle effettuate in Italia. E precisava che, in realta`, le statistiche che vengono spesso citate confrontano dati assolutamente non omogenei, dal momento che prendono in considerazione le sole intercettazioni disposte dall’autorita` giudiziaria, che nel sistema costituzionale italiano rappresentano la totalita` del fenomeno, a differenza di quanto avviene in tutti gli altri Paesi industrializzati del mondo occidentale (chi piu`, chi meno). In particolare, veniva citata la Francia, dove l’autorita` giudiziaria dispone o autorizza solo il 30 – 40 per cento delle intercettazioni, essendo la rimanente parte nella potesta` del Ministero dell’interno; mentre nel Regno Unito le intercettazioni sono pressoche´ esclusivamente uno strumento di indagine adottato, e su larghissima scala, dalla Polizia e dai servizi segreti e non hanno alcun diretto valore processuale.

Il dottor Saviotti osservava poi come la questione dei costi differenti fra i vari Paesi abbia varie cause fra le quali, ad esempio, l’aporia tipicamente italiana fra il carattere obbligatorio dell’attivita` di supporto fornita dai concessionari dei servizi telefonici e il fatto che i relativi compensi possono essere oggetto di contrattazione, oltretutto svolta in posizione di debolezza dalle singole Procure; laddove invece tale attivita` in altri Paesi e` compensata forfettariamente in base a criteri stabiliti nell’atto di concessione o addirittura, come in Germania, e` dovuta dal concessionario a titolo gratuito. Il dottor Saviotti si soffermava poi sul problema della privacy, rilevando in primo luogo il carattere assolutamente non dissuasivo della pena contravvenzionale prevista dal codice penale per la divulgazione sulla stampa di notizie di un procedimento penale, e dall’altro analizzando la situazione dei soggetti a vario titolo coinvolti nella consegna ai mass media dell’esito e del contenuto di intercettazioni, una volta venuto meno il carattere della segretezza. Ritenendo non praticabile la proposta di sottrarre i brani delle intercettazioni non ritenute rilevanti da parte del pubblico ministero alla conoscenza delle parti, il dottor Saviotti indicava cosý` la strada maestra per il contemperamento tra le esigenze della liberta` di stampa e quelle di tutela della privacy: adottare i criteri elaborati dalla giurisprudenza in tema di diffamazione. Infine, il dottor Saviotti esprimeva una valutazione circa l’opportunita`, tanto per motivi di sicurezza che di efficienza e di economicita`, di ridurre e potenziare i centri di intercettazione, concentrandoli presso cinque o sei procure per tutto il territorio nazionale o, al limite, concentrandoli presso le sole procure distrettuali.

Sempre il 13 settembre 2006, il dottor Franco Gabrielli, direttore generale della polizia di prevenzione, forniva invece una ricostruzione storica dell’istituto delle intercettazioni preventive, introdotto dall’articolo 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 374 e, pur riconoscendone il carattere particolarmente invasivo in rapporto alla tutela della privacy del soggetto ascoltato, ne rivendicava la rilevante funzione preventiva, deplorando anzi la impossibilita` di un utilizzo processuale del materiale raccolto. Dopo aver fornito uno schema riepilogativo delle attivita` svolte dal servizio centrale antiterrorismo, il dottor Gabrielli si soffermava sulle problematiche tecniche relative alla messa in sicurezza del sistema.

Nella stessa giornata del 13 settembre 2006, nel corso della seduta pomeridiana, la Commissione ascoltava il Procuratore nazionale antimafia, dottor Piero Grasso, il dottor Cuno Tarfusser, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bolzano e infine i rappresentanti della societa` Vodafone. In particolare, il dottor Grasso, nel rilevare che le intercettazioni, soprattutto quelle ambientali, si erano dimostrate (e continuano ad essere) strumenti irrinunciabili per l’individuazione dei responsabili dei delitti di criminalita` organizzata e per ogni attivita` di contrasto, osservava che, al fine di raggiungere un equilibrio soddisfacente tra le esigenze del processo e quelle di tutela della privacy, appare essenziale porre limiti all’estensione soggettiva e oggettiva delle indagini preliminari, problema tanto piu` delicato quanto piu` le indagini abbiano per oggetto non un singolo fatto criminoso, ma fenomeni, magari complessi, che coinvolgono un numero indefinito di persone, molte delle quali possono alla fine risultare estranee ad ogni accusa. Dopo essersi soffermato sul disegno di legge appena approvato dal Consiglio dei ministri in materia di intercettazioni, il dottor Grasso si esprimeva favorevolmente in ordine all’idea di concentrare i centri di intercettazione in ambiti distrettuali. Infine, nella parte della sua audizione effettuata in seduta segreta, il procuratore Grasso faceva riferimento ad alcuni episodi investigativi specifici, affrontando il tema delle comunicazioni difficilmente intercettabili.

La successiva audizione del dottor Cuno Tarfusser aveva invece come oggetto essenzialmente la questione dei costi delle intercettazioni. Il procuratore capo della Repubblica di Bolzano a questo proposito illustrava i risultati ottenuti negli ultimi tre anni dal suo ufficio in materia di razionalizzazione delle spese non obbligatorie, osservando in particolare, per quanto riguarda le intercettazioni, che le relative spese erano state ridotte di oltre il 60 per cento in due anni, in gran parte grazie alla riduzione del 75 per cento delle spese strutturali. Rilevava in sostanza come si fosse realizzata una notevole economia, a fronte peraltro dell’aumento del numero delle intercettazioni effettuate e di un notevole incremento dei costi di traffico telefonico. Il dottor Tarfusser esprimeva infine una valutazione sostanzialmente negativa sulla proposta di concentrazione delle attivita` di registrazione presso le sole procure distrettuali, soluzione a suo parere di dubbia funzionalita`, solo apparentemente giustificata dalla possibilita` di conseguire risparmi (realizzabili in realta` per altre vie e, comunque, in parte vanificati dall’aumento dei costi di traffico telefonico).

In conclusione della seduta del 13 settembre 2006, il dottor Pietro Guindani, amministratore delegato di Vodafone, dopo un’esposizione su specifici aspetti concernenti la normativa, i rapporti istituzionali, le prestazioni offerte ed i problemi economici nonche´ gli investimenti effettuati, si soffermava sulla questione attinente alla mancata adozione del repertorio e del canone – richiesto dal codice delle comunicazioni – per il quale era prevista la data di marzo 2004. Egli osservava poi che il listino in vigore e` quello adottato con decreto ministeriale nel 2001 e che la consistente riduzione delle tariffe (operante dal 2005) e` stata introdotta sull’erroneo assunto che gli investimenti effettuati negli anni precedenti fossero stati, a quella data, completamente ammortizzati, senza evidentemente tenere conto della rapida obsolescenza delle tecnologie. Il dottor Guindani ribadiva comunque che l’interesse dell’azienda era e rimane quello di ottenere il semplice ristoro dei costi sostenuti e non certo di ricavare un profitto da un’attivita` di natura obbligatoria.

Nella seduta di giovedì` 14 settembre 2006, la Commissione procedeva alla audizione prima dell’avvocato Antonio De Michele, in rappresentanza del Consiglio nazionale forense, e poi del dottor Francesco Saverio Borrelli, nella sua qualita` di capo dell’ufficio indagine della FIGC. L’avvocato De Michele si limitava sostanzialmente a far presente che il Consiglio nazionale forense, preso atto dei problemi rilevanti collegati alle intercettazioni telefoniche specialmente in tema di rapporto fra diritto alla privacy e diritto di cronaca, aveva da tempo provveduto a sollecitare gli ordini territoriali ai fini della attuazione di un monitoraggio attento della situazione. Assicurava inoltre la piena disponibilita` dell’Ordine a collaborare con il Governo e il Parlamento per l’elaborazione di una soddisfacente disciplina della materia.

Da parte sua, sentito sulle vicende relative al cosiddetto scandalo «calciopoli» e all’uso nell’ambito della giustizia sportiva del contenuto di intercettazioni telefoniche, il dottor Borrelli ricostruiva preliminarmente i fondamenti normativi che avevano permesso all’ufficio indagini della FIGC di utilizzare il materiale delle intercettazioni telefoniche effettuate dalla procura della Repubblica di Napoli e da quella di Torino. Rilevava altresì che, a suo avviso, l’utilizzazione in sede di giustizia sportiva del materiale intercettato non solo non violava l’articolo 15 della Costituzione e l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo; ma, nel caso concreto, andava incontro alle stesse esigenze degli indagati «sportivi », i quali tra l’altro non si erano mai nemmeno posto il problema di contestare la veridicita` delle comunicazioni registrate. Sempre a parere del dottor Borrelli, non c’e` dubbio che vi siano tutta una serie di perplessita` sul difficile coordinamento tra le norme dell’ordinamento sportivo e quelle dell’ordinamento giuridico nazionale ordinario. Ad esempio, essendo i tempi della giustizia sportiva di gran lunga piu` rapidi rispetto a quelli della giustizia ordinaria, si determinano inevitabilmente delle sfasature al momento della pubblicazione degli atti rilevanti ai fini delle indagini sportive (con tutte le immaginabili conseguenze), anche perche´ le decisioni del giudice sportivo sono immediatamente pubblicate su internet. A questo inconveniente si potrebbe porre rimedio prevedendo che, con decisione del collegio giudicante sportivo, dovrebbe essere inibita la pubblicazione di quelle motivazioni della decisione sportiva o di quelle parti di essa, prevedibilmente in grado di recare pregiudizio o alle indagini penali o alla privacy delle persone.

Il 26 settembre 2006 la Commissione procedeva alla audizione in seduta segreta del procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Milano, dottor Armando Spataro, sia su temi attinenti all’attuale regime di segretezza delle intercettazioni, sia sul numero che sulla valenza (investigativa, ma non processuale) delle intercettazioni effettuate all’estero (nello specifico in Gran Bretagna e negli U.S.A.: e a tale proposito si rilevava una significativa convergenza con le valutazioni espresse dal dottor Saviotti), sia sulle intercettazioni preventive dei nostri servizi di sicurezza, sia sulle indagini milanesi in corso concernenti intercettazioni illegali.

Nel corso della seduta del 5 ottobre 2006, la Commissione procedeva alla audizione del comandante del R.O.S. dei Carabinieri, nella persona del generale Giampaolo Ganzer, il quale inizialmente ci teneva a sottolineare che le intercettazioni erano e rimangono uno strumento investigativo fondamentale per la polizia giudiziaria, sia in materia di terrorismo che di criminalita` organizzata. Per quanto concerne le intercettazioni preventive nel settore dell’antiterrorismo, il generale Ganzer ne indicava in dettaglio il numero e gli aspetti fondamentali, distinguendo tra eversione interna ed eversione internazionale, e precisando che una intensificazione dell’uso di tale strumento si era avuta a partire dal 2004. Inoltre precisava che, a differenza di quanto succede per le richieste di intercettazioni giudiziarie da sottoporre al vaglio del G.I.P., non si erano mai verificati casi di rigetto delle richieste di intercettazioni preventive, basate – come previsto dalla legge – su semplici sospetti e non necessariamente su indizi. Anche il generale Ganzer, come gia` esplicitato dai rappresentanti della polizia di Stato, esprimeva rammarico per la non utilizzabilita` delle intercettazioni preventive a fini «procedimentali». Nella parte di audizione in seduta segreta, il generale Ganzer trattava in particolare delle comunicazioni non intercettabili, a proposito delle quali veniva rilevato in sede di commissione un «vuoto» normativo.

continua >


per approfondire...

Intercettazioni: il vero e il falso

Intercettazioni: il CSM sul ddl Alfano, rischi anche per la difesa

Intercettazioni: l'Osservatorio sostiene la protesta dei giornalisti

Intercettazioni: contrarieta' dell'Unione Giovani Avvocati

Dossier informazione

Dossier giustizia

_____
NB: I CONTENUTI DEL SITO POSSONO ESSERE PRELEVATI
CITANDO L'AUTORE E LINKANDO
www.osservatoriosullalegalita.org

°
avviso legale