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Intercettazioni
: ma destra e sinistra smentirono Alfano 3
documento
del Senato
Pubblichiamo il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva
della Commissione giustizia del Senato sul fenomeno delle
intercettazioni telefoniche
del 2006 (Doc. XVII, n.2), documento che fu
approvato all'unanimita' (quindi da destra e sinistra)
e che contiene alcune informazioni e affermazioni che contraddicono
platealmente quanto dichiarato oggi a supporto della legge
sulle intercettazioni proposta dal ministro Angelino Alfano
in merito agli abusi sulle intercettazioni ed ai costi delle
stesse. In grassetto i passaggi piu' interessanti.
La seduta pomeridiana del 12 settembre 2006 proseguiva con
l’audizione dei rappresentanti della societa` TRE Italia.
Il dottor Roberto Cosa, capo della direzione businness security,descriveva
in particolare l’attivita` dell’Area Riservata Prestazioni
Obbligatorie (ARPO), una funzione aziendale che gestisce la
sicurezza di tutte le sedi H3G e che e` caratterizzata da
una struttura dedicata, volta a garantire il suo supporto
tecnico alle autorita`, con modalita` definite completamente
«scure», vale a dire senza effettuare ne´ registrazione ne´
ascolto ne´ trascrizione delle conversazioni intercettate.
Il personale e` dotato di credenziali di autenticazione ed
e` specificamente formato ed istruito. Veniva precisato che
TRE e` in grado di garantire la sicurezza solo fino al proprio
nodo di rete e che, comunque, l’attivita` di TRE nel settore
e` pressoche´ quadruplicata dal 2004, per effetto concomitante
dell’accresciuta presenza di TRE sul mercato e dell’incremento
del numero di richieste delle intercettazioni.
Successivamente, sempre nella seduta pomeridiana del 12 settembre
2006, veniva sentito il dottor Romano Righetti, in rappresentanza
della societa` Wind, il quale descriveva in particolare le
misure di garanzia per la sicurezza delle procedure adottate
dalla societa`; mentre il dottor Vincenzo Folino spiegava
le modalita` adottate nelle diverse fasi della procedura di
instradamento delle intercettazioni e dei dati. In conclusione,
il dottor Rocco Violi e il dottor Salvatore Cirafici, sempre
per la Wind, si soffermavano sulle dimensioni economiche dell’attivita`,
deplorando in particolare le eccessive farraginosita` e lunghezza
delle procedure di liquidazione delle fatture da parte dei
vari uffici giudiziari.
Nel
corso della seduta antimeridiana del 13 settembre 2006, la
Commissione ascoltava preliminarmente il dottor Pietro Saviotti,
sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di
Roma, e successivamente il dottor Franco Gabrielli, direttore
generale della polizia di prevenzione. Il primo, intervenendo
non solo in qualita` di magistrato esperto nello svolgimento
delle intercettazioni giudiziarie, ma anche per aver fatto
parte dell’osservatorio-commissione interministeriale sulla
sicurezza delle reti e sulle intercettazioni telefoniche (istituito
alla fine degli anni novanta e composto da rappresentanti
del ministero della giustizia e da quello delle telecomunicazioni),
contestava decisamente in primo luogo le affermazioni spesso
riportate dalla stampa, ma ripetute anche da alcuni dei soggetti
ascoltati dalla Commissione, secondo le quali la quantita`
delle intercettazioni per fini di giustizia realizzate negli
altri paesi industriali (e le relative spese) sarebbe notevolmente
inferiore rispetto a quelle effettuate in Italia. E precisava
che, in realta`, le statistiche che vengono spesso citate
confrontano dati assolutamente non omogenei, dal momento che
prendono in considerazione le sole intercettazioni disposte
dall’autorita` giudiziaria, che nel sistema costituzionale
italiano rappresentano la totalita` del fenomeno, a differenza
di quanto avviene in tutti gli altri Paesi industrializzati
del mondo occidentale (chi piu`, chi meno). In particolare,
veniva citata la Francia, dove l’autorita` giudiziaria dispone
o autorizza solo il 30 – 40 per cento delle intercettazioni,
essendo la rimanente parte nella potesta` del Ministero dell’interno;
mentre nel Regno Unito le intercettazioni sono pressoche´
esclusivamente uno strumento di indagine adottato, e su larghissima
scala, dalla Polizia e dai servizi segreti e non hanno alcun
diretto valore processuale.
Il dottor Saviotti osservava poi come la questione dei
costi differenti fra i vari Paesi abbia varie cause fra le
quali, ad esempio, l’aporia tipicamente italiana fra il carattere
obbligatorio dell’attivita` di supporto fornita dai concessionari
dei servizi telefonici e il fatto che i relativi compensi
possono essere oggetto di contrattazione, oltretutto svolta
in posizione di debolezza dalle singole Procure; laddove invece
tale attivita` in altri Paesi e` compensata forfettariamente
in base a criteri stabiliti nell’atto di concessione o addirittura,
come in Germania, e` dovuta dal concessionario a titolo gratuito.
Il dottor Saviotti si soffermava poi sul problema della privacy,
rilevando in primo luogo il carattere assolutamente non dissuasivo
della pena contravvenzionale prevista dal codice penale per
la divulgazione sulla stampa di notizie di un procedimento
penale, e dall’altro analizzando la situazione dei soggetti
a vario titolo coinvolti nella consegna ai mass media dell’esito
e del contenuto di intercettazioni, una volta venuto meno
il carattere della segretezza. Ritenendo non praticabile la
proposta di sottrarre i brani delle intercettazioni non ritenute
rilevanti da parte del pubblico ministero alla conoscenza
delle parti, il dottor Saviotti indicava cosý` la strada maestra
per il contemperamento tra le esigenze della liberta` di stampa
e quelle di tutela della privacy: adottare i criteri elaborati
dalla giurisprudenza in tema di diffamazione. Infine, il dottor
Saviotti esprimeva una valutazione circa l’opportunita`, tanto
per motivi di sicurezza che di efficienza e di economicita`,
di ridurre e potenziare i centri di intercettazione, concentrandoli
presso cinque o sei procure per tutto il territorio nazionale
o, al limite, concentrandoli presso le sole procure distrettuali.
Sempre
il 13 settembre 2006, il dottor Franco Gabrielli, direttore
generale della polizia di prevenzione, forniva invece una
ricostruzione storica dell’istituto delle intercettazioni
preventive, introdotto dall’articolo 5 della legge 18 ottobre
2001 n. 374 e, pur riconoscendone il carattere particolarmente
invasivo in rapporto alla tutela della privacy del soggetto
ascoltato, ne rivendicava la rilevante funzione preventiva,
deplorando anzi la impossibilita` di un utilizzo processuale
del materiale raccolto. Dopo aver fornito uno schema riepilogativo
delle attivita` svolte dal servizio centrale antiterrorismo,
il dottor Gabrielli si soffermava sulle problematiche tecniche
relative alla messa in sicurezza del sistema.
Nella stessa giornata del 13 settembre 2006, nel corso della
seduta pomeridiana, la Commissione ascoltava il Procuratore
nazionale antimafia, dottor Piero Grasso, il dottor Cuno Tarfusser,
procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bolzano
e infine i rappresentanti della societa` Vodafone. In particolare,
il dottor Grasso, nel rilevare che le intercettazioni,
soprattutto quelle ambientali, si erano dimostrate (e continuano
ad essere) strumenti irrinunciabili per l’individuazione dei
responsabili dei delitti di criminalita` organizzata e per
ogni attivita` di contrasto, osservava che, al fine di raggiungere
un equilibrio soddisfacente tra le esigenze del processo e
quelle di tutela della privacy, appare essenziale porre limiti
all’estensione soggettiva e oggettiva delle indagini preliminari,
problema tanto piu` delicato quanto piu` le indagini abbiano
per oggetto non un singolo fatto criminoso, ma fenomeni, magari
complessi, che coinvolgono un numero indefinito di persone,
molte delle quali possono alla fine risultare estranee ad
ogni accusa. Dopo essersi soffermato sul disegno di legge
appena approvato dal Consiglio dei ministri in materia di
intercettazioni, il dottor Grasso si esprimeva favorevolmente
in ordine all’idea di concentrare i centri di intercettazione
in ambiti distrettuali. Infine, nella parte della sua
audizione effettuata in seduta segreta, il procuratore Grasso
faceva riferimento ad alcuni episodi investigativi specifici,
affrontando il tema delle comunicazioni difficilmente intercettabili.
La successiva audizione del dottor Cuno Tarfusser aveva invece
come oggetto essenzialmente la questione dei costi delle intercettazioni.
Il procuratore capo della Repubblica di Bolzano a questo
proposito illustrava i risultati ottenuti negli ultimi tre
anni dal suo ufficio in materia di razionalizzazione delle
spese non obbligatorie, osservando in particolare, per quanto
riguarda le intercettazioni, che le relative spese erano state
ridotte di oltre il 60 per cento in due anni, in gran parte
grazie alla riduzione del 75 per cento delle spese strutturali.
Rilevava in sostanza come si fosse realizzata una notevole
economia, a fronte peraltro dell’aumento del numero delle
intercettazioni effettuate e di un notevole incremento dei
costi di traffico telefonico. Il dottor Tarfusser esprimeva
infine una valutazione sostanzialmente negativa sulla proposta
di concentrazione delle attivita` di registrazione presso
le sole procure distrettuali, soluzione a suo parere di dubbia
funzionalita`, solo apparentemente giustificata dalla possibilita`
di conseguire risparmi (realizzabili in realta` per altre
vie e, comunque, in parte vanificati dall’aumento dei costi
di traffico telefonico).
In
conclusione della seduta del 13 settembre 2006, il dottor
Pietro Guindani, amministratore delegato di Vodafone, dopo
un’esposizione su specifici aspetti concernenti la normativa,
i rapporti istituzionali, le prestazioni offerte ed i problemi
economici nonche´ gli investimenti effettuati, si soffermava
sulla questione attinente alla mancata adozione del repertorio
e del canone – richiesto dal codice delle comunicazioni –
per il quale era prevista la data di marzo 2004. Egli osservava
poi che il listino in vigore e` quello adottato con decreto
ministeriale nel 2001 e che la consistente riduzione delle
tariffe (operante dal 2005) e` stata introdotta sull’erroneo
assunto che gli investimenti effettuati negli anni precedenti
fossero stati, a quella data, completamente ammortizzati,
senza evidentemente tenere conto della rapida obsolescenza
delle tecnologie. Il dottor Guindani ribadiva comunque che
l’interesse dell’azienda era e rimane quello di ottenere il
semplice ristoro dei costi sostenuti e non certo di ricavare
un profitto da un’attivita` di natura obbligatoria.
Nella
seduta di giovedì` 14 settembre 2006, la Commissione
procedeva alla audizione prima dell’avvocato Antonio De Michele,
in rappresentanza del Consiglio nazionale forense, e poi del
dottor Francesco Saverio Borrelli, nella sua qualita` di capo
dell’ufficio indagine della FIGC. L’avvocato De Michele si
limitava sostanzialmente a far presente che il Consiglio nazionale
forense, preso atto dei problemi rilevanti collegati alle
intercettazioni telefoniche specialmente in tema di rapporto
fra diritto alla privacy e diritto di cronaca, aveva da tempo
provveduto a sollecitare gli ordini territoriali ai fini della
attuazione di un monitoraggio attento della situazione. Assicurava
inoltre la piena disponibilita` dell’Ordine a collaborare
con il Governo e il Parlamento per l’elaborazione di una soddisfacente
disciplina della materia.
Da
parte sua, sentito sulle vicende relative al cosiddetto scandalo
«calciopoli» e all’uso nell’ambito della giustizia sportiva
del contenuto di intercettazioni telefoniche, il dottor Borrelli
ricostruiva preliminarmente i fondamenti normativi che avevano
permesso all’ufficio indagini della FIGC di utilizzare il
materiale delle intercettazioni telefoniche effettuate dalla
procura della Repubblica di Napoli e da quella di Torino.
Rilevava altresì che, a suo avviso, l’utilizzazione
in sede di giustizia sportiva del materiale intercettato non
solo non violava l’articolo 15 della Costituzione e l’articolo
8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo; ma, nel
caso concreto, andava incontro alle stesse esigenze degli
indagati «sportivi », i quali tra l’altro non si erano mai
nemmeno posto il problema di contestare la veridicita` delle
comunicazioni registrate. Sempre a parere del dottor Borrelli,
non c’e` dubbio che vi siano tutta una serie di perplessita`
sul difficile coordinamento tra le norme dell’ordinamento
sportivo e quelle dell’ordinamento giuridico nazionale ordinario.
Ad esempio, essendo i tempi della giustizia sportiva di gran
lunga piu` rapidi rispetto a quelli della giustizia ordinaria,
si determinano inevitabilmente delle sfasature al momento
della pubblicazione degli atti rilevanti ai fini delle indagini
sportive (con tutte le immaginabili conseguenze), anche perche´
le decisioni del giudice sportivo sono immediatamente pubblicate
su internet. A questo inconveniente si potrebbe porre rimedio
prevedendo che, con decisione del collegio giudicante sportivo,
dovrebbe essere inibita la pubblicazione di quelle motivazioni
della decisione sportiva o di quelle parti di essa, prevedibilmente
in grado di recare pregiudizio o alle indagini penali o alla
privacy delle persone.
Il
26 settembre 2006 la Commissione procedeva alla audizione
in seduta segreta del procuratore della Repubblica aggiunto
presso il Tribunale di Milano, dottor Armando Spataro, sia
su temi attinenti all’attuale regime di segretezza delle intercettazioni,
sia sul numero che sulla valenza (investigativa, ma non processuale)
delle intercettazioni effettuate all’estero (nello specifico
in Gran Bretagna e negli U.S.A.: e a tale proposito si rilevava
una significativa convergenza con le valutazioni espresse
dal dottor Saviotti), sia sulle intercettazioni preventive
dei nostri servizi di sicurezza, sia sulle indagini milanesi
in corso concernenti intercettazioni illegali.
Nel
corso della seduta del 5 ottobre 2006, la Commissione procedeva
alla audizione del comandante del R.O.S. dei Carabinieri,
nella persona del generale Giampaolo Ganzer, il quale inizialmente
ci teneva a sottolineare che le intercettazioni erano e rimangono
uno strumento investigativo fondamentale per la polizia giudiziaria,
sia in materia di terrorismo che di criminalita` organizzata.
Per quanto concerne le intercettazioni preventive nel settore
dell’antiterrorismo, il generale Ganzer ne indicava in dettaglio
il numero e gli aspetti fondamentali, distinguendo tra eversione
interna ed eversione internazionale, e precisando che una
intensificazione dell’uso di tale strumento si era avuta a
partire dal 2004. Inoltre precisava che, a differenza di quanto
succede per le richieste di intercettazioni giudiziarie da
sottoporre al vaglio del G.I.P., non si erano mai verificati
casi di rigetto delle richieste di intercettazioni preventive,
basate – come previsto dalla legge – su semplici sospetti
e non necessariamente su indizi. Anche il generale Ganzer,
come gia` esplicitato dai rappresentanti della polizia di
Stato, esprimeva rammarico per la non utilizzabilita` delle
intercettazioni preventive a fini «procedimentali». Nella
parte di audizione in seduta segreta, il generale Ganzer trattava
in particolare delle comunicazioni non intercettabili, a proposito
delle quali veniva rilevato in sede di commissione un «vuoto»
normativo.
continua
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