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07 aprile 2010
tutti gli speciali

Intercettazioni : ma destra e sinistra smentirono Alfano 7
documento del Senato

Pubblichiamo il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva della Commissione giustizia del Senato sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche del 2006 (Doc. XVII, n.2), documento che fu approvato all'unanimita' (quindi da destra e sinistra) e che contiene alcune informazioni e affermazioni che contraddicono platealmente quanto dichiarato oggi a supporto della legge sulle intercettazioni proposta dal ministro Angelino Alfano in merito agli abusi sulle intercettazioni ed ai costi delle stesse. In grassetto i passaggi piu' interessanti.

2.5 Altra nota particolarmente dolente (in parte gia` emersa e discussa) e` quella segnalata pure dal Garante per la privacy e ben nota pure ai rappresentanti dei giornalisti e degli editori auditi dalla Commissione, relativamente alla necessita` di impedire che finiscano per essere pubblicate notizie originate da operazioni di intercettazione, ma che di nessuna utilita` risultano essere ai fini investigativi e processuali. Trattasi certamente di un’altra questione molto delicata, che coinvolge altri interessi costituzionalmente protetti: il riferimento all’articolo 21 della Costituzione e` chiarissimo e non c’e` alcun bisogno di ulteriori commenti. Di recente, al fine di limitare questi evidenti e gravi abusi, da piu` parti, anche a livello parlamentare, sono state formulate proposte di inasprimento delle pene e persino di chiusura dei giornali, forse (asseritamente) quali uniche misure-tampone.

Al di la` della utilita` e della efficacia della introduzione di nuove sanzioni penali piu` pesanti (soprattutto detentive) rispetto a quelle gia` esistenti e al di la` di ogni discussione in merito agli spazi e ai limiti (anche costituzionali) della liberta` di stampa e di espressione, va sondata meglio la possibilita` di introdurre sanzioni diverse, per giornalisti e per gli editori, sul modello di quelle approvate dal Senato, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 259 del 22 settembre 2006, concernente la distruzione del contenuto di intercettazioni (e altro) acquisiti illegalmente. Sempre per tale specifico aspetto della questione, non va sottovalutata l’opportunita` (segnalata dagli stessi rappresentanti del consiglio dell’ordine professionale) di procedere ad una integrale ed effettiva riforma legislativa della responsabilita` disciplinare e del procedimento disciplinare per i giornalisti, in considerazione anche del fatto che la normativa vigente e ancora applicata (da tutti ritenuta quanto meno farraginosa e inconcludente) risale ad oltre quarant’anni fa. Di tale riforma dovranno essere soprattutto considerati gli aspetti della efficienza e della efficacia, perche´ e` evidente per tutti, ad esempio, che adottare una sorta di codice deontologico concettualmente positivo come la Carta di Treviso a tutela dei minori e non dare gli strumenti procedurali e sostanziali idonei per garantire tale tutela significa quanto meno non voler risolvere il problema e consentire sempre nuove e ripetute violazioni.

2.6 Da ultimo, vanno considerate le questioni relative alle societa` di gestione dei sistemi di telefonia. I problemi sono diversificati, perche´ attengono ai loro rapporti con l’autorita` giudiziaria, con la polizia giudiziaria, con i ministeri, con i servizi di sicurezza. Il tutto nell’ottica di una tutela di interessi e di beni costituzionalmente protetti e secondo i criteri adottati e segnalati in particolare dal Garante per la protezione dei dati personali. E’ infatti quest’ultima l’Autorita` che di recente e` intervenuta piu` di frequente per segnalare i punti critici, se non addirittura gli abusi. Le prescrizioni impartite con i provvedimenti del 15 dicembre 2005 e del 20 settembre 2006 sono esemplari, sia nel senso di una individuazione delle criticita`, sia nel senso di una proposta per il superamento delle medesime. In tale ottica si deve ritenere che l’opera del Garante vada maggiormente sostenuta e garantita, sia prevedendo maggiori spazi d’indagine, sia concedendo maggiori risorse, sia introducendo piu` appropriate e adeguate facolta` d’interventodal punto di vista cautelare come da quello sanzionatorio- punitivo.

Si rileva tutto cio`, soprattutto in considerazione del fatto che, alle contestazioni formulate nei confronti dei gestori telefonici dal Garante nel dicembre del 2005, non era stata data praticamente risposta risolutiva da questi stessi gestori (tanto da imporre le prescrizioni del 20 settembre 2006), pur trattandosi di una richiesta del Garante relativa a «precise misure, sia organizzative che tecnologiche, per assicurare un livello piu` elevato di sicurezza dei dati nei flussi informativi tra gestori e uffici giudiziari: in particolare, riduzione del numero di incaricati che hanno accesso ai dati; procedure di autenticazione per l’accesso informatico; sistemi piu` avanzati di cifratura e autenticazione; aggiornati strumenti tecnologici nella comunicazione con l’autorita` giudiziaria per le attivita` di intercettazione ». Questo mancato e comunque colpevolmente ritardato ossequio alle disposizioni del Garante e` forse il sintomo di un comportamento insofferente verso forme di controllo concreto e reale. Per altri versi, e` lo stesso comportamento mantenuto dai gestori telefonici nei confronti delle richieste documentali chiarificatrici formulate da questa Commissione ripetutamente. Trattasi per certi versi di un comportamento incomprensibile, considerato che tra tutti i vari gestori soltanto la societa` WIND ha fornito una risposta (peraltro parziale) agli interrogativi della Commissione e tenuto conto tra l’altro che si tratta di dati facilmente e rapidamente recuperabili per un’azienda «ordinata».

Soltanto dopo il deposito e la illustrazione della bozza della presente relazione che stigmatizzava tale comportamento, le societa` in questione rimaste inadempienti si affrettavano a far pervenire delle loro note, caratterizzate tutte peraltro dalla sinteticita` e comunque ancora dalla incompletezza, come ben risulta dalle note stesse, che si allegano e cui si fa integrale rinvio. E’ questo il motivo (oltre a quello della asserita difficolta` della individuazione e della estrapolazione dei dati, soprattutto per gli anni passati) per cui, pur rilevando l’aumento pressoche´ costante del numero delle intercettazioni telefoniche (et similia) nel corso degli ultimi anni (soprattutto dopo i gravissimi fatti terroristici dell’11 settembre 2001 a New York, del 3 marzo 2004 a Madrid e del 7 luglio 2005 a Londra), la Commissione non e` ancora in grado di fornire indicazioni complete e precise (almeno quanto dovrebbero esserlo), in riferimento per lo meno a tutti gli ultimi cinque anni richiesti e a tutte le societa` interessate, su: dati quantitativi aggiornati e precisi sul ricorso a tali strumenti d’indagine, divisi per categoria e per anno d’intervento verifica dei costi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche (al di la` delle controversie ancora pendenti con le societa` di gestione) verifica dell’ammontare degli investimenti e dei costi sostenuti dai gestori per dare seguito ai provvedimenti dell’autorita` giudiziaria verifica dei costi specifici sostenuti per eseguire quanto prescritto dall’Autorita` Garante per la protezione dei dati personali.

Ma non sono state superate nemmeno le perplessita` generate dal piu` specifico e segnalato comportamento di mancata collaborazione (oltre che di mancanza di rispetto nei confronti di un’istituzione parlamentare): quello tenuto dai vertici di Telecom Italia, che da una parte non hanno trasmesso (se non dopo il deposito della bozza della relazione) la documentazione di bilancio richiesta, nonostante precisi impegni assunti («al piu` presto») durante la seduta della Commissione del 19 ottobre 2006, dall’altra hanno negato la consegna di copia dei reports (anche parziali) relativi agli accertamenti svolti congiuntamente alla societa` KPMG sui «buchi » nei sistemi di Telecom Italia. E persino con l’ultima nota del 17 novembre 2006, con un richiamo alla «complessita` della materia de qua e dei relativi sistemi», nulla viene detto sulla consegna alla Commissione di tali reports, salvo precisare che «e` presumibile che l’attuale rapporto di collaborazione con KPMG in scadenza nel mese di dicembre venga prorogato». E’ un diniego che, tra l’altro, non consente di capire quanto certi comportamenti criminali abbiano influito o, viceversa, siano stati favoriti da inefficienze dei sistemi Telecom. E ` una carenza grave, soprattutto a causa della estesa e profonda preoccupazione generata dalle vicende giudiziarie degli ultimi mesi, ampiamente riportate dagli organi d’informazione. E’ forse allora il caso di riconsiderare (in parte qua) la natura dei rapporti dello Stato con queste societa` private, che gestiscono servizi pubblici fondamentali, così come e` il caso di tenere conto del fatto che le societa` di gestione dei sistemi di telefonia operano a seguito di concessioneautorizzazione statale. E, come gia` avviene in altre realta` statali simili alla nostra, cio` dovrebbe comportare la gratuita` delle prestazioni a favore dello Stato o, al massimo, dei rimborsi forfettari: potrebbe essere questa una soluzione per variegati problemi che, in prospettiva, dovra` essere certamente valutata.

2.7 Un altro aspetto attinente al sistema delle intercettazioni e` quello relativo alla impossibilita` (o estrema difficolta`) tecnologica attuale di intercettare determinati apparecchi o sistemi di apparecchi. La questione non e` certamente nuova ed e` stata affrontata in seduta segreta con il procuratore nazionale anti-mafia, oltre che con esponenti degli apparati di prevenzione e sicurezza. Non e` un segreto per nessuno che sono difficilmente intercettabili e quindi difficilmente controllabili le comunicazioni via satellite, così come quelle che avvengono utilizzando software che permettono, attraverso il protocollo internet, la comunicazione di dati peer to peer, da computer a computer (come skype, che e` forse quello piu` diffuso e che utilizza un sistema di trasmissione dati criptato). Poiche´ ormai sono questi i nuovi (e sempre rinnovati) sistemi utilizzati, soprattutto a livello internazionale, anche dai maggiori criminali (che, come spesso avviene, anticipano le capacita` di controllo e di «intercettazione» dei pubblici poteri), si pongono per lo Stato italiano alcuni problemi, legati da un lato all’aspetto tecnologico, dall’altro a quello normativo. Sotto quest’ultimo profilo, non ci si puo` esimere dall’incombente di segnalare la necessita` di approntare studi e norme specifiche, al fine di poter intervenire legalmente, sul piano della lotta alla criminalita`, sia all’interno che all’esterno del territorio nazionale (nell’ambito della cooperazione internazionale), nei confronti di soggetti giuridici privati e dei loro sistemi di comunicazione, qualora diventino o risultino approdo o ricettacolo di interessi, contatti o comportamenti criminali. E anche quando non si verifichi quest’ultima evenienza, appare necessario far leva sui rapporti internazionali per «costringere» le societa` straniere (di telefonia o meno, che siano o si ritengano) alla collaborazione (ad esempio, concedendo gli algoritmi per le intercettazioni satellitari), senza che ci sia la necessita` di forzature del sistema. Per quanto concerne invece l’aspetto tecnologico, sempre piu` si avverte la necessita` (sì nell’ambito del sistema legale delle intercettazioni, ma ancor di piu` in quello illegale, come meglio si dira`) di una sorta di task force tecnica, che sappia fornire alla pubblica autorita` il massimo del supporto tecnico, sia nella fase operativa, sia nella fase d’individuazione di «buchi» nel sistema, sia in sede di accertamento una volta verificata l’esistenza di falle (dolose o colpose) nel sistema. E ancora piu` importante sarebbe garantirsi la capacita`, attraverso specifici investimenti strumentali e personali nella ricerca tecnica e scientifica, quanto meno di stare al passo (apparendo pressoche´ impossibile la prevenzione) con il progredire della evoluzione tecnico-scientifica dei criminali.

2.8 Una questione che ha destato qualche perplessita` in sede di Commissione e` quella relativa ai rapporti tra societa` di gestione e servizi di sicurezza. Ora, se e` evidente la necessita` della esistenza di tali rapporti (soprattutto per determinate situazioni attinenti ad esempio alla sfera della operativita` e della sicurezza militare), meno comprensibili sono risultate le modalita` e la paternita` stessa della scelta delle persone che siano dipendenti dei gestori privati di telefonia, cui attribuire il cosiddetto N.O.S., ai suoi vari livelli. E cio` proprio per la facilita` di accesso che potrebbero avere gli appartenenti ai servizi di sicurezza rispetto alla enorme quantita` di dati sensibili gestiti dalle societa` di telefonia. E’ un tema questo sicuramente da non enfatizzare, ma che comunque non puo` essere sottovalutato, pena ritrovarsi in situazioni di difficile gestione o di istituzionale incomprensione, soprattutto per i casi di abuso da parte di pubblici ufficiali (come anche la storia recente del nostro Paese ci ha insegnato a considerare).

2.9 Un altro aspetto significativo della vasta materia in trattazione e` quello concernente le cosiddette intercettazioni preventive. Trattasi, come noto, di un genere di intercettazioni presente nel nostro ordinamento fin dal 1978, mentre le intercettazioni tout court erano state introdotte nel 1974, in collegamento con problematiche attinenti alla lotta al terrorismo. Successivamente, le intercettazioni preventive hanno subito alterne vicende, in dipendenza della loro utilizzazione nell’ambito della lotta all’eversione, come in quello della criminalita` di stampo mafioso, tanto che per un certo periodo vennero utilizzate soprattutto come strumento dell’Alto Commissario per la lotta alla mafia e poi dal direttore della Direzione investigativa antimafia (DIA). Peraltro, una regolamentazione unitaria del sistema delle intercettazioni preventive si verifico` soltanto con l’articolo 5 del decreto-legge n. 374 del 18 ottobre 2001 (il cosiddetto decreto anti-terrorismo, successivo all’attentato alle «torri gemelle»). Una nuova estensione e regolamentazione normativa e` quella risalente al decreto-legge n. 144 del 27 luglio 2005, convertito con legge n. 155 del 31 luglio 2005 («decreto Pisanu»). Sull’ampiezza del ricorso a tale strumento (comunque ed in ogni caso autorizzato dalla magistratura), la Commissione e` in grado di rifarsi soltanto ai dati forniti diligentemente dalla polizia giudiziaria (ROS e Polizia di Stato) e dai rappresentanti dei servizi di sicurezza; mentre, per quanto attiene ai relativi costi, nonostante l’impegno di trasmissione dei relativi dati, assunto in sede di commissione il 18 luglio 2006 dalla responsabile del dipartimento affari giustizia del ministero della giustizia, nulla e` possibile dire da parte della Commissione, essendo rimasto inevaso (nonostante solleciti) l’impegno assunto.

Peraltro, mentre e` emerso un proficuo ricorso a tale strumento investigativo da parte della polizia giudiziaria ritualmente autorizzata (che, anzi, ne ha richiesto un uso ed una valorizzazione anche in sede probatoria- processuale), dall’audizione dei rappresentanti dei servizi di sicurezza italiani (S.I.S.M.I. e S.I.S.D.E.) e` emerso lo scarso ricorso di detti apparati allo strumento in questione. Le cifre fornite sono estremamente indicative. A fronte di nessun utilizzo delle norme sulle intercettazioni preventive da parte del S.I.S.M.I., si rinviene un numero limitatissimo di richieste da parte del S.I.S.D.E. Dalle dichiarazioni rese e dalla discussione effettuata in sede di Commissione, e` emerso un piu` articolato e specifico riferimento da parte dei rappresentanti dei servizi di sicurezza a nuove iniziative, anche legislative, volte ad introdurre nel nostro ordinamento le cosiddette garanzie funzionali, anche in materia di intercettazioni. Il dibattito e` certamente aperto e dovra` essere approfondito in sede legislativa, anche se fin d’ora va tenuto comunque conto delle limitazioni derivanti dalla normativa costituzionale vigente, con la previsione di una doppia riserva per ogni limitazione dei diritti e delle liberta` di cui all’art. 15 della Costituzione.

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