 |
Intercettazioni
: ma destra e sinistra smentirono Alfano 7
documento
del Senato
Pubblichiamo
il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva della Commissione
giustizia del Senato sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche
del 2006 (Doc. XVII, n.2), documento che fu approvato
all'unanimita' (quindi da destra e sinistra) e che contiene
alcune informazioni e affermazioni che contraddicono platealmente
quanto dichiarato oggi a supporto della legge sulle intercettazioni
proposta dal ministro Angelino Alfano in merito agli abusi
sulle intercettazioni ed ai costi delle stesse. In grassetto
i passaggi piu' interessanti.
2.5 Altra nota particolarmente dolente (in parte gia` emersa
e discussa) e` quella segnalata pure dal Garante per la privacy
e ben nota pure ai rappresentanti dei giornalisti e degli
editori auditi dalla Commissione, relativamente alla necessita`
di impedire che finiscano per essere pubblicate notizie originate
da operazioni di intercettazione, ma che di nessuna utilita`
risultano essere ai fini investigativi e processuali. Trattasi
certamente di un’altra questione molto delicata, che coinvolge
altri interessi costituzionalmente protetti: il riferimento
all’articolo 21 della Costituzione e` chiarissimo e non c’e`
alcun bisogno di ulteriori commenti. Di recente, al fine di
limitare questi evidenti e gravi abusi, da piu` parti, anche
a livello parlamentare, sono state formulate proposte di inasprimento
delle pene e persino di chiusura dei giornali, forse (asseritamente)
quali uniche misure-tampone.
Al di la` della utilita` e della efficacia della introduzione
di nuove sanzioni penali piu` pesanti (soprattutto detentive)
rispetto a quelle gia` esistenti e al di la` di ogni discussione
in merito agli spazi e ai limiti (anche costituzionali) della
liberta` di stampa e di espressione, va sondata meglio la
possibilita` di introdurre sanzioni diverse, per giornalisti
e per gli editori, sul modello di quelle approvate dal Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 259 del
22 settembre 2006, concernente la distruzione del contenuto
di intercettazioni (e altro) acquisiti illegalmente. Sempre
per tale specifico aspetto della questione, non va sottovalutata
l’opportunita` (segnalata dagli stessi rappresentanti del
consiglio dell’ordine professionale) di procedere ad una integrale
ed effettiva riforma legislativa della responsabilita` disciplinare
e del procedimento disciplinare per i giornalisti, in considerazione
anche del fatto che la normativa vigente e ancora applicata
(da tutti ritenuta quanto meno farraginosa e inconcludente)
risale ad oltre quarant’anni fa. Di tale riforma dovranno
essere soprattutto considerati gli aspetti della efficienza
e della efficacia, perche´ e` evidente per tutti, ad esempio,
che adottare una sorta di codice deontologico concettualmente
positivo come la Carta di Treviso a tutela dei minori e non
dare gli strumenti procedurali e sostanziali idonei per garantire
tale tutela significa quanto meno non voler risolvere il problema
e consentire sempre nuove e ripetute violazioni.
2.6
Da ultimo, vanno considerate le questioni relative alle societa`
di gestione dei sistemi di telefonia. I problemi sono diversificati,
perche´ attengono ai loro rapporti con l’autorita` giudiziaria,
con la polizia giudiziaria, con i ministeri, con i servizi
di sicurezza. Il tutto nell’ottica di una tutela di interessi
e di beni costituzionalmente protetti e secondo i criteri
adottati e segnalati in particolare dal Garante per la protezione
dei dati personali. E’ infatti quest’ultima l’Autorita` che
di recente e` intervenuta piu` di frequente per segnalare
i punti critici, se non addirittura gli abusi. Le prescrizioni
impartite con i provvedimenti del 15 dicembre 2005 e del 20
settembre 2006 sono esemplari, sia nel senso di una individuazione
delle criticita`, sia nel senso di una proposta per il superamento
delle medesime. In tale ottica si deve ritenere che l’opera
del Garante vada maggiormente sostenuta e garantita, sia prevedendo
maggiori spazi d’indagine, sia concedendo maggiori risorse,
sia introducendo piu` appropriate e adeguate facolta` d’interventodal
punto di vista cautelare come da quello sanzionatorio- punitivo.
Si rileva tutto cio`, soprattutto in considerazione del fatto
che, alle contestazioni formulate nei confronti dei gestori
telefonici dal Garante nel dicembre del 2005, non era stata
data praticamente risposta risolutiva da questi stessi gestori
(tanto da imporre le prescrizioni del 20 settembre 2006),
pur trattandosi di una richiesta del Garante relativa a «precise
misure, sia organizzative che tecnologiche, per assicurare
un livello piu` elevato di sicurezza dei dati nei flussi informativi
tra gestori e uffici giudiziari: in particolare, riduzione
del numero di incaricati che hanno accesso ai dati; procedure
di autenticazione per l’accesso informatico; sistemi piu`
avanzati di cifratura e autenticazione; aggiornati strumenti
tecnologici nella comunicazione con l’autorita` giudiziaria
per le attivita` di intercettazione ». Questo mancato e comunque
colpevolmente ritardato ossequio alle disposizioni del Garante
e` forse il sintomo di un comportamento insofferente verso
forme di controllo concreto e reale. Per altri versi, e` lo
stesso comportamento mantenuto dai gestori telefonici nei
confronti delle richieste documentali chiarificatrici formulate
da questa Commissione ripetutamente. Trattasi per certi versi
di un comportamento incomprensibile, considerato che tra tutti
i vari gestori soltanto la societa` WIND ha fornito una risposta
(peraltro parziale) agli interrogativi della Commissione e
tenuto conto tra l’altro che si tratta di dati facilmente
e rapidamente recuperabili per un’azienda «ordinata».
Soltanto
dopo il deposito e la illustrazione della bozza della presente
relazione che stigmatizzava tale comportamento, le societa`
in questione rimaste inadempienti si affrettavano a far pervenire
delle loro note, caratterizzate tutte peraltro dalla sinteticita`
e comunque ancora dalla incompletezza, come ben risulta dalle
note stesse, che si allegano e cui si fa integrale rinvio.
E’ questo il motivo (oltre a quello della asserita difficolta`
della individuazione e della estrapolazione dei dati, soprattutto
per gli anni passati) per cui, pur rilevando l’aumento pressoche´
costante del numero delle intercettazioni telefoniche (et
similia) nel corso degli ultimi anni (soprattutto dopo i gravissimi
fatti terroristici dell’11 settembre 2001 a New York, del
3 marzo 2004 a Madrid e del 7 luglio 2005 a Londra), la Commissione
non e` ancora in grado di fornire indicazioni complete e precise
(almeno quanto dovrebbero esserlo), in riferimento per lo
meno a tutti gli ultimi cinque anni richiesti e a tutte le
societa` interessate, su: dati quantitativi aggiornati e precisi
sul ricorso a tali strumenti d’indagine, divisi per categoria
e per anno d’intervento verifica dei costi sostenuti dalle
amministrazioni pubbliche (al di la` delle controversie ancora
pendenti con le societa` di gestione) verifica dell’ammontare
degli investimenti e dei costi sostenuti dai gestori per dare
seguito ai provvedimenti dell’autorita` giudiziaria verifica
dei costi specifici sostenuti per eseguire quanto prescritto
dall’Autorita` Garante per la protezione dei dati personali.
Ma non sono state superate nemmeno le perplessita` generate
dal piu` specifico e segnalato comportamento di mancata collaborazione
(oltre che di mancanza di rispetto nei confronti di un’istituzione
parlamentare): quello tenuto dai vertici di Telecom Italia,
che da una parte non hanno trasmesso (se non dopo il deposito
della bozza della relazione) la documentazione di bilancio
richiesta, nonostante precisi impegni assunti («al piu` presto»)
durante la seduta della Commissione del 19 ottobre 2006, dall’altra
hanno negato la consegna di copia dei reports (anche parziali)
relativi agli accertamenti svolti congiuntamente alla societa`
KPMG sui «buchi » nei sistemi di Telecom Italia. E persino
con l’ultima nota del 17 novembre 2006, con un richiamo alla
«complessita` della materia de qua e dei relativi sistemi»,
nulla viene detto sulla consegna alla Commissione di tali
reports, salvo precisare che «e` presumibile che l’attuale
rapporto di collaborazione con KPMG in scadenza nel mese di
dicembre venga prorogato». E’ un diniego che, tra l’altro,
non consente di capire quanto certi comportamenti criminali
abbiano influito o, viceversa, siano stati favoriti da inefficienze
dei sistemi Telecom. E ` una carenza grave, soprattutto a
causa della estesa e profonda preoccupazione generata dalle
vicende giudiziarie degli ultimi mesi, ampiamente riportate
dagli organi d’informazione. E’ forse allora il caso di
riconsiderare (in parte qua) la natura dei rapporti dello
Stato con queste societa` private, che gestiscono servizi
pubblici fondamentali, così come e` il caso di tenere
conto del fatto che le societa` di gestione dei sistemi di
telefonia operano a seguito di concessioneautorizzazione statale.
E, come gia` avviene in altre realta` statali simili alla
nostra, cio` dovrebbe comportare la gratuita` delle prestazioni
a favore dello Stato o, al massimo, dei rimborsi forfettari:
potrebbe essere questa una soluzione per variegati problemi
che, in prospettiva, dovra` essere certamente valutata.
2.7 Un altro aspetto attinente al sistema delle intercettazioni
e` quello relativo alla impossibilita` (o estrema difficolta`)
tecnologica attuale di intercettare determinati apparecchi
o sistemi di apparecchi. La questione non e` certamente nuova
ed e` stata affrontata in seduta segreta con il procuratore
nazionale anti-mafia, oltre che con esponenti degli apparati
di prevenzione e sicurezza. Non e` un segreto per nessuno
che sono difficilmente intercettabili e quindi difficilmente
controllabili le comunicazioni via satellite, così
come quelle che avvengono utilizzando software che permettono,
attraverso il protocollo internet, la comunicazione di dati
peer to peer, da computer a computer (come skype, che e` forse
quello piu` diffuso e che utilizza un sistema di trasmissione
dati criptato). Poiche´ ormai sono questi i nuovi (e sempre
rinnovati) sistemi utilizzati, soprattutto a livello internazionale,
anche dai maggiori criminali (che, come spesso avviene, anticipano
le capacita` di controllo e di «intercettazione» dei pubblici
poteri), si pongono per lo Stato italiano alcuni problemi,
legati da un lato all’aspetto tecnologico, dall’altro a quello
normativo. Sotto quest’ultimo profilo, non ci si puo` esimere
dall’incombente di segnalare la necessita` di approntare
studi e norme specifiche, al fine di poter intervenire legalmente,
sul piano della lotta alla criminalita`, sia all’interno che
all’esterno del territorio nazionale (nell’ambito della cooperazione
internazionale), nei confronti di soggetti giuridici privati
e dei loro sistemi di comunicazione, qualora diventino o risultino
approdo o ricettacolo di interessi, contatti o comportamenti
criminali. E anche quando non si verifichi quest’ultima evenienza,
appare necessario far leva sui rapporti internazionali per
«costringere» le societa` straniere (di telefonia o meno,
che siano o si ritengano) alla collaborazione (ad esempio,
concedendo gli algoritmi per le intercettazioni satellitari),
senza che ci sia la necessita` di forzature del sistema. Per
quanto concerne invece l’aspetto tecnologico, sempre piu`
si avverte la necessita` (sì nell’ambito del sistema
legale delle intercettazioni, ma ancor di piu` in quello illegale,
come meglio si dira`) di una sorta di task force tecnica,
che sappia fornire alla pubblica autorita` il massimo del
supporto tecnico, sia nella fase operativa, sia nella fase
d’individuazione di «buchi» nel sistema, sia in sede di accertamento
una volta verificata l’esistenza di falle (dolose o colpose)
nel sistema. E ancora piu` importante sarebbe garantirsi la
capacita`, attraverso specifici investimenti strumentali e
personali nella ricerca tecnica e scientifica, quanto meno
di stare al passo (apparendo pressoche´ impossibile la prevenzione)
con il progredire della evoluzione tecnico-scientifica dei
criminali.
2.8
Una questione che ha destato qualche perplessita` in sede
di Commissione e` quella relativa ai rapporti tra societa`
di gestione e servizi di sicurezza. Ora, se e` evidente la
necessita` della esistenza di tali rapporti (soprattutto per
determinate situazioni attinenti ad esempio alla sfera della
operativita` e della sicurezza militare), meno comprensibili
sono risultate le modalita` e la paternita` stessa della scelta
delle persone che siano dipendenti dei gestori privati di
telefonia, cui attribuire il cosiddetto N.O.S., ai suoi vari
livelli. E cio` proprio per la facilita` di accesso che potrebbero
avere gli appartenenti ai servizi di sicurezza rispetto alla
enorme quantita` di dati sensibili gestiti dalle societa`
di telefonia. E’ un tema questo sicuramente da non enfatizzare,
ma che comunque non puo` essere sottovalutato, pena ritrovarsi
in situazioni di difficile gestione o di istituzionale incomprensione,
soprattutto per i casi di abuso da parte di pubblici ufficiali
(come anche la storia recente del nostro Paese ci ha insegnato
a considerare).
2.9
Un altro aspetto significativo della vasta materia in trattazione
e` quello concernente le cosiddette intercettazioni preventive.
Trattasi, come noto, di un genere di intercettazioni presente
nel nostro ordinamento fin dal 1978, mentre le intercettazioni
tout court erano state introdotte nel 1974, in collegamento
con problematiche attinenti alla lotta al terrorismo. Successivamente,
le intercettazioni preventive hanno subito alterne vicende,
in dipendenza della loro utilizzazione nell’ambito della lotta
all’eversione, come in quello della criminalita` di stampo
mafioso, tanto che per un certo periodo vennero utilizzate
soprattutto come strumento dell’Alto Commissario per la lotta
alla mafia e poi dal direttore della Direzione investigativa
antimafia (DIA). Peraltro, una regolamentazione unitaria del
sistema delle intercettazioni preventive si verifico` soltanto
con l’articolo 5 del decreto-legge n. 374 del 18 ottobre 2001
(il cosiddetto decreto anti-terrorismo, successivo all’attentato
alle «torri gemelle»). Una nuova estensione e regolamentazione
normativa e` quella risalente al decreto-legge n. 144 del
27 luglio 2005, convertito con legge n. 155 del 31 luglio
2005 («decreto Pisanu»). Sull’ampiezza del ricorso a tale
strumento (comunque ed in ogni caso autorizzato dalla magistratura),
la Commissione e` in grado di rifarsi soltanto ai dati forniti
diligentemente dalla polizia giudiziaria (ROS e Polizia di
Stato) e dai rappresentanti dei servizi di sicurezza; mentre,
per quanto attiene ai relativi costi, nonostante l’impegno
di trasmissione dei relativi dati, assunto in sede di commissione
il 18 luglio 2006 dalla responsabile del dipartimento affari
giustizia del ministero della giustizia, nulla e` possibile
dire da parte della Commissione, essendo rimasto inevaso (nonostante
solleciti) l’impegno assunto.
Peraltro, mentre e` emerso un proficuo ricorso a tale strumento
investigativo da parte della polizia giudiziaria ritualmente
autorizzata (che, anzi, ne ha richiesto un uso ed una valorizzazione
anche in sede probatoria- processuale), dall’audizione dei
rappresentanti dei servizi di sicurezza italiani (S.I.S.M.I.
e S.I.S.D.E.) e` emerso lo scarso ricorso di detti apparati
allo strumento in questione. Le cifre fornite sono estremamente
indicative. A fronte di nessun utilizzo delle norme sulle
intercettazioni preventive da parte del S.I.S.M.I., si rinviene
un numero limitatissimo di richieste da parte del S.I.S.D.E.
Dalle dichiarazioni rese e dalla discussione effettuata in
sede di Commissione, e` emerso un piu` articolato e specifico
riferimento da parte dei rappresentanti dei servizi di sicurezza
a nuove iniziative, anche legislative, volte ad introdurre
nel nostro ordinamento le cosiddette garanzie funzionali,
anche in materia di intercettazioni. Il dibattito e` certamente
aperto e dovra` essere approfondito in sede legislativa, anche
se fin d’ora va tenuto comunque conto delle limitazioni derivanti
dalla normativa costituzionale vigente, con la previsione
di una doppia riserva per ogni limitazione dei diritti e delle
liberta` di cui all’art. 15 della Costituzione.
continua
>
 
Intercettazioni:
il vero e il falso
Intercettazioni:
il CSM sul ddl Alfano, rischi anche per la difesa
Intercettazioni:
l'Osservatorio sostiene la protesta dei giornalisti
Intercettazioni:
contrarieta' dell'Unione Giovani Avvocati
Dossier
informazione
Dossier
giustizia
|
|