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Intercettazioni
: ma destra e sinistra smentirono Alfano 8
documento
del Senato
Pubblichiamo
il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva della Commissione
giustizia del Senato sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche
del 2006 (Doc. XVII, n.2), documento che fu approvato
all'unanimita' (quindi da destra e sinistra) e che contiene
alcune informazioni e affermazioni che contraddicono platealmente
quanto dichiarato oggi a supporto della legge sulle intercettazioni
proposta dal ministro Angelino Alfano in merito agli abusi
sulle intercettazioni ed ai costi delle stesse. In grassetto
i passaggi piu' interessanti.
3 – Il sistema illegale delle intercettazioni Nel corso
dei lavori della Commissione, sono emersi ripetutamente spunti
e accenni relativamente al vasto mondo delle intercettazioni
per così dire illegali, disposte ed effettuate cioe`
senza la rituale autorizzazione della magistratura. I limiti
normativi per poter così definire questo genere («illegale»)
di intercettazioni sono molto semplici, perche´ fanno riferimento
al contenuto dell’articolo 15 della Costituzione e a tutto
quell’insieme di norme di rito penale che di detto articolo
costituiscono l’estrinsecazione e che nei paragrafi precedenti
sono state ripetutamente ricordate. Le vicende di cronaca
italiana non solo degli ultimi mesi, ma anche degli ultimi
anni, sono piene di notizie relative ad indagini della magistratura
e a servizi giornalistici concernenti la scoperta del ricorso
contra legem a strumenti di controllo della vita e in particolare
della sfera privata delle persone. Sono episodi ben noti a
tutti, la cui valutazione non rientra certamente tra i compiti
di questa Commissione, la quale non puo` che rimarcarne la
particolare gravita` proprio nell’ottica di un rischio di
rottura della stessa legalita` costituzionale democratica.
Quello che invece rientra tra i compiti della Commissione
(che era partita da una indagine sul sistema legale delle
intercettazioni e sulle sue «deviazioni») e` la considerazione
dei rapporti intercorsi o intercorrenti tra sistema legale
e sistema illegale, sul modo in cui cioe` inefficienze o addirittura
illiceita` di comportamenti nel sistema legale possano incidere
o influire o comunque creare situazioni di favore nel sistema
illegale. La risposta e` forse di una evidenza lapalissiana,
in quanto le incongruenze, le incompletezze, le incertezze,
le inefficienze, le mancanze di riservatezza e sicurezza rilevate
nel sistema legale hanno costituito e costituiscono humus
ideale per chi intendesse o ancora intenda delinquere.
Anche durante i lavori della Commissione, non sono mancate
le ammissioni di responsabilita` (pur parziali) da parte ad
esempio di alcuni vertici aziendali (tra cui quelli di Telecom),
anche se la cronaca quotidiana ed i provvedimenti della magistratura
– pur non ancora definitivi – danno contezza di una realta`
(anche criminale) ben piu` grave di quella emersa in sede
di Commissione. Di fronte a comportamenti dolosi e/o fraudolenti
posti in essere da singoli individui o da gruppi di individui,
magari in collaborazione con appartenenti ad apparati di prevenzione
o di sicurezza dello Stato, appare difficile suggerire interventi
normativi specifici e diversi, che non siano quelli generali
volti alla prevenzione e alla repressione del crimine.
Certamente questo genere di criminalita` impone il massimo
della vigilanza e della sorveglianza, interna ed esterna;
impone una normativa piu` stretta e rigida sugli accessi e
sugli spazi destinati alla gestione dei dati sensibili; impone
una formazione piu` accurata e specialistica degli organi
di vigilanza. Ma si deve comunque partire da una piu` attenta
valutazione dei rischi e dei punti di criticita` connessi
al sistema legale delle intercettazioni.
CONCLUSIONI
Il lavoro istruttorio e le discussioni in materia di intercettazioni
telefoniche (et similia) effettuati in sede di Commissione
Giustizia consentono di formulare alcune conclusioni e proposte,
che tengono conto dei vari ambiti di approfondimento. Tali
conclusioni non possono fare riferimento che al sistema legale
delle intercettazioni, per quanto teste´ motivato al paragrafo
3. Le proposte che si intendono avanzare si muovono su piani
diversificati, in quanto per una parte si rivolgono ad auspicati
interventi del legislatore, per un’altra parte non possono
riferirsi che alla sollecitazione di comportamenti amministrativi
e/o tecnici diversi rispetto al passato. Eccone i tratti ed
i risvolti salienti.
1 – Il generale apprezzamento per l’attivita` dell’ufficio
del Garante per la privacy non puo` far dimenticare i limiti
di tale attivita`. Limiti che sono soprattutto normativi e
che si riferiscono ai poteri concessi al Garante stesso. L’aspetto
principale che dovra` essere considerato in sede legislativa
e` quello di affiancare al potere di blocco delle attivita`
di trattamento dei dati sensibili, per le societa` di gestione
della telefonia, una potesta` piu` articolata e graduata in
materia cautelare-sanzionatoria. E cio` anche per far sì
che, di fronte a situazioni ad esempio di media o bassa gravita`,
sia comunque consentito al Garante un intervento equo ed efficace,
piuttosto che il nulla. Un altro aspetto da considerare e`
quello relativo alla possibilita` per il Garante di un intervento
piu` concreto nei confronti delle disfunzioni ed inefficienze,
alle volte gravi, rilevate nelle attivita` di uffici e strutture
di per se´ sottratti al suo controllo e alla sua verifica,
come gli uffici di polizia giudiziaria o della procura dedicati
e riservati alle attivita` di intercettazione. Sarebbe
questo un intervento da studiare attentamente e ovviamente
d’intesa con gli organi gia` istituzionalmente delegati a
cio`, per evitare contrasti e sovrapposizioni. Per rendere
piu` efficiente l’opera del Garante (gia` ora, ma a maggior
ragione nel caso di un ampliamento delle competenze) andrebbero
adeguati i mezzi e gli strumenti a sua disposizione.
2 – Non meno rilevante, peraltro da un punto di vista tecnico,
si ritiene la costituzione di una sorta di task force tecnica,
particolarmente preparata ed efficiente per tutte le fasi
e gli interventi necessari, dal momento della prevenzione
a quello del controllo, da quello della verifica della corrispondenza
alle esigenze normative a quello dell’accertamento delle violazioni
consumate, secondo quanto specificato nei paragrafi precedenti.
Task force tecnica che dovrebbe essere a disposizione delle
varie autorita` di controllo e di repressione del crimine.
3
– Ai fini del miglioramento dei dati di conoscenza, appare
opportuna una rivitalizzazione della attivita` di quella commissione
interministeriale- osservatorio, creata alla fine degli anni
novanta, in materia di sicurezza delle reti e sulle intercettazioni
telefoniche, composta da rappresentanti del ministero della
giustizia e di quello delle telecomunicazioni, con la previsione
di far giungere la relazione annuale all’esame del parlamento.
4
– Per quanto concerne le attivita` tecniche della magistratura
e della polizia giudiziaria, ai fini di una maggiore sicurezza
e riservatezza, si ritiene necessaria, secondo quanto gia`
discusso, l’adozione di tutto un insieme di misure volte da
una parte a limitare i rischi di «fughe» di dati e dall’altra
a restringere le possibilita` di accesso ai dati riservati.
Misure che riguardano sia la concentrazione dei centri di
ascolto presso le sole procure distrettuali, sia il rafforzamento
delle misure di sicurezza passive e attive presso detti centri,
sia la riduzione e un’accurata selezione del numero di addetti
ai centri stessi, sia l’adozione di rigide misure e garanzie
di sicurezza tanto per la sala d’ascolto che per la sala server,
sia la decisa e fortissima riduzione del numero (attualmente
sono decine di migliaia) di coloro che sono abilitati ad accedere
al sistema informativo per l’ottenimento di dati sensibili.
5
– Da un punto di vista normativo, si ritiene indispensabile
l’urgente esame da parte dei competenti organismi parlamentari
dei vari disegni di legge gia` presentati in materia di intercettazioni,
con particolare riferimento alla fase piu` delicata e «sensibile»,
che e` quella del momento del deposito dei verbali e degli
atti delle intercettazioni (nelle sue varie forme). Esistono
sicuramente diversificati meccanismi tecnico-giuridici, piu`
o meno rigidi, per garantire da una parte le esigenze probatorie
e processuali e dall’altra le esigenze di tutela della riservatezza.
Alla discussione parlamentare spetta ogni decisione in merito.
Due aspetti, peraltro, possono essere segnalati fin d’ora.
Il primo attiene alla necessita` di imporre, in maniera
chiara e precisa, che al momento del deposito il magistrato
effettui una scelta processuale tra le intercettazioni da
utilizzare e quelle che utili processualmente non ritiene,
con la conseguente distruzione di queste ultime: vanno approfonditi
gli strumenti e i modi per rendere effettiva e rispettata
una decisione normativa in tal senso, anche perche´ una analoga
norma tuttora vigente viene ampiamente e costantemente disattesa.
Il secondo aspetto da ricordare, anche se precedente nella
tempistica processuale, e` quello della previsione di limiti
piu` rigidi per le motivazioni dei provvedimenti con cui viene
autorizzata una intercettazione e soprattutto la proroga della
medesima: limiti da sanzionare in maniera adeguata, soprattutto
da un punto di vista processuale.
6
– Sempre a proposito del deposito delle intercettazioni, ma
questa volta nell’ottica segnalata dal Garante in riferimento
al comportamento dei giornalisti e dei mass media, l’invito,
rivolto normativamente al magistrato di distinguere tra le
intercettazioni utili a fini investigativi-processuali e quelle
che non lo sono, va parimente rivolto al giornalista, che
pur ha un’ottica ed una finalita` diverse. Secondo le valutazioni
del Garante, dovrebbe essere in effetti adeguatamente valutato
dal giornalista e da chi pubblica l’interesse pubblico alla
diffusione e alla pubblicazione di certe notizie riguardanti
persone che nulla hanno a che fare con il processo penale
(terzi, famigliari o addirittura minori). E’ peraltro difficile
prospettare soluzioni generali e valevoli per ogni situazione.
Per questo motivo appare idoneo il rinvio ad un adeguamento
del codice deontologico, a proposito del quale e a soddisfazione
del quale d’altronde si ritiene, a detta di tutti, inaccettabile
la mancata riforma delle procedure disciplinari concernenti
i giornalisti. Quelle attualmente in vigore, infatti,
risalgono ad oltre quarant’anni fa e non garantiscono certo
ne´ la rapidita` ne´ l’efficienza del sistema, il quale –
tra l’altro – dovrebbe poter prevedere pure la possibilita`
di intervenire da un punto di vista cautelare (con una sospensione,
ora non prevista).
7 – Ancora da un punto di vista normativo, ma con un occhio
d’attenzione per gli aspetti internazionalistici del problema,
va affrontata la questione attinente ai sistemi (telefoni
satellitari o software tipo SKYPE) che creano difficolta`
o impossibilita` nel controllo. In materia ci troviamo in
presenza di un vuoto normativo. Poiche´ i sistemi sono gestiti
da societa` che alle volte hanno una sede seppur secondaria
in Italia o comunque in Paesi europei, la soluzione puo` trovarsi
soltanto in nuove previsioni normative d’interesse pubblico
comune, da promuovere anche a livello europeo. Preso atto
della necessita` di un adeguamento legislativo al rapido mutare
della realta` di fatto, non va dimenticato quanto detto poco
fa in ordine alla previsione di una task force tecnica, che
sia comunque in grado di stare al passo con i tempi e con
le tecnologie che cambiano repentinamente.
8
– L’ultima parte non puo` che riguardare le societa` di
gestione e trattamento dei dati in questione. Per quanto riguarda
queste societa`, cio` che la Commissione puo` suggerire attiene
ad aspetti sia tecnici, sia gestionali, sia di controllo,
sia di costo. Per i primi tre citati aspetti, si ritiene di
doversi richiamare a quanto gia` detto a proposito dei poteri
di accertamento e di intervento del Garante per la privacy.
Questi poteri devono essere reali e alle societa` di gestione
non puo` essere consentito di ritardare o addirittura di violare
le prescrizioni impartite. Alle societa` di gestione (che
sono sì dei soggetti giuridici privati, ma che sono
investite di incombenti e di servizi pubblici alle volte essenziali)
va imposto l’obbligo di collaborare e di consentire agli organismi
pubblici di poter effettuare qualsiasi controllo, per la parte
di rispettiva competenza e nell’interesse della collettivita`.
I singoli punti critici del sistema di telefonia e gestione
dei dati sensibili sono stati ben individuati dal Garante,
in ordine sia all’eccessivo numero di persone autorizzate
agli accessi, sia alle limitate garanzie di sicurezza personali
e delle strutture, sia ai rapporti non sempre protetti con
l’autorita` giudiziaria e/o di polizia, sia alla presenza
in certi casi di un numero inusitato di porte di accesso ai
dati (132!). E per i casi di violazione degli obblighi di
sicurezza e di tutela della riservatezza, vanno previsti,
oltre che l’ottemperanza immediata alle prescrizioni del Garante,
sanzioni adeguate alla rilevanza e al peso degli interessi
economici del soggetto privato. Per quanto concerne poi la
problematica relativa ai costi che lo Stato deve sostenere
per le prestazioni delle societa` di telefonia, si ritiene
di dover invitare ad una riflessione, relativamente alla opportunita`
di imporre per legge che queste prestazioni avvengano senza
corrispettivo specifico ovvero che avvengano in cambio di
rimborsi forfetari (come avviene in altri Paesi esteri, tra
cui la Germania), facendosi rientrare il tutto tra le condizioni-clausole
della concessione-autorizzazione.
9
– Per concludere la parte relativa ai pesanti costi delle
intercettazioni nelle loro varie tipologie ed estrinsecazioni,
va ricordato al ministero della giustizia (e, per la parte
di competenza, al Consiglio superiore della magistratura)
la necessita` di una adeguata preparazione ed attivita` manageriale
(come strutture ministeriali, ma anche in relazione ai capi
delle varie procure della Repubblica) per il contenimento
e anzi l’abbattimento di questi costi. Contenimento e forte
abbattimento ben possibili, come emerso in sede di audizioni
svolte in Commissione, soltanto in presenza di una specifica
sensibilita` e formazione, sia culturale e professionale che
manageriale, dei soggetti abilitati alla spesa, sia a livello
ministeriale che a livello di procura della Repubblica.
Senato della Repubblica XV Legislatura – 45 – 2ª Commissione
15º (29 novembre 2006).
 
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