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07 aprile 2010
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Intercettazioni : ma destra e sinistra smentirono Alfano 8
documento del Senato

Pubblichiamo il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva della Commissione giustizia del Senato sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche del 2006 (Doc. XVII, n.2), documento che fu approvato all'unanimita' (quindi da destra e sinistra) e che contiene alcune informazioni e affermazioni che contraddicono platealmente quanto dichiarato oggi a supporto della legge sulle intercettazioni proposta dal ministro Angelino Alfano in merito agli abusi sulle intercettazioni ed ai costi delle stesse. In grassetto i passaggi piu' interessanti.

3 – Il sistema illegale delle intercettazioni Nel corso dei lavori della Commissione, sono emersi ripetutamente spunti e accenni relativamente al vasto mondo delle intercettazioni per così dire illegali, disposte ed effettuate cioe` senza la rituale autorizzazione della magistratura. I limiti normativi per poter così definire questo genere («illegale») di intercettazioni sono molto semplici, perche´ fanno riferimento al contenuto dell’articolo 15 della Costituzione e a tutto quell’insieme di norme di rito penale che di detto articolo costituiscono l’estrinsecazione e che nei paragrafi precedenti sono state ripetutamente ricordate. Le vicende di cronaca italiana non solo degli ultimi mesi, ma anche degli ultimi anni, sono piene di notizie relative ad indagini della magistratura e a servizi giornalistici concernenti la scoperta del ricorso contra legem a strumenti di controllo della vita e in particolare della sfera privata delle persone. Sono episodi ben noti a tutti, la cui valutazione non rientra certamente tra i compiti di questa Commissione, la quale non puo` che rimarcarne la particolare gravita` proprio nell’ottica di un rischio di rottura della stessa legalita` costituzionale democratica.

Quello che invece rientra tra i compiti della Commissione (che era partita da una indagine sul sistema legale delle intercettazioni e sulle sue «deviazioni») e` la considerazione dei rapporti intercorsi o intercorrenti tra sistema legale e sistema illegale, sul modo in cui cioe` inefficienze o addirittura illiceita` di comportamenti nel sistema legale possano incidere o influire o comunque creare situazioni di favore nel sistema illegale. La risposta e` forse di una evidenza lapalissiana, in quanto le incongruenze, le incompletezze, le incertezze, le inefficienze, le mancanze di riservatezza e sicurezza rilevate nel sistema legale hanno costituito e costituiscono humus ideale per chi intendesse o ancora intenda delinquere.

Anche durante i lavori della Commissione, non sono mancate le ammissioni di responsabilita` (pur parziali) da parte ad esempio di alcuni vertici aziendali (tra cui quelli di Telecom), anche se la cronaca quotidiana ed i provvedimenti della magistratura – pur non ancora definitivi – danno contezza di una realta` (anche criminale) ben piu` grave di quella emersa in sede di Commissione. Di fronte a comportamenti dolosi e/o fraudolenti posti in essere da singoli individui o da gruppi di individui, magari in collaborazione con appartenenti ad apparati di prevenzione o di sicurezza dello Stato, appare difficile suggerire interventi normativi specifici e diversi, che non siano quelli generali volti alla prevenzione e alla repressione del crimine. Certamente questo genere di criminalita` impone il massimo della vigilanza e della sorveglianza, interna ed esterna; impone una normativa piu` stretta e rigida sugli accessi e sugli spazi destinati alla gestione dei dati sensibili; impone una formazione piu` accurata e specialistica degli organi di vigilanza. Ma si deve comunque partire da una piu` attenta valutazione dei rischi e dei punti di criticita` connessi al sistema legale delle intercettazioni.

CONCLUSIONI

Il lavoro istruttorio e le discussioni in materia di intercettazioni telefoniche (et similia) effettuati in sede di Commissione Giustizia consentono di formulare alcune conclusioni e proposte, che tengono conto dei vari ambiti di approfondimento. Tali conclusioni non possono fare riferimento che al sistema legale delle intercettazioni, per quanto teste´ motivato al paragrafo 3. Le proposte che si intendono avanzare si muovono su piani diversificati, in quanto per una parte si rivolgono ad auspicati interventi del legislatore, per un’altra parte non possono riferirsi che alla sollecitazione di comportamenti amministrativi e/o tecnici diversi rispetto al passato. Eccone i tratti ed i risvolti salienti.

1 – Il generale apprezzamento per l’attivita` dell’ufficio del Garante per la privacy non puo` far dimenticare i limiti di tale attivita`. Limiti che sono soprattutto normativi e che si riferiscono ai poteri concessi al Garante stesso. L’aspetto principale che dovra` essere considerato in sede legislativa e` quello di affiancare al potere di blocco delle attivita` di trattamento dei dati sensibili, per le societa` di gestione della telefonia, una potesta` piu` articolata e graduata in materia cautelare-sanzionatoria. E cio` anche per far sì che, di fronte a situazioni ad esempio di media o bassa gravita`, sia comunque consentito al Garante un intervento equo ed efficace, piuttosto che il nulla. Un altro aspetto da considerare e` quello relativo alla possibilita` per il Garante di un intervento piu` concreto nei confronti delle disfunzioni ed inefficienze, alle volte gravi, rilevate nelle attivita` di uffici e strutture di per se´ sottratti al suo controllo e alla sua verifica, come gli uffici di polizia giudiziaria o della procura dedicati e riservati alle attivita` di intercettazione. Sarebbe questo un intervento da studiare attentamente e ovviamente d’intesa con gli organi gia` istituzionalmente delegati a cio`, per evitare contrasti e sovrapposizioni. Per rendere piu` efficiente l’opera del Garante (gia` ora, ma a maggior ragione nel caso di un ampliamento delle competenze) andrebbero adeguati i mezzi e gli strumenti a sua disposizione.

2 – Non meno rilevante, peraltro da un punto di vista tecnico, si ritiene la costituzione di una sorta di task force tecnica, particolarmente preparata ed efficiente per tutte le fasi e gli interventi necessari, dal momento della prevenzione a quello del controllo, da quello della verifica della corrispondenza alle esigenze normative a quello dell’accertamento delle violazioni consumate, secondo quanto specificato nei paragrafi precedenti. Task force tecnica che dovrebbe essere a disposizione delle varie autorita` di controllo e di repressione del crimine.

3 – Ai fini del miglioramento dei dati di conoscenza, appare opportuna una rivitalizzazione della attivita` di quella commissione interministeriale- osservatorio, creata alla fine degli anni novanta, in materia di sicurezza delle reti e sulle intercettazioni telefoniche, composta da rappresentanti del ministero della giustizia e di quello delle telecomunicazioni, con la previsione di far giungere la relazione annuale all’esame del parlamento.

4 – Per quanto concerne le attivita` tecniche della magistratura e della polizia giudiziaria, ai fini di una maggiore sicurezza e riservatezza, si ritiene necessaria, secondo quanto gia` discusso, l’adozione di tutto un insieme di misure volte da una parte a limitare i rischi di «fughe» di dati e dall’altra a restringere le possibilita` di accesso ai dati riservati. Misure che riguardano sia la concentrazione dei centri di ascolto presso le sole procure distrettuali, sia il rafforzamento delle misure di sicurezza passive e attive presso detti centri, sia la riduzione e un’accurata selezione del numero di addetti ai centri stessi, sia l’adozione di rigide misure e garanzie di sicurezza tanto per la sala d’ascolto che per la sala server, sia la decisa e fortissima riduzione del numero (attualmente sono decine di migliaia) di coloro che sono abilitati ad accedere al sistema informativo per l’ottenimento di dati sensibili.

5 – Da un punto di vista normativo, si ritiene indispensabile l’urgente esame da parte dei competenti organismi parlamentari dei vari disegni di legge gia` presentati in materia di intercettazioni, con particolare riferimento alla fase piu` delicata e «sensibile», che e` quella del momento del deposito dei verbali e degli atti delle intercettazioni (nelle sue varie forme). Esistono sicuramente diversificati meccanismi tecnico-giuridici, piu` o meno rigidi, per garantire da una parte le esigenze probatorie e processuali e dall’altra le esigenze di tutela della riservatezza. Alla discussione parlamentare spetta ogni decisione in merito. Due aspetti, peraltro, possono essere segnalati fin d’ora. Il primo attiene alla necessita` di imporre, in maniera chiara e precisa, che al momento del deposito il magistrato effettui una scelta processuale tra le intercettazioni da utilizzare e quelle che utili processualmente non ritiene, con la conseguente distruzione di queste ultime: vanno approfonditi gli strumenti e i modi per rendere effettiva e rispettata una decisione normativa in tal senso, anche perche´ una analoga norma tuttora vigente viene ampiamente e costantemente disattesa. Il secondo aspetto da ricordare, anche se precedente nella tempistica processuale, e` quello della previsione di limiti piu` rigidi per le motivazioni dei provvedimenti con cui viene autorizzata una intercettazione e soprattutto la proroga della medesima: limiti da sanzionare in maniera adeguata, soprattutto da un punto di vista processuale.

6 – Sempre a proposito del deposito delle intercettazioni, ma questa volta nell’ottica segnalata dal Garante in riferimento al comportamento dei giornalisti e dei mass media, l’invito, rivolto normativamente al magistrato di distinguere tra le intercettazioni utili a fini investigativi-processuali e quelle che non lo sono, va parimente rivolto al giornalista, che pur ha un’ottica ed una finalita` diverse. Secondo le valutazioni del Garante, dovrebbe essere in effetti adeguatamente valutato dal giornalista e da chi pubblica l’interesse pubblico alla diffusione e alla pubblicazione di certe notizie riguardanti persone che nulla hanno a che fare con il processo penale (terzi, famigliari o addirittura minori). E’ peraltro difficile prospettare soluzioni generali e valevoli per ogni situazione. Per questo motivo appare idoneo il rinvio ad un adeguamento del codice deontologico, a proposito del quale e a soddisfazione del quale d’altronde si ritiene, a detta di tutti, inaccettabile la mancata riforma delle procedure disciplinari concernenti i giornalisti. Quelle attualmente in vigore, infatti, risalgono ad oltre quarant’anni fa e non garantiscono certo ne´ la rapidita` ne´ l’efficienza del sistema, il quale – tra l’altro – dovrebbe poter prevedere pure la possibilita` di intervenire da un punto di vista cautelare (con una sospensione, ora non prevista).

7 – Ancora da un punto di vista normativo, ma con un occhio d’attenzione per gli aspetti internazionalistici del problema, va affrontata la questione attinente ai sistemi (telefoni satellitari o software tipo SKYPE) che creano difficolta` o impossibilita` nel controllo. In materia ci troviamo in presenza di un vuoto normativo. Poiche´ i sistemi sono gestiti da societa` che alle volte hanno una sede seppur secondaria in Italia o comunque in Paesi europei, la soluzione puo` trovarsi soltanto in nuove previsioni normative d’interesse pubblico comune, da promuovere anche a livello europeo. Preso atto della necessita` di un adeguamento legislativo al rapido mutare della realta` di fatto, non va dimenticato quanto detto poco fa in ordine alla previsione di una task force tecnica, che sia comunque in grado di stare al passo con i tempi e con le tecnologie che cambiano repentinamente.

8 – L’ultima parte non puo` che riguardare le societa` di gestione e trattamento dei dati in questione. Per quanto riguarda queste societa`, cio` che la Commissione puo` suggerire attiene ad aspetti sia tecnici, sia gestionali, sia di controllo, sia di costo. Per i primi tre citati aspetti, si ritiene di doversi richiamare a quanto gia` detto a proposito dei poteri di accertamento e di intervento del Garante per la privacy. Questi poteri devono essere reali e alle societa` di gestione non puo` essere consentito di ritardare o addirittura di violare le prescrizioni impartite. Alle societa` di gestione (che sono sì dei soggetti giuridici privati, ma che sono investite di incombenti e di servizi pubblici alle volte essenziali) va imposto l’obbligo di collaborare e di consentire agli organismi pubblici di poter effettuare qualsiasi controllo, per la parte di rispettiva competenza e nell’interesse della collettivita`. I singoli punti critici del sistema di telefonia e gestione dei dati sensibili sono stati ben individuati dal Garante, in ordine sia all’eccessivo numero di persone autorizzate agli accessi, sia alle limitate garanzie di sicurezza personali e delle strutture, sia ai rapporti non sempre protetti con l’autorita` giudiziaria e/o di polizia, sia alla presenza in certi casi di un numero inusitato di porte di accesso ai dati (132!). E per i casi di violazione degli obblighi di sicurezza e di tutela della riservatezza, vanno previsti, oltre che l’ottemperanza immediata alle prescrizioni del Garante, sanzioni adeguate alla rilevanza e al peso degli interessi economici del soggetto privato. Per quanto concerne poi la problematica relativa ai costi che lo Stato deve sostenere per le prestazioni delle societa` di telefonia, si ritiene di dover invitare ad una riflessione, relativamente alla opportunita` di imporre per legge che queste prestazioni avvengano senza corrispettivo specifico ovvero che avvengano in cambio di rimborsi forfetari (come avviene in altri Paesi esteri, tra cui la Germania), facendosi rientrare il tutto tra le condizioni-clausole della concessione-autorizzazione.

9 – Per concludere la parte relativa ai pesanti costi delle intercettazioni nelle loro varie tipologie ed estrinsecazioni, va ricordato al ministero della giustizia (e, per la parte di competenza, al Consiglio superiore della magistratura) la necessita` di una adeguata preparazione ed attivita` manageriale (come strutture ministeriali, ma anche in relazione ai capi delle varie procure della Repubblica) per il contenimento e anzi l’abbattimento di questi costi. Contenimento e forte abbattimento ben possibili, come emerso in sede di audizioni svolte in Commissione, soltanto in presenza di una specifica sensibilita` e formazione, sia culturale e professionale che manageriale, dei soggetti abilitati alla spesa, sia a livello ministeriale che a livello di procura della Repubblica.

Senato della Repubblica XV Legislatura – 45 – 2ª Commissione 15º (29 novembre 2006).


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