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07 aprile 2010
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Intercettazioni : ma destra e sinistra smentirono Alfano 6
documento del Senato

Pubblichiamo il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva della Commissione giustizia del Senato sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche del 2006 (Doc. XVII, n.2), documento che fu approvato all'unanimita' (quindi da destra e sinistra) e che contiene alcune informazioni e affermazioni che contraddicono platealmente quanto dichiarato oggi a supporto della legge sulle intercettazioni proposta dal ministro Angelino Alfano in merito agli abusi sulle intercettazioni ed ai costi delle stesse. In grassetto i passaggi piu' interessanti.

2.3 Innanzitutto, va preliminarmente osservato come non possa sostenersi, nemmeno nel confronto con i sistemi normativi delle altre democrazie occidentali, che il nostro sistema preveda un numero eccessivo di reati, per i quali ex lege sia consentito disporre intercettazioni telefoniche. La semplice presa d’atto di quanto previsto negli Stati esteri gia` citati (Francia, Gran Bretagna, Spagna, Germania e U.S.A.) ci convince facilmente del contrario o, quanto meno, del fatto che la previsione delle fattispecie normative e` in Italia piu` precisa e meglio delineata, con pressoche´ nulle possibilita` di interpretazioni allargate o estensive, come invece succede per altri Stati, soprattutto in materia terroristica-eversiva. La stessa durata delle intercettazioni e delle proroghe prevista nel nostro ordinamento non si discosta molto dalla durata di quanto consentito all’estero, anzi in alcuni casi la nostra normativa e` sicuramente piu` restrittiva. Rilevato poi come, concordemente e non senza ragione, in sede di audizione, i rappresentanti della magistratura, della polizia e dei carabinieri abbiano ribadito l’indispensabilita` di questo strumento d’indagine (soprattutto per i crimini ed i fenomeni piu` gravi e complessi, come il terrorismo e la criminalita` organizzata, che tra l’altro in Italia presentano caratteristiche particolari di recrudescenza, di vitalita` e di specificita`), va ritenuto che la critica dovrebbe essere spostata dal piano della tipicita` dei reati a quello delle motivazioni del provvedimento giudiziario.

Per tale aspetto, infatti, e` emersa una diffusa critica relativamente alla carenza, in certi casi, di motivazioni adeguate da parte dell’autorita` giudiziaria, con particolare riferimento alla fase della proroga del provvedimento, tanto che alle volte si e` parlato di inaccettabile appiattimento delle decisioni del giudice sulle richieste della pubblica accusa: e cio` anche in relazione alla mancanza di controlli e di sanzioni per i casi per niente o poco giustificati di ricorso a tali strumenti d’investigazione. Inoltre, come rilevato e segnalato in particolare dal Garante per la privacy anche al C.S.M. e al ministero della giustizia, paiono essere carenti i sistemi di tutela della riservatezza all’interno dei vari uffici giudiziari, riservatezza da garantire sia nei confronti delle indagini, sia nei confronti dei cittadini a vario titolo coinvolti. Tale ultima osservazione, che coinvolge sia l’organizzazione materiale degli spazi e degli uffici sia la formazione ed i requisiti di riservatezza delle persone, puo` essere estesa anche alla polizia giudiziaria, che interviene in maniera piu` diretta e pregnante nelle prime e piu` delicate fasi di ogni intercettazione: la rotazione del personale, la scarsita` dei controlli, la remotizzazione delle operazioni, le delocalizzazioni e il roaming, l’inadeguatezza e il numero eccessivo delle strutture delegate costituiscono alcuni dei punti critici segnalati.

E’ evidente come le competenze e le responsabilita` a questo proposito siano diversificate, trattandosi di uffici e di personale sui quali istituzionalmente devono svolgere compiti di organizzazione, di controllo e di coordinamento ministeri diversi, come quello dell’interno, della difesa, della giustizia, oltre che il Consiglio superiore della magistratura. I problemi sono analoghi, anche se, in materia di costi delle varie operazioni di intercettazione (tra cui rilievo notevole hanno quelli del noleggio degli apparati), appare prevalente la competenza del ministero della giustizia, che con una piu` attenta ed oculata attivita` di monitoraggio e di intervento (anche sulle spese e sulla gestione dei conti) potrebbe essere in grado (come peraltro avvenuto negli ultimi anni, a partire dal 2003) di controllare e di ridurre tutti i generi di costi legati alle attivita` di intercettazione. Così come una formazione piu` adeguata (di tipo manageriale) per i responsabili delle procure della Repubblica potrebbe condurre ad un contenimento e ad un abbattimento notevole dei costi, sia delle operazioni sia di noleggio degli apparecchi sia organizzativi sia strutturali (abbattimento dei costi peraltro possibile non solo per quanto concerne le intercettazioni, come dimostrato in occasione di alcune audizioni della commissione, tra cui quella del procuratore della Repubblica di Bolzano, dottor Cuno Tarfusser). Inoltre, una formazione professionale e culturale piu` adeguata sulle tecniche d’indagine da parte dei magistrati consentirebbe un uso piu` selettivo di tale strumento investigativo, al contempo evitandone una utilizzazione acritica e inutilmente generalizzata, oltre che eccessivamente dispendiosa. Queste ultime annotazioni sulla attivita` degli uffici giudiziari ci conducono direttamente al punto piu` critico dell’intero sistema: quello della pubblicita`-pubblicazione del contenuto delle intercettazioni.

2.4 E’ stato sommerso di critiche (alle volte peraltro senza conoscere realmente le situazioni di fatto e le regole vigenti) l’insieme delle norme relative al momento del deposito delle intercettazioni, al momento della loro valutazione e al conseguente momento della loro piena utilizzazione probatoria ovvero della loro eliminazione dagli atti del procedimento. E’ di comune sentire (non solo dei giuristi) il fatto della assoluta non accettabilita` della pubblicazione sui mass media di notizie e fatti personali coperti da vincoli di segretezza, in diversificate situazioni e fasi del procedimento, alle volte per di piu` per nulla conferenti rispetto all’oggetto dell’indagine penale. Non bisogna pero` confondere il piano sistematico-normativo con quanto succede nella realta` di ogni giorno. Gli approfondimenti svolti dalla Commissione, da una parte, hanno consentito di verificare che non tutti gli episodi di violazione della segretezza lamentati potevano ritenersi commessi in violazione della legge (ad esempio, perche´ si trattava di atti gia` noti alle parti processuali o comunque depositati). Da un’altra parte, in piu` casi si sono potute intravedere in astratto responsabilita` diversificate, con riferimento a comportamenti sì del magistrato, ma anche di suoi collaboratori o della polizia giudiziaria operante ovvero della parte privata o del suo difensore. E in altri casi ancora si sono comunque ravvisate inaccettabili pubblicazioni di notizie o di fatti (coperti da segreto o meno ha poca rilevanza, ai nostri fini) assolutamente estranei all’oggetto dell’indagine. Evidente e` parsa allora la necessita` di individuare meccanismi o sistemi d’intervento utili a bloccare pubblicazioni illecite o comunque inconferenti rispetto al motivo per cui legislativamente si accetta di subire una limitazione dei propri diritti di riservatezza di cui all’art. 15 della Costituzione.

A tale proposito, sono gia` stati presentati, sia in Senato che alla Camera dei Deputati, diversi disegni di legge, che dovranno ora passare al vaglio delle rispettive commissioni competenti, oltre che a quello dell’assemblea plenaria. Quello che sembra alla Commissione di dover rappresentare e` la necessita` di un intervento urgente, accolte le preoccupazioni e sintetizzate le nuove proposte normative formulate, che tenga presenti contemporaneamente i diversi interessi in gioco, tutti costituzionalmente protetti: quello della sicurezza dei cittadini e delle indagini giudiziarie, quello del rispetto della persona, quello della tutela della privacy. Con la conseguente necessita` di sapere e di dover distinguere intercettazione da intercettazione: quella che risponde alle esigenze dell’ indagine per cui era stata disposta e quella che invece non vi ha nulla a che fare. Distinzione da operare sia al momento del deposito e del vaglio della magistratura, sia al momento della valutazione da parte dei giornalisti. Pur limitandoci a segnalare tutto cio`, il dovere al quale non ci si puo` sottrarre e` quello di indicare comunque fin d’ora la necessita` di un intervento all’interno degli uffici giudiziari (e di quelli della polizia giudiziaria) per la creazione di uffici e spazi piu` riservati, oltre che di un intervento volto a far sì che il magistrato provveda sempre ed effettivamente – come peraltro da disposto normativo vigente – alla separazione delle parti delle intercettazioni processualmente utili, rispetto a quelle che utili non sono, delle quali disporre pertanto la distruzione (dovere peraltro confermato dalle sezioni unite civili della Corte di Cassazione, sulla base delle norme del codice di rito, in sede di valutazione disciplinare del comportamento di un magistrato).

Nell’ambito di questa parte della discussione, si ritiene ancora opportuno far cenno a quelle sgradevoli situazioni che hanno visto contrapposti magistratura e membri del Parlamento, in ordine alla pubblicazione del contenuto di colloqui telefonici intercettati (e registrati) tra un parlamentare ed una persona ritualmente sottoposta dall’autorita` giudiziaria ad intercettazione telefonica. Se di fatto e a seguito di verifica, non sono state fino ad ora rilevate violazioni di legge da parte di singoli magistrati, va osservato che una normativa molto chiara ed esplicita gia` esiste per tali delicate situazioni. Trattasi delle norme previste dalla legge costituzionale n. 3 del 29 ottobre 1993, meglio specificate e dettagliate in parte qua nell’articolo 6 della legge n. 140 del 20 giugno 2003. Quel che si puo` ricordare a tale proposito e` soltanto un richiamo al semplice, letterale e puntuale rispetto delle norme vigenti, che sarebbe piu` che sufficiente per evitare di incorrere in polemiche inutili e anzi dannose sotto il punto di vista istituzionale.

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