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Intercettazioni
: ma destra e sinistra smentirono Alfano 6
documento
del Senato
Pubblichiamo
il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva della Commissione
giustizia del Senato sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche
del 2006 (Doc. XVII, n.2), documento che fu approvato
all'unanimita' (quindi da destra e sinistra) e che contiene
alcune informazioni e affermazioni che contraddicono platealmente
quanto dichiarato oggi a supporto della legge sulle intercettazioni
proposta dal ministro Angelino Alfano in merito agli abusi
sulle intercettazioni ed ai costi delle stesse. In grassetto
i passaggi piu' interessanti.
2.3 Innanzitutto, va preliminarmente osservato come non
possa sostenersi, nemmeno nel confronto con i sistemi normativi
delle altre democrazie occidentali, che il nostro sistema
preveda un numero eccessivo di reati, per i quali ex lege
sia consentito disporre intercettazioni telefoniche. La semplice
presa d’atto di quanto previsto negli Stati esteri gia` citati
(Francia, Gran Bretagna, Spagna, Germania e U.S.A.) ci convince
facilmente del contrario o, quanto meno, del fatto che la
previsione delle fattispecie normative e` in Italia piu` precisa
e meglio delineata, con pressoche´ nulle possibilita` di interpretazioni
allargate o estensive, come invece succede per altri Stati,
soprattutto in materia terroristica-eversiva. La stessa durata
delle intercettazioni e delle proroghe prevista nel nostro
ordinamento non si discosta molto dalla durata di quanto consentito
all’estero, anzi in alcuni casi la nostra normativa e` sicuramente
piu` restrittiva. Rilevato poi come, concordemente e non senza
ragione, in sede di audizione, i rappresentanti della magistratura,
della polizia e dei carabinieri abbiano ribadito l’indispensabilita`
di questo strumento d’indagine (soprattutto per i crimini
ed i fenomeni piu` gravi e complessi, come il terrorismo e
la criminalita` organizzata, che tra l’altro in Italia presentano
caratteristiche particolari di recrudescenza, di vitalita`
e di specificita`), va ritenuto che la critica dovrebbe
essere spostata dal piano della tipicita` dei reati a quello
delle motivazioni del provvedimento giudiziario.
Per tale aspetto, infatti, e` emersa una diffusa critica relativamente
alla carenza, in certi casi, di motivazioni adeguate da parte
dell’autorita` giudiziaria, con particolare riferimento alla
fase della proroga del provvedimento, tanto che alle volte
si e` parlato di inaccettabile appiattimento delle decisioni
del giudice sulle richieste della pubblica accusa: e cio`
anche in relazione alla mancanza di controlli e di sanzioni
per i casi per niente o poco giustificati di ricorso a tali
strumenti d’investigazione. Inoltre, come rilevato e segnalato
in particolare dal Garante per la privacy anche al C.S.M.
e al ministero della giustizia, paiono essere carenti i sistemi
di tutela della riservatezza all’interno dei vari uffici giudiziari,
riservatezza da garantire sia nei confronti delle indagini,
sia nei confronti dei cittadini a vario titolo coinvolti.
Tale ultima osservazione, che coinvolge sia l’organizzazione
materiale degli spazi e degli uffici sia la formazione ed
i requisiti di riservatezza delle persone, puo` essere estesa
anche alla polizia giudiziaria, che interviene in maniera
piu` diretta e pregnante nelle prime e piu` delicate fasi
di ogni intercettazione: la rotazione del personale, la scarsita`
dei controlli, la remotizzazione delle operazioni, le delocalizzazioni
e il roaming, l’inadeguatezza e il numero eccessivo delle
strutture delegate costituiscono alcuni dei punti critici
segnalati.
E’ evidente come le competenze e le responsabilita` a questo
proposito siano diversificate, trattandosi di uffici e di
personale sui quali istituzionalmente devono svolgere compiti
di organizzazione, di controllo e di coordinamento ministeri
diversi, come quello dell’interno, della difesa, della giustizia,
oltre che il Consiglio superiore della magistratura. I problemi
sono analoghi, anche se, in materia di costi delle varie operazioni
di intercettazione (tra cui rilievo notevole hanno quelli
del noleggio degli apparati), appare prevalente la competenza
del ministero della giustizia, che con una piu` attenta ed
oculata attivita` di monitoraggio e di intervento (anche sulle
spese e sulla gestione dei conti) potrebbe essere in grado
(come peraltro avvenuto negli ultimi anni, a partire dal 2003)
di controllare e di ridurre tutti i generi di costi legati
alle attivita` di intercettazione. Così come una formazione
piu` adeguata (di tipo manageriale) per i responsabili delle
procure della Repubblica potrebbe condurre ad un contenimento
e ad un abbattimento notevole dei costi, sia delle operazioni
sia di noleggio degli apparecchi sia organizzativi sia strutturali
(abbattimento dei costi peraltro possibile non solo per quanto
concerne le intercettazioni, come dimostrato in occasione
di alcune audizioni della commissione, tra cui quella del
procuratore della Repubblica di Bolzano, dottor Cuno Tarfusser).
Inoltre, una formazione professionale e culturale piu` adeguata
sulle tecniche d’indagine da parte dei magistrati consentirebbe
un uso piu` selettivo di tale strumento investigativo, al
contempo evitandone una utilizzazione acritica e inutilmente
generalizzata, oltre che eccessivamente dispendiosa. Queste
ultime annotazioni sulla attivita` degli uffici giudiziari
ci conducono direttamente al punto piu` critico dell’intero
sistema: quello della pubblicita`-pubblicazione del contenuto
delle intercettazioni.
2.4
E’ stato sommerso di critiche (alle volte peraltro senza
conoscere realmente le situazioni di fatto e le regole vigenti)
l’insieme delle norme relative al momento del deposito delle
intercettazioni, al momento della loro valutazione e al conseguente
momento della loro piena utilizzazione probatoria ovvero della
loro eliminazione dagli atti del procedimento. E’ di comune
sentire (non solo dei giuristi) il fatto della assoluta non
accettabilita` della pubblicazione sui mass media di notizie
e fatti personali coperti da vincoli di segretezza, in diversificate
situazioni e fasi del procedimento, alle volte per di piu`
per nulla conferenti rispetto all’oggetto dell’indagine penale.
Non bisogna pero` confondere il piano sistematico-normativo
con quanto succede nella realta` di ogni giorno. Gli approfondimenti
svolti dalla Commissione, da una parte, hanno consentito di
verificare che non tutti gli episodi di violazione della segretezza
lamentati potevano ritenersi commessi in violazione della
legge (ad esempio, perche´ si trattava di atti gia` noti alle
parti processuali o comunque depositati). Da un’altra parte,
in piu` casi si sono potute intravedere in astratto responsabilita`
diversificate, con riferimento a comportamenti sì del
magistrato, ma anche di suoi collaboratori o della polizia
giudiziaria operante ovvero della parte privata o del suo
difensore. E in altri casi ancora si sono comunque ravvisate
inaccettabili pubblicazioni di notizie o di fatti (coperti
da segreto o meno ha poca rilevanza, ai nostri fini) assolutamente
estranei all’oggetto dell’indagine. Evidente e` parsa allora
la necessita` di individuare meccanismi o sistemi d’intervento
utili a bloccare pubblicazioni illecite o comunque inconferenti
rispetto al motivo per cui legislativamente si accetta di
subire una limitazione dei propri diritti di riservatezza
di cui all’art. 15 della Costituzione.
A
tale proposito, sono gia` stati presentati, sia in Senato
che alla Camera dei Deputati, diversi disegni di legge, che
dovranno ora passare al vaglio delle rispettive commissioni
competenti, oltre che a quello dell’assemblea plenaria. Quello
che sembra alla Commissione di dover rappresentare e` la necessita`
di un intervento urgente, accolte le preoccupazioni e sintetizzate
le nuove proposte normative formulate, che tenga presenti
contemporaneamente i diversi interessi in gioco, tutti costituzionalmente
protetti: quello della sicurezza dei cittadini e delle indagini
giudiziarie, quello del rispetto della persona, quello della
tutela della privacy. Con la conseguente necessita` di sapere
e di dover distinguere intercettazione da intercettazione:
quella che risponde alle esigenze dell’ indagine per cui era
stata disposta e quella che invece non vi ha nulla a che fare.
Distinzione da operare sia al momento del deposito e del vaglio
della magistratura, sia al momento della valutazione da parte
dei giornalisti. Pur limitandoci a segnalare tutto cio`, il
dovere al quale non ci si puo` sottrarre e` quello di indicare
comunque fin d’ora la necessita` di un intervento all’interno
degli uffici giudiziari (e di quelli della polizia giudiziaria)
per la creazione di uffici e spazi piu` riservati, oltre che
di un intervento volto a far sì che il magistrato provveda
sempre ed effettivamente – come peraltro da disposto normativo
vigente – alla separazione delle parti delle intercettazioni
processualmente utili, rispetto a quelle che utili non sono,
delle quali disporre pertanto la distruzione (dovere peraltro
confermato dalle sezioni unite civili della Corte di Cassazione,
sulla base delle norme del codice di rito, in sede di valutazione
disciplinare del comportamento di un magistrato).
Nell’ambito di questa parte della discussione, si ritiene
ancora opportuno far cenno a quelle sgradevoli situazioni
che hanno visto contrapposti magistratura e membri del Parlamento,
in ordine alla pubblicazione del contenuto di colloqui telefonici
intercettati (e registrati) tra un parlamentare ed una persona
ritualmente sottoposta dall’autorita` giudiziaria ad intercettazione
telefonica. Se di fatto e a seguito di verifica, non sono
state fino ad ora rilevate violazioni di legge da parte di
singoli magistrati, va osservato che una normativa molto chiara
ed esplicita gia` esiste per tali delicate situazioni. Trattasi
delle norme previste dalla legge costituzionale n. 3 del 29
ottobre 1993, meglio specificate e dettagliate in parte qua
nell’articolo 6 della legge n. 140 del 20 giugno 2003. Quel
che si puo` ricordare a tale proposito e` soltanto un richiamo
al semplice, letterale e puntuale rispetto delle norme vigenti,
che sarebbe piu` che sufficiente per evitare di incorrere
in polemiche inutili e anzi dannose sotto il punto di vista
istituzionale.
continua
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