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07 aprile 2010
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Intercettazioni : ma destra e sinistra smentirono Alfano 5
documento del Senato

Pubblichiamo il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva della Commissione giustizia del Senato sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche del 2006 (Doc. XVII, n.2), documento che fu approvato all'unanimita' (quindi da destra e sinistra) e che contiene alcune informazioni e affermazioni che contraddicono platealmente quanto dichiarato oggi a supporto della legge sulle intercettazioni proposta dal ministro Angelino Alfano in merito agli abusi sulle intercettazioni ed ai costi delle stesse. In grassetto i passaggi piu' interessanti.

DISCUSSIONE 1 – Il lavoro della Commissione si e` imbattuto innanzitutto nei due diversi e fondamentali aspetti del variegato mondo delle intercettazioni: quello delle intercettazioni disposte dalla magistratura (il sistema legale) e quello delle intercettazioni abusive o illegali (fuori cioe` dal sistema delle norme di rito penale). La natura ed i punti critici di questi due sistemi sono certamente diversi tra loro e variegati, in quanto il primo (il sistema legale) attiene per sua stessa natura ad un complesso e ad un insieme di norme create dal legislatore per soddisfare le esigenze di indagine penale in materie molto rilevanti e/o delicate, con cio` sacrificando gli spazi giuridici di liberta` di altri soggetti (tutelati in primis dall’articolo 15 della Costituzione). E’ un sistema di norme che puo` presentare delle brecce o degli aspetti di criticita`, ai danni appunto di altri interessi costituzionalmente rilevanti e protetti, ma che trova la propria radice nelle decisioni e nelle scelte stesse del legislatore. Il secondo sistema (quello illegale) ha a che fare con un altro genere di comportamenti e di dinamiche sociali, che sono in se stessi di natura criminale, perche´ consistono e prevedono fin dall’origine una rottura dolosa e/o fraudolenta delle regole e delle norme poste a tutela della persona in tutte le sue estrinsecazioni e/o di altri beni giuridici primari.

2 – Il sistema legale e i suoi punti di criticita` L’inchiesta della Commissione Giustizia del Senato in materia di intercettazioni telefoniche (e non solo, come ripetutamente gia` segnalato: intercettazioni ambientali, telematiche, tabulati, eccetera) ha avuto origine all’inizio dell’estate del 2006, sulla scia delle fortissime polemiche scaturite dalle sempre piu` insistenti e particolareggiate notizie e dati informativi pubblicati dai mass media, relativamente al contenuto di intercettazioni telefoniche disposte dalla magistratura, che per la gran parte sarebbero dovute rimanere coperte da segreto. Le polemiche investivano in primo luogo il presunto comportamento illecito dell’autorita` giudiziaria operante e piu` in generale i poteri della magistratura in materia, nonche´ gli organi d’informazione, soprattutto in riferimento alle notizie e al contenuto di intercettazioni relative a persone non coinvolte in modo diretto nelle varie indagini e soprattutto a causa della ripetitivita` di episodi del genere. Le critiche e le richieste per un deciso intervento (anche normativo) partivano dai seguenti presupposti: violazioni costanti e ripetute della privacy delle persone, soprattutto di famigliari di persone indagate o cittadini terzi, comunque non implicati nelle indagini violazione della privacy anche relativamente a persone indagate, mediante la pubblicazione di notizie ininfluenti rispetto alle indagini uso indebito del contenuto di colloqui telefonici (intercettati) avvenuti con membri del Parlamento ricorso eccessivo da parte della magistratura italiana allo strumento delle intercettazioni telefoniche, soprattutto se confrontata con le varie autorita` giudiziarie straniere mancanza di garanzie per il cittadino di fronte a tale strumento d’indagine costi eccessivi per l’amministrazione statale del ricorso alle intercettazioni insufficienza o inefficienza delle norme punitive dei comportamenti, dolosi o colposi, poste a tutela del regime di riservatezza/segretezza del contenuto delle intercettazioni. L’ampio spettro delle contestazioni teste´ in sintesi elencate imponeva alla Commissione una serie di audizioni e di richieste di acquisizioni documentali a vasto raggio, in modo tale da poter ricostruire prima di tutto il sistema delle intercettazioni «legali», al fine di verificarne limiti e punti di criticita`. La parte iniziale di questa relazione finale da` contezza del lavoro e degli approfondimenti svolti. Le valutazioni e le conclusioni che se ne possono trarre sono le seguenti.

2.1 Non c’e` alcun dubbio sul fatto che si siano verificate nel corso degli ultimi mesi (o, meglio ancora, degli ultimi anni) violazioni gravi e ripetute delle norme poste a tutela della privacy dei cittadini. L’Autorita` Garante (così come la critica comune) in tal senso e` stata molto esplicita e, per quanto di sua competenza, e` intervenuta ripetutamente sia per segnalare violazioni e pericoli (al Consiglio superiore della magistratura, al Ministero della giustizia, alle societa` di gestione dei servizi telefonici, agli organismi direttivi delle associazioni degli editori e dei giornalisti), sia per imporre soprattutto ai citati gestori delle prescrizioni per la protezione dei dati sensibili (con provvedimenti, ad esempio e da ultimo, del 15 dicembre 2005 e del 20 settembre 2006). Il tutto nasceva dalla constatazione della insufficienza delle misure di sicurezza a tutela del cittadino, in atto sia presso i gestori («il quadro ... in piu` punti evidenzia una mancata, o parziale o ritardata attuazione delle misure» senza «comprovati motivi») che presso gli uffici di polizia e autorita` giudiziaria. Addirittura, proprio per tutelare piu` adeguatamente dati personali e flussi informativi concernenti le richieste della magistratura, il Garante prescriveva tutta una serie di misure, sia organizzative che tecnologiche, che i gestori dovevano porre in essere nel termine di 90 giorni, pena il blocco delle operazioni di trattamento dei dati relativi alle attivita` di intercettazione. Inoltre, in sede di audizione, il Garante, pur rilevando l’aumentato ricorso da parte della magistratura a tali strumenti di indagine, evitava sul punto ogni commento non di sua competenza, conscio dell’esistenza di altri interessi costituzionalmente protetti e delle esigenze delle indagini penali condotte dalla magistratura stessa e dagli organi di polizia, tutti aspetti sui quali rimetteva ogni valutazione alla competenza del legislatore. Per la parte concernente la pubblicazione di atti e notizie, soprattutto se ancora riservati o segreti, vera nota dolente dell’intera questione, a fianco della facolta` d’intervento a titolo di segnalazione o di prescrizione in capo al Garante, e` emersa l’opportunita` di valutare l’ipotesi di consentire normativamente al Garante stesso una maggiore duttilita` nei suoi interventi, nel senso di confermargli per i casi estremi e piu` gravi sì il potere di blocco, ma di consentirgli altresì per i casi meno gravi un piu` efficace e graduato potere sanzionatorio-pecuniario.

2.2 Uno dei temi piu` scottanti, emerso sia in occasione delle polemiche pubbliche a tutti i livelli sia in sede di Commissione, e` quello relativo all’ampiezza dei poteri della magistratura nel disporre controlli telefonici, telematici, ambientali e di tutti gli altri generi previsti dalle norme di rito penale. La polemica orbita essenzialmente attorno a tre questioni: non sono troppo numerose le fattispecie di reato per le quali e` possibile il ricorso a tale strumento di indagine? non e` quantitativamente eccessivo il ricorso della magistratura a tale strumento? il cittadino e` tutelato di fronte alla legge e di fronte a possibili abusi del magistrato? Spesso si risponde a tali quesiti ricorrendo al confronto con gli Stati esteri e si ritiene di poter concludere con una «condanna» nei confronti del sistema italiano delle intercettazioni (in diritto e in fatto). Ma la realta`, anche quella emersa in sede di inchiesta della Commissione, e` ben diversa, soprattutto se si tiene presente il fatto che –tra i Paesi democratici facenti parte del cosiddetto mondo occidentale- l’Italia e` uno dei pochi che affida il sistema delle intercettazioni «legali» a norme di rango costituzionale ed e` uno dei pochissimi che prevede un sistema costituzionale contenente una duplice esplicita riserva: di legge e giudiziaria. Cio` costituisce una indubitabile, anche se ancora astratta, garanzia per il cittadino, che vede affidata la tutela della propria riservatezza e della propria privacy ad un organismo come la magistratura, costituzionalmente e per definizione delegato alla tutela dei diritti fondamentali e con l’unico vincolo costituito dalla sottomissione soltanto alla legge. Si osservi poi come, anche in Paesi culturalmente e socialmente a noi vicini come la Francia o la Spagna o la Gran Bretagna o la Germania e persino gli U.S.A., le intercettazioni (nelle loro variegate forme) siano di competenza soprattutto di autorita` amministrative o di polizia, se non addirittura dei soli servizi di sicurezza. Il dato e` emerso chiaramente e univocamente durante i lavori della Commissione, sia attraverso le acquisizioni documentali, sia attraverso le audizioni in particolare del dottor Saviotti e del dottor Spataro.

Ne conseguono due considerazioni. Innanzitutto, per quanto alle volte utile e stimolante, non ha senso paragonare sistemi tra loro disomogenei; non ha senso in particolare paragonare i costi (sicuramente elevati ed in aumento di anno in anno) delle intercettazioni effettuate in Italia con i costi segnalati dall’estero, in quanto da noi le uniche intercettazioni (legali) sono quelle disposte dalla magistratura (come da normativa costituzionale), mentre nei Paesi stranieri i controlli telefonici (et similia) in questione vengono disposti ed effettuati principalmente da altro genere di autorita` (amministrative, di polizia o di sicurezza), con minori livelli di garanzia per il cittadino, autorita` che non fanno di certo conoscere facilmente casistica, numeri, dati e costi. A solo titolo di esemplificazione, si consideri come il numero delle intercettazioni giudiziarie in Francia non superi il 30/40 per cento del totale, come in Gran Bretagna esse siano effettuate quasi soltanto dai servizi segreti (senza la possibilita`, tra l’altro, di una loro utilizzazione processuale), come siano recentissime le polemiche scatenate negli U.S.A. dalla stampa statunitense a proposito dell’affermato uso clandestino (asseritamene non autorizzato dalla legge) di centinaia di migliaia (qualche giornale statunitense parla di milioni) di intercettazioni telefoniche, al di fuori di ogni controllo di legalita`. E si consideri, infine, a proposito dei costi, essendo per legge obbligatorie le prestazioni richieste dalla magistratura alle societa` di gestione, come qualche Stato estero (come la Germania) abbia stabilito che tali prestazioni debbano essere gratuite, facendo concettualmente rientrare il tutto in una sorta di ulteriore prezzo (o condizione) per il rilascio della concessione o autorizzazione.

In secondo luogo, le garanzie che il nostro sistema legale assicura al cittadino non hanno l’eguale, ovviamente nella teorica prospettazione normativa, presso alcun’altra democrazia occidentale. Infatti, in Italia la limitazione di diritti fondamentali come quelli tutelati dall’art. 15 della Costituzione (definiti «inviolabili») puo` avvenire soltanto a seguito di previsione legislativa e di provvedimento motivato dell’autorita` giudiziaria. Cio`, tra l’altro, comporta da un punto di vista processuale la piena utilizzabilita`, sotto il profilo probatorio, del contenuto delle intercettazioni legalmente disposte ed effettuate, all’interno di ogni fase del procedimento. Ma poiche´ l’esperienza insegna che non e` sufficiente questa astratta doppia riserva d’origine costituzionale per la tutela del cittadino, vanno individuati meglio i punti deboli o critici del sistema legale.

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