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Intercettazioni
: ma destra e sinistra smentirono Alfano 5
documento
del Senato
Pubblichiamo
il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva della Commissione
giustizia del Senato sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche
del 2006 (Doc. XVII, n.2), documento che fu approvato
all'unanimita' (quindi da destra e sinistra) e che contiene
alcune informazioni e affermazioni che contraddicono platealmente
quanto dichiarato oggi a supporto della legge sulle intercettazioni
proposta dal ministro Angelino Alfano in merito agli abusi
sulle intercettazioni ed ai costi delle stesse. In grassetto
i passaggi piu' interessanti.
DISCUSSIONE
1 – Il lavoro della Commissione si e` imbattuto innanzitutto
nei due diversi e fondamentali aspetti del variegato mondo
delle intercettazioni: quello delle intercettazioni disposte
dalla magistratura (il sistema legale) e quello delle intercettazioni
abusive o illegali (fuori cioe` dal sistema delle norme di
rito penale). La natura ed i punti critici di questi due
sistemi sono certamente diversi tra loro e variegati, in quanto
il primo (il sistema legale) attiene per sua stessa natura
ad un complesso e ad un insieme di norme create dal legislatore
per soddisfare le esigenze di indagine penale in materie molto
rilevanti e/o delicate, con cio` sacrificando gli spazi giuridici
di liberta` di altri soggetti (tutelati in primis dall’articolo
15 della Costituzione). E’ un sistema di norme che puo` presentare
delle brecce o degli aspetti di criticita`, ai danni appunto
di altri interessi costituzionalmente rilevanti e protetti,
ma che trova la propria radice nelle decisioni e nelle scelte
stesse del legislatore. Il secondo sistema (quello illegale)
ha a che fare con un altro genere di comportamenti e di dinamiche
sociali, che sono in se stessi di natura criminale, perche´
consistono e prevedono fin dall’origine una rottura dolosa
e/o fraudolenta delle regole e delle norme poste a tutela
della persona in tutte le sue estrinsecazioni e/o di altri
beni giuridici primari.
2 – Il sistema legale e i suoi punti di criticita`
L’inchiesta della Commissione Giustizia del Senato in materia
di intercettazioni telefoniche (e non solo, come ripetutamente
gia` segnalato: intercettazioni ambientali, telematiche, tabulati,
eccetera) ha avuto origine all’inizio dell’estate del 2006,
sulla scia delle fortissime polemiche scaturite dalle sempre
piu` insistenti e particolareggiate notizie e dati informativi
pubblicati dai mass media, relativamente al contenuto di intercettazioni
telefoniche disposte dalla magistratura, che per la gran parte
sarebbero dovute rimanere coperte da segreto. Le polemiche
investivano in primo luogo il presunto comportamento illecito
dell’autorita` giudiziaria operante e piu` in generale i poteri
della magistratura in materia, nonche´ gli organi d’informazione,
soprattutto in riferimento alle notizie e al contenuto di
intercettazioni relative a persone non coinvolte in modo diretto
nelle varie indagini e soprattutto a causa della ripetitivita`
di episodi del genere. Le critiche e le richieste per un deciso
intervento (anche normativo) partivano dai seguenti presupposti:
violazioni costanti e ripetute della privacy delle persone,
soprattutto di famigliari di persone indagate o cittadini
terzi, comunque non implicati nelle indagini violazione della
privacy anche relativamente a persone indagate, mediante la
pubblicazione di notizie ininfluenti rispetto alle indagini
uso indebito del contenuto di colloqui telefonici (intercettati)
avvenuti con membri del Parlamento ricorso eccessivo da parte
della magistratura italiana allo strumento delle intercettazioni
telefoniche, soprattutto se confrontata con le varie autorita`
giudiziarie straniere mancanza di garanzie per il cittadino
di fronte a tale strumento d’indagine costi eccessivi per
l’amministrazione statale del ricorso alle intercettazioni
insufficienza o inefficienza delle norme punitive dei comportamenti,
dolosi o colposi, poste a tutela del regime di riservatezza/segretezza
del contenuto delle intercettazioni. L’ampio spettro delle
contestazioni teste´ in sintesi elencate imponeva alla Commissione
una serie di audizioni e di richieste di acquisizioni documentali
a vasto raggio, in modo tale da poter ricostruire prima di
tutto il sistema delle intercettazioni «legali», al fine di
verificarne limiti e punti di criticita`. La parte iniziale
di questa relazione finale da` contezza del lavoro e degli
approfondimenti svolti. Le valutazioni e le conclusioni che
se ne possono trarre sono le seguenti.
2.1
Non c’e` alcun dubbio sul fatto che si siano verificate nel
corso degli ultimi mesi (o, meglio ancora, degli ultimi anni)
violazioni gravi e ripetute delle norme poste a tutela della
privacy dei cittadini. L’Autorita` Garante (così come
la critica comune) in tal senso e` stata molto esplicita e,
per quanto di sua competenza, e` intervenuta ripetutamente
sia per segnalare violazioni e pericoli (al Consiglio superiore
della magistratura, al Ministero della giustizia, alle societa`
di gestione dei servizi telefonici, agli organismi direttivi
delle associazioni degli editori e dei giornalisti), sia per
imporre soprattutto ai citati gestori delle prescrizioni per
la protezione dei dati sensibili (con provvedimenti, ad esempio
e da ultimo, del 15 dicembre 2005 e del 20 settembre 2006).
Il tutto nasceva dalla constatazione della insufficienza delle
misure di sicurezza a tutela del cittadino, in atto sia presso
i gestori («il quadro ... in piu` punti evidenzia una mancata,
o parziale o ritardata attuazione delle misure» senza «comprovati
motivi») che presso gli uffici di polizia e autorita` giudiziaria.
Addirittura, proprio per tutelare piu` adeguatamente dati
personali e flussi informativi concernenti le richieste della
magistratura, il Garante prescriveva tutta una serie di misure,
sia organizzative che tecnologiche, che i gestori dovevano
porre in essere nel termine di 90 giorni, pena il blocco delle
operazioni di trattamento dei dati relativi alle attivita`
di intercettazione. Inoltre, in sede di audizione, il Garante,
pur rilevando l’aumentato ricorso da parte della magistratura
a tali strumenti di indagine, evitava sul punto ogni commento
non di sua competenza, conscio dell’esistenza di altri interessi
costituzionalmente protetti e delle esigenze delle indagini
penali condotte dalla magistratura stessa e dagli organi di
polizia, tutti aspetti sui quali rimetteva ogni valutazione
alla competenza del legislatore. Per la parte concernente
la pubblicazione di atti e notizie, soprattutto se ancora
riservati o segreti, vera nota dolente dell’intera questione,
a fianco della facolta` d’intervento a titolo di segnalazione
o di prescrizione in capo al Garante, e` emersa l’opportunita`
di valutare l’ipotesi di consentire normativamente al Garante
stesso una maggiore duttilita` nei suoi interventi, nel senso
di confermargli per i casi estremi e piu` gravi sì
il potere di blocco, ma di consentirgli altresì per
i casi meno gravi un piu` efficace e graduato potere sanzionatorio-pecuniario.
2.2 Uno dei temi piu` scottanti, emerso sia in occasione
delle polemiche pubbliche a tutti i livelli sia in sede di
Commissione, e` quello relativo all’ampiezza dei poteri della
magistratura nel disporre controlli telefonici, telematici,
ambientali e di tutti gli altri generi previsti dalle norme
di rito penale. La polemica orbita essenzialmente attorno
a tre questioni: non sono troppo numerose le fattispecie di
reato per le quali e` possibile il ricorso a tale strumento
di indagine? non e` quantitativamente eccessivo il ricorso
della magistratura a tale strumento? il cittadino e` tutelato
di fronte alla legge e di fronte a possibili abusi del magistrato?
Spesso si risponde a tali quesiti ricorrendo al confronto
con gli Stati esteri e si ritiene di poter concludere con
una «condanna» nei confronti del sistema italiano delle intercettazioni
(in diritto e in fatto). Ma la realta`, anche quella emersa
in sede di inchiesta della Commissione, e` ben diversa, soprattutto
se si tiene presente il fatto che –tra i Paesi democratici
facenti parte del cosiddetto mondo occidentale- l’Italia e`
uno dei pochi che affida il sistema delle intercettazioni
«legali» a norme di rango costituzionale ed e` uno dei pochissimi
che prevede un sistema costituzionale contenente una duplice
esplicita riserva: di legge e giudiziaria. Cio` costituisce
una indubitabile, anche se ancora astratta, garanzia per il
cittadino, che vede affidata la tutela della propria riservatezza
e della propria privacy ad un organismo come la magistratura,
costituzionalmente e per definizione delegato alla tutela
dei diritti fondamentali e con l’unico vincolo costituito
dalla sottomissione soltanto alla legge. Si osservi poi come,
anche in Paesi culturalmente e socialmente a noi vicini come
la Francia o la Spagna o la Gran Bretagna o la Germania e
persino gli U.S.A., le intercettazioni (nelle loro variegate
forme) siano di competenza soprattutto di autorita` amministrative
o di polizia, se non addirittura dei soli servizi di sicurezza.
Il dato e` emerso chiaramente e univocamente durante i lavori
della Commissione, sia attraverso le acquisizioni documentali,
sia attraverso le audizioni in particolare del dottor Saviotti
e del dottor Spataro.
Ne conseguono due considerazioni. Innanzitutto, per quanto
alle volte utile e stimolante, non ha senso paragonare
sistemi tra loro disomogenei; non ha senso in particolare
paragonare i costi (sicuramente elevati ed in aumento di anno
in anno) delle intercettazioni effettuate in Italia con i
costi segnalati dall’estero, in quanto da noi le uniche intercettazioni
(legali) sono quelle disposte dalla magistratura (come da
normativa costituzionale), mentre nei Paesi stranieri i controlli
telefonici (et similia) in questione vengono disposti ed effettuati
principalmente da altro genere di autorita` (amministrative,
di polizia o di sicurezza), con minori livelli di garanzia
per il cittadino, autorita` che non fanno di certo conoscere
facilmente casistica, numeri, dati e costi. A solo titolo
di esemplificazione, si consideri come il numero delle intercettazioni
giudiziarie in Francia non superi il 30/40 per cento del totale,
come in Gran Bretagna esse siano effettuate quasi soltanto
dai servizi segreti (senza la possibilita`, tra l’altro, di
una loro utilizzazione processuale), come siano recentissime
le polemiche scatenate negli U.S.A. dalla stampa statunitense
a proposito dell’affermato uso clandestino (asseritamene non
autorizzato dalla legge) di centinaia di migliaia (qualche
giornale statunitense parla di milioni) di intercettazioni
telefoniche, al di fuori di ogni controllo di legalita`. E
si consideri, infine, a proposito dei costi, essendo per legge
obbligatorie le prestazioni richieste dalla magistratura alle
societa` di gestione, come qualche Stato estero (come la Germania)
abbia stabilito che tali prestazioni debbano essere gratuite,
facendo concettualmente rientrare il tutto in una sorta di
ulteriore prezzo (o condizione) per il rilascio della concessione
o autorizzazione.
In
secondo luogo, le garanzie che il nostro sistema legale
assicura al cittadino non hanno l’eguale, ovviamente nella
teorica prospettazione normativa, presso alcun’altra democrazia
occidentale. Infatti, in Italia la limitazione di diritti
fondamentali come quelli tutelati dall’art. 15 della Costituzione
(definiti «inviolabili») puo` avvenire soltanto a seguito
di previsione legislativa e di provvedimento motivato dell’autorita`
giudiziaria. Cio`, tra l’altro, comporta da un punto di vista
processuale la piena utilizzabilita`, sotto il profilo probatorio,
del contenuto delle intercettazioni legalmente disposte ed
effettuate, all’interno di ogni fase del procedimento. Ma
poiche´ l’esperienza insegna che non e` sufficiente questa
astratta doppia riserva d’origine costituzionale per la tutela
del cittadino, vanno individuati meglio i punti deboli o critici
del sistema legale.
continua
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