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Intercettazioni
: ma destra e sinistra smentirono Alfano
- Audizione Pizzetti
documento
del Senato
Pubblichiamo il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva
della Commissione giustizia del Senato sul fenomeno delle
intercettazioni telefoniche
del 2006 (Doc. XVII, n.2), documento che fu approvato
all'unanimita' (quindi da destra e sinistra) e che contiene
alcune informazioni e affermazioni che contraddicono platealmente
quanto dichiarato oggi a supporto della legge sulle intercettazioni
proposta dal ministro Angelino Alfano in merito agli abusi
sulle intercettazioni ed ai costi delle stesse.
Nella sua audizione il professor Pizzetti individuava, quale
oggetto dell’attenzione dell’Autorita` Garante tre diversi
ordini di problemi, vale a dire: l’attivita` dei gestori di
telecomunicazioni o comunicazioni elettroniche, con particolare
riferimento alle attivita` di servizio richieste dall’autorita`
giudiziaria; il rispetto delle misure di sicurezza che l’attivita`
giudiziaria deve assicurare per la protezione dei dati in
suo possesso; e, infine, il rapporto tra le intercettazioni
come attivita` investigativa e atto giudiziario e la loro
pubblicazione a mezzo stampa. Per quanto riguarda il primo
punto, il professor Pizzetti segnalava come il Garante avesse
avviato una vera e propria attivita` ricognitiva e ispettiva
sulle banche dati in possesso di alcuni operatori di telecomunicazioni
o comunicazioni elettroniche, trattandosi di un settore estremamente
ampio e articolato, proprio a causa della grandissima quantita`
di dati concernenti i cittadini e a causa del trattamento
di questi dati stessi. Dati che questi operatori sono tenuti
a conservare per un periodo di tempo significativamente lungo
per fini di giustizia, ulteriormente allungato a seguito dell’entrata
in vigore del cosiddetto decreto Pisanu dell’estate del 2005.
La preoccupazione del Garante si e` concentrata sul fatto
che l’accumulo massiccio di questi dati sarebbe idoneo, almeno
potenzialmente, a consumare pesanti violazioni del diritto
alla riservatezza dei cittadini. Per quanto riguarda invece
piu` propriamente l’aspetto delle intercettazioni telefoniche,
il Garante ricordava di aver avviato alla fine di luglio del
2005 un’attivita` istruttoria mirata a verificare come i gestori
telefonici avessero corrisposto e corrispondessero alle richieste
dell’autorita` giudiziaria, quando questa riteneva di doversi
avvalere di intercettazioni, non solo telefoniche, ma del
genere piu` diversificato consentito dalla tecnologia.
Giudicando
insoddisfacenti sotto il profilo della completezza le prime
risposte fornite dagli operatori, il Garante aveva formulato
una seconda richiesta di informazioni e sulla base di una
approfondita analisi delle notizie ricevute, in data 15 dicembre
2005 il Garante emanava un primo provvedimento sulle misure
che i gestori telefonici dovevano adottare per garantire che
le intercettazioni telefoniche disposte dall’autorita` giudiziaria
e tutti gli altri dati da questa richiesti venissero forniti
in condizioni di sicurezza. Il provvedimento muoveva dalla
constatazione che le misure di sicurezza adottate, pur garantendo
il livello minimo di sicurezza, non erano sufficientemente
adeguate alle necessita` di riservatezza e di sicurezza imposte
dalla legge italiana. Proprio per questo motivo, il provvedimento
conteneva una serie di prescrizioni, alle quali gli operatori
dovevano adeguarsi in un termine di 180 giorni, scaduto il
quale il Garante dava inizio ad un’attivita` di ispezione
e monitoraggio per verificarne l’adempimento. Peraltro, tale
ultima attivita` constatava la mancata o comunque insoddisfacente
risposta alle prescrizioni imposte, motivo per cui veniva
adottato il 20 settembre 2006 un ulteriore provvedimento,
con la concessione di un nuovo termine di 90 giorni per l’adempimento
di quanto prescritto, pena il blocco delle specifiche attivita`.
Per quanto riguarda il secondo profilo, quello delle modalita`
con cui l’autorita` giudiziaria assicurava e assicura la protezione
dei dati in suo possesso, la preoccupazione del Garante nasceva
dagli oggettivi rischi collegati al forte incremento – sulle
cui cause egli non riteneva di doversi pronunciare – conosciuto
negli ultimi anni dal ricorso alle intercettazioni telefoniche,
per un numero molto ampio di reati. Pertanto il Garante aveva
avvertito la necessita` di segnalare al Consiglio superiore
della magistratura e al Ministro della giustizia, fin dal
10 marzo 2006, la necessita` per l’autorita` giudiziaria di
adottare misure di sicurezza adeguate, prima di tutto a tutela
dell’attivita` giudiziaria stessa e poi a tutela della privacy
dei cittadini comunque coinvolti. Infine, per quanto riguarda
i problemi legati alla pubblicazione delle intercettazioni
telefoniche a mezzo stampa, il Garante in primo luogo ricordava
come, nel quadro normativo vigente, da una parte l’autorita`
giudiziaria fosse e sia tenuta a mettere a disposizione delle
parti le intercettazioni che le stesse siano intenzionate
ad utilizzare e dall’altra come, da tale momento, il contenuto
di tali intercettazioni sia conoscibile, ostensibile a terzi
e quindi sostanzialmente pubblico.
Pur
tuttavia, il Garante riteneva giusto sottolineare una distinzione
concettuale tra il contenuto di un’intercettazione quale strumento
o prova investigativa-processuale e il carattere assunto dal
medesimo contenuto nel momento della pubblicazione: pur essendo
il contenuto lo stesso e pur nel pieno rispetto della liberta`
di stampa e di informazione, il Garante sottolineava che il
giornalista non avrebbe di per se´ motivo di pubblicare tutto
cio` che entra nel suo patrimonio cognitivo perche´ acquisito
per finalita` di giustizia, dovendo invece valutare previamente
l’utilita` della notizia ai fini di conoscenza per l’opinione
pubblica. In particolare, al Garante risultava evidente la
necessita` di tutelare la dignita` di terzi «incolpevoli»,
a cui venissero riferite frasi nel corso delle comunicazioni
intercettate, evitando di pubblicare arbitrariamente elementi
conoscitivi potenzialmente lesivi, anche gravemente, di familiari
incolpevoli o di soggetti minori. A questo proposito, il Garante
ricordava di aver adottato alla fine di giugno 2006 un provvedimento
di carattere generale volto a rimarcare per i giornalisti
i principi contenuti nel codice deontologico professionale.
In conclusione, il Garante rinnovava la richiesta al legislatore
di introdurre modifiche normative in grado di specificare
meglio taluni poteri della stessa Autorita`, magari introducendo
anche diversificate forme di intervento sanzionatorio-pecuniario,
soprattutto piu` duttili rispetto all’intervento coercitivo
costituito dal potere di imporre il blocco del trattamento,
che in molti casi risulta eccessivamente brutale e che proprio
per questo va utilizzato con estrema cautela. Ed e` ovvio
che tale richiesta al legislatore (e il professor Pizzetti
ne era perfettamente consapevole) pone il problema del destinatario
della sanzione, coinvolgendo in particolare il delicato rapporto
tra la responsabilita` e l’autonomia del direttore della testata
e quella dell’editore.
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