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07 aprile 2010
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Intercettazioni : ma destra e sinistra smentirono Alfano - Audizione Pizzetti
documento del Senato

Pubblichiamo il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva della Commissione giustizia del Senato sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche del 2006 (Doc. XVII, n.2), documento che fu approvato all'unanimita' (quindi da destra e sinistra) e che contiene alcune informazioni e affermazioni che contraddicono platealmente quanto dichiarato oggi a supporto della legge sulle intercettazioni proposta dal ministro Angelino Alfano in merito agli abusi sulle intercettazioni ed ai costi delle stesse.

Nella sua audizione il professor Pizzetti individuava, quale oggetto dell’attenzione dell’Autorita` Garante tre diversi ordini di problemi, vale a dire: l’attivita` dei gestori di telecomunicazioni o comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alle attivita` di servizio richieste dall’autorita` giudiziaria; il rispetto delle misure di sicurezza che l’attivita` giudiziaria deve assicurare per la protezione dei dati in suo possesso; e, infine, il rapporto tra le intercettazioni come attivita` investigativa e atto giudiziario e la loro pubblicazione a mezzo stampa. Per quanto riguarda il primo punto, il professor Pizzetti segnalava come il Garante avesse avviato una vera e propria attivita` ricognitiva e ispettiva sulle banche dati in possesso di alcuni operatori di telecomunicazioni o comunicazioni elettroniche, trattandosi di un settore estremamente ampio e articolato, proprio a causa della grandissima quantita` di dati concernenti i cittadini e a causa del trattamento di questi dati stessi. Dati che questi operatori sono tenuti a conservare per un periodo di tempo significativamente lungo per fini di giustizia, ulteriormente allungato a seguito dell’entrata in vigore del cosiddetto decreto Pisanu dell’estate del 2005.

La preoccupazione del Garante si e` concentrata sul fatto che l’accumulo massiccio di questi dati sarebbe idoneo, almeno potenzialmente, a consumare pesanti violazioni del diritto alla riservatezza dei cittadini. Per quanto riguarda invece piu` propriamente l’aspetto delle intercettazioni telefoniche, il Garante ricordava di aver avviato alla fine di luglio del 2005 un’attivita` istruttoria mirata a verificare come i gestori telefonici avessero corrisposto e corrispondessero alle richieste dell’autorita` giudiziaria, quando questa riteneva di doversi avvalere di intercettazioni, non solo telefoniche, ma del genere piu` diversificato consentito dalla tecnologia.

Giudicando insoddisfacenti sotto il profilo della completezza le prime risposte fornite dagli operatori, il Garante aveva formulato una seconda richiesta di informazioni e sulla base di una approfondita analisi delle notizie ricevute, in data 15 dicembre 2005 il Garante emanava un primo provvedimento sulle misure che i gestori telefonici dovevano adottare per garantire che le intercettazioni telefoniche disposte dall’autorita` giudiziaria e tutti gli altri dati da questa richiesti venissero forniti in condizioni di sicurezza. Il provvedimento muoveva dalla constatazione che le misure di sicurezza adottate, pur garantendo il livello minimo di sicurezza, non erano sufficientemente adeguate alle necessita` di riservatezza e di sicurezza imposte dalla legge italiana. Proprio per questo motivo, il provvedimento conteneva una serie di prescrizioni, alle quali gli operatori dovevano adeguarsi in un termine di 180 giorni, scaduto il quale il Garante dava inizio ad un’attivita` di ispezione e monitoraggio per verificarne l’adempimento. Peraltro, tale ultima attivita` constatava la mancata o comunque insoddisfacente risposta alle prescrizioni imposte, motivo per cui veniva adottato il 20 settembre 2006 un ulteriore provvedimento, con la concessione di un nuovo termine di 90 giorni per l’adempimento di quanto prescritto, pena il blocco delle specifiche attivita`.

Per quanto riguarda il secondo profilo, quello delle modalita` con cui l’autorita` giudiziaria assicurava e assicura la protezione dei dati in suo possesso, la preoccupazione del Garante nasceva dagli oggettivi rischi collegati al forte incremento – sulle cui cause egli non riteneva di doversi pronunciare – conosciuto negli ultimi anni dal ricorso alle intercettazioni telefoniche, per un numero molto ampio di reati. Pertanto il Garante aveva avvertito la necessita` di segnalare al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro della giustizia, fin dal 10 marzo 2006, la necessita` per l’autorita` giudiziaria di adottare misure di sicurezza adeguate, prima di tutto a tutela dell’attivita` giudiziaria stessa e poi a tutela della privacy dei cittadini comunque coinvolti. Infine, per quanto riguarda i problemi legati alla pubblicazione delle intercettazioni telefoniche a mezzo stampa, il Garante in primo luogo ricordava come, nel quadro normativo vigente, da una parte l’autorita` giudiziaria fosse e sia tenuta a mettere a disposizione delle parti le intercettazioni che le stesse siano intenzionate ad utilizzare e dall’altra come, da tale momento, il contenuto di tali intercettazioni sia conoscibile, ostensibile a terzi e quindi sostanzialmente pubblico.

Pur tuttavia, il Garante riteneva giusto sottolineare una distinzione concettuale tra il contenuto di un’intercettazione quale strumento o prova investigativa-processuale e il carattere assunto dal medesimo contenuto nel momento della pubblicazione: pur essendo il contenuto lo stesso e pur nel pieno rispetto della liberta` di stampa e di informazione, il Garante sottolineava che il giornalista non avrebbe di per se´ motivo di pubblicare tutto cio` che entra nel suo patrimonio cognitivo perche´ acquisito per finalita` di giustizia, dovendo invece valutare previamente l’utilita` della notizia ai fini di conoscenza per l’opinione pubblica. In particolare, al Garante risultava evidente la necessita` di tutelare la dignita` di terzi «incolpevoli», a cui venissero riferite frasi nel corso delle comunicazioni intercettate, evitando di pubblicare arbitrariamente elementi conoscitivi potenzialmente lesivi, anche gravemente, di familiari incolpevoli o di soggetti minori. A questo proposito, il Garante ricordava di aver adottato alla fine di giugno 2006 un provvedimento di carattere generale volto a rimarcare per i giornalisti i principi contenuti nel codice deontologico professionale.

In conclusione, il Garante rinnovava la richiesta al legislatore di introdurre modifiche normative in grado di specificare meglio taluni poteri della stessa Autorita`, magari introducendo anche diversificate forme di intervento sanzionatorio-pecuniario, soprattutto piu` duttili rispetto all’intervento coercitivo costituito dal potere di imporre il blocco del trattamento, che in molti casi risulta eccessivamente brutale e che proprio per questo va utilizzato con estrema cautela. Ed e` ovvio che tale richiesta al legislatore (e il professor Pizzetti ne era perfettamente consapevole) pone il problema del destinatario della sanzione, coinvolgendo in particolare il delicato rapporto tra la responsabilita` e l’autonomia del direttore della testata e quella dell’editore.

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