NEW del 16 agosto 2006

 
 
       
 

Intercettazioni e privacy : analisi provvedimento del Garante
di avv. Demetrio Delfino

(Provvedimento del 21 Giugno 2006 - Garante per la protezione dei dati personali) Anche chi solo estemporaneamente sfoglia le pagine di qualsiasi quotidiano nazionale, non può non rilevare l'importanza che assumono le "intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche" nell'ambito dell'attività di indagine compiuta dalla Polizia Giudiziaria. E' peraltro evidente quanto questo mezzo di indagine sia delicato e quanto possa incidere nella conoscenza da parte degli organi inquirenti, e non solo, della vita privata dei singoli interessati.

E' altresì evidente che, comunque, la possibilità di intercettare comunicazioni telefoniche non può che incanalarsi non solo, entro parametri costituzionali (art. 15 Costituzione) ma, altresì, entro schemi autorizzativi previsti dal nostro codice di procedura penale ed entro precisi principi previsti dal nostro codice della privacy. Il problema è stato di recente esaminato dal Garante della privacy il quale, con provvedimento del 21 Giugno 2006, ha imposto dei veri e propri paletti, ai mezzi di informazione, per la pubblicazione delle intercettazioni.

Il richiamo alle norme del codice di procedura penale è di determinante importanza per comprendere la reale portata del problema. In questa sede, ritengo opportuno indicare gli articoli in questione a soli fini propedeutici senza dar seguito a non pochi problemi interpretativi sorti in ordine al contenuto dei medesimi.

Le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche, è consentita solo nei procedimenti relativi a reati di una certa gravità. L'articolo 266 del c.p.p., provvede a indicarli partitamene. L'articolo 267 stesso codice, ferma restando la particolare procedura in casi di urgenza, dispone che il Pubblico Ministero richieda al Giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le intercettazioni e le conversazioni telefoniche. La stessa autorizzazione, viene data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione risulta assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.

Ciò posto, è opportuno esaminare il provvedimento in questione. Il Garante, alla luce della gravità del problema manifestatasi anche attraverso la diffusione di notizie afferenti la vita privata di persone non coinvolte nelle indagini in corso, ha ritenuto di intervenire malgrado non sia stato sollecitato da alcun tipo di ricorso. In particolare, sono stati richiamati i seguenti articoli del codice di procedura penale e i seguenti principi contenuti nel nostro codice della privacy (decreto legislativo n°196/2003) che dovranno essere scrupolosamente osservati dai giornalisti.

Articolo 114, comma 1 c.p.p., che vieta la pubblicazione di atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto; Articolo 114, comma 2 c.p.p., che vieta anche la pubblicazione di atti non più coperti dal segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari o al termine dell'udienza preliminare; Articolo 144, comma 7 c.p.p., che consente sempre, però, la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto quando l'imputato ne possa avere conoscenza (art.329 c.p.p.; v.anche art.268, comma 6, c.p.p. relativo al deposito di atti concluse le operazioni di intercettazione).

Inoltre, il Garante, alla luce della vigente disciplina di protezione dei dati personali e alla luce del codice di deontologia relativo all'attività giornalistica, considera legittima, nel più volte indicato provvedimento, la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale solo quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile per l'originalità dei fatti, o per la qualificazione dei protagonisti o per la descrizione dei modi particolari in cui sono avvenuti. Prescrive altresì che si evitino riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti, esige il pieno rispetto della dignità della persona nonché, tutela la sfera sessuale delle persone.

Il Decreto Legislativo 196/2003 inerente al trattamento dei dati personali, ha inoltre previsto una serie di misure che possono essere attivate dallo stesso Garante in caso di mancato rispetto dei principi appena indicati. Le misure che possono essere attivate dall'Autorità, peraltro indicate dallo stesso codice della privacy, sono il blocco dei dati nonché, il divieto di pubblicazione dei dati medesimi.

Non è superfluo ricordare che, qualora i mezzi di informazione non dovessero conformarsi al blocco o al divieto imposto dall'Autorità preposta, può integrarsi la fattispecie di cui all'articolo 170 del già indicato decreto legislativo inerente la protezione dei dati personali che prevede la sanzione della reclusione da tre mesi a due anni.

Il provvedimento del Garante, peraltro pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 Giugno 2006 n°147, così conclude: Tutto ciò premesso il Garante: a) ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera c) del Codice in materia di protezione dei dati personali prescrive ai titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare con effetto immediato i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche a tutti i principi affermati dal medesimo Codice e dall'allegato codice di deontologia giornalistica, richiamati nel presente provvedimento; b) dispone l'invio di copia della presente decisione al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

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