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07 aprile 2010
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Intercettazioni : ma destra e sinistra smentirono Alfano - Audizione Stampa
documento del Senato

Pubblichiamo il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva della Commissione giustizia del Senato sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche del 2006 (Doc. XVII, n.2), documento che fu approvato all'unanimita' (quindi da destra e sinistra) e che contiene alcune informazioni e affermazioni che contraddicono platealmente quanto dichiarato oggi a supporto della legge sulle intercettazioni proposta dal ministro Angelino Alfano in merito agli abusi sulle intercettazioni ed ai costi delle stesse. In grassetto i passaggi piu' interessanti.

NIniziava la serie di audizioni il dottor Paolo Serventi Longhi, segretario generale della Federazione nazionale della stampa, che ricordava il ruolo e la funzione dell’informazione e del giornalismo, in quanto espressione di un diritto-dovere garantito dalla Costituzione. Continuava poi esprimendo il timore dei giornalisti per un certo spirito di criminalizzazione avvertito nelle Istituzioni e nel Paese, tale da far presagire il rischio di interventi censori nei confronti del solo mondo dell’informazione. A suo parere, non si deve guardare alla responsabilita` del solo giornalista, ma anche a quella di chi ha il dovere di mantenere segreti certi verbali. Inoltre, occorrerebbe saper distinguere tra il rispetto della dignita` dei cittadini – cui devono conformarsi i giornalisti in osservanza anche a quanto previsto dal codice deontologico, le cui violazioni vanno sanzionate essenzialmente in via disciplinare – e la necessita` di riservatezza dei verbali delle intercettazioni. E per le violazioni a tale ultimo obbligo, l’audito esprimeva la sua contrarieta` sia a provvedimenti legislativi d’urgenza sia ad aggravamenti delle sanzioni penali, peraltro gia` esistenti.

Il dottor Boris Biancheri, presidente della Federazione italiana editori giornali, condivideva molte delle valutazioni espresse dal dottor Serventi Longhi, con particolare riferimento alla deprecata ipotesi di interventi repressivi di natura penale. Dal punto di vista degli editori, sottolineava in particolare il rischio che la ventilata intenzione di sanzionare l’editore per la pubblicazione contra legem del contenuto delle intercettazioni possa rappresentare quasi una specie di responsabilita` oggettiva su un fatto non proprio, creando in sostanza i presupposti per un vulnus molto pericoloso al principio di separazione tra la funzione editoriale e quella del direttore responsabile del giornale, ritenuta essenziale alla salvaguardia di una stampa libera.

Il dottor Franco Siddi, presidente della Federazione nazionale della stampa, su specifica richiesta del presidente della Commissione, interveniva poi illustrando il codice deontologico elaborato insieme all’Autorita` garante della privacy, indicandolo come strumento avanzato di garanzia sia per la liberta` d’informazione sia per la tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini. Precisava che tale codice si affidava e si affida molto all’autodisciplina del giornalista, pur riservando al Garante della privacy il potere d’intervento (essenzialmente dei richiami indirizzati all’Ordine dei giornalisti, che dovrebbe poi attivare procedure disciplinari interne). Rilevava peraltro la necessita` di una modernizzazione e semplificazione del procedimento disciplinare davanti all’Ordine dei giornalisti, previsto da una normativa vecchia ormai di 43 anni, addirittura piu` lenta delle procedure penale e civile messe assieme, con tutto cio` che ne consegue sotto il profilo dell’efficacia.

In rappresentanza dell’Ordine dei giornalisti, interveniva infine il presidente dottor Lorenzo Del Boca, che in primo luogo condivideva l’opinione relativamente al fatto che il segreto istruttorio deve essere garantito e tutelato dai titolari del segreto stesso e non certo dai giornalisti. Peraltro, trattasi di un segreto che non puo` durare in eterno; esso deve avere una durata ragionevole, a misura d’uomo, per salvaguardare quel diritto di informazione della pubblica opinione che deve essere garantito in una societa` democratica. A suo parere, proprio la necessita` di garantire tale diritto implica che i giornalisti non possano essere obbligati a pubblicare unicamente fatti che abbiano rilevanza penale, dal momento che, ad esempio, puo` essere interesse dei cittadini conoscere fatti che non sono penal- Senato della Repubblica XV Legislatura – 16 – 2ª Commissione 15º Resoconto Sten. (29 novembre 2006) mente rilevanti, ma la cui pubblicita` rende possibile un controllo della pubblica opinione sulla correttezza dei comportamenti di soggetti investiti di funzioni pubbliche o posizioni di potere. In conclusione, il dottor Del Boca ribadiva la necessita` di aggiornare la legge sul procedimento disciplinare (risalente al 1963), in termini di velocita`, di miglior funzionalita` e di possibilita` di intervento diretto (ad esempio, con la sospensione cautelare, ora non consentita)..

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