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Intercettazioni
: ma destra e sinistra smentirono Alfano
- Audizione Stampa
documento
del Senato
Pubblichiamo il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva
della Commissione giustizia del Senato sul fenomeno delle
intercettazioni telefoniche
del 2006 (Doc. XVII, n.2), documento che fu approvato all'unanimita'
(quindi da destra e sinistra) e che contiene alcune informazioni
e affermazioni che contraddicono platealmente quanto dichiarato
oggi a supporto della legge sulle intercettazioni proposta
dal ministro Angelino Alfano in merito agli abusi sulle intercettazioni
ed ai costi delle stesse. In grassetto i passaggi piu' interessanti.
NIniziava la serie di audizioni il dottor Paolo Serventi Longhi,
segretario generale della Federazione nazionale della stampa,
che ricordava il ruolo e la funzione dell’informazione e del
giornalismo, in quanto espressione di un diritto-dovere garantito
dalla Costituzione. Continuava poi esprimendo il timore dei
giornalisti per un certo spirito di criminalizzazione avvertito
nelle Istituzioni e nel Paese, tale da far presagire il rischio
di interventi censori nei confronti del solo mondo dell’informazione.
A suo parere, non si deve guardare alla responsabilita` del
solo giornalista, ma anche a quella di chi ha il dovere di
mantenere segreti certi verbali. Inoltre, occorrerebbe saper
distinguere tra il rispetto della dignita` dei cittadini –
cui devono conformarsi i giornalisti in osservanza anche a
quanto previsto dal codice deontologico, le cui violazioni
vanno sanzionate essenzialmente in via disciplinare – e la
necessita` di riservatezza dei verbali delle intercettazioni.
E per le violazioni a tale ultimo obbligo, l’audito esprimeva
la sua contrarieta` sia a provvedimenti legislativi d’urgenza
sia ad aggravamenti delle sanzioni penali, peraltro gia` esistenti.
Il
dottor Boris Biancheri, presidente della Federazione italiana
editori giornali, condivideva molte delle valutazioni espresse
dal dottor Serventi Longhi, con particolare riferimento alla
deprecata ipotesi di interventi repressivi di natura penale.
Dal punto di vista degli editori, sottolineava in particolare
il rischio che la ventilata intenzione di sanzionare l’editore
per la pubblicazione contra legem del contenuto delle intercettazioni
possa rappresentare quasi una specie di responsabilita` oggettiva
su un fatto non proprio, creando in sostanza i presupposti
per un vulnus molto pericoloso al principio di separazione
tra la funzione editoriale e quella del direttore responsabile
del giornale, ritenuta essenziale alla salvaguardia di una
stampa libera.
Il
dottor Franco Siddi, presidente della Federazione nazionale
della stampa, su specifica richiesta del presidente della
Commissione, interveniva poi illustrando il codice deontologico
elaborato insieme all’Autorita` garante della privacy, indicandolo
come strumento avanzato di garanzia sia per la liberta` d’informazione
sia per la tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini.
Precisava che tale codice si affidava e si affida molto all’autodisciplina
del giornalista, pur riservando al Garante della privacy il
potere d’intervento (essenzialmente dei richiami indirizzati
all’Ordine dei giornalisti, che dovrebbe poi attivare procedure
disciplinari interne). Rilevava peraltro la necessita` di
una modernizzazione e semplificazione del procedimento disciplinare
davanti all’Ordine dei giornalisti, previsto da una normativa
vecchia ormai di 43 anni, addirittura piu` lenta delle procedure
penale e civile messe assieme, con tutto cio` che ne consegue
sotto il profilo dell’efficacia.
In rappresentanza dell’Ordine dei giornalisti, interveniva
infine il presidente dottor Lorenzo Del Boca, che in primo
luogo condivideva l’opinione relativamente al fatto che il
segreto istruttorio deve essere garantito e tutelato dai titolari
del segreto stesso e non certo dai giornalisti. Peraltro,
trattasi di un segreto che non puo` durare in eterno; esso
deve avere una durata ragionevole, a misura d’uomo, per salvaguardare
quel diritto di informazione della pubblica opinione che deve
essere garantito in una societa` democratica. A suo parere,
proprio la necessita` di garantire tale diritto implica che
i giornalisti non possano essere obbligati a pubblicare unicamente
fatti che abbiano rilevanza penale, dal momento che, ad esempio,
puo` essere interesse dei cittadini conoscere fatti che non
sono penal- Senato della Repubblica XV Legislatura – 16 –
2ª Commissione 15º Resoconto Sten. (29 novembre 2006) mente
rilevanti, ma la cui pubblicita` rende possibile un controllo
della pubblica opinione sulla correttezza dei comportamenti
di soggetti investiti di funzioni pubbliche o posizioni di
potere. In conclusione, il dottor Del Boca ribadiva la necessita`
di aggiornare la legge sul procedimento disciplinare (risalente
al 1963), in termini di velocita`, di miglior funzionalita`
e di possibilita` di intervento diretto (ad esempio, con la
sospensione cautelare, ora non consentita)..
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