19 febbraio 2007

 
     

Avvocati all'attacco su modifiche al diritto di astensione
di Mauro W. Giannini

Dopo una stagione di reiterate astensioni dalle udienze da parte dell'avvocatura arriva una proposta di modifica della regolamentazione degli 'scioperi' per la categoria dalla Commissione di Garanzia dello sciopero nei servizi di pubblica utilita', ma gli avvocati la accolgono in modo molto critico, minacciando una mobilitazione che preveda anche astensioni.

La modifica del vigente Regolamento provvisorio e' un regolamento d’ufficio, emanato per legge senza il consenso dell’Avvocatura, ma la Commissione ha sottoposto la proposta alle Associazioni degli avvocati assegnando 15 giorni per le osservazioni, termine questo, che ancorche' previsto per legge, ha suscitato perplessita' negli interessati per l'impossibilita' di un adeguato approfondimento ed il raggiungimento di una posizione condivisa.

L'Organismo Unitario dell'avvocatura aveva subito rilevato che non vi era stato alcun previo incontro tra le parti successivamente ad una prima audizione presso la Commissione risalente "all’ormai lontano Marzo 2005" e che la materia "richiederebbe approfondita riflessione e coordinamento con gli altri soggetti interessati". Stabiliva quindi di coordinarsi con le altre componenti dell'avvocatura e di proporre immediato ricorso avverso il decreto della Commissione di Garanzia, che sanziona l’Organismo Unitario per l’asserita violazione alla legge 146/96 in occasione della prima astensione proclamata contro la cosiddetta legge “Bersani”.

Per parte sua, l'Unione Camere Penali denunciava come dalla lettura delle modifiche proposte dalla Commissione sia evidente che "si sta cercando inopinatamente di intaccare i diritti alla astensione dei professionisti forensi" che peraltro "non sono mai riconducibili ad interessi economici della “categoria” ma indette a difesa dei diritti civili e dei principii costituzionali in difesa dei diritti di tutti i cittadini". Secondo l'UCPI vi sono "profonde difficoltà della Commissione a svolgere un ruolo di interlocuzione politica e tecnico-giuridica" e ricordava peraltro che "come riconosciuto dalla sentenza della Corte Cost. 27 maggio 1996 n. 171 la astensione dell’avvocatura è una peculiare manifestazione collettiva non qualificabile tout court come esercizio del diritto di sciopero, e dunque non può ritenersi assoggettata alla disciplina dettata dalla legge 146/1990" che regolamenta gli scioperi nei servizi di pubblica utilita'.

Anche in base ad altri riferimenti legislativi e pronunce, l'UCPI concludeva che "le regolamentazioni della Commissione di Garanzia sono, dunque, illegittime in quanto emanate sull’erroneo presupposto che l’astensione degli avvocati sia riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 2 bis legge 146/1990 e successive modificazioni". Ma, anche nei contenuti l'UCPI dissente dall'impostazione della proposta, dato ad esempio che nell'art. 1 si contrappongono i diritti dei cittadini alle ragioni delle astensioni dell’avvocatura, mentre i penalisti non hanno mai 'scioperato' "per ragioni corporative o para sindacali, ma esclusivamente per difendere i diritti civili, le garanzie processuali, i principii costituzionali all’interno del processo, e dunque in favore dei cittadini".

L'UCPI dettagliava i suoi rilievi. In particolare notava che risulta incomprensibile, "se non nell’ottica di frapporre ostacoli pretestuosi", la "pretesa di far 'dare comunicazione al pubblico nelle forme adeguate' dell’astensione, posto che ciò è sempre avvenuto, e dunque si deve ritenere che si pensi a qualcosa di diverso che potrebbe anche essere interpretato in modo tale da introdurre ulteriori difficoltà nella proclamazione dell’astensione"; e' carente la disciplina delle ipotesi in cui altro avvocato, nel medesimo procedimento, non aderisca all’astensione; viene "arbitrariamente limitato e ridotto" il termine di durata dell’astensione; "strumentale e pericolosa" e' la disposizione che impone di non superare la durata di sei giorni "anche se si tratta di vertenze diverse e di proclamazioni da parte di diversi soggetti", dato che si imporrebbe a “soggetti diversi” di rinunciare alla proclamazione dell’astensione ove ve ne siano state altre in precedenza magari per ragioni completamente differenti.

Come pure - critica l'associazione presieduta da Oreste Dominioni - "e' ingiustificata la riduzione degli intervalli tra un’astensione e l’altra", mentre "assolutamente inaccettabile" e' l’abrogazione dell'attuale previsione che “per le udienze che possono celebrarsi anche in assenza del difensore questi, qualora intenda astenersi, deve darne comunicazione all’autorità procedente”, abrogazione che potrebbe precludere l’esercizio del diritto costituzionale di sciopero.

Anche l'Organismo Unitario dell'Avvocatura si stupisce che la Commissione possa porre limiti "all’esercizio del diritto dell’Avvocatura di mobilitarsi a difesa di diritti della cittadinanza, od anche propri, fattispecie quest’ultima peraltro mai verificatasi". Infatti, argomentano gli Avvocati, solo le astensioni finalizzate alla tutela di posizioni economiche della categoria sono limitabili ai sensi della legge 146/90, mentre di regola l’astensione dell’Avvocatura si pone "come forma di richiamo dell’attenzione delle Pubbliche Istituzioni ad aspetti della realtà legislativa e/o amministrativa dai quali derivi una incompleta o inefficace soddisfazione dei diritti dei cittadini e dell’uomo in generale, la cui difesa è funzione precipua dell’avvocato".

Anche per questo e' inaccettabile il principio "di omologazione da cui parte la Commissione" che dichiara lo scopo di "allineare… le discipline dell’astensione degli Avvocati dalle udienze alle discipline che regolano l’astensione delle altre attività di lavoro autonomo, nonché alle discipline che regolano l’astensione degli altri operatori di giustizia". La giustizia "come amministrazione e servizio, non può essere da un lato confusa con la giurisdizione; dall’altro la libera professione non può essere confusa con il rapporto di lavoro pubblico", commenta l'organismo presieduto da Michelina Grillo.

Quanto al richiamo al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, l'OUA rileva che ove la Commissione "avesse effettivamente voluto dar corso alla proclamata volontà di incidere sul contenimento della durata del processo avrebbe dovuto includere nella regolamentazione una disposizione confermativa dell’obbligo, in presenza di astensione, di differire il giudizio alla prima udienza successiva utile. Ma di tale disposizione stupisce, invece, l’assenza". Peraltro "il fine di una ragionevole durata del processo può perseguirsi anche attraverso l’astensione, giacchè l’esperienza insegna che gli Avvocati lottano sempre per ottenere maggiore efficienza qualitativa e quantitativa del sistema giustizia a vantaggio del cittadino, e quindi anche al fine di riportare entro tempi ragionevoli la durata del processo".

L'OUA - che esprime anche alcune critiche tecniche e di principio coincidenti con quelle dei penalisti - nota, fra gli altri punti, che non e' chiarito il rapporto tra l’astensione proclamata in sede locale e quella proclamata in sede nazionale, mentre rileva che nella parte dispositiva della delibera occorre "censurare di nuovo l’inclusione tra i soggetti destinatari della proposta delle organizzazioni consumeristiche in quanto, in una vicenda che afferisce all’esercizio della giurisdizione, tale coinvolgimento appare non giustificato... Questo presuppone un invasivo concetto di consumo in una materia in cui non vi è nulla di seriale e invece vi è tutto di esclusivo ed individuale".

L'Organismo Unitario dell'Avvocatura chiede quindi di dare attuazione all'odg Calvi e, quindi, "alla approvazione di una specifica disciplina, eventualmente anche nell’ambito della riforma dell’ordinamento professionale forense in corso di discussione" e chiede che la Commissione di Garanzia "voglia interrompere il procedimento di adozione della nuova disciplina ed aprire un incontro con l’Organismo di rappresentanza politica dell’Avvocatura affinché venga adottata in modo legittimo una disciplina sulla quale converga il consenso dell’Avvocatura e che sia nel contenuto rispettosa delle esigenze di miglioramento della giustizia".

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