Referendum
costituzione 25 e 26 giugno : non e' vero che...
di Rita Guma
4- La
riforma proposta da D'Alema con la bicamerale prevedeva gli stessi poteri
per il premier.
Le
riforme proposte dalla bicamerale presieduta da D'Alema presentavano differenze
non irrilevanti rispetto a quella in esame. Schematicamente infatti si
aveva:
FORMA
DI STATO
Costituzione federalista su base regionale. Fra le materie riservate allo
Stato politica estera, difesa e sicurezza, bilancio, ordinamento generale
dell’istruzione, giustizia, tutela dei beni ambientali.
Enti locali con fiscalita' propria e destinatari di almeno il 50% del
gettito statale al netto delle competenze centrali.
FORMA
DI GOVERNO
Presidente della Repubblica, eletto direttamente dai cittadini, in carica
per 6 anni, con presidenza del Consiglio supremo della politica estera
e della difesa e compito di nomina del primo ministro (con possibilita'
di chiedere al premier la verifica della fiducia in Parlamento).
Primo ministro sfiduciabile con una mozione di un quinto dei parlamentari,
con previste dimissioni dopo l’insediamento del nuovo capo dello Stato
o se sfiduciato. Prevista una legge sul conflitto di interessi.
Su questo punto si notano le differenze piu' rilevanti (vedi).
CAMERE
Si prevedeva possibilita' di scioglimento da parte del presidente della
Repubblica (altra differenza rilevante).
Camera con meno deputati (fra 400 e 500, da definirsi con legge elettorale).
Il Senato, composto da 200 senatori eletti direttamente e 200 rappresentanti
delle Regioni, arebbe avuto funzioni di garanzia, di nomina delle autorita'
di garanzia e dei giudici costituzionali, concorrendo all'approvazione
delle sole leggi bicamerali.
GIUSTIZIA
CSM senza poteri disciplinari, dati ad una Corte di Giustizia apposita.
Accenno ad una separazione giudici-PM. Corte dei Conti e Consiglio di
Stato senza poteri giurisdizionali. Corte Costituzionale con 20 giudici,
cui e' ammesso il ricorso diretto dei cittadini.
Alcune differenze,
come si vede, sono molto rilevanti. Nella legge che dovremmo confermare
con il SI o bocciare con il NO, il capo dello Stato ha poteri modesti,
da notaio. La maggioranza a sua volta e' ostaggio del premier, dato che
sfiduciandolo rischia di tornare a casa per lo scioglimento delle Camere.
Inoltre e' il capo dell'esecutivo ad essere (di fatto) eletto direttamente
e non si prevede come bilanciamento una seria legge sul conflitto d'interessi,
fondamentale per limitare il potere di un singolo di impadronirsi di tutti
i poteri della Nazione e di operare per i propri interessi.
torna
all'indice
Speciale
diritti
___________
NB:
I CONTENUTI DEL SITO POSSONO ESSERE PRELEVATI CITANDO L'AUTORE
E LINKANDO
www.osservatoriosullalegalita.org
|
|
Referendum:
Costituzione e meccanismi di controllo del potere
Referendum:
appello per il NO di riviste di ispirazione cristiana
Riforma
Costituzione: scelte attese, scelte temute
Riforma
Costituzione: referendum abrogativo o confermativo?
|