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10 dicembre 2009
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DDL Alfano e presupposti per disporre le intercettazioni : cosa cambia ?
di staff*

Il Progetto di riforma delle Intercettazioni che il governo vuole approvare... e le conseguenze sulla Sicurezza dei Cittadini e sul Diritto all'Informazione

Presupposti per disporre le intercettazioni

Esempio (caso reale): violenza sessuale su Mevia (*). Mevia, bambina di 5 anni, mostra durante la permanenza all'asilo comportamenti eccessivamente sessualizzati. La maestra contatta i servizi sociali che trasmettono alla Procura e al Tribunale dei Minori una prima relazione evidenziando la verosimile sottoposizione della bambina a molestie sessuali in ambito familiare e la situazione di estremo degrado in cui vive la minore. Il Tribunale dei minori dispone l'immediato collocamento in comunità della bambina.
La Procura iscrive un procedimento contro ignoti per il reato di cui all'art. 609 bis c.p. ed affida una consulenza sulla minore che riscontra le tracce di abuso.

Oggi
Il magistrato convoca padre e madre di Mevia (Tizio e Caia) contestualmente alla convocazione, sussistendo gravi indizi del reato di violenza sessuale, il PM dispone l'intercettazione sulle utenze telefoniche in uso a Tizio e Caia nonché l'intercettazione tra presenti nella vettura (luogo NON di privata dimora) con la quale gli stessi si recheranno in Procura; Tizio e Caia, davanti al PM, negano di aver mai notato nulla di strano in Mevia e ne chiedono l'immediato rientro in casa; Uscendo dagli uffici della Procura, all'interno della macchina sottoposta ad intercettazione, Caia accusa violentemente Tizio di aver molestato la figlia; Caia viene riconvocata in Procura e, davanti ai risultati delle intercettazioni, crolla ammettendo di essersi accorta delle molestie del marito nei confronti di Mevia. Tizio viene pertanto sottoposto a misura cautelare (va in prigione). Il processo si conclude con una SENTENZA DI CONDANNA

Domani, con la riforma
Il magistrato convoca padre e madre di Mevia, Tizio e Caia davanti al PM negano di aver mai notato nulla di strano in Mevia e ne chiedono l'immediato rientro in casa. Il PM non è convinto e riascolta più volte Caia che tuttavia mantiene inalterata la sua versione. Il procedimento si conclude con una ARCHIVIAZIONE (stante l'archiviazione del procedimento, dopo pochi mesi, Mevia viene ricollocata in famiglia).

Questo perché oggi
1) Posso intercettare anche quando non è individuato un indiziato, ed anzi, proprio per individuarlo.
2) Posso intercettare anche il telefono della persona offesa senza il suo consenso (nel caso di cui sopra, quella che apparentemente era la persona offesa, ovvero il padre della bambina, in realtà era il responsabile).
3) Posso collocare una microspia in un'automobile (luogo diverso dalla privata dimora) anche se lì non si sta svolgendo alcun reato.

Questo perché domani
1) Posso intercettare solo se ho gravi indizi di reato a carico di un soggetto già individuato.
2) Nei procedimento contro ignoti, posso intercettare il telefono della persona offesa solo con il suo consenso (ed in questo caso, il padre era persona offesa).
3) Posso collocare una microspia nell'automobile solo se lì si sta svolgendo l'attività criminosa.

Durata delle intercettazioni

Esempio: rapimento di minorenne. Un bambino viene rapito; viene individuato un sospetto ed il suo telefono è posto sotto intercettazione dal giudice del luogo. Nel corso dell'ascolto delle telefonate, si comprende che il rapitore vuole vendere il bambino ad un terzo soggetto. Dopo quasi due mesi, viene intercettata una conversazione tra i due nella quale si accordano per incontrarsi in un luogo che sarà fissato in una successiva telefonata il giorno dopo.

Oggi
Gli inquirenti possono continuare ad intercettare, individuare in quale luogo si incontreranno i rapitori, intervenire e salvare il bambino.

Domani con la riforma
Le operazioni di intercettazione hanno una durata massima (di due mesi); questo comporterà l'impossibilità di intercettare una volta che sarà scaduto questo termine, anche se da queste operazioni può dipendere la vita, ad esempio, dell'ostaggio in caso di sequestro di persona e l'arresto dei colpevoli. Inoltre, non è più competente ad autorizzare le operazioni il giudice locale, ma un tribunale di tre giudici nel capoluogo di regione, con conseguente allungamento dei tempi.

Intercettazioni e informazione

Oggi
Con la legge attuale, il contenuto delle intercettazioni può essere pubblicato e divulgato anche nel corso delle indagini preliminari quando non sono più coperte dal segreto istruttorio. In questo modo, l'opinione pubblica può essere messa in condizione di conoscere anche fatti molto rilevanti.

Domani con la riforma
Nel progetto di legge, il contenuto delle intercettazioni non potrà essere pubblicato, né divulgato fino alla chiusura dell'indagine ed il giornalista che non rispetta questo divieto commette un reato (quindi viene punito con una pena = sanzione penale, anche se solo pecuniaria). Se nell'indagine viene emessa un'ordinanza cautelare (carcere, arresti domiciliari, ecc.) quando è stata resa nota all'indagato ed al suo difensore il contenuto può essere divulgato; secondo il progetto di legge, però, nelle ordinanze cautelari i dialoghi intercettati non possono più essere riportati testualmente (parola per parola), ma solo riassunti; quindi il contenuto reale ed effettivo si conoscerà solo una volta chiuse le indagini. In questo modo, l'opinione pubblica potrebbe essere tenuta all'oscuro di fatti importanti anche per un lungo lasso di tempo (l'indagine può durare anni).

(*) dal blog di Bruno Tinti

* a cura di:
Comitato per la Legalità e la Democrazia
Osservatorio sulla Legalità e sui Diritti onlus

per approfondire...

Intercettazioni: il vero e il falso

Intercettazioni: il CSM sul ddl Alfano, rischi anche per la difesa

Intercettazioni: l'Osservatorio sostiene la protesta dei giornalisti

Intercettazioni: contrarieta' dell'Unione Giovani Avvocati

Dossier informazione

Dossier giustizia

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