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DDL
Alfano e presupposti per disporre le intercettazioni : cosa
cambia ?
di
staff*
Il Progetto di riforma delle Intercettazioni che il governo
vuole approvare... e le conseguenze sulla Sicurezza dei Cittadini
e sul Diritto all'Informazione
Presupposti per disporre le intercettazioni
Esempio (caso reale): violenza sessuale su Mevia (*). Mevia,
bambina di 5 anni, mostra durante la permanenza all'asilo
comportamenti eccessivamente sessualizzati. La maestra contatta
i servizi sociali che trasmettono alla Procura e al Tribunale
dei Minori una prima relazione evidenziando la verosimile
sottoposizione della bambina a molestie sessuali in ambito
familiare e la situazione di estremo degrado in cui vive la
minore. Il Tribunale dei minori dispone l'immediato collocamento
in comunità della bambina.
La Procura iscrive un procedimento contro ignoti per il reato
di cui all'art. 609 bis c.p. ed affida una consulenza sulla
minore che riscontra le tracce di abuso.
Oggi
Il magistrato convoca padre e madre di Mevia (Tizio e Caia)
contestualmente alla convocazione, sussistendo gravi indizi
del reato di violenza sessuale, il PM dispone l'intercettazione
sulle utenze telefoniche in uso a Tizio e Caia nonché l'intercettazione
tra presenti nella vettura (luogo NON di privata dimora) con
la quale gli stessi si recheranno in Procura; Tizio e Caia,
davanti al PM, negano di aver mai notato nulla di strano in
Mevia e ne chiedono l'immediato rientro in casa; Uscendo dagli
uffici della Procura, all'interno della macchina sottoposta
ad intercettazione, Caia accusa violentemente Tizio di aver
molestato la figlia; Caia viene riconvocata in Procura e,
davanti ai risultati delle intercettazioni, crolla ammettendo
di essersi accorta delle molestie del marito nei confronti
di Mevia. Tizio viene pertanto sottoposto a misura cautelare
(va in prigione). Il processo si conclude con una SENTENZA
DI CONDANNA
Domani, con la riforma
Il magistrato convoca padre e madre di Mevia, Tizio e Caia
davanti al PM negano di aver mai notato nulla di strano in
Mevia e ne chiedono l'immediato rientro in casa. Il PM non
è convinto e riascolta più volte Caia che tuttavia mantiene
inalterata la sua versione. Il procedimento si conclude con
una ARCHIVIAZIONE (stante l'archiviazione del procedimento,
dopo pochi mesi, Mevia viene ricollocata in famiglia).
Questo
perché oggi
1) Posso intercettare anche quando non è individuato un indiziato,
ed anzi, proprio per individuarlo.
2) Posso intercettare anche il telefono della persona offesa
senza il suo consenso (nel caso di cui sopra, quella che apparentemente
era la persona offesa, ovvero il padre della bambina, in realtà
era il responsabile).
3) Posso collocare una microspia in un'automobile (luogo diverso
dalla privata dimora) anche se lì non si sta svolgendo alcun
reato.
Questo
perché domani
1) Posso intercettare solo se ho gravi indizi di reato a carico
di un soggetto già individuato.
2) Nei procedimento contro ignoti, posso intercettare il telefono
della persona offesa solo con il suo consenso (ed in questo
caso, il padre era persona offesa).
3) Posso collocare una microspia nell'automobile solo se lì
si sta svolgendo l'attività criminosa.
Durata
delle intercettazioni
Esempio:
rapimento di minorenne. Un bambino viene rapito; viene individuato
un sospetto ed il suo telefono è posto sotto intercettazione
dal giudice del luogo. Nel corso dell'ascolto delle telefonate,
si comprende che il rapitore vuole vendere il bambino ad un
terzo soggetto. Dopo quasi due mesi, viene intercettata una
conversazione tra i due nella quale si accordano per incontrarsi
in un luogo che sarà fissato in una successiva telefonata
il giorno dopo.
Oggi
Gli inquirenti possono continuare ad intercettare, individuare
in quale luogo si incontreranno i rapitori, intervenire e
salvare il bambino.
Domani
con la riforma
Le operazioni di intercettazione hanno una durata massima
(di due mesi); questo comporterà l'impossibilità di intercettare
una volta che sarà scaduto questo termine, anche se da queste
operazioni può dipendere la vita, ad esempio, dell'ostaggio
in caso di sequestro di persona e l'arresto dei colpevoli.
Inoltre, non è più competente ad autorizzare le operazioni
il giudice locale, ma un tribunale di tre giudici nel capoluogo
di regione, con conseguente allungamento dei tempi.
Intercettazioni
e informazione
Oggi
Con la legge attuale, il contenuto delle intercettazioni può
essere pubblicato e divulgato anche nel corso delle indagini
preliminari quando non sono più coperte dal segreto istruttorio.
In questo modo, l'opinione pubblica può essere messa in condizione
di conoscere anche fatti molto rilevanti.
Domani
con la riforma
Nel progetto di legge, il contenuto delle intercettazioni
non potrà essere pubblicato, né divulgato fino alla chiusura
dell'indagine ed il giornalista che non rispetta questo divieto
commette un reato (quindi viene punito con una pena = sanzione
penale, anche se solo pecuniaria). Se nell'indagine viene
emessa un'ordinanza cautelare (carcere, arresti domiciliari,
ecc.) quando è stata resa nota all'indagato ed al suo difensore
il contenuto può essere divulgato; secondo il progetto di
legge, però, nelle ordinanze cautelari i dialoghi intercettati
non possono più essere riportati testualmente (parola per
parola), ma solo riassunti; quindi il contenuto reale ed effettivo
si conoscerà solo una volta chiuse le indagini. In questo
modo, l'opinione pubblica potrebbe essere tenuta all'oscuro
di fatti importanti anche per un lungo lasso di tempo (l'indagine
può durare anni).
(*) dal blog di Bruno Tinti
*
a cura di:
Comitato per la Legalità e la Democrazia
Osservatorio sulla Legalità e sui Diritti onlus
 
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