NEW del 16 novembre 2006

 
     

UE : norme antiriciclaggio , il professionista deve denunciare
di Giulia Alliani

Nel corso di una puntata di "Anno Zero" (Rai 2), in cui, fra gli altri argomenti, si e' parlato anche del rinvio a giudizio Berlusconi-Mills, Michele Santoro chiedeva che cosa avesse potuto indurre un professionista come Bob Drennan, consulente contabile e fiscale britannico, socio dello studio Rawlinson & Hunter, a consegnare al National Criminal Intelligence Service inglese (NCIS), una lettera personale, piuttosto imbarazzante, del suo cliente, l'avvocato Mills. Alcuni degli ospiti in studio hanno fatto cenno al commendevole desiderio, da parte di Drennan, di rispettare la deontologia professionale, ma questa ipotesi non sembra particolarmente azzeccata.

Pare piu' probabile la deduzione del quotidiano britannico "The Guardian" che, in un articolo del 2 marzo 2006, sostiene che Drennan fu obbligato a riferire il contenuto della lettera all'NCIS, in base ad una legge, cioe' al Proceeds of Crime Act (Legge sui Proventi di Reato), che impone a consulenti, avvocati, e altri professionisti di rendere note alle autorita' preposte tutte le transazioni che possono ragionevolmente apparire sospette.

Il Proceeds of Crime Act del 2002, e le Regole Antiriciclaggio del 2003, definiscono in Gran Bretagna alcune importanti obbligazioni in capo ai consulenti professionali in una vasta area di settori che comprende: consulenti fiscali, contabili, revisori, curatori fallimentari, e consulenti legali. A questi professionisti, che controllano una ragguardevole mole di affari, viene richiesto di adempiere ad una serie di obblighi allo scopo di impedire il riciclaggio di denaro. In particolare si richiede loro di riferire al National Criminal Intelligence Service (NCIS) l'eventuale conoscenza, o anche il solo sospetto, dell'esistenza di riciclaggio. L'obbligo di denuncia copre i proventi di tutti i tipi di reato, compresi i reati di evasione fiscale e truffa.

La precedente legislazione sul riciclaggio di denaro si preoccupava soprattutto del riciclaggio di fondi riferibili al traffico di droga e al terrorismo. La nuova legge copre i proventi di tutti i tipi di reato (compresa l'evasione fiscale), e non tiene conto dell'ammontare delle cifre coinvolte, imponendo inoltre di considerare non solo l'effettiva conoscenza o il sospetto di riciclaggio, ma anche la semplice esistenza di "ragionevoli motivi" che possano indurre tale conoscenza o sospetto.

Bob Drennan, secondo il Guardian, ebbe la lettera dal suo cliente nel febbraio 2004. Il "Proceeds of Crime Act 2002" e' in vigore per i reati commessi a partire dal 24 marzo 2003, ma una sezione della legge [cfr.:section 340 (4)] chiarisce che non va considerato rilevante il momento (anteriore o posteriore rispetto al 24 maggio 2003) in cui si e' verificato il presunto fatto di reato da cui risulterebbero i proventi, (It is immaterial... whether the conduct occurred before or after the passing of this Act).

Prima di affrontare i problemi sorti con l'entrata in vigore del "Proceeds of Crime Act 2002" ecco di seguito una traduzione non ufficiale di alcuni articoli della legge:

art. 330 Mancata comunicazione: settore regolamentato
(1) Una persona commette reato se si verificano le tre seguenti condizioni:
(2) La prima condizione e' che la persona (a) sappia o sospetti (b) abbia ragionevoli motivi per sapere o sospettare che un'altra persona sia coinvolta nel riciclaggio di denaro
(3) La seconda condizione e' che le informazioni o altro (a) su su cui si fonda la sua conoscenza o il suo sospetto (b) che offrono ragionevoli motivi su cui fondare tale conoscenza o sospetto si siano presentate nell'ambito di un rapporto di lavoro nel settore regolamentato.
(4) La terza condizione e' che la persona non abbia inoltrato la comunicazione richiesta alla prima possibile occasione dopo l'acquisizione delle informazioni, o altro.
(5) La comunicazione richiesta consiste in una comunicazione delle informazioni, o altro (a) al funzionario preposto, o a persona autorizzata ad agire per gli scopi di questo Ufficio dal Direttore Generale del National Criminal Intelligence Service; (b) nelle forme e nei modi previsti (se ve ne sono) agli scopi di questa (...)
(6) Una persona tuttavia non commette il reato qui previsto se (a) ha un ragionevole motivo per non comunicare l'informazione o altro (b) e' un consulente legale professionista e le informazioni o altro gli sono pervenute in una situazione in cui e' previsto il segreto professionale (...)
(10) Le informazioni, o altro, vanno considerate coperte del segreto professionale se esse vengono comunicate o consegnate al consulente legale professionista: (a) da un cliente (o da un suo rappresentante) in relazione ai consigli legali forniti dal professionista, (b) da una persona (o da un suo rappresentante) che si rivolge al professionista per avere consigli di carattere legale, (c) da una persona in relazione a un procedimento penale in essere, o a un potenziale procedimento penale.
(11) Ma il sub (10) non si applica alle informazioni, o altro, comunicate o consegnate con l'intento di portare a compimento un illecito penale (...)

art. 334 Pene (...)
(2) La persona colpevole di un reato secondo gli articoli 330, 331, 332 o 333 e' passibile (a) in caso di condanna irrogata da tribunale di rango inferiore ("summary conviction"), al carcere per un periodo non superiore a sei mesi, o ad una multa non superiore al massimo stabilito per legge, o a entrambi oppure (b) in caso di condanna irrogata da tribunale di rango superiore ("conviction on indictment"), al carcere per un periodo non superiore a cinque anni, o a una multa, o a entrambi.

La stringente normativa del "Proceeds of Crime Act 2002", corredata, per sciogliere eventuali dubbi, da una vasta casistica pubblicata nei mesi successivi, se poteva costituire un valido impulso allo svolgimento di indagini sul riciclaggio, ha tuttavia creato fra i professionisti interessati notevole sconcerto e preoccupazione, soprattutto nelle associazioni degli "accountants", ai quali, a differenza degli avvocati, non era consentito invocare il segreto professionale.

I timori si sono acuiti in particolar modo dopo il verificarsi di alcuni gravi episodi. Il 24 gennaio 2003, Leslie Cumming, dirigente anziano, e accountant della Law Society (Ordine degli Avvocati), viene pugnalato e ferito gravemente nei pressi della sua casa a Edimburgo. Cummings e' il segretario del Fondo di Garanzia della Law Society, che risarcisce i clienti che si sono visti sottrarre denaro disonestamente dai loro avvocati. Il suo ufficio controlla i conti di tutti gli studi legali scozzesi per verificare che i libri siano in regola, e conduce indagini su tutti i tipi di irregolarita'. Inoltre esegue indagini per controllare che non si verifichino coinvolgimenti in riciclaggi di denaro, e puo' denunciare gli avvocati. Le indagini della polizia scozzese puntano, oltre che all'identificazione dell'assalitore, anche a quella di eventuali mandanti, e si orientano verso gli studi legali nei quali Cumming aveva verificato anomalie.

Il 22 febbraio 2003, Andrew Ramsay, un consulente professionale che avrebbe dovuto testimoniare in un processo penale per frode, viene rapito da due persone, e da quel momento non si hanno piu' sue notizie.

Alla fine del 2005, una circolare del ministero dell'Interno si preoccupa di raccomandare a forze dell'ordine e avvocati dell'accusa di fare "ogni ragionevole sforzo per evitare di servirsi dei SAR ("suspicious activity report", cioe' i rapporti inviati dai consulenti), o di materiale derivato dai SAR", nel corso dei procedimenti pubblici.

L'ICAS (cioe' l'"Institute of Chartered Accountants of Scotland") rivolge un appello al ministero dell'Interno perche' provveda alle necessarie modifiche legislative al fine di garantire la protezione dei ragionieri che, secondo le nuove leggi antiriciclaggio, sono tenuti a trasmettere informazioni riguardanti sospette attivita' criminali. Dal febbraio 2006, grazie ad alcuni emendamenti alla legge sul riciclaggio, e' consentito anche agli accountants, ai revisori di conti, e ai consulenti fiscali, se iscritti alle associazioni di categoria, di considerarsi vincolati al segreto professionale. La modifica e' tuttavia accompagnata dal monito a considerare con grande attenzione se la natura della consulenza richiesta e' volta a correggere errori commessi nel passato o a perpetrare un reato nel futuro, perche', in tal caso, non e' tuttora consentito ad alcuno di appellarsi al segreto professionale.

Una legislazione antiriciclaggio, simile a quella che la Gran Bretagna ha approvato, con un certo anticipo rispetto agli impegni derivanti dalla direttiva europea relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite (cfr.: DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 2001), dovra' entrare in vigore anche in Italia. La direttiva prevede che "I notai ed i professionisti legali indipendenti, quali definiti dagli Stati membri, dovrebbero essere assoggettati alle disposizioni della direttiva quando partecipano a operazioni di natura finanziaria o societaria, inclusa la consulenza tributaria, per le quali e' particolarmente elevato il rischio che i servizi dei predetti professionisti vengano utilizzati a fini di riciclaggio dei proventi di attivita' criminali".

"Tuttavia - prosegue il testo della Direttiva -, quando dei professionisti indipendenti che forniscono consulenza legale, iquali siano legalmente riconosciuti e controllati come gli avvocati, esaminano la posizione giuridica di un cliente o rappresentano un cliente in un procedimento giudiziario, non sarebbe appropriato che per quanto riguarda tali attivita' la direttiva imponesse loro l'obbligo di comunicare eventuali operazioni sospette di riciclaggio. Deve sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo il procedimento giudiziario, o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente.
Di conseguenza, la consulenza legale e' soggetta al vincolo del segreto professionale a meno che il consulente giuridico partecipi alle attivita' di riciclaggio dei proventi illeciti, che la consulenza sia fornita a fini di riciclaggio o l'avvocato sia a conoscenza che il cliente chiede consulenza giuridica ai fini del riciclaggio dei proventi illeciti. I servizi direttamente comparabili devono essere trattati allo stesso modo se forniti da un qualsiasi professionista incluso nella direttiva.
Al fine di preservare i diritti sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU) e dal trattato sull'Unione europea, nel caso di revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari che, in alcuni Stati membri, possono difendere o rappresentare un cliente nell'ambito di procedimenti giudiziari o accertare la posizione giuridica di un cliente, le informazioni che questi ottengono nell'espletamento di tali compiti non dovrebbero essere soggette all'obbligo di segnalazione a norma della direttiva".

In Italia, il ministero dell'Economia ha affrontato il problema della segnalazione di operazioni sospette con il Decreto 3 febbraio 2006, n. 141, (NOTA 1). Ad esso si aggiunge il provvedimento del 24 febbraio 2006, pubblicato dall'Ufficio Italiano Cambi, con le istruzioni applicative per i professionisti sulla normativa antiriciclaggio, che indica 34 indici di anomalia che devono far scattare le segnalazioni. (NOTA 2). Sono tuttavia previste ulteriori modifiche e semplificazioni in accoglimento di suggerimenti e proposte provenienti dai rappresentanti dei professionisti interessati.

Intanto, con l'approvazione della Terza Direttiva europea antiriciclaggio (Dir. 2005/60/CE, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, 25 novembre 2005, L 309) [NOTA 3], sono stati ancora modificati gli obblighi per i professionisti, in particolare per quanto riguarda identificazione e verifica dei clienti. Il punto in questione riguarda la necessita' di identificare il vero beneficiario delle operazioni sotto osservazione, e cio' specificatamente in funzione preventiva rispetto a riciclaggio e finanziamento del terrorismo (CFR.:"e' indispensabile una definizione precisa di 'titolare effettivo'").

La Terza Direttiva chiede anche di individuare le persone politicamente esposte: "... la normativa comunitaria dovrebbe riconoscere che alcune situazioni comportano un maggiore rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Fermo restando che e' indispensabile stabilire l'identita' ed il profilo economico di tutti i clienti, esistono casi nei quali sono necessarie procedure d'identificazione e di verifica dell'identita' dei clienti particolarmente rigorose".

Cio' vale in particolare per i rapporti d'affari con persone che ricoprono o che hanno ricoperto cariche pubbliche importanti, specie nei paesi in cui la corruzione e' fenomeno diffuso. Tali rapporti possono esporre il settore finanziario a notevoli rischi di reputazione e/o legali. Gli sforzi condotti sul piano internazionale per combattere la corruzione giustificano inoltre che si presti particolare attenzione a tali casi e che si applichino tutti i normali obblighi di adeguata verifica della clientela nei confronti delle persone politicamente esposte a livello nazionale o obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela nei confronti delle persone politicamente esposte residenti in un altro Stato membro o in un paese terzo". [NOTA 4].

Gli Stati membri devono dare attuazione alla terza Direttiva antiriciclaggio entro il 15 dicembre 2007. Infatti, in base ad una legge comunitaria (legge 25 gennaio 2006, n. 29), il Governo e' delegato ad emanare, entro 18 mesi dall'approvazione della legge, uno o piu' decreti attuativi.

Speciale Europa

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