NEW del 16 novembre 2006

 
     

UE : norme antiriciclaggio , il professionista deve denunciare
di Giulia Alliani

NOTA 3 eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=OJ:L:2005:309:0015:0036:IT:PDF Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, 25 novembre 2005, L 309 DIRETTIVA 2005/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (Testo rilevante ai fini del SEE)

NOTA 4 "...Tali obblighi comprendono la necessità che gli stessi notai o gli altri liberi professionisti legali identifichino i titolari effettivi dei conti collettivi da essi gestiti. (24) Analogamente, la normativa comunitaria dovrebbe riconoscere che alcune situazioni comportano un maggiore rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Fermo restando che è indispensabile stabilire l'identità ed il profilo economico di tutti i clienti, esistono casi nei quali sono necessarie procedure d'identificazione e di verifica dell'identità dei clienti particolarmente rigorose. (25) Ciò vale in particolare per i rapporti d'affari con persone che ricoprono o che hanno ricoperto cariche pubbliche importanti, specie nei paesi in cui la corruzione è fenomeno diffuso. Tali rapporti possono esporre il settore finanziario a notevoli rischi di reputazione e/o legali. Gli sforzi condotti sul piano internazionale per combattere la corruzione giustificano inoltre che si presti particolare attenzione a tali casi e che si applichino tutti i normali obblighi di adeguata verifica della clientela nei confronti delle persone politicamente esposte a livello nazionale o obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela nei confronti delle persone politicamente esposte residenti in un altro Stato membro o in un paese terzo". (...) Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela

Articolo 13 (...) 4. Per quanto riguarda le operazioni o i rapporti d'affari con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato membro o in un paese terzo, gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva: a) di disporre di adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta; b) di ottenere l'autorizzazione dei massimi dirigenti prima di avviare un rapporto d'affari con tali clienti; c) di adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto d'affari o nell'operazione; d) di assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto d'affari.

DEFINIZIONE: (8.) Â"persone politicamente esposteÂ": le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami..

Speciale Europa

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