NEW del 16 novembre
2006
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UE
: norme antiriciclaggio , il professionista deve denunciare NOTA 1 (...) "Art. 9. Obbligo di segnalazione di operazioni sospette 1. I liberi professionisti hanno l'obbligo di segnalare all'UIC ogni operazione che per caratteristiche, entita', natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilita' oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. 2. Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell'operazione, appena il professionista sia venuto a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza del denaro, beni e utilita' da un delitto non colposo. 3. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge antiriciclaggio non costituiscono violazione del segreto professionale e, se poste in essere in buona fede e per le finalita' ivi previste, non comportano responsabilita' di alcun tipo per i liberi professionisti ovvero per i loro dipendenti o collaboratori. Art. 10. Esenzione dall'obbligo di segnalazione 1. Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non si applicano per le informazioni ricevute dal cliente o ottenute riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. 2. L'esenzione prevista al primo comma si applica anche per i giudizi arbitrali o per la risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge. Art. 11. Criteri generali per l'individuazione delle operazioni sospette 1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, i liberi professionisti adoperano le informazioni in proprio possesso, acquisite nell'ambito dell'attivita' professionale prestata. 2. I liberi professionisti valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con i clienti, rilevando eventuali incongruenze rispetto alla capacita' economica, alle attivita' svolte e al profilo di rischio di riciclaggio. 3. I liberi professionisti adottano le misure di formazione necessarie affinche' anche i propri collaboratori siano in grado di adoperare le informazioni in proprio possesso per avere un'adeguata conoscenza della clientela ed evidenziare al libero professionista situazioni di sospetto. 4. Nel caso in cui il cliente agisca per conto di un altro soggetto, il professionista verifica, in base alle informazioni disponibili, anche la reale titolarita' dell'operazione per individuare elementi utili ai fini della segnalazione di cui all'articolo 3 della legge antiriciclaggio. 5. Nell'individuazione delle operazioni sospette deve aversi riguardo in particolare ai criteri contenuti nelle disposizioni applicative dell'UIC, adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto. Art. 12.
Modalita' della segnalazione 1. Alle segnalazioni di operazioni sospette
si applicano il regime di riservatezza e, ove compatibili, le procedure
di segnalazione previste negli articoli 3 e 3-bis della legge antiriciclaggio.
2. E' fatto divieto al libero professionista e a chiunque ne abbia conoscenza
di comunicare le segnalazioni al cliente e a qualunque altro soggetto,
fuori dai casi di legge. 3. I liberi professionisti che assistono il cliente
in forma congiunta possono adempiere gli obblighi di cui all'articolo
9 del presente regolamento segnalando congiuntamente l'operazione all'UIC.
a) ai soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, nel registro
dei revisori contabili, nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali
e nell'albo dei consulenti del lavoro; ___________ NB:
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