NEW del 16 novembre
2006
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: norme antiriciclaggio , il professionista deve denunciare NOTA 2 Ufficio Italiano Cambi PROVVEDIMENTO 24 febbraio 2006. Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonchĂ© di segnalazione delle operazioni sospette per finalitĂ di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societĂ di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali. (...) PARTE IV - Rilevazione e segnalazione di operazioni sospette 1. Principi e norme applicabili I professionisti e le societĂ di revisione, nello svolgimento della propria attivitĂ , valutano le operazioni compiute o richieste dai clienti al fine di rilevare e segnalare all’UIC le operazioni sospette di riciclaggio. L’obbligo di segnalazione non si applica ai professionisti in relazione alle informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualitĂ di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. L’esenzione che precede si applica anche per i giudizi arbitrali o per la risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge. Le esenzioni di cui ai capoversi precedenti non si applicano alle societĂ di revisione. La materia della segnalazione delle operazioni sospette è regolata dagli artt. 3 e 3-bis della legge antiriciclaggio, dal regolamento e dal presente provvedimento. 2. Esclusione della responsabilitĂ Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge antiriciclaggio non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e, se poste in essere in buona fede e per le finalitĂ ivi previste, non comportano responsabilitĂ di alcun tipo (civile, penale, amministrativa) per i liberi professionisti ovvero per i loro dipendenti o collaboratori. Le disposizioni a garanzia del segnalante si estendono agli atti connessi alla segnalazione e all’attivitĂ di approfondimento. In particolare, nessuna responsabilitĂ deriva dall’esecuzione dell’obbligo di sospendere le operazioni segnalate in ottemperanza di apposito provvedimento dell’UIC. 3. Valutazione dei rapporti con i clienti Ai fini dell’adempimento degli obblighi di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette, i professionisti si avvalgono delle informazioni fornite nel corso dell’ identificazione e di quelle disponibili in virtĂą dell’attivitĂ professionale prestata. Agli stessi fini i professionisti valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con i clienti, avendo riguardo alle operazioni compiute o richieste nello svolgimento dell’incarico. Essi individuano eventuali incongruenze rispetto alla capacitĂ economica, alle attivitĂ svolte e al profilo di rischio di riciclaggio. Gli obblighi di cui al presente paragrafo non si applicano alle societĂ di revisione. 3.1. Profilo di rischio di riciclaggio Per “rischio” si intende l’esposizione a fenomeni di riciclaggio. La valutazione del profilo di rischio si basa sulla conoscenza dei clienti e tiene conto, in particolare, delle circostanze seguenti: a) aspetti oggettivi concernenti, in particolare, le caratteristiche delle attivitĂ svolte dai clienti, delle operazioni da essi compiute e degli strumenti utilizzati (ad esempio: interposizione di soggetti terzi; impiego di strumenti societari, associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della proprietĂ e della gestione; utilizzo di denaro contante o di strumenti al portatore); b) aspetti soggettivi concernenti, in particolare, le caratteristiche dei clienti (ad esempio: soggetti insediati in localitĂ caratterizzate da regimi fiscali o antiriciclaggio privilegiati, quali quelli individuati dal GAFI come non cooperativi; soggetti dei quali è noto il coinvolgimento in attivitĂ illecite). 4. Operazioni sospette. Nozione e rilevazione E’ sospetta l’operazione che per caratteristiche, entitĂ , natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacitĂ economica e dell’attivitĂ svolta dal soggetto cui è riferita, induca il professionista incaricato a ritenere, in base agli elementi disponibili, anche desumibili dall’archivio unico, e alle valutazioni svolte ai sensi dei paragrafi 3 e 3.1, che il denaro, i beni o le utilitĂ oggetto dell’operazione possano provenire dai delitti previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale. Nell’individuazione delle operazioni sospette deve aversi riguardo ai seguenti criteri generali: a) al coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi indicati dal GAFI come non cooperativi; b) a operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato. I valori espressi in misura superiore al valore risultante applicando sistemi tabellari e coefficienti di moltiplicazione previsti dalla legge, non costituiscono in sĂ© valori palesemente diversi da quelli di mercato; c) a operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalitĂ dichiarate; d) all’esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operativitĂ , sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati; e) al ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni; f) all’ingiustificata interposizione di soggetti terzi; g) all’ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell’operazione; h) al comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l’altro alla reticenza nel fornire informazioni complete circa l’identitĂ personale, la sede legale o amministrativa, l’identitĂ degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati (quali mandanti, fiducianti, disponenti di trust), la questione per la quale si richiede l’ intervento del professionista e le finalitĂ perseguite ovvero l’indicazione di dati palesemente falsi. In applicazione dei predetti criteri generali, nell’allegato C si indicano alcuni indicatori di anomalia cui occorre fare riferimento nella rilevazione delle operazioni sospette. Gli indicatori non costituiscono un riferimento esaustivo e di per sĂ© sufficiente per l’ individuazione delle operazioni da segnalare. In conseguenza: a) la ricorrenza di comportamenti descritti in uno o piĂą indicatori non costituisce di per sĂ© motivo sufficiente per l’individuazione e segnalazione di operazioni sospette, per la quale è necessario valutare la rilevanza in concreto dei comportamenti della clientela; b) sono altresĂ significativi per la rilevazione ulteriori comportamenti che, sebbene diversi da quelli descritti negli indicatori, rivelino nondimeno in concreto profili di sospetto; c) l’accurato adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette implica la rilevazione di comportamenti che integrano piĂą indicatori, specie se caratterizzati da particolare analiticitĂ . Le circostanze nelle quali l’identificazione non può essere effettuata o completata devono essere valutate per l’individuazione di operazioni sospette. 5. Procedura per la segnalazione Il professionista incaricato di eseguire la prestazione professionale provvede personalmente ad eseguire la segnalazione di un’operazione sospetta. Qualora piĂą professionisti assistano il cliente in forma cPer le societĂ di revisione la procedura per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette si svolge normalmente in due fasi: a) il responsabile della revisione, che intrattiene rapporti con il cliente e partecipa al compimento della prestazione, rileva gli elementi di sospetto e ne informa immediatamente il titolare dell’attivitĂ o il legale rappresentante o un suo delegato; b) il titolare dell’attivitĂ o il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell’insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall’archivio unico, le trasmette all’UIC senza ritardo. Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell’operazione oggetto della prestazione professionale, appena il professionista incaricato o il responsabile della revisione sia venuto a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza del denaro, beni e utilitĂ da un delitto non colposo. 6. Sospensione delle operazioni L’UIC, anche su richiesta degli organismi investigativi competenti (Direzione Investigativa Antimafia e Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza), può sospendere le operazioni segnalate come sospette per un massimo di quarantotto ore, dandone immediata comunicazione agli stessi organismi, sempre che ciò non determini pregiudizi per le indagini e per l’adempimento da parte dei professionisti degli obblighi di legge. Il provvedimento di sospensione viene comunicato immediatamente al segnalante. Il termine iniziale della sospensione decorre dalla ricezione del provvedimento dell’UIC. 7. Produzione e trasmissione della segnalazione La segnalazione deve contenere dati e notizie sull’operazione nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi. La segnalazione deve essere prodotta secondo lo schema illustrato nell'allegato D e compilato seguendo le istruzioni di cui all’allegato E. Tale schema si articola in: a) dati del segnalante; b) dati sul soggetto segnalato. Nel caso in cui il cliente operi per conto di una persona diversa, devono essere indicati anche i dati relativi a quest’ultima; c) informazioni sull'operazione oggetto di segnalazione; d) motivi del sospetto. La segnalazione è trasmessa in forma cartacea a: Ufficio italiano dei cambi, Servizio Risorse Informatiche Approvvigionamenti e Servizi, Via delle Quattro Fontane n. 123, 00184 â€" Roma, con l’indicazione, accanto all’indirizzo, del codice PR AR94. L’UIC si riserva di predisporre, sulla base dell’esperienza acquisita, gli strumenti necessari per la trasmissione in via informatica della segnalazione. Ogni variazione delle informazioni relative al segnalante deve essere tempestivamente comunicataongiunta, essi possono produrre una segnalazione congiunta all’UIC. I professionisti e le societĂ di revisione possono preavvisare telefonicamente o via fax l’UIC, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere. 8. Collaborazione nell’approfondimento e flussi informativi di ritorno L’UIC può richiedere ai professionisti e alle societĂ di revisione ogni informazione necessaria per la propria attivitĂ di approfondimento e analisi, in relazione a segnalazioni di operazioni sospette, a omesse segnalazioni e in ogni altro caso previsto dalla legge. I professionisti trasmettono tempestivamente all’UIC le informazioni da questo richieste. L'UIC effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni delle operazioni sospette, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi. L’UIC informa i professionisti e le societĂ di revisione dell’esito delle segnalazioni nei casi di archiviazione, nei casi in cui le segnalazioni non hanno ulteriore corso alla luce degli accertamenti degli organismi investigativi e in ogni altro caso previsto dalla legge. 9. Riservatezza Tutte le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, in ordine sia al contenuto sia alla stessa effettuazione, sono soggette a un regime di rigorosa riservatezza in base alla legge. E’ vietato dare comunicazione delle segnalazioni al di fuori dei casi previsti dalla legge antiriciclaggio e dal presente provvedimento. Il divieto comprende anche ogni comunicazione nei confronti del soggetto segnalato. La trasmissione di informazioni attinenti a segnalazioni di operazioni sospette è possibile esclusivamente nei confronti dell’UIC, in relazione all’attivitĂ di approfondimento, e degli organi investigativi competenti per l’accertamento dei fatti segnalati (Direzione Investigativa Antimafia, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza). Restano fermi gli obblighi nei confronti dell’AutoritĂ Giudiziaria. Le societĂ di revisione non indicano, nella segnalazione, l’identitĂ del responsabile della revisione che ha effettuato la segnalazione stessa. L’UIC trasmette senza indugio agli organi investigativi competenti le segnalazioni, corredate di una relazione tecnica, omettendo l’indicazione del nominativo del professionista che ha effettuato la segnalazione stessa. La segnalazione delle societĂ di revisione è trasmessa cosĂ come pervenuta all’UIC. In base alla legge antiriciclaggio, per le segnalazioni che ricevono un ulteriore corso in sede investigativa in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli artt. 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identitĂ della persona che ha effettuato la segnalazione non è menzionata. L'identitĂ di tali persone può essere rivelata solo quando l'autoritĂ giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. I professionisti e le societĂ di revisione adottano misure idonee a mantenere la massima riservatezza delle informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette all’ interno della propria organizzazione.. ___________ NB:
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