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Email ed sms : quali differenze per la configurabilita' dei
reati ?
di
avv. Giuseppe Siniscalchi*
< prima parte
Come
affermato da quest'ultima pronuncia, il tema in questione
è stato vagliato dalla giurisprudenza anche sotto il profilo
della configurabilità del reato di trattamento illecito dei
dati personali. È opportuno richiamare altresì il principio
affermato dal Garante privacy in alcune pronunzie e secondo
cui "La circostanza che l'indirizzo e-mail sia conoscibile
di fatto, anche momentaneamente, da una pluralità di soggetti
non lo rende, infatti, liberamente utilizzabile e non autorizza
comunque l'invio di informazioni, di qualunque genere, anche
se non specificamente a carattere commerciale o promozionale,
senza un preventivo consenso" (6).
La
Corte suprema nel 2012 (7) ha sostenuto che "Integra il
reato di trattamento illecito di dati personali (art. 167
del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) l'indebito utilizzo di
un 'data-base' contenente l'elenco di utenti iscritti ad una
'newsletter' ai quali venivano inviati messaggi pubblicitari
non autorizzati provenienti da altro operatore (cosiddetto
'spamming'), che traeva profitto dalla percezione di introiti
commerciali e pubblicitari, con corrispondente nocumento per
l'immagine del titolare della banca dati abusivamente consultata
e per gli stessi utenti, costretti a cancellare i messaggi
di posta indesiderata, a predisporre accorgimenti per impedire
ulteriori invii e a tutelare la privacy dalla circolazione
non autorizzata delle informazioni personali".
Ulteriore
spunto interessante nel senso della rilevanza di numerosi
messaggi email indesiderati con equiparazione tra email ed
sms vi è nella direttiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo
e del Consiglio del luglio 2002 in tema di trattamento dei
dati personali e tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche secondo cui "occorre prevedere
misure per tutelare gli abbonati da interferenze nella loro
vita privata mediante comunicazioni indesiderate a scopo di
commercializzazione diretta, in particolare mediante dispositivi
automatici di chiamata, telefax o posta elettronica, compresi
i messaggi sms. Tali forme di comunicazioni commerciali indesiderate
possono da un lato essere relativamente facili ed economiche
da inviare e dall'altro imporre un onere e/o un costo al destinatario.
Inoltre, in taluni casi, il loro volume può causare difficoltà
per le reti di comunicazione elettronica e le apparecchiature
terminali (...)".
Pare
altresì rilevante la distinzione che si legge nella Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea tra il tradizionale
"diritto al rispetto della propria vita privata e familiare"
(art. 7) e il "diritto alla protezione dei dati di carattere
personale" (art. 8) che parrebbe così configurarsi come
diritto nuovo ed autonomo. Per quest'ultimo diritto la protezione
dei dati "fissa regole ineludibili sulle modalità del trattamento
dei dati, e si concretizza in poteri d'intervento: la tutela
è dinamica, segue i dati nella loro circolazione. I poteri
di controllo ed intervento, inoltre, non sono attribuiti soltanto
ai diretti interessati, ma vengono affidati anche a 'un'Autorità
indipendente' (art. 8, c. 3): la tutela non è più soltanto
individualistica, ma coinvolge una specifica responsabilità
pubblica" (v. Stefano Rodotà, in Controllo e privacy della
vita quotidiana XXI secolo, ed. 2009).
Preciso
inoltre che, come rilevato da altri esperti (8), già "nel
1975, dopo che molti giudici di merito l'avevano già affermato,
la Cassazione riconobbe finalmente che anche nel nostro ordinamento
ha cittadinanza un diritto alla privacy … la sentenza, 27
maggio 1975 n. 2129 (9), affermava che 'deve ritenersi
esistente nel nostro ordinamento un generale diritto della
persona alla riservatezza, inteso alla tutela di quelle situazioni
e vicende strettamente personali e familiari le quali, anche
se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per
i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze
che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente
speculativi e senza offesa per l'onore, la reputazione o il
decoro, non siano giustificate da interessi pubblici preminenti'.
Sono ormai lontani tempi in cui la riservatezza era solo il
diritto delle persone famose. L'Italia è arrivata buona penultima,
in Europa, ad approvare nel 1996 una legge di tutela della
privacy; ma ha fatto una buona legge che - trasfusa nel codice
della privacy approvato con il decreto legislativo 196/2003
- è stata giudicata la più completa a livello europeo. Ed
è ormai acquisita nella coscienza collettiva. Provvidenzialmente,
si deve dire, perché l'era digitale in cui viviamo ha evidenziato
problematiche nuove, che la rendono assai più necessaria che
in passato. Nel 1968 Andy Warhol aveva profetizzato che nel
futuro chiunque sarebbe stato famoso per un quarto d'ora:
forse non è proprio così, ma certo la privacy allora era il
diritto dei famosi, oggi è un diritto di tutti. La necessità
di maggior tutela nasce proprio dall'avvento dell'era digitale,
e soprattutto dell'era di internet. Prima, un dato apparso
ad esempio su un qualche foglio di provincia, o su una rassegna
di modesta circolazione, era destinato a rimanere circoscritto.
Oggi, qualsiasi dato che abbia un aggancio in rete può essere
richiamato, senza fatica e senza particolare dispendio di
tempo ed energie, dal computer di chiunque, in qualsiasi parte
del mondo, in tempo reale; e questo pone problemi di tutela
che prima non erano neanche pensabili".
In conclusione, mi pare opportuno evidenziare che la condotta
consistente nell'invio di email non gradite dal destinatario
potrebbe essere rilevante anche sotto il profilo dello stalking
ed in particolare del cyberstalking occorrendo anche in proposito
attenta analisi, caso per caso. Non può escludersi a priori
che ripetute mail, magari di contenuto non idilliaco, possano
determinare nel destinatario uno stato di ansia e/o di paura
ovvero di cambiamento delle proprie abitudini, così come previsto
dall'art. 612-bis cp (10).
D'altra
parte non si comprenderebbe perché il singolo, titolare del
diritto di diniego di ulteriore invio (lettera e), c. 1, art.
13 L. 675/1996 e art. 7, c. 4, lett. b) d.lgs. 196/2003 in
caso di spamming commerciale) non dovrebbe avere pari diritto
ed adeguata forma di tutela per reagire ad un eventuale invio
ripetuto di altre email indesiderate non commerciali (paradossalmente
le prime sono meno suscettibili - per il loro contenuto impersonale
- di destare preoccupazione ed ansia nel destinatario).
6) Ovviamente occorrerà distinguere caso per
caso non potendosi escludere, in taluni casi, l'utilizzo di
indirizzi email da parte di avvocati nell'esercizio delle
loro attività difensive al fine, ad esempio, di inviare alla
controparte lettere diffida e/o altro nell'esercizio del diritto
di difesa, pure costituzionalmente tutelato. In proposito
richiamo la deliberazione del 6 novembre 2008 n. 60 in G.U.
del 24 novembre 2008 in tema di Codice di deontologia e buona
condotta per il trattamento dei dati personali per svolgere
investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria: cfr. in particolare la lettera b) del
"preambolo".
7) Cass. pen. 24.5.2012, n. 23798, in CED Cassazione, 2012.
8) V. G. Berti Arnoaldi Veli, in La previdenza forense, n.
2 2011, pag. 126 ss. nell'articolo "Privacy 2011-Il Garante
e l'informazione giuridica".
9) In Foro it. 1976, I, 2895.
10) G. Siniscalchi, Reato di stalking: problematiche nell'era
informatica, in www.osservatoriosullalegalita.org
*
componente del Comitato tecnico giuridico dell'Osservatorio
 
Internet
fra libertà e diritti
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