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30 gennaio 2012
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Reato di stalking : problematiche nell'era informatica
di avv. Giuseppe Siniscalchi*

Lo stalking è reato secondo la previsione dell'art. 612-bis introdotto nel codice penale dal nostro legislatore con il d.l. 23 febbraio 2009 n. 11 convertito in legge 23 aprile 2009 n. 38. Si tratta di norma emessa con decreto legge, strumento sempre più diffuso nel nostro ordinamento e divenuto quasi una regola, contrariamente all'eccezionalità che dovrebbe caratterizzarlo.

Il richiamo lo faccio per il metodo, a mio giudizio criticabile, con il quale nel nostro Paese (ed ancora in questi giorni) continuano ad essere introdotte, in materia di Giustizia, norme importanti che richiederebbero maggior confronto con tutte le categorie e parti interessate. Il risultato è la redazione, spesso, di articoli di legge estremamente lacunosi e – nel caso in particolare dello stalking – vi è così maggior rischio di censure di legittimità costituzionale, soprattutto con riferimento alle valutazioni dei profili soggettivi contenuti nella norma, come ad esempio il “perdurante stato di ansia e di paura”, ecc. della vittima dello stalker.

Ciò che potrebbe dar ansia o paura a Tizio non avrebbe alcun effetto su Caio o su Sempronio in mancanza di criteri univoci trattandosi di stati soggettivi estremamente variabili da persona a persona con conseguente indeterminatezza di profili previsti come elementi costitutivi del reato di cui all'art. 612-bis c.p. Non è semplice conciliare tale previsione con il principio, cardine del processo penale, di tassatività della fattispecie e di cui all'art. 25 Cost. Cosicché potrebbe avvenire quanto già accaduto per l'art. 603 c.p. (plagio), oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale in considerazione dell'estrema genericità ed incertezza del profilo soggettivo a suo tempo indicato quale “totale stato di soggezione” (v. la sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 1981).

Ciò premesso, va detto che l'art. 612-bis è norma importante ed indispensabile per punire condotte censurabili e che solo di recente è stata introdotta dal nostro legislatore a differenza di altri ordinamenti che già da tempo avevano, come hanno, normativa penale al riguardo. Ricordo che altri ordinamenti (come ad esempio quello austriaco) hanno preferito dare rilevanza alla condotta dello stalker più che agli stati soggettivi della vittima onde non incorrere in tali problematiche di difficile soluzione ed a maggior rischio di profili di illegittimità costituzionale. Occorre anche dire che non è assolutamente agevole scrivere una norma in tema di stalking.

Dalla semplice lettura dell'art. 612-bis c.p. emergono molteplici profili di indeterminatezza tali da creare molti problemi. Cosicché non è sempre agevole, talvolta, riconoscere la condotta delittuosa. Le situazioni attraverso le quali potrebbe ritenersi integrato il reato non sono classificabili in schemi rigidi per la loro vastità. Ciò anche in considerazione della circostanza che condotte, di per sé lecite – se reiterate nel tempo al punto da determinare nella vittima, ad esempio, “un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita” – potrebbero costituire il reato di “atti persecutori” di cui all'art. 612-bis c.p. e cioè il c.d. stalking.

Quest'ultima espressione parrebbe derivare dal linguaggio tecnico-gergale della caccia e potrebbe tradursi come “pedinamento furtivo”, “caccia in appostamento”, ecc. Per qualche esempio di attività di per sé lecita ma che con la ripetizione assidua nel tempo potrebbe assumere rilevanza penso: al prolungato e ripetuto invio di mazzi di fiori (in ipotesi crisantemi, per donna occidentale, o altro) da un ex fidanzato all'ex fidanzata; all'invio di ripetuti sms e/o telefonate inquietanti ad ogni ora del giorno e della notte; all'invio di oggetti (di per sé non particolarmente significativi, come libri, cioccolatini, ortaggi, ecc.) con frequenza anomala, ecc. Per alcune pronunzie sarebbero sufficienti anche due soli episodi ripetuti a breve distanza di tempo in presenza di tutti gli altri requisiti soggettivi previsti dall'art. 612-bis c.p..

Sulla base di dati raccolti all'esito di recenti conferenze svoltesi in Milano (alle quali farò cenno infra) risulta che la maggior parte delle vittime del reato di stalking parrebbe essere di sesso femminile. Il 55% dei casi riguarderebbe le relazioni di coppia, il 25% questioni condominiali e 15% circa casi sui luoghi di lavoro, scuola ed università. Sulla base di dati esposti dal P.M. dott. Forno in occasione della conferenza del 23 marzo 2011 – organizzata dall'Osservatorio sulla legalità e sui diritti Onlus – le archiviazioni sui 574 fascicoli pervenuti presso la procura della Repubblica di Milano nell'anno 1° luglio 2009 – 30 giugno 2010 sono state 113; nell'ultimo periodo su 750 denunce le archiviazioni sono state 210. Ciò significa che vi sono molte denunce infondate, così come, al contrario, vi sono pure casi gravissimi e che talvolta sfociano in condotte violente costituendo il preludio di violenze sessuali, omicidi, ecc.

Ecco perché occorre massima cautela, attenzione e competenza per riconoscere la condotta delittuosa ed a tal fine parrebbe mostrare efficacia la misura preventiva dell'ammonimento adottabile dal Questore nei confronti di eventuali malintenzionati. In tali casi parrebbe utile ed auspicabile un'attività di tipo mediatorio da parte degli organi di P.G. al fine di verificare se fosse possibile il superamento delle problematiche oggetto di eventuali denunce. Ritengo sia molto importante, per la fattispecie di stalking, insistere sulla prevenzione ed attività degli organi di P.G.

La condotta di “atti persecutori”, tipica dello stalker, vede oggi, a fronte delle nuove tecnologie, il notevole ampliarsi di scelta delle tecniche persecutorie. Desta molta preoccupazione, nell'attuale era informatica, la diffusione del c.d. fenomeno di cyberstalking (persecuzione attraverso l'uso della rete, social network, ecc., ad esempio).

Si pone in tutta la sua drammaticità il problema di soluzioni il più possibile univoche, soprattutto con riferimento alla “giurisdizione e competenza” e cioè alla individuazione del luogo ove la persona offesa possa far valere, con efficacia, il suo diritto di vivere in tranquillità, al riparo da atti persecutori. Con la rete il c.d. principio di “territorialità” mostra tutte le sue incertezze trattandosi di fenomeno globale, privo di confini.

Su tali temi – in considerazione del limitato tempo a disposizione in questa occasione – faccio rinvio ai convegni del 26 marzo 2011 ed 11 e 12 novembre 2011 organizzati con lodevole impegno da parte dell'indipendente Osservatorio sulla legalità e sui diritti Onlus, presieduto dalla dott.ssa Rita Guma e di cui sono Coordinatore della Commissione per il cybercrime.

Per quanto riguarda l'e-mail segnalo una pronunzia della Corte di cassazione (la n. 24510/2010) che – seppur con riferimento al reato di molestie ex art. 660 c.p. - ha escluso la sussistenza del reato nell'ipotesi di utilizzo della posta elettronica considerata come “mezzo di comunicazione asincrono” che non comporterebbe “un'interazione immediata, o quasi, tra il mittente ed il destinatario” non permettendo pertanto un'intrusione diretta nella sfera del destinatario a differenza del telefono o sms.

Non è detto che tale orientamento potrà valere anche per lo stalking in considerazione della diversità degli elementi costitutivi di quest'ultimo reato rispetto alla minaccia. Occorrerà, a mio giudizio, verificare caso per caso se, ad esempio, ripetute mail di contenuto non idilliaco possano o meno determinare nel destinatario la situazione soggettiva (stato d'ansia, paura, ecc.) di cui all'art. 612-bis c.p.

Anche per quanto riguarda la fattispecie di atti persecutori attraverso il noto social network (Facebook) vi è già casistica giurisprudenziale e penso sia nota a tutti, ad esempio, la sentenza emessa dalla Corte di cassazione (n. 32404 del 30 agosto 2010) con la quale i Giudici hanno confermato la custodia cautelare per atti persecutori nei confronti di un uomo che molestava la sua ex compagna diffondendo proiezioni di filmati, messaggi e foto imbarazzanti, ecc.

Con il notevole ampliamento di tali forme di comunicazione diffusissime e che riguardano ormai milioni di utenti è prevedibile un aumento esponenziale di problematiche con le quali anche gli operatori del mondo del diritto dovranno sempre più confrontarsi per la ricerca di soluzioni equilibrate.

* coordinatore della Commissione Cybercrime dell'Osservatorio, abstract della relazione tenuta in occasione della conviviale del 24 gennaio 2012 presso il Rotary club Visconteo di Milano, palazzo Bocconi


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