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Processo
breve : in pericolo diritti dei minori
di
Mauro W. Giannini
Preoccupazione e' stata espressa in merito al disegno di legge
governativo sul processo breve (“Misure per la tutela del
cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in
attuazione dell’art. 111 della Costituzione e dell’art. 6
della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali”) dall'Unione Nazionale
Camere Minorili, secondo cui il disegno di legge "presenta
evidenti lacune sia in relazione alla posizione dell’imputato
minorenne che con riferimento ai reati in danno di minori"
In
un dettagliato documento a firma del presidente dell'Unione,
avv. Fabrizia Bagnati, e del vicepresidente, avv. Luca Muglia,
gli esperti di giustizia minorile esaminano le tre situazioni
giudiziarie riguardanti minori sulle quali verrebbe ad incidere
la normativa proposta dal governo, cioe' quelle che vedono
il minore imputato in un processo penale, vittima di reato
o infine parte di un processo civile.
Minore
imputato
l'associazione nota che "il provvedimento in questione
omette il contemperamento con le disposizioni contenute nel
D.P.R. n°448/1988 che disciplinano il processo penale a carico
di imputati minorenni; che il processo penale minorile, a
differenza di quello degli adulti, prevede espressamente,
oltre alla acquisizione della prova del fatto-reato, il compimento
e l'acquisizione degli accertamenti sulla personalità del
minore; che il legislatore trascura - ancora una volta - la
ratio del processo penale minorile, fortemente condizionato
dalla indagine sulla personalità e dalle finalità educative,
e strutturato in maniera tale da “favorire” e “anticipare”
la definizione nella fase dell'udienza preliminare attraverso
meccanismi e sbocchi processuali del tutto diversi da quelli
previsti per gli adulti".
Inoltre,
rileva l'Unione Nazionale Camere Minorili, "il processo
penale minorile presuppone ed auspica la presenza necessaria
del minore, tant’è che il giudice minorile illustra all’imputato
il significato delle attività processuali che si svolgono
in sua presenza, nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali
delle decisioni..., può disporre anche l’accompagnamento coattivo
dell’imputato non comparso... e, nell'udienza preliminare,
prima dell'inizio della discussione, chiede all'imputato se
consente alla definizione del processo in quella stessa fase"
e che "l'istituto dell'accompagnamento coattivo dell'imputato
minorenne, a differenza di quello previsto per gli adulti
(art. 490 c.p.p.), è finalizzato alla elaborazione di progetti
educativi (in primis la messa alla prova) ovvero all'adozione
di provvedimenti civili urgenti a protezione del minore; che
il minore imputato è effettivamente partecipe della vicenda
processuale che lo riguarda, al punto tale da essere responsabilizzato
persino sul contenuto delle scelte processuali".
Peraltro,
fanno rilevare gli esperti minorili, "l’attuale formulazione
del DDL 1880 (all'art. 2), nel sancire tempi processuali estremamente
ridotti e nel non prevedere la sospensione del processo per
il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato
minorenne, è tale da determinare - di fatto - la compressione
del diritto del minore ad essere presente nei procedimenti
penali che lo riguardano ed a prestare validamente il consenso
alla definizione anticipata (quale giudice, a fronte del rischio
“estinzione”, procederebbe all'accompagnamento coattivo o
acconsentirebbe ad un rinvio finalizzato ad assicurare la
presenza del minore??? )".
Il
documento nota che "in via astratta, il principio della
rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale, cui si
ispira l'intero processo penale minorile, appare compatibile
con il principio di "ragionevole durata" del processo sancito
dall’art. 111 della Costituzione e dall’art. 6 della Convenzione
Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali; che, tuttavia, al fine di garantire
il contemperamento tra la pretesa punitiva dello Stato e le
finalità educative appare necessario favorire (giammai ostacolare)
la presenza del minore all'udienza preliminare, snodo principale
dell'intero processo penale minorile; che, diversamente, si
snaturerebbe la ratio del processo a carico di imputati minorenni,
costringendo il giudice a scongiurare il rischio estinzione
attraverso la celebrazione di processi in cui il minore è
quasi sempre assente; che, peraltro, la lacuna evidenziata
determinerebbe conseguenze assai negative anche e soprattutto
per il minorenne straniero, attese le maggiori difficoltà
legate alla comparizione in udienza dello stesso".
Inoltre,
"la facoltà del giudice di disporre la sospensione del
processo “per il tempo necessario a conseguire la presenza
dell’imputato minorenne” ... sarebbe in grado di colmare,
almeno in parte, l'incongruenza normativa sopra rilevata;
che l’art. 2 comma II lettera a) del DDL 1880 (Estinzione
del processo per violazione dei termini di durata ragionevole),
nel prevedere che il corso dei termini è sospeso “in ogni
altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è
imposta da una particolare disposizione di legge”, sembrerebbe
escludere le ipotesi di sospensione del processo penale imposte
da una particolare disposizione di legge (ivi compresa la
messa alla prova di cui all’art. 28 D.P.R. n. 448/1988, istituto
“cardine” del processo penale minorile); che, pertanto, appare
assolutamente urgente e necessario un correttivo che consenta
di includere tra le ipotesi di sospensione di cui all’art.
2 del DDL 1880 quella contemplata dall'art. 28 D.P.R. n. 448/1988
(sospensione del processo e messa alla prova)".
Minore vittima di reato
In
materia, l'U.N.C.M. ha segnalato da tempo l’inderogabile esigenza
di prevedere una regolamentazione normativa dei molteplici
aspetti che possano interessare il minore vittima di reati
non necessariamente o non esclusivamente a sfondo sessuale,
segnalando la necessità di un intervento normativo, pur nel
rispetto dei principi fondamentali del giusto processo e del
diritto di difesa dell’indagato/imputato. Oggi ricorda che
il sistema di tutela del minore vittima di reato non può non
tenere conto dei seguenti riferimenti normativi comunitari
ed internazionali:
a) Decisione Quadro 2001/220/GAI (datata 15.03.2001) del Consiglio
dell’Unione Europea su “La posizione delle vittime nel processo
penale”, contenente diverse disposizioni sulla posizione dei
bambini vittime e/o testimoni nei procedimenti penali, in
cui si evidenzia la necessità di un trattamento specifico
delle vittime particolarmente vulnerabili;
b) Risoluzione 2005/20 adottata dal Consiglio Economico e
Sociale dell’ONU il 22.07.2005 contenente le Linee Guida a
favore dei minorenni coinvolti nei reati in qualità di vittime
o di testimoni, con le quali si è inteso evidenziare che i
minori vittime e testimoni di reati e di violenze sono particolarmente
vulnerabili e necessitano di un supporto e di una protezione
adeguata in relazione al trauma subito, alla loro età, al
livello di maturità ed agli specifici bisogni del caso, al
fine di prevenire ulteriori traumi o l’aggravarsi di quelli
già subiti;
c) Pronuncia della Corte di Giustizia della Comunità Europea
emessa in data 16.06.2005 (relativa ad una questione pregiudiziale
proposta dal G.I.P. di Firenze in relazione ad un procedimento
penale a carico di un’insegnante di scuola materna, accusata
di maltrattamenti), in base alla quale "il giudice nazionale
deve avere la possibilità di autorizzare bambini in età infantile
che, come nella causa principale, sostengano di essere stati
vittime di maltrattamenti, a rendere la loro deposizione secondo
modalità che permettano di garantire a tali bambini un livello
di tutela adeguato, ad esempio al di fuori dell’udienza e
prima della tenuta di quest’ultima" (c.d. sentenza Pupino).
Inoltre,
anche alla luce delle indicazioni comunitarie ed internazionali
innanzi richiamate, l'U.N.C.M. ha più volte richiesto, nelle
opportune sedi (vedi audizioni c/o Commissione Bicamerale
Infanzia e Adolescenza e c/o Commissioni Giustizia), che sia
ampliata la facoltà di richiedere l’incidente probatorio allorquando
si debba procedere all’assunzione della testimonianza di un
minore nei casi in cui le esigenze dello stesso lo rendano
necessario od opportuno, a prescindere dal titolo di reato,
e ciò al fine di colmare l'ingiustificato “vuoto” di tutela
nei confronti dei minori vittime di reati diversi da quelli
"individuati" dal legislatore come particolarmente gravi.
Secondo
gli esperti minorili, poi, "il trattamento differenziato
a seconda delle tipologie dei reati commessi ai danni dei
minori appare del tutto ingiustificato ed in aperto contrasto
con le principali normative e raccomandazioni internazionali"
e "l’Unione Europea, con la Risoluzione del Parlamento
Europeo del 16 gennaio 2008 sulla predisposizione di una strategia
dell’U.E. sui diritti dei minori (2007/2093 (INI)), ha indicato
tra le priorità da perseguire quella di prevedere una legislazione
comunitaria che, muovendo dall’affermazione secondo la quale
'la violenza contro i minori è ingiustificabile, qualunque
forma essa assuma e in qualsiasi contesto sia essa perpetrata,
incluso quello domestico', condannando tutte le forme di violenza
contro i minori, inclusa la violenza fisica, psicologica e
sessuale, consideri 'vittime di reato i minori che siano stati
testimoni di violenza domestica', con ciò chiarendo che sussiste
un’autorevole valutazione, a livello comunitario ed internazionale,
circa la necessità che si predisponga nelle legislazioni degli
Stati membri una tutela rafforzata del minore"
Ma
c'e' di piu': "l'art. 2 comma 1 del DDL 1880 di iniziativa
governativa prevede che l’estinzione del processo non operi
per i reati puniti con pena edittale superiore ai 10 anni
di reclusione; - che nell'elenco dei reati per i quali è esclusa
l'estinzione del processo (cfr. art. 2 comma V del DDL 1880)
non compaiono diverse tipologie di reati a danno di minori
(mentre, viceversa, compare il nuovo istituto del reato di
stalking di cui all'art. 612 bis c.p.); - che, pertanto, rischieranno
in concreto l'estinzione i processi per reati quali: la violazione
degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), l'abuso
dei mezzi di correzione e di disciplina (art. 571 c.p.), i
maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 c.p.),
la sottrazione consensuale di minorenni (art. 573 c.p.), la
sottrazione di persone incapaci (art. 574 c.p.), la sottrazione
e trattenimento di minore all’estero (art. 574 bis c.p.),
l'abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.),
e ancora: il reato di prostituzione minorile (art. 600 bis
commi 2° e 3° c.p.), la detenzione di materiale pedopornografico
(art. 600 quater c.p.), la corruzione di minorenne (art. 609
quinquies c.p.)" e "per la maggior parte dei reati
ai danni di minori sopra indicati il codice di rito non prevede
la possibilità di esperire incidente probatorio (come suggerito
dalle raccomandazioni internazionali e richiesto dall'U.N.C.M.)
il quale, oltre ad evitare la reiterazione di inutili e dannose
audizioni processuali del minore, garantirebbe la maggiore
celerità dei processi, scongiurando la prescrizione dei reati;
- che, pertanto, il rischio di estinzione dei processi per
i reati in danno di minori non ricompresi nell'art. 2 del
DDL 1880 risulta assolutamente concreto ed elevato".
Minori
in processi civili
L'Unione
Camere Minorili, osserva come le modifiche alla legge 24 marzo
2001 n. 89 non tengano in alcuna considerazione la peculiarità
dei processi civili che coinvolgono i minori. "E’ di
tutta evidenza, infatti, - sottolineano gli esperti - che
procedure così delicate che attengono alle capacità genitoriali
ed alla protezione del minore non possano avere tempi contingentati
in appena due anni, posto che spesso risulta assolutamente
necessario consentire possibili evoluzioni positive del contesto
familiare, pena soluzioni drastiche o frettolose che nulla
hanno a che vedere con l’interesse del minore e della sua
famiglia. Se la ratio del provvedimento sembrerebbe quella
di comprimere la spesa pubblica per l’equo indennizzo per
irragionevole durata del processo, l’applicazione delle suddette
norme alla materia minorile avrà probabilmente l’effetto esattamente
contrario: un inutile dispendio di risorse".
Per
questo, in conclusione l'Unione Nazionale Camere Minorili
auspica che il legislatore ponga rimedio alle problematiche
sollevate, prestando la dovuta attenzione alle legittime istanze
di tutela del minore, imputato e/o vittima di reato, provenienti
dall'avvocatura minorile e che le forze politiche valutino
le forti ricadute del disegno di legge 1880 sul versante della
tutela del minore e considerino la inderogabile necessità
di modificare le disposizioni in questione nelle parti richiamate.
La
contrarieta' e la preoccupazione dell'Unione Nazionale Camere
Minorili si aggiunge a quelle di altri esperti minorili e
della giustizia in generale, fra cui il Coordinamento Italiano
dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia,
l'Associazione fra gli studiosi del processo penale e l'Unione
Camere Penali Italiane.
*
componente del Comitato tecnico-giuridico dell'Osservatorio
 
Processo
breve : un disastro per i diritti dei minori
Studiosi:
ddl processo breve, profili di incostituzionalita'
Penalisti:
no a processo breve, viola uguaglianza
Dossier
giustizia
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