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Processo
breve : un disastro per i diritti dei minori
a
cura di Angela Parrinello*
Forte preoccupazione sul processo breve e' stata espressa
il 30 novembre dal Cismai – Coordinamento Italiano dei Servizi
contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia - in occasione
degli Stati generali del maltrattamento all'infanzia in Italia.
Secondo il CISMAI, infatti, il testo dell’attuale disegno
di legge avrebbe, fra le sue conseguenze, l’effetto di depenalizzare
la gran parte dei delitti commessi in danno dei minori, specie
di quelli relativi al maltrattamento, minando alla base tutto
il processo di protezione e di cura del minore stesso, ponendosi
in contrasto con il principio della certezza della pena per
gli autori di reato contro i minori.
Infatti, fa rilevare un analitico documento degli esperti,
il disegno di legge mirante ad introdurre la 'prescrizione
del processo per violazione dei termini di durata ragionevole'
prevede che l’estinzione del processo non operi per i reati
puniti con pena edittale superiore ai 10 anni di reclusione
(art. 2, comma 1). Sono previste, poi, delle esclusioni sulla
base di requisiti soggettivi (l’aver riportato l’imputato
“una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche
se è intervenuta la riabilitazione” o l’essere stato lo stesso
“dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale”,
qualifiche tutte decisamente rare nelle ipotesi di cui ci
si occupa in questa “riflessione”) nonché esclusioni oggettive
sulla base del titolo di reato oggetto del procedimento.
"In
quest’ultimo caso - nota il documento - sono esclusi dalla
estinzione (per ciò che interessa i procedimenti per reati
contro i minori):
-
delitti di pornografia minorile previsti dall’articolo 600-ter
del codice penale;
-
delitto di atti persecutori previsto dall’articolo 612-bis
del codice penale;
-
delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura penale e dunque, per ciò che qui
interessa, i delitti previsti dagli artt. 600, 600bis, comma
1°, 600ter, comma 1°, 601, 602, 609bis nelle ipotesi aggravate
previste dall’art. 609ter, 609quater, 609octies del codice
penale” (art. 407, comma 2, lett. a), n° 7bis) c.p.).
La prima immediata conseguenza è la esclusione dal novero
dei reati per i quali non si applica il nuovo istituto del
reato di cui all’art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia),
fatta eccezione per l’ipotesi in cui dalla condotta di maltrattamento
si siano prodotte nella persona offesa 'lesioni gravissime'
o 'la morte' (...)."
"Restano esclusi anche dal novero dei reati per i quali il
processo non si estingue, i reati c.d. 'minori', ma di particolare
disvalore e significanza per chiunque abbia a cuore le sorti
dei minori - nota il CISMAI - e specificamente:
-
violazione degli obblighi di assistenza familiare, in cui
è compresa la condotta di chi “malversa o dilapida i beni
del figlio minore” e di chi “fa mancare i mezzi di sussistenza
ai discendenti di età minore” (art. 570 c.p.);
- abuso
dei mezzi di correzione e di disciplina, anche nelle ipotesi
aggravate della lesione personale o della morte conseguenza
della condotta (art. 571 c.p.);
- sottrazione
di persone incapaci (art. 574 c.p.);
- sottrazione
e trattenimento di minore all’estero (art. 574bis c.p.);
- abbandono
di persone minori o incapaci, anche nelle ipotesi aggravate
della lesione personale o della morte, conseguenze della
condotta (art. 591 c.p.); - la stragrande maggioranza dei
reati di aggressione alla incolumità fisica, psichica e
morale del minore: percosse (art. 581 c.p.), lesioni personali
anche gravi (artt. 582, 583 c.p. le gravissime sono escluse),
l’omicidio colposo (art. 589 c.p.), l’omissione di soccorso
(art. 593 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), minaccia
(art. 612 c.p.), etc..".
"Sono inoltre inclusi nel novero dei reati per i quali si
applica la disposizione sull’estinzione del processo:
-
la corruzione di minorenne (art. 609quinquies c.p.);
-
larga parte del reato di pornografia minorile ex art. 600ter
c.p., specificamente i commi 3° (che punisce “chiunque ….
con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce,
divulga, diffonde o pubblicizza materiale pornografico”
realizzato utilizzando minori degli anni diciotto “ovvero
distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate
all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli
anni diciotto”) e 4° c.p. (che punisce “chiunque … offre
o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico”
sopra indicato);
-
larga parte del reato di prostituzione minorile ex art.
600bis, specificamente i commi 2° (che punisce chiunque
compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i
quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di
altra utilità economica”) e 3° (che punisce la stessa condotta
quando realizzata “nei confronti di persona che non abbia
compiuto gli anni sedici”) c.p.;
-
la detenzione di materiale pedopornografico ex art. 609quater;
ovvero reati che hanno una oggettiva, particolare e rilevante
pericolosità sociale sia per la condotta che per gli effetti
determinati sulle persone offese (reali o potenziali)."
"Occorre infine osservare - concude il documento del CISMAI
- come sia singolare il contenuto delle dichiarazioni sul
disegno di legge, fatte il 19 novembre u.s. dal Ministro della
Giustizia alla Camera dei Deputati, nella parte in cui si
stima un impatto sull’applicazione della regola del processo
breve nella misura dell'1%. Se fosse vero - come sostiene
il Ministro - che la riforma riguarderebbe soltanto l'un per
cento dei processi (dato purtroppo lontano dalla più ottimistica
stima), sarebbe allora incomprensibile la fretta nell'approvare
la proposta di legge, salvo che le finalità non siano diverse
rispetto agli interessi collettivi, e fra questi agli interessi
anche dei minori".
*
componente del Comitato tecnico-giuridico dell'Osservatorio
 
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