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Studiosi
: ddl processo breve , profili di incostituzionalita'
di
staff
Nel
ddl sul cosiddetto processo breve vi sono profili di incostituzionalita'.
E' il parere del Direttivo della Associazione tra gli studiosi
del processo penale "Gian Domenico Pisapia" che,
esaminato il Disegno di legge di iniziativa dei senatori Gasparri,
Quagliarello, Bricolo ed altri, raccolti i commenti e i pareri
espressi da numerosi soci dell'ASPP, titolari dell'insegnamento
di diritto processuale penale nelle Università italiane, ha
effettuato alcune osservazioni:
1.
- Il richiamo al principio della durata ragionevole del processo
(art. 111 Cost.), contenuto nel Disegno di legge esaminato,
non vale a dare fondamento costituzionale alla estinzione
del procedimento per decorrenza dei termini di durata massima.
Il requisito della ragionevolezza implica infatti il ripudio
di cesure temporali previste in astratto senza alcun riferimento
alla natura del reato e alla maggiore o minore complessità
dell'accertamento richiesto in concreto. Irragionevole appare
anche riservare il diritto alla speditezza del processo agli
imputati incensurati, quasi fosse un premio da negare a coloro
che, a causa dei precedenti penali, sarebbero da ritenere
assistiti da una presunzione di non colpevolezza attenuata.
2.
-Risulta difficile comprendere come possa operare in concreto
la nuova disciplina del non luogo a procedere per estinzione
del processo in mancanza di un coordinamento del nuovo istituto
con la prescrizione del reato prevista dal codice penale,
che dovrebbe mantenere una piena operatività. Anche al di
là degli aspetti applicativi, su cui il Disegno di legge non
si impegna a fare chiarezza, resta la vistosa violazione del
principio di uguaglianza per quanto riguarda la doppia garanzia
sul piano dei tempi processuali, riservata solo ad una ristretta
fascia di imputati.
3. -E' significativo che nei sistemi processuali di altri
Paesi della famiglia europea continentale e di quella angloamericana
non si trovino esempi di un regime improntato alla estinzione
del processo per decorso dei limiti massimi di durata. Anche
in Inghilterra e negli Stati Uniti di America i tempi che
assumono rilievo ai fini della eventuale preclusione dei poteri
della pubblica accusa sono solo quelli che vanno dalla notizia
di reato alla instaurazione del processo mediante esercizio
dell'azione penale. Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo
ha interpretato la ragionevole durata come principio che non
impone agli Stati di fissare termini prestabiliti per lo svolgimento
del processo, ma richiede di dare attuazione alla speditezza
con riguardo alla specificità dell'accertamento richiesto
dai singoli casi, nei quali assumono rilievo la natura del
reato, la complessità del quadro probatorio e la condotta
dell'imputato e delle autorità.
4. - Suscita perplessità anche la normativa transitoria accentua
la disparità di trattamento già insita nell'impianto generale
del Disegno di legge in esame. In deroga al principio secondo
cui le norme processuali non hanno effetto retroattivo, si
stabilisce che le nuove disposizioni sono applicabili anche
ai processi penali già iniziati in primo grado, escludendo
solo quelli pendenti in appello e in cassazione. Ciò significa
che il diritto alla celerità processuale viene irragionevolmente
garantito ad una ristretta cerchia di imputati il cui dibattimento
può essersi incardinato in un regime che non conosceva i termini
di durata massima.
I
docenti di diritto penale auspicano che il Parlamento "voglia
legiferare in materia di giustizia penale tenendo conto degli
effetti dirompenti che ogni riforma, anche settoriale, può
avere sulla organicità e sulla coerenza del sistema processuale,
già più volte lacerato negli ultimi anni da provvedimenti
legislativi dettati da esigenze estemporanee e non filtrati
da adeguata attenzione ai profili tecnico-processuali".
 
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