26 febbraio 2007

 
     

Dico : la raccomandata non 'impone' la convivenza
di Mauro Giannini

Molti si chiedono se i DICO andranno avanti, dopo la crisi di governo. Infatti l'allargamento ad alcune componenti moderte di destra potrebbe indurre a sacrificare questo punto del programma dell'Unione. Per alcuni invece la crisi garantira' l'iter, ed a chi fa notare che i DICO non fanno parte dei 12 punti di Prodi, viene obiettato che essi contengono provvedimenti fututi, mentre i DICO sono gia' stati approvati in Consiglio dei ministri e sono gia' all'esame del parlaento.

Restano pero' le critiche, e fra queste quella della indeguatezza della raccomandata al partner come alternativa alla contestuale dichiarazione in Comune e addirittura della pericolosita' di un tale strumento unilaterale, che si presterebbe a truffe. Ma il ministero per le Pari opportunita', tramite il suo staff legale, replica che "Se bastasse la raccomandata sarebbe determinante la volontà, non il fatto", mentre invece la legge anagrafica ha gia' in se' le garanzie perche' in caso di dichiarazione disgiunta all’anagrafe, dimostrando di aver inviato la raccomandata, la legge non sia automaticamente applicabile all'altro convivente.

Secondo l’art. 4 della legge sull’anagrafe (legge 24 dicembre 1954, n. 1228), spiega il ministero, l’ufficiale di anagrafe ha il compito di ordinare “gli accertamenti necessaria ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche” e per questo “invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all’ufficio per fornire le notizie e di chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell’anagrafe”.

Il vigente Regolamento applicativo (Dpr 30 maggio 1989, n. 223) prevede poi all’art. 4 che la cosiddetta “famiglia anagrafica”, ovvero l'“insieme di persone legate” da vari tipi vincoli, tra cui quelli “affettivi”, possa essere anche “costituita da una sola persona”. Di conseguenza - sottolineano gli esperti del ministero - "il convivente avvisato e per così dire dissenziente, cioè che dovesse ritenere che la convivenza solidaristico-affettiva non si stia realizzando, potrà recarsi all'anagrafe e farsi cancellare dalla famiglia anagrafica che lo accomuna al suo convivente e dichiararsi come famiglia anagrafica individuale. Il relativo certificato anagrafico ne darà testimonianza".

"La possibilità che si possa dichiarare il fatto della convivenza anche in modo disgiunto ovviamente non significa che l’altro convivente si ritrovi coattivamente dentro l’applicazione della legge - conclude il ministero - Se così fosse non sarebbe determinante il fatto, ma la volontà unilaterale dell’altro soggetto. Il fatto, quello descritto dall’art. 1, deve essere vissuto in modo in modo analogo in entrambi i soggetti: in particolare che si tratti di legami reciproci e stabili".

In precedenza lo staff legale del ministero aveva gia' chiarito che l'articolo sui permessi di soggiorno del ddl nasce da un atto dovuto, in conseguenza del recepimento da parte del'Italia della relativa normativa UE, ed aveva risposto alle critiche di Avvenire sul valore giuridico della locuzione 'vincoli affettivi' usata nel testo.

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