14 febbraio 2007

 
     

DICO : le critiche tecniche degli avvocati al ddl
di Mauro W. Giannini

Anche gli avvocati esprimono il proprio pensiero sui DICO, ma si tratta di critiche tecniche al disegno di legge.

Parla infatti di "gravi lacune ed incongruenze" il presidente dell'OUA Michelina Grillo. In assenza di confronto con l'avvocatura, e' il pensiero di Grillo, si e' partorito un provvedimento confuso che "rischia di essere non già la soluzione di un problema, ma la causa di molti altri. Come al solito non si procede con attenzione ed in modo organico nella definizione di riforme, che incidono così fortemente sui diritti delle persone e della famiglia".

Il presidente dell'Organismo Unitario dell’avvocatura ritiene "necessario razionalizzare le giurisdizioni e le competenze attuali tra Tribunale dei minori e Tribunale ordinario e anche in questa occasione ribadiamo la nostra contrarietà alla istituzione di un Tribunale della famiglia, semmai è preferibile l’istituzione di sezioni specializzate", processo che puo' essere svolto solo dopo aver avviato audizioni dei rappresentanti dell’avvocatura, "altrimenti si rischia di danneggiare quegli stessi cittadini che si vorrebbero tutelare".

L'analisi tecnica del testo governativo sui DICO e' stata espressa in un documento approvato dall'OUA, "prescindendo da ogni considerazione di carattere etico" e riservandosi ulteriori approfondimenti. Fra i punti critici, l’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento per formalizzare il rapporto di convivenza in caso di dichiarazione non contestuale, la mancata indicazione dell’atto con cui si designa il convivente e l'assenza di coordinamento delle norme del codice civile vigenti, in relazione alla materia successoria trattata dal ddl.

Inoltre l'OUA nota che "la genericità dell’art. 6 del DDL in materia di permesso di soggiorno per convivenza è suscettibile di indurre 'simulazioni di convivenza'", mentre "non appare chiara quale possa essere la normativa previdenziale e pensionistica applicabile al convivente", mentre si prevede il riordino della materia ma gia' senza i DICO esistono difficoltà della giurisprudenza per individuare corretti criteri di ripartizione delle pensioni di reversibilità, tra ex-coniugi, coniuge superstite ed eventuali figli aventi diritto per età o handicap.

Peraltro, rileva l'avvocatura, manca l'indicazione della competenza e del rito da applicare in caso di contenzioso tra conviventi, ne' viene indicata l’Autorità Amministrativa o Giudiziaria alla quale fornire il tipo e le modalità della prova della convivenza anteriore rispetto alle risultanze della certificazione. Infine "il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ai fini probatori è assolutamente insufficiente ed irragionevole in rapporto allo stato delle cancellerie dei Tribunali".

Speciale diritti

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