NEW del 19 luglio 2005

 
     

Querelle Pera - CSM : la legge dà ragione a Rognoni
di Osservatorio

Giustamente il vicepresidente del CSM Virginio Rognoni cita l'art.10 della legge istitutiva del Consiglio superiore della magistratura per rispondere alle critiche del presidente del Senato e di quello della Camera Pierferdinando Casini.

Marcello Pera aveva parlato infatti di "interferenza" del CSM rispetto al parlamento riferendosi all'art. 105 della Costituzione secondo cui "Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati [cfr. artt. 106, 107]".

Oggi, tutti i giornali, in articoli ed interviste sull'argomento - con l'intento di limitare, evidentemente, l'ambito di competenza del CSM - citano solo l'art. 105 della costituzione. Ecco invece che cosa dice, al comma 3 dell'articolo 10, la legge n. 195 del 1958:

"[il CSM] Può fare proposte al Ministro per la grazia e la giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Dà pareri al Ministro sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie. Delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge."

Il testo della legge non viene tenuto nascosto: si puo' agevolmente reperire anche nel sito del ministero della Giustizia, pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione. Ecco il testo completo dell'articolo d'interesse:

LEGGE 24 marzo 1958 n. 195. NORME SULLA COSTITUZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.
Articolo 10 (Attribuzioni del consiglio superiore): "Spetta al consiglio superiore di deliberare:
1) sulle assunzioni in magistratura, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni e su ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati;
2) sulla nomina e revoca dei vice pretori onorari, dei conciliatori, dei vice conciliatori, nonché dei componenti estranei alla magistratura delle sezioni specializzate; per i conciliatori, i vice conciliatori e i componenti estranei é ammessa la delega ai presidenti delle corti di appello;
3) sulle sanzioni disciplinari a carico di magistrati, in esito ai procedimenti disciplinari iniziati su richiesta del ministro o del procuratore generale presso la corte suprema di cassazione;
4) sulla designazione per la nomina a magistrato di corte di cassazione, per meriti insigni, di professori e di avvocati;
5) sulla concessione, nei limiti delle somme all'uopo stanziate in bilancio, dei compensi speciali previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e dei sussidi ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie o alle loro famiglie.
Può fare proposte al ministro per la grazia e giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Dà pareri al ministro, sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie.
Delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge".

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