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15 novembre 2012
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Mediazione non più obbligatoria : e i costi gia' sostenuti ?
risponde avv. Giuseppe Siniscalchi*

Quesito. Buongiorno, in relazione alla recente sentenza sulla incostituzionalità della "mediazione obbligatoria", volevo chiederVi se chi ha partecipato a questo procedimento possa oggi, in base alla sentenza, richiedere il rimborso della somma versata per la mediazione.

Risposta. Al fine di rispondere al quesito posto - in mancanza, allo stato, di specifici orientamenti giurisprudenziali in tema di ripetizione di costi sostenuti per la mediazione - occorre partire dai principi generali desumibili da alcune pronunzie su questioni analoghe.

Come noto, l'ufficio stampa della Consulta con un comunicato del 24 ottobre 2012 ha informato che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del d.lgs. 28/2010 nella parte in cui si prevede il carattere obbligatorio della mediazione. Innanzitutto è opportuno precisare che secondo il dettato dell'art. 136 Cost. è necessario attendere la pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale; dal giorno successivo a tale pubblicazione la norma cessa di avere efficacia. Le sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale hanno effetto retroattivo; ciò significa che tale effetto si estende anche ai rapporti instaurati prima della pronuncia d'incostituzionalità.

La retroattività, però, incontra un limite e cioè non si estende ai rapporti che sono già esauriti e consolidati al momento della pubblicazione della sentenza (cfr. TAR Lazio n. 6187/2012; TAR Lazio n. 11508/2004). La Cassazione ha affermato che “L'efficacia delle sentenze dichiarative della illegittimità costituzionale di una norma incontra il limite dei rapporti esauriti in modo definitivo ed irrevocabile per avvenuta formazione del giudicato o per essersi comunque verificato altro evento cui l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto, mentre si estende a tutti gli altri rapporti. Pertanto, la inoperatività della norma processuale dichiarata incostituzionale, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della relativa sentenza della Corte costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, va affermata con riguardo sia ad atti processuali successivi, sia ad atti processuali compiuti in precedenza, ma la cui validità ed efficacia sia ancora oggetto di sindacato dopo la predetta sentenza” (Cass. n. 9329/2010).

La Corte di cassazione ha precisato che “l'effetto estintivo del pagamento (efficace se fatto al creditore o a persona legittimata a riceverlo in suo conto o a persona succedutagli nella titolarità del credito) eseguito in base a norma dichiarata incostituzionale cessa con la dichiarazione di incostituzionalità, sicché il creditore che non ha ricevuto il pagamento ha diritto di pretenderlo, ed il debitore che ha pagato ha diritto di ripetere il pagamento divenuto indebito da chi lo ha ricevuto” (Cass. n. 1693/2012).

Alla luce di tutto quanto innanzi parrebbe potersi sostenere che - con riferimento ai procedimenti di mediazione c.d. obbligatoria, conclusi con verbale di conciliazione o con verbale di mancata conciliazione al momento della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale - non sia dovuto il rimborso di quanto versato all'organismo di mediazione. Per quanto riguarda, invece, i procedimenti di mediazione iniziati obbligatoriamente in considerazione della disposizione dichiarata incostituzionale e pendenti al momento della pubblicazione della sentenza della Consulta nonché per le eventuali nuove istanze presentate entro la data di pubblicazione della predetta sentenza, parrebbe possibile, sulla base dei sopra indicati orientamenti, richiedere con fondamento il rimborso di quanto versato all'organismo di mediazione in mancanza di diverse disposizioni contrarie che fossero indicate nella stessa sentenza della Corte costituzionale di cui sopra quando verrà pubblicata. Ciò se entrambe le parti o una sola di esse, non più obbligate a continuare il procedimento, preferissero desistere anziché proseguirlo in ragione della facoltatività della relativa procedura; facoltatività che rende pur sempre possibile una continuazione su accordo delle parti che, in ipotesi, accettassero una sorta di conversione di rito da obbligatorio in volontario. Ciò - onde evitare ogni equivoco - mediante dichiarazioni espresse da rendere all'organismo di mediazione previa necessaria ed adeguata informativa da parte di quest'ultimo.

Al riguardo, richiamiamo la Circolare 12 novembre 2012 del Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione generale della giustizia civile si legge che “per i procedimenti di mediazione obbligatoria già attivati nonché per le eventuali nuove istanze rientranti comunque nell’ambito della previsione di cui all’art. 5 del d.lgs. 28/2010 che dovessero essere presentate prima della pubblicazione della decisione della Corte, l’organismo di mediazione è tenuto ad uno specifico obbligo di informazione della parte istante (nonché della parte eventualmente comparsa) del venire meno, dal momento della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale, dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione”.

* componente del Comitato tecnico giuridico dell'Osservatorio


per approfondire...

Mediazione civile e profili d’illegittimità costituzionale: aggiornamento e questioni aperte

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