Mediazione non più obbligatoria : e i costi gia' sostenuti
?
risponde
avv. Giuseppe Siniscalchi*
Quesito. Buongiorno, in relazione alla recente sentenza
sulla incostituzionalità della "mediazione obbligatoria",
volevo chiederVi se chi ha partecipato a questo procedimento
possa oggi, in base alla sentenza, richiedere il rimborso
della somma versata per la mediazione.
Risposta.
Al fine di rispondere al quesito posto - in mancanza, allo
stato, di specifici orientamenti giurisprudenziali in tema
di ripetizione di costi sostenuti per la mediazione - occorre
partire dai principi generali desumibili da alcune pronunzie
su questioni analoghe.
Come
noto, l'ufficio stampa della Consulta con un comunicato del
24 ottobre 2012 ha informato che la Corte costituzionale ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del d.lgs. 28/2010
nella parte in cui si prevede il carattere obbligatorio della
mediazione. Innanzitutto è opportuno precisare che secondo
il dettato dell'art. 136 Cost. è necessario attendere la pubblicazione
della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale; dal giorno successivo
a tale pubblicazione la norma cessa di avere efficacia. Le
sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale hanno
effetto retroattivo; ciò significa che tale effetto si estende
anche ai rapporti instaurati prima della pronuncia d'incostituzionalità.
La retroattività, però, incontra un limite e cioè non si estende
ai rapporti che sono già esauriti e consolidati al momento
della pubblicazione della sentenza (cfr. TAR Lazio n. 6187/2012;
TAR Lazio n. 11508/2004). La Cassazione ha affermato che “L'efficacia
delle sentenze dichiarative della illegittimità costituzionale
di una norma incontra il limite dei rapporti esauriti in modo
definitivo ed irrevocabile per avvenuta formazione del giudicato
o per essersi comunque verificato altro evento cui l'ordinamento
ricollega il consolidamento del rapporto, mentre si estende
a tutti gli altri rapporti. Pertanto, la inoperatività della
norma processuale dichiarata incostituzionale, a partire dal
giorno successivo alla pubblicazione della relativa sentenza
della Corte costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, va affermata
con riguardo sia ad atti processuali successivi, sia ad atti
processuali compiuti in precedenza, ma la cui validità ed
efficacia sia ancora oggetto di sindacato dopo la predetta
sentenza” (Cass. n. 9329/2010).
La Corte di cassazione ha precisato che “l'effetto estintivo
del pagamento (efficace se fatto al creditore o a persona
legittimata a riceverlo in suo conto o a persona succedutagli
nella titolarità del credito) eseguito in base a norma dichiarata
incostituzionale cessa con la dichiarazione di incostituzionalità,
sicché il creditore che non ha ricevuto il pagamento ha diritto
di pretenderlo, ed il debitore che ha pagato ha diritto di
ripetere il pagamento divenuto indebito da chi lo ha ricevuto”
(Cass. n. 1693/2012).
Alla
luce di tutto quanto innanzi parrebbe potersi sostenere che
- con riferimento ai procedimenti di mediazione c.d. obbligatoria,
conclusi con verbale di conciliazione o con verbale di mancata
conciliazione al momento della pubblicazione della sentenza
della Corte costituzionale - non sia dovuto il rimborso di
quanto versato all'organismo di mediazione. Per quanto riguarda,
invece, i procedimenti di mediazione iniziati obbligatoriamente
in considerazione della disposizione dichiarata incostituzionale
e pendenti al momento della pubblicazione della sentenza della
Consulta nonché per le eventuali nuove istanze presentate
entro la data di pubblicazione della predetta sentenza, parrebbe
possibile, sulla base dei sopra indicati orientamenti, richiedere
con fondamento il rimborso di quanto versato all'organismo
di mediazione in mancanza di diverse disposizioni contrarie
che fossero indicate nella stessa sentenza della Corte costituzionale
di cui sopra quando verrà pubblicata. Ciò se entrambe le parti
o una sola di esse, non più obbligate a continuare il procedimento,
preferissero desistere anziché proseguirlo in ragione della
facoltatività della relativa procedura; facoltatività che
rende pur sempre possibile una continuazione su accordo delle
parti che, in ipotesi, accettassero una sorta di conversione
di rito da obbligatorio in volontario. Ciò - onde evitare
ogni equivoco - mediante dichiarazioni espresse da rendere
all'organismo di mediazione previa necessaria ed adeguata
informativa da parte di quest'ultimo.
Al
riguardo, richiamiamo la Circolare 12 novembre 2012 del Dipartimento
per gli Affari di Giustizia – Direzione generale della giustizia
civile si legge che “per i procedimenti di mediazione obbligatoria
già attivati nonché per le eventuali nuove istanze rientranti
comunque nell’ambito della previsione di cui all’art. 5 del
d.lgs. 28/2010 che dovessero essere presentate prima della
pubblicazione della decisione della Corte, l’organismo di
mediazione è tenuto ad uno specifico obbligo di informazione
della parte istante (nonché della parte eventualmente comparsa)
del venire meno, dal momento della pubblicazione della decisione
della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale, dell’obbligatorietà
del tentativo di mediazione”.
*
componente del Comitato tecnico giuridico dell'Osservatorio
Mediazione
civile e profili d’illegittimità costituzionale: aggiornamento
e questioni aperte
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