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Mediazione
civile e profili d’illegittimità costituzionale : aggiornamento
e questioni aperte
di
Saverio Tucci*
Il
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 281,
in attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, ha introdotto, com’è noto, nel nostro ordinamento giuridico
la “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie
civili e commerciali”2.
Tale
disciplina è stata fino a pochi giorni fa, e probabilmente
continuerà ad esserlo, al centro di studi e dibattiti a causa
di alcune disposizioni le quali, secondo una parte degli operatori
del diritto, presentavano vizi di illegittimità costituzionale.
In particolare, il TAR Lazio 3 aveva
dichiarato “rilevante e non manifestamente infondata, in
relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.lgs. n. 28
del 2010, comma 1, primo periodo (che introduce a carico di
chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa alle
controversie nelle materie espressamente elencate l'obbligo
del previo esperimento del procedimento di mediazione), secondo
periodo (che prevede che l'esperimento di mediazione è condizione
di procedibilità della domanda giudiziale), terzo periodo
(che dispone che l'improcedibilità deve essere eccepita dal
convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice)”.
Ciò perché il Collegio non aveva rinvenuto nell’art. 60 l.
69/20094 alcun elemento che potesse consentire una regolazione
della materia nel senso di cui all'art. 5 d.lgs. 28/2010;
“nessuno dei criteri e principi direttivi previsti e nessuna
altra disposizione dell'articolo espressamente assume l'intento
deflattivo del contenzioso giurisdizionale o configura l'istituto
della mediazione quale fase pre-processuale obbligatoria”.
Il
giudice amministrativo aveva altresì aggiunto che “Né detto
tema può ritenersi rientrante nell'ambito di libertà, ovvero
nell'area di discrezionalità commessa alla legislazione delegata,
esso non costituendo (…) né un mero sviluppo delle scelte
effettuate in sede di delega né una fisiologica attività di
riempimento o di coordinamento normativo, sia che si tratti
di recepire la direttiva comunitaria n. 2008/52/CE sia che
si tratti della riforma del processo civile”.
Infine
il TAR Lazio aveva chiarito che l’art. 5 d.lgs. 28/2010 risultava
in contrasto con l'art. 24 Cost. nella misura in cui determina,
nelle materie ivi indicate, una “incisiva influenza da
parte di situazioni preliminari e pregiudiziali sull'azionabilità
in giudizio di diritti soggettivi e sulla successiva funzione
giurisdizionale statuale, su cui lo svolgimento della mediazione
variamente influisce”.
Anche
in dottrina si era sostenuto che “non è facile escludere,
a prima vista, il rischio di un «eccesso di delega», ex art.
77 Cost., laddove si interpreti la dizione «senza precludere
l’accesso alla giustizia» contenuta nella norma delegante,
come tale, da elidere a priori ed in radice – pur alla stregua
delle aperture verso un’eventuale «obbligatorietà» della mediazione,
presenti nella direttiva europea – la stessa possibilità di
prevedere, in materia, una vera e propria «condizione di procedibilità»
della domanda giudiziale. Il dubbio di incostituzionalità,
poi, non è meno consistente, alla luce delle garanzie enunciate
nell’art. 24 Cost., se si ritiene che il cit. art. 5, 1° comma,
del d.lgs. n. 28/2010 lasci comunque sopravvivere (…) la possibilità
di una pronunzia processuale di «improcedibilità»”5
Una
diversa tesi6, con riferimento a quanto
dichiarato dal TAR Lazio, sosteneva che le argomentazioni
di tale giudice, seppur pregevoli, non potessero essere condivise:
invero, l’art. 5 d.lgs. 28/2010 non sembrava ledere l’art.
24, primo comma, della Costituzione che garantisce il c.d.
diritto di azione. E ciò perché tali argomentazioni sembravano
contrastare con il costante orientamento della Corte costituzionale
in materia di conciliazione obbligatoria secondo cui il diritto
di azione non comporta “l’assoluta immediatezza del suo
esperimento” e le limitazioni che tendono a evitare “l’abuso
del diritto alla tutela giurisdizionale” o “ancor meglio,
l’eccesso della giurisdizione, in vista di un interesse della
stessa funzione giurisdizionale”, altro non rappresentano
che la ragion d’essere della “giurisdizione condizionata"7
la quale, a sua volta, costituisce un’esplicazione del principio
di economia processuale 8.
Tale tesi, inoltre, ponendo l’attenzione sulle finalità da
perseguire attraverso l’art. 60 l. 69/2009, sosteneva che
l’intento deflattivo “si ricavi non tanto (o non solo)
dalla legge delega, bensì da un compiuto esame dei lavori
preparatori della medesima” e perciò la circostanza che
la legge delega non prevedesse l’obbligatorietà della mediazione
non avrebbe costituito un fattore decisivo a favore della
tesi dell’incostituzionalità 9.
L'ufficio
stampa della Consulta in data 24 ottobre 2012 ha comunicato
che “La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità
costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs.
4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere
obbligatorio della mediazione”.
continua
>
1 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010.
2
L’art. 60 l. 69/2009 ha delegato il Governo ad adottare uno
o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione
in ambito civile e commerciale “nel rispetto e in coerenza
con la normativa comunitaria”. Si confronti la direttiva 2008/52/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008
che ha disciplinato alcuni aspetti della mediazione civile
e commerciale, pubblicata in Gazzetta Ufficiale U.E. n. L
136 del 24 maggio 2008.
3
T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, ordinanza del 12.4.2011, n. 3202,
in Foro It., 2011, 5, 3, 274.
4
La disposizione è così formulata: “1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia
di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.
2.
La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in
coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi
e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti
legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta
del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle
Camere, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze
di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale
i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora
detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti
allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente,
la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.
3.
Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo
si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione,
abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza
precludere l’accesso alla giustizia;
b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali
e indipendenti, stabilmente destinati all’erogazione del servizio
di conciliazione;
c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa
comunitaria, anche attraverso l’estensione delle disposizioni
di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in
ogni caso attraverso l’istituzione, presso il Ministero della
giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito
denominato «Registro», vigilati dal medesimo Ministero, fermo
restando il diritto delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di
conciliazione ai sensi dell’ articolo 2 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, ad ottenere l’iscrizione di tali organismi nel
medesimo Registro;
d) prevedere che i requisiti per l’iscrizione nel Registro
e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del
Ministro della giustizia;
e) prevedere la possibilità, per i consigli degli ordini degli
avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione
che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale
degli stessi consigli;
f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti
presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;
g) prevedere, per le controversie in particolari materie,
la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso
i consigli degli ordini professionali;
h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla
lettera
g) siano iscritti di diritto nel Registro; i) prevedere che
gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano
svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure
telematiche;
l) per le controversie in particolari materie, prevedere la
facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti
nell’albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali,
i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi
della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli
stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali;
m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da
porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto
regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata
raggiunta la conciliazione tra le parti;
n) prevedere il dovere dell’avvocato di informare il cliente,
prima dell’instaurazione del giudizio, della possibilità di
avvalersi dell’istituto della conciliazione nonché di ricorrere
agli organismi di conciliazione;
o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione
di carattere fiscale, assicurando, al contempo, l’invarianza
del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero
della giustizia, a decorrere dall’anno precedente l’introduzione
della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo
unico giustizia di cui all’articolo 2 del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 novembre 2008, n. 181;
p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude
il processo corrisponda interamente al contenuto dell’accordo
proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il
giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute
dal vincitore che ha rifiutato l’accordo successivamente alla
proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa
misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente,
salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di
procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore
al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di contributo
unificato ai sensi dell’articolo 9 (L) del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115;
q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa
avere una durata eccedente i quattro mesi; r) prevedere, nel
rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità
tale da garantire la neutralità, l’indipendenza e l’imparzialità
del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni; s)
prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia
esecutiva per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in
forma specifica e costituisca titolo per l’iscrizione di ipoteca
giudiziale”.
5 L. P. Comoglio, Mediazione ed accesso alla giustizia, in
Riv. dir. proc., Cedam, 2, 2012, p. 301.
6
V. Tallini, I nuovi procedimenti di mediazione “civile” e
“tributaria”: le limitazioni al diritto di azione tra norme
costituzionali e dell’U.E., p. 4, in Forum di quaderni costituzionali.
7 Corte cost. 82/1992, in Foro it., 1992, 1, 1023, con nota
di G. Costantino; Corte cost. 276/2000, in Foro it., 2000,
1, 2752; Corte giust. UE, sez. IV, sent. 18.3.2010, C-317/08,
C-318/08, C-319/08 e C-320/08, in Foro It., 2010, 7-8, 4,
361.
8
V. Tallini, I nuovi procedimenti di mediazione “civile” e
“tributaria”: le limitazioni al diritto di azione tra norme
costituzionali e dell’U.E., p. 14, in Forum di quaderni costituzionali,
cit.
9 V. Tallini, I nuovi procedimenti di mediazione “civile”
e “tributaria”: le limitazioni al diritto di azione tra norme
costituzionali e dell’U.E., p. 19, in Forum di quaderni costituzionali,
cit.
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