Giustizia : ancora un balzo indietro. Continua l'erosione
delle garanzie
di
Giuseppe Siniscalchi*
Con
il d.l. 22.6.2012, n. 83 (C.d. “decreto sviluppo” recante
misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni
nella legge 7 agosto 2012, n. 134) sono entrate in vigore
norme importanti, anche in tema di processo civile. Ho già
scritto sui profili critici del c.d. “filtro in appello” (che
ora è realtà essendo applicabile ai giudizi introdotti con
ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta
la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello
di entrata in vigore della legge di conversione, ossia a partire
dall'11 settembre 2012). Provvedo
pertanto – quanto al predetto “filtro” – a richiamare tale
scritto del 3 luglio 2012 pubblicato online nel sito dell'Osservatorio,
evitando ripetizioni 1.
Aggiungo
che l'aver ora il legislatore inserito il “sentite le parti”
nella definitiva formulazione dell'art. 348-ter c.p.c. non
scalfisce minimamente i rilievi critici alla norma de qua:
il legislatore ha parzialmente posto rimedio
2 solo ad una (quella almeno di un doveroso contraddittorio)
fra le tante criticità della norma che resta, a mio giudizio,
per le ragioni esposte nel predetto mio scritto, criticabile
per più profili 3. Desidero ora informare
gli interessati e porre l'attenzione su altro aspetto di fondamentale
importanza per qualsivoglia provvedimento giudiziale e cioè
la motivazione.
Orbene,
il legislatore, con la legge sopra citata, ha pure modificato
l'art. 360 c.p.c. n. 5; articolo che – nella previgente formulazione
– consentiva al soccombente la proposizione di ricorso per
Cassazione “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. Si
trattava di norma importante e spesso invocata dai difensori
nei ricorsi per Cassazione al fine di far valere lacune della
motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio.
La
nuova formulazione della norma prevede ora, al n. 5, la possibilità
di proporre ricorso per Cassazione “per omesso esame circa
un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione
tra le parti”. È sparito il riferimento alla “motivazione”.
È evidente la drastica diminuzione di garanzia per il soggetto
eventualmente soccombente in appello: la “motivazione” non
pare più – per il nostro legislatore – avere quella centralità
ed importanza nei provvedimenti giudiziali 4
al punto che anche in caso, addirittura, di “omessa” (insufficiente
e/o contraddittoria) motivazione da parte del Giudice d'appello
su profilo decisivo il soccombente non avrebbe ora possibilità
di ricorrere ammissibilmente in Cassazione ex art. 360 c.p.c.
n. 5 (salvo sperare in un'ipotesi residuale rara) e cioè che
si sia trattato di un “omesso esame circa un fatto decisivo
per il giudizio” eventualmente “oggetto di discussione tra
le parti”.
Meraviglia
la circostanza che di tale importante modifica si parli e
scriva ancora poco 5. Eppure è fatto
grave che mina alla base conquista di civiltà importante considerato
che la motivazione dei provvedimenti giudiziali (sulla quale
hanno scritto fiumi d'inchiostro) è elemento cardine. Come
affermato da autorevole dottrina la motivazione della sentenza
è da considerarsi come “condizione imprescindibile del corretto
esercizio della funzione giurisdizionale e come un principio
fondamentale di garanzia dei cittadini nei confronti del potere
giudiziario” 6.
È
proprio attraverso l'esame della motivazione che, generalmente,
viene salvaguardato il diritto del soggetto interessato al
controllo consentito – all'esito del predetto esame – sull'operato,
correttezza ed imparzialità del giudice. L'obbligo di motivazione
dei provvedimenti giudiziali da un lato consente di controllare
la legalità del provvedimento in prospettiva delle impugnazioni;
dall'altro lato consente un controllo sull'imparzialità del
magistrato al fine di verificare se la decisione sia eventualmente
frutto di scelte arbitrarie, in contrasto con la soggezione
di ogni Giudice alla legge ex art. 102, 2° co., Cost., nonché
“con la garanzia di 'imparzialità' consacrata testualmente
nell'art. 111, 2° co., Cost.” che costituisce “principio fondamentale
e inderogabile ...”7,8.
Non essendovi ora – per effetto del novellato art. 360, n.
5 c.p.c. – possibilità di proporre ammissibile ricorso per
Cassazione in caso di “omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”
significa fare un balzo indietro ed andare nella direzione
di una grave limitazione delle garanzie dei cittadini ed eventuali
interessati. Preoccupa questa progressiva erosione che il
legislatore ha già da tempo avviato 9
sulla “motivazione” dei provvedimenti giudiziali, intaccando
così il diritto di ogni soggetto, in caso di controversia,
ad una sentenza con adeguata motivazione e con possibilità
di proporre ammissibile ricorso per Cassazione in caso di
criticità della motivazione stessa.
Non
si possono sacrificare garanzie fondamentali, costituzionalmente
tutelate, pensando così di smaltire l'arretrato consentendo
l'emanazione di sentenze, magari di una sola riga (o neppure
intera10) di “motivazione” “succinta”; sentenze non ricorribili
per Cassazione 11 sulla base del novellato
art. 360, n. 5 c.p.c. Ciò, forse, pensando così di poter abbattere,
a colpi di spugna, un arretrato spaventoso in sacrificio di
diritti fondamentali dei cittadini e non solo e di principi
cardine del nostro ordinamento civile. Non parrebbe questa
la strada giusta per la necessaria qualità dei provvedimenti
giudiziali 12 potendosi così prospettare
il rischio d'aumento a dismisura di casi di denegata giustizia
o di giustizia “sommaria” con gravi conseguenze per chi non
avesse neppure la possibilità di comprendere il perché di
eventuale torto e di proporre ammissibile ricorso per Cassazione.
Considerato
che l'obbligo di motivazione è espressamente previsto dall'art.
111, c. 6 Cost., non pare in linea con tale obbligo lasciare
il soccombente privo dello strumento d'impugnativa (ricorso)
in Cassazione in caso di criticità della motivazione stessa.
Ciò anche nel rispetto dell'esercizio del diritto di difesa,
pure costituzionalmente tutelato ex art. 24 Cost.
Segnalo
infine una recente sentenza del Tribunale di primo grado dell'Unione
Europea – sez. V del 27 settembre 2012, n. 303/10 – secondo
la quale “la motivazione richiesta dall'art. 296 TFUE deve
essere adeguata alla natura dell'atto in questione e deve
far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico
seguito dall'istituzione da cui l'atto controverso promana,
in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni
del provvedimento adottato e al Giudice dell'Unione Europea
di esercitare il proprio controllo”.
Che
altro dire? Andando avanti così com'è possibile aspettarsi
un miglioramento della situazione giustizia nel nostro amato
Paese? È auspicabile che almeno giri il più possibile l'informazione
su aspetti di fondamentale importanza e che non possono né
devono passare in sordina.
È
altresì auspicabile, a questo punto, un intervento della Corte
Costituzionale a salvaguardia di inviolabili principi e per
lanciare un messaggio forte sull'intangibilità della motivazione
e relativi rimedi di impugnativa potendo prospettarsi molteplici
profili di illegittimità costituzionale anche sulle ultime
novità del legislatore 13.
1
v. http://www.osservatoriosullalegalita.org/12/acom/07lug1/0303gsinjus.htm
2 In modo insufficiente in considerazione delle numerose valide
condivisibili critiche e rilievi anche da parte del Consiglio
Nazionale Forense.
3
Per ulteriori spunti critici rinvio al dossier dell'ufficio
studi del CNF n. 7/2012.
4
Satta - in Le impugnazioni, estratto dal Commentario al c.p.c.,
MI, 1962, pag. 208 - definiva la motivazione come “l'essenza
della giurisdizione”. Richiamo altresì la sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 103 del 9 luglio 1947 che
ha espresso il principio secondo cui “le decisioni di carattere
giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi
come non esistenti”.
5
In proposito richiamo recente, condivisibile, scritto di Cesare
Glendi “11 settembre 2012”: si sfaldano le impugnazioni del
processo civile, in Quotidiano Giuridico, IPSOA n. 11/9/2012.
6
V. Taruffo in La motivazione della sentenza, PD 1976, pag.
457 ss. e in riv. Dir. Proc. 1974, pag. 275 ss., La motivazione
della sentenza civile tra diritto comune e Illuminismo; cfr.
anche Rosselli, La motivazione della sentenza civile in fatto
ed in diritto, in Il giusto processo civile, 2007, pag. 389.
7
L. P. Comoglio, Le prove civili, 2010, TO, pag. 139, in particolare
quanto al periodo sopra riportato tra virgolette con riferimento
all'art. 111, 2° co., Cost.
8
v. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, VI
ed, II Disposizioni generali, Padova 2008, pag. 325; Tommaseo,
Appunti di diritto processuale civile, IV ed., Torino 2000,
pag. 135; Andolina-Vignera, Il modello costituzionale del
processo civile di cognizione, II ed., Torino 1997, pag.191
ss.; prof. E. Vullo in c.p.c. commentato dir. Da Consolo,
IV ed. MI sub art. 132, pag. 1479 ss.
9
Oltre alla recente modifica in esame e di cui all'art. 360,
n. 5 c.p.c. ricordo l'art. 118 disp. att. c.p.c. così come
modificato dalla legge n. 69/2009 con richiamo alla “motivazione
succinta” nonché l'art. 348-ter c.p.c. in tema di c.d. filtro
in appello ove si riporta la stessa espressione: “motivazione
succinta”.
10
Mi è già purtroppo capitato, nella prassi, di leggere provvedimento
di Corte d'appello su modulistica prestampata ove il Giudice
ha semplicemente apposto una X sul quadratino affianco alla
parola “accoglie” in tema di sospensiva di provvisoria esecuzione
con un semplice richiamo all'assertita sussistenza dei requisiti
indicati in norma di legge, pure prestampata. Non penso che
sia prassi da condividere per una “qualità delle sentenze”.
11
L'art. 111, c. 6, Cost. va coordinato con le altre norme della
Costituzione assolutamente basilari, anche a tutela della
centralità della “motivazione” (garanzia del diritto di difesa,
indipendenza del Giudice, senso di responsabilità per la funzione
esercitata, soggezione del Giudice solo alla legge: artt.
24, 28, 101, 104 c. 1, 111 c. 2 Cost.).
12
Riporto le parole del Presidente della Corte d'appello di
Milano, dott. Giovanni Canzio che, in occasione dell'inaugurazione
dell'anno giudiziario 2012 ha precisato quanto segue: “L'efficacia
da recuperare non sta nell'emettere una decisione qualunque,
tanto per fare uscire il fascicolo dall'ufficio e abbellire
le statistiche, ma una decisione di qualità, in un termine
ragionevole, e sulla base di un apprezzamento equo delle circostanze.
Dove anche il tempo adeguato per studiare il caso non è un
lusso, ma è come il computer o le tabelle organizzative: una
necessità”.
13
Mi riferisco al c.d. filtro in appello di cui all'art. 348-ter
ed al modificato art. 360, n. 5 c.p.c. .
*Avvocato,
componente del Comitato tecnico-giuridico dell'Osservatorio
Dossier
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