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05 ottobre 2012
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Giustizia : ancora un balzo indietro. Continua l'erosione delle garanzie
di Giuseppe Siniscalchi*

Con il d.l. 22.6.2012, n. 83 (C.d. “decreto sviluppo” recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134) sono entrate in vigore norme importanti, anche in tema di processo civile. Ho già scritto sui profili critici del c.d. “filtro in appello” (che ora è realtà essendo applicabile ai giudizi introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione, ossia a partire dall'11 settembre 2012). Provvedo pertanto – quanto al predetto “filtro” – a richiamare tale scritto del 3 luglio 2012 pubblicato online nel sito dell'Osservatorio, evitando ripetizioni 1.

Aggiungo che l'aver ora il legislatore inserito il “sentite le parti” nella definitiva formulazione dell'art. 348-ter c.p.c. non scalfisce minimamente i rilievi critici alla norma de qua: il legislatore ha parzialmente posto rimedio 2 solo ad una (quella almeno di un doveroso contraddittorio) fra le tante criticità della norma che resta, a mio giudizio, per le ragioni esposte nel predetto mio scritto, criticabile per più profili 3. Desidero ora informare gli interessati e porre l'attenzione su altro aspetto di fondamentale importanza per qualsivoglia provvedimento giudiziale e cioè la motivazione.

Orbene, il legislatore, con la legge sopra citata, ha pure modificato l'art. 360 c.p.c. n. 5; articolo che – nella previgente formulazione – consentiva al soccombente la proposizione di ricorso per Cassazione “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. Si trattava di norma importante e spesso invocata dai difensori nei ricorsi per Cassazione al fine di far valere lacune della motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La nuova formulazione della norma prevede ora, al n. 5, la possibilità di proporre ricorso per Cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. È sparito il riferimento alla “motivazione”. È evidente la drastica diminuzione di garanzia per il soggetto eventualmente soccombente in appello: la “motivazione” non pare più – per il nostro legislatore – avere quella centralità ed importanza nei provvedimenti giudiziali 4 al punto che anche in caso, addirittura, di “omessa” (insufficiente e/o contraddittoria) motivazione da parte del Giudice d'appello su profilo decisivo il soccombente non avrebbe ora possibilità di ricorrere ammissibilmente in Cassazione ex art. 360 c.p.c. n. 5 (salvo sperare in un'ipotesi residuale rara) e cioè che si sia trattato di un “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” eventualmente “oggetto di discussione tra le parti”.

Meraviglia la circostanza che di tale importante modifica si parli e scriva ancora poco 5. Eppure è fatto grave che mina alla base conquista di civiltà importante considerato che la motivazione dei provvedimenti giudiziali (sulla quale hanno scritto fiumi d'inchiostro) è elemento cardine. Come affermato da autorevole dottrina la motivazione della sentenza è da considerarsi come “condizione imprescindibile del corretto esercizio della funzione giurisdizionale e come un principio fondamentale di garanzia dei cittadini nei confronti del potere giudiziario” 6.

È proprio attraverso l'esame della motivazione che, generalmente, viene salvaguardato il diritto del soggetto interessato al controllo consentito – all'esito del predetto esame – sull'operato, correttezza ed imparzialità del giudice. L'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziali da un lato consente di controllare la legalità del provvedimento in prospettiva delle impugnazioni; dall'altro lato consente un controllo sull'imparzialità del magistrato al fine di verificare se la decisione sia eventualmente frutto di scelte arbitrarie, in contrasto con la soggezione di ogni Giudice alla legge ex art. 102, 2° co., Cost., nonché “con la garanzia di 'imparzialità' consacrata testualmente nell'art. 111, 2° co., Cost.” che costituisce “principio fondamentale e inderogabile ...”7,8.

Non essendovi ora – per effetto del novellato art. 360, n. 5 c.p.c. – possibilità di proporre ammissibile ricorso per Cassazione in caso di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” significa fare un balzo indietro ed andare nella direzione di una grave limitazione delle garanzie dei cittadini ed eventuali interessati. Preoccupa questa progressiva erosione che il legislatore ha già da tempo avviato 9 sulla “motivazione” dei provvedimenti giudiziali, intaccando così il diritto di ogni soggetto, in caso di controversia, ad una sentenza con adeguata motivazione e con possibilità di proporre ammissibile ricorso per Cassazione in caso di criticità della motivazione stessa.

Non si possono sacrificare garanzie fondamentali, costituzionalmente tutelate, pensando così di smaltire l'arretrato consentendo l'emanazione di sentenze, magari di una sola riga (o neppure intera10) di “motivazione” “succinta”; sentenze non ricorribili per Cassazione 11 sulla base del novellato art. 360, n. 5 c.p.c. Ciò, forse, pensando così di poter abbattere, a colpi di spugna, un arretrato spaventoso in sacrificio di diritti fondamentali dei cittadini e non solo e di principi cardine del nostro ordinamento civile. Non parrebbe questa la strada giusta per la necessaria qualità dei provvedimenti giudiziali 12 potendosi così prospettare il rischio d'aumento a dismisura di casi di denegata giustizia o di giustizia “sommaria” con gravi conseguenze per chi non avesse neppure la possibilità di comprendere il perché di eventuale torto e di proporre ammissibile ricorso per Cassazione.

Considerato che l'obbligo di motivazione è espressamente previsto dall'art. 111, c. 6 Cost., non pare in linea con tale obbligo lasciare il soccombente privo dello strumento d'impugnativa (ricorso) in Cassazione in caso di criticità della motivazione stessa. Ciò anche nel rispetto dell'esercizio del diritto di difesa, pure costituzionalmente tutelato ex art. 24 Cost.

Segnalo infine una recente sentenza del Tribunale di primo grado dell'Unione Europea – sez. V del 27 settembre 2012, n. 303/10 – secondo la quale “la motivazione richiesta dall'art. 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell'atto in questione e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui l'atto controverso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al Giudice dell'Unione Europea di esercitare il proprio controllo”.

Che altro dire? Andando avanti così com'è possibile aspettarsi un miglioramento della situazione giustizia nel nostro amato Paese? È auspicabile che almeno giri il più possibile l'informazione su aspetti di fondamentale importanza e che non possono né devono passare in sordina.

È altresì auspicabile, a questo punto, un intervento della Corte Costituzionale a salvaguardia di inviolabili principi e per lanciare un messaggio forte sull'intangibilità della motivazione e relativi rimedi di impugnativa potendo prospettarsi molteplici profili di illegittimità costituzionale anche sulle ultime novità del legislatore 13.

1 v. http://www.osservatoriosullalegalita.org/12/acom/07lug1/0303gsinjus.htm

2 In modo insufficiente in considerazione delle numerose valide condivisibili critiche e rilievi anche da parte del Consiglio Nazionale Forense.

3 Per ulteriori spunti critici rinvio al dossier dell'ufficio studi del CNF n. 7/2012.

4 Satta - in Le impugnazioni, estratto dal Commentario al c.p.c., MI, 1962, pag. 208 - definiva la motivazione come “l'essenza della giurisdizione”. Richiamo altresì la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 103 del 9 luglio 1947 che ha espresso il principio secondo cui “le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti”.

5 In proposito richiamo recente, condivisibile, scritto di Cesare Glendi “11 settembre 2012”: si sfaldano le impugnazioni del processo civile, in Quotidiano Giuridico, IPSOA n. 11/9/2012.

6 V. Taruffo in La motivazione della sentenza, PD 1976, pag. 457 ss. e in riv. Dir. Proc. 1974, pag. 275 ss., La motivazione della sentenza civile tra diritto comune e Illuminismo; cfr. anche Rosselli, La motivazione della sentenza civile in fatto ed in diritto, in Il giusto processo civile, 2007, pag. 389.

7 L. P. Comoglio, Le prove civili, 2010, TO, pag. 139, in particolare quanto al periodo sopra riportato tra virgolette con riferimento all'art. 111, 2° co., Cost.

8 v. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, VI ed, II Disposizioni generali, Padova 2008, pag. 325; Tommaseo, Appunti di diritto processuale civile, IV ed., Torino 2000, pag. 135; Andolina-Vignera, Il modello costituzionale del processo civile di cognizione, II ed., Torino 1997, pag.191 ss.; prof. E. Vullo in c.p.c. commentato dir. Da Consolo, IV ed. MI sub art. 132, pag. 1479 ss.

9 Oltre alla recente modifica in esame e di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. ricordo l'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato dalla legge n. 69/2009 con richiamo alla “motivazione succinta” nonché l'art. 348-ter c.p.c. in tema di c.d. filtro in appello ove si riporta la stessa espressione: “motivazione succinta”.

10 Mi è già purtroppo capitato, nella prassi, di leggere provvedimento di Corte d'appello su modulistica prestampata ove il Giudice ha semplicemente apposto una X sul quadratino affianco alla parola “accoglie” in tema di sospensiva di provvisoria esecuzione con un semplice richiamo all'assertita sussistenza dei requisiti indicati in norma di legge, pure prestampata. Non penso che sia prassi da condividere per una “qualità delle sentenze”.

11 L'art. 111, c. 6, Cost. va coordinato con le altre norme della Costituzione assolutamente basilari, anche a tutela della centralità della “motivazione” (garanzia del diritto di difesa, indipendenza del Giudice, senso di responsabilità per la funzione esercitata, soggezione del Giudice solo alla legge: artt. 24, 28, 101, 104 c. 1, 111 c. 2 Cost.).

12 Riporto le parole del Presidente della Corte d'appello di Milano, dott. Giovanni Canzio che, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2012 ha precisato quanto segue: “L'efficacia da recuperare non sta nell'emettere una decisione qualunque, tanto per fare uscire il fascicolo dall'ufficio e abbellire le statistiche, ma una decisione di qualità, in un termine ragionevole, e sulla base di un apprezzamento equo delle circostanze. Dove anche il tempo adeguato per studiare il caso non è un lusso, ma è come il computer o le tabelle organizzative: una necessità”.

13 Mi riferisco al c.d. filtro in appello di cui all'art. 348-ter ed al modificato art. 360, n. 5 c.p.c. .

*Avvocato, componente del Comitato tecnico-giuridico dell'Osservatorio


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