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06 febbraio 2012
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Decreto sviluppo , filtro d'inammissibilità in appello e diritto al giusto processo
di Giuseppe Siniscalchi*

< prima parte

In un giusto processo il cittadino deve avere la possibilità di difendersi ampiamente senza compressione del diritto dell'appellante ad una sentenza da parte di giudici che svolgano - non mere ipotesi di probabilità di ragionevole accoglimento o meno, ma - accurate valutazioni al fine di emettere pronunzia di rigetto o accoglimento dell'appello dopo aver consentito all'impugnante di svolgere compiutamente tutte le sue difese, anche durante la fase di trattazione. Le esigenze di giustizia, a mio giudizio, non possono sacrificarsi per asserite ragioni economiche né possono confondersi con queste (8). Pensare anche ad investimenti più consistenti nel settore giustizia parrebbe più ragionevole, anche per cercare di risparmiare le ingenti somme che lo Stato italiano provvede periodicamente a sborsare per effetto di pronunzie di condanna all'esito di ricorsi per il c.d. "equo indennizzo" (9).

Ma non solo. A mio parere uno dei mali del nostro sistema deriva da una moltitudine e proliferazione di disposizioni, di dubbia interpretazione, anche in materia procedurale, che, il più delle volte, non consentono al soggetto interessato di giungere al "merito" ed ottenere il soddisfacimento del proprio diritto, ivi compreso quello ad un "giusto processo", come tale anche di ragionevole durata (10). Mi preoccupa la circostanza che attraverso norme mal formulate si tenti di porre rimedio al dramma della giustizia civile andando a toccare anche parti sino ad oggi ritenute inviolabili ed intangibili per ogni ordinamento civile. Mi riferisco al diritto di ogni soggetto, in caso di controversia, ad una sentenza con adeguata motivazione.

In particolare osservo che la recente riforma del codice di procedura civile, ad esempio, ha introdotto nell'ordinamento giuridico:
a. un c.d. "procedimento sommario di cognizione" (cfr. art. 702-bis c.p.c.);
b. la possibilità di una motivazione "succinta" in sentenza (art. 118 disp. att. c.p.c.);
c. il c.d. "filtro" in Cassazione di cui all'art. 360-bis che fa riferimento al profilo della "conformità" o meno della decisione impugnata "alla giurisprudenza della Corte".

Ora viene ad aggiungersi - nella scia di tali norme parimenti criticabili e che parrebbero comprimere il diritto di difesa - pure un ulteriore "filtro in appello" che desta notevoli perplessità, anche perché viene ancora una volta richiamata la possibilità di motivazione succinta (cfr. art. 348-ter cit.) da parte del giudice, con ordinanza, "anche mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi". Potrebbe verificarsi, allora, il caso di un procedimento con emanazione, da parte del Giudice adìto, di sentenza con motivazione "succinta" attraverso il richiamo di un "precedente conforme", senza possibilità alcuna di proporre ammissibile appello e ricorso per Cassazione. Sarebbe allora forse preferibile muoversi nella direzione, coraggiosa ed innovativa, di riforma prevedente solo due gradi di giudizio, senza restrizione alcuna delle difese e nella motivazione da parte del giudice, sempre nell'ottica di un "giusto processo": meglio due gradi con piena trattazione che 3 di cui 2 con filtro penalizzante per la difesa e per gli aventi diritto.

Osservo inoltre che siccome nel nostro ordinamento, a differenza di quelli di c.d. common law, non è sempre agevole individuare un orientamento definibile come "conforme" (per la moltitudine di indirizzi giurisprudenziali, spesso tra loro contrastanti, a distanza di breve arco di tempo) io penso che nell'attuale sistema - consentendo al giudice una motivazione "succinta" attraverso il richiamo di un "precedente conforme" (uno tra i tanti contrastanti) - potrebbe essere ristretto e/o pericolosamente limitato il diritto del soggetto interessato al controllo consentito, proprio attraverso l'esame della motivazione, sull'operato, correttezza ed imparzialità del giudice. La motivazione dei provvedimenti giudiziali (sulla quale hanno scritto fiumi d'inchiostro) è elemento cardine, anche per un giusto processo, in ogni ordinamento civile e non penso debba essere limitata in alcun modo.

Parrebbe auspicabile che futuri interventi in materia di giustizia seguano un iter (come dovrebbe essere di regola) diverso, per quanto possibile, dalla c.d. decretazione d'urgenza e ad ampio spettro con rattoppi sparsi qua e là in contesti dei più disparati e tali da alimentare continue incertezze e perplessità. Ciò nell'auspicio che possa essere garantito, attraverso necessarie riforme organiche, lo svolgimento di un "giusto processo" ed al fine di tutelare tutti i soggetti interessati. Ricordo che già circa venti anni fa - in occasione dell'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353 ("provvedimenti urgenti per il processo civile") - si parlava, in convegno svoltosi presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore in Milano, di "accelerazione" del processo civile nonché di deflazione del numero dei procedimenti (11).

Dal 1990 sono intervenute ancora numerose modifiche al codice di procedura civile (12) e poiché continua a parlarsi del c.d. "effetto deflattivo" e di "accelerazione" è evidente che siamo, purtroppo, ancora lontani da una soluzione del problema e quel che è avvilente è una perseveranza nell'utilizzo di una decretazione di asserita urgenza ad ampio raggio che non ha prodotto alcun beneficio, almeno in termini di accelerazione e deflazione, come dati obiettivi dimostrano. Già circa 65 anni fa Francesco Carnelutti - con scritto del 1946 in Giurisprudenza italiana lamentava l'inefficienza della giustizia - criticando "la diffusione del decreto legislativo" ed affermando che tale decreto il quale "ha sostanza di legge e forma di decreto è il sintomo della crisi giunta al suo parossismo onde il corso della legislazione sempre più gonfio straripa e gli argini vetusti ne sono travolti". Orbene, dopo tutti questi anni ed autorevoli interventi ed insegnamenti parrebbe continuare una prassi che sino ad oggi non ha portato beneficio alcuno ma ha determinato solo progressivo peggioramento della giustizia civile in Italia.

Quando potrà esservi veramente una svolta nel nostro Paese in tema di giustizia? Parrebbe auspicabile muoversi nel senso di riforme organiche, senza continuare in un iter di rattoppi a catena - con modifiche nella delicata materia procedurale attraverso il metodo della decretazione d'urgenza in contesti di diverse materie - che non hanno determinato miglioramenti allo stato. Parrebbe altresì auspicabile l'approvazione della riforma forense, già in discussione da tempo, a salvaguardia di principi di giusta difesa dei diritti dei cittadini.


8 Come giustamente affermato dal Presidente del CNF avv. prof. Guido Alpa in occasione del suo intervento d'inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Suprema Corte di Cassazione in data 26 gennaio 2012 "le manovre destinate a ridurre il debito pubblico, a ridurre gli sprechi, a sostenere lo sviluppo economico, hanno incorporato temi e materie...che non hanno la diretta attinenza alle misure da assumere"... come ad esempio "alle regole del codice di procedura civile, alla mediazione, ai procedimenti disciplinari, alla rappresentanza tecnica, alle società tra professionisti con la partecipazione di soci di capitale". "Questi provvedimenti, e la discussione che ne è derivata sui mass media, mettono in evidenza una pericolosa indifferenza per i valori giuridici che si vorrebbero posporre alle esigenze economiche".

9 "Nel solo periodo 2002-2006, il contenzioso avente ad oggetto la violazione del termine ragionevole del processo è costato allo Stato italiano circa 41 milioni di euro di cui quasi 18 soltanto nel 2006, con un incremento dell'800% circa" (cfr. pag. 13 del secondo rapporto ISDACI - Istituto scientifico per l'arbitrato e il diritto commerciale - sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia, del febbraio 2009); cfr. l'articolo "I tribunali del nostro Paese tra gli ultimi al mondo: siamo peggio del Vietnam" di Anna Maria Greco in Il fatto del 29 gennaio 2012 in cui si legge che "9 milioni sono i fascicoli arretrati che restano in stand by per le lungaggini della giustizia. Ci costano, solo per il civile, 96 miliardi", cit.

10 G. Siniscalchi, "Patti di famiglia e nuova mediazione civile" in Annali di diritto penale moderno, opinioni e commenti, pag. 253 ss., vol. III, anno 2012, a cura di Mario Alberto Ruffo, Universita` degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro - Collana del Dipartimento di Scienza e Storia del Diritto.

11 A titolo esemplificativo richiamo il mio scritto in Corriere Giuridico n. 8/1991, pag. 927 ss. ove vengono riassunte le posizioni espresse allora da autorevoli giuristi tra i quali P. Schlesinger, E. Ricci, V. Mariconda, V. Carbone.

12 Ricordo, ad esempio, la l. 21 novembre 1991, n. 374, sull'istituzione del giudice di pace; la l. 20 dicembre 1995, n. 534 di conversione del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, interventi urgenti sul processo civile; il d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, "Istituzione del giudice unico di primo grado"; la l. 14 maggio 2005, n. 80 di conversione del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale; la l. 28 dicembre 2005, n. 263, interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile (introdotte con la legge 80/2005); il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato; la l. 24 febbraio 2006, n. 52, riforma delle esecuzioni immobiliari; la l. 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (cosi` detto "rito competitivo") disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita`, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; la l. 18 giugno 2009, n. 69, disposizione per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita` nonche´ in materia di processo civile; il d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, "Interventi urgenti in materia di funzionalita` del sistema giudiziario" e relativa legge di conversione 22 febbraio 2010, 24.

* avvocato, componente del Comitato tecnico-giuridico dell'Osservatorio


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