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Decreto
sviluppo , filtro d'inammissibilità in appello e diritto al
giusto processo
di
Giuseppe Siniscalchi*
< prima parte
In
un giusto processo il cittadino deve avere la possibilità
di difendersi ampiamente senza compressione del diritto dell'appellante
ad una sentenza da parte di giudici che svolgano - non mere
ipotesi di probabilità di ragionevole accoglimento o meno,
ma - accurate valutazioni al fine di emettere pronunzia di
rigetto o accoglimento dell'appello dopo aver consentito all'impugnante
di svolgere compiutamente tutte le sue difese, anche durante
la fase di trattazione. Le esigenze di giustizia, a mio giudizio,
non possono sacrificarsi per asserite ragioni economiche
né possono confondersi con queste (8). Pensare anche ad
investimenti più consistenti nel settore giustizia parrebbe
più ragionevole, anche per cercare di risparmiare le ingenti
somme che lo Stato italiano provvede periodicamente a sborsare
per effetto di pronunzie di condanna all'esito di ricorsi
per il c.d. "equo indennizzo" (9).
Ma
non solo. A mio parere uno dei mali del nostro sistema deriva
da una moltitudine e proliferazione di disposizioni, di dubbia
interpretazione, anche in materia procedurale, che, il più
delle volte, non consentono al soggetto interessato di giungere
al "merito" ed ottenere il soddisfacimento del proprio diritto,
ivi compreso quello ad un "giusto processo", come tale anche
di ragionevole durata (10). Mi preoccupa la circostanza che
attraverso norme mal formulate si tenti di porre rimedio al
dramma della giustizia civile andando a toccare anche parti
sino ad oggi ritenute inviolabili ed intangibili per ogni
ordinamento civile. Mi riferisco al diritto di ogni soggetto,
in caso di controversia, ad una sentenza con adeguata motivazione.
In particolare osservo che la recente riforma del codice di
procedura civile, ad esempio, ha introdotto nell'ordinamento
giuridico:
a. un c.d. "procedimento sommario di cognizione" (cfr. art.
702-bis c.p.c.);
b. la possibilità di una motivazione "succinta" in sentenza
(art. 118 disp. att. c.p.c.);
c. il c.d. "filtro" in Cassazione di cui all'art. 360-bis
che fa riferimento al profilo della "conformità" o meno della
decisione impugnata "alla giurisprudenza della Corte".
Ora viene ad aggiungersi - nella scia di tali norme parimenti
criticabili e che parrebbero comprimere il diritto di difesa
- pure un ulteriore "filtro in appello" che desta notevoli
perplessità, anche perché viene ancora una volta richiamata
la possibilità di motivazione succinta (cfr. art. 348-ter
cit.) da parte del giudice, con ordinanza, "anche mediante
rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti
di causa e il riferimento a precedenti conformi". Potrebbe
verificarsi, allora, il caso di un procedimento con emanazione,
da parte del Giudice adìto, di sentenza con motivazione "succinta"
attraverso il richiamo di un "precedente conforme", senza
possibilità alcuna di proporre ammissibile appello e ricorso
per Cassazione. Sarebbe allora forse preferibile muoversi
nella direzione, coraggiosa ed innovativa, di riforma prevedente
solo due gradi di giudizio, senza restrizione alcuna delle
difese e nella motivazione da parte del giudice, sempre
nell'ottica di un "giusto processo": meglio due gradi con
piena trattazione che 3 di cui 2 con filtro penalizzante per
la difesa e per gli aventi diritto.
Osservo inoltre che siccome nel nostro ordinamento, a differenza
di quelli di c.d. common law, non è sempre agevole individuare
un orientamento definibile come "conforme" (per la moltitudine
di indirizzi giurisprudenziali, spesso tra loro contrastanti,
a distanza di breve arco di tempo) io penso che nell'attuale
sistema - consentendo al giudice una motivazione "succinta"
attraverso il richiamo di un "precedente conforme" (uno tra
i tanti contrastanti) - potrebbe essere ristretto e/o pericolosamente
limitato il diritto del soggetto interessato al controllo
consentito, proprio attraverso l'esame della motivazione,
sull'operato, correttezza ed imparzialità del giudice.
La motivazione dei provvedimenti giudiziali (sulla quale hanno
scritto fiumi d'inchiostro) è elemento cardine, anche per
un giusto processo, in ogni ordinamento civile e non penso
debba essere limitata in alcun modo.
Parrebbe
auspicabile che futuri interventi in materia di giustizia
seguano un iter (come dovrebbe essere di regola) diverso,
per quanto possibile, dalla c.d. decretazione d'urgenza e
ad ampio spettro con rattoppi sparsi qua e là in contesti
dei più disparati e tali da alimentare continue incertezze
e perplessità. Ciò nell'auspicio che possa essere garantito,
attraverso necessarie riforme organiche, lo svolgimento di
un "giusto processo" ed al fine di tutelare tutti i soggetti
interessati. Ricordo
che già circa venti anni fa - in occasione dell'entrata in
vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353 ("provvedimenti
urgenti per il processo civile") - si parlava, in convegno
svoltosi presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore in
Milano, di "accelerazione" del processo civile nonché di deflazione
del numero dei procedimenti (11).
Dal
1990 sono intervenute ancora numerose modifiche al codice
di procedura civile (12) e poiché continua a parlarsi del
c.d. "effetto deflattivo" e di "accelerazione" è evidente
che siamo, purtroppo, ancora lontani da una soluzione del
problema e quel che è avvilente è una perseveranza nell'utilizzo
di una decretazione di asserita urgenza ad ampio raggio che
non ha prodotto alcun beneficio, almeno in termini di accelerazione
e deflazione, come dati obiettivi dimostrano. Già
circa 65 anni fa Francesco Carnelutti - con scritto del 1946
in Giurisprudenza italiana lamentava l'inefficienza della
giustizia - criticando "la diffusione del decreto legislativo"
ed affermando che tale decreto il quale "ha sostanza di
legge e forma di decreto è il sintomo della crisi giunta al
suo parossismo onde il corso della legislazione sempre più
gonfio straripa e gli argini vetusti ne sono travolti".
Orbene, dopo tutti questi anni ed autorevoli interventi ed
insegnamenti parrebbe continuare una prassi che sino ad oggi
non ha portato beneficio alcuno ma ha determinato solo progressivo
peggioramento della giustizia civile in Italia.
Quando
potrà esservi veramente una svolta nel nostro Paese in tema
di giustizia? Parrebbe auspicabile muoversi nel senso di riforme
organiche, senza continuare in un iter di rattoppi a catena
- con modifiche nella delicata materia procedurale attraverso
il metodo della decretazione d'urgenza in contesti di diverse
materie - che non hanno determinato miglioramenti allo stato.
Parrebbe altresì auspicabile l'approvazione della riforma
forense, già in discussione da tempo, a salvaguardia di principi
di giusta difesa dei diritti dei cittadini.
8 Come giustamente affermato dal Presidente del CNF avv. prof.
Guido Alpa in occasione del suo intervento d'inaugurazione
dell'anno giudiziario presso la Suprema Corte di Cassazione
in data 26 gennaio 2012 "le manovre destinate a ridurre
il debito pubblico, a ridurre gli sprechi, a sostenere lo
sviluppo economico, hanno incorporato temi e materie...che
non hanno la diretta attinenza alle misure da assumere"...
come ad esempio "alle regole del codice di procedura civile,
alla mediazione, ai procedimenti disciplinari, alla rappresentanza
tecnica, alle società tra professionisti con la partecipazione
di soci di capitale". "Questi provvedimenti, e la discussione
che ne è derivata sui mass media, mettono in evidenza una
pericolosa indifferenza per i valori giuridici che si vorrebbero
posporre alle esigenze economiche".
9
"Nel solo periodo 2002-2006, il contenzioso avente ad oggetto
la violazione del termine ragionevole del processo è costato
allo Stato italiano circa 41 milioni di euro di cui quasi
18 soltanto nel 2006, con un incremento dell'800% circa"
(cfr. pag. 13 del secondo rapporto ISDACI - Istituto scientifico
per l'arbitrato e il diritto commerciale - sulla diffusione
della giustizia alternativa in Italia, del febbraio 2009);
cfr. l'articolo "I tribunali del nostro Paese tra gli ultimi
al mondo: siamo peggio del Vietnam" di Anna Maria Greco
in Il fatto del 29 gennaio 2012 in cui si legge che "9 milioni
sono i fascicoli arretrati che restano in stand by per le
lungaggini della giustizia. Ci costano, solo per il civile,
96 miliardi", cit.
10
G. Siniscalchi, "Patti di famiglia e nuova mediazione civile"
in Annali di diritto penale moderno, opinioni e commenti,
pag. 253 ss., vol. III, anno 2012, a cura di Mario Alberto
Ruffo, Universita` degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro
- Collana del Dipartimento di Scienza e Storia del Diritto.
11
A titolo esemplificativo richiamo il mio scritto in Corriere
Giuridico n. 8/1991, pag. 927 ss. ove vengono riassunte le
posizioni espresse allora da autorevoli giuristi tra i quali
P. Schlesinger, E. Ricci, V. Mariconda, V. Carbone.
12
Ricordo, ad esempio, la l. 21 novembre 1991, n. 374, sull'istituzione
del giudice di pace; la l. 20 dicembre 1995, n. 534 di conversione
del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, interventi urgenti sul processo
civile; il d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, "Istituzione del
giudice unico di primo grado"; la l. 14 maggio 2005, n. 80
di conversione del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, disposizioni
urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale; la l. 28 dicembre 2005, n. 263, interventi
correttivi alle modifiche in materia processuale civile (introdotte
con la legge 80/2005); il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, modifiche
al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione
in funzione nomofilattica e di arbitrato; la l. 24 febbraio
2006, n. 52, riforma delle esecuzioni immobiliari; la l. 6
agosto 2008, n. 133 di conversione del d.l. 25 giugno 2008,
n. 112 (cosi` detto "rito competitivo") disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita`,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria; la l. 18 giugno 2009, n. 69, disposizione per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita`
nonche´ in materia di processo civile; il d.l. 29 dicembre
2009, n. 193, "Interventi urgenti in materia di funzionalita`
del sistema giudiziario" e relativa legge di conversione 22
febbraio 2010, 24.
*
avvocato, componente del Comitato tecnico-giuridico dell'Osservatorio
 
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