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Motivazioni per ricorso in cassazione avverso sentenza del
CSM
di
Luigi Tosti
< precedente
21°)
Essendo oramai divenuti intollerabili gli atti di “razzismo”
religioso perpetrati dall’Amministrazione giudiziaria e condivisi
da anonimi razzisti cattolici, il dr. Tosti inoltrava al Ministro
di Giustizia e al Presidente del Tribunale camerte una lettera/ultimatum,
datata 1.5.2005, con la quale, dopo aver ribadito la richiesta
di rimozione di tutti i crocifissi o, in alternativa, di essere
autorizzato ad esporre la propria menorà ebraica a fianco
dei crocifissi, preannunciava che, se non fosse stata accolta
nessuna delle due richieste, sarebbe stato costretto a rifiutarsi
di tenere le udienze civili e penali “DAL 9 MAGGIO 2005 IN
POI, sia per salvaguardare i propri diritti di libertà e di
eguaglianza religiosa, sia per non violare il principio supremo
di laicità sancito dalla Costituzione. Con questa missiva
il Presidente del Tribunale di Camerino veniva formalmente
invitato a provvedere alla sua eventuale sostituzione “dal
9 maggio in poi”. 22°) Non avendo ottenuto risposta, il dr.
Tosti iniziava a rifiutarsi di tenere le udienze: il Presidente
del Tribunale provvedeva ovviamente a disporre la sostituzione
del dipendente con altri magistrati, dapprima per le singole
udienze e, poi, con provvedimenti generalizzati.
23°)
In occasione delle udienze calendarizzate il dr. Tosti si
presentava regolarmente in ufficio, pronto a riprenderne la
trattazione se fosse stata nel frattempo accolta una delle
due richieste: in queste occasioni stilava delle dichiarazioni,
indirizzate al Ministro di Giustizia e al Presidente del Tribunale,
con le quali comunicava di non aver tenuto quel dì l’udienza
per i motivi esposti nella lettera del 1°.5.05, reiterando
ogni volta l’invito ad accogliere una delle sue richieste
per consentirgli di riprendere l’attività. 24°) Durante la
permanenza in ufficio il dr. Tosti seguitava, ovviamente,
ad espletare tutte le altre incombenze di cui era onerato.
25°)
Con nota comunicata il 26.5.2005 (doc. 16 fasc. “A” dell’incolpato
Tosti) il Presidente del Tribunale invitava il dr. Tosti a
tenere le udienze nella sua stanza o in altra senza crocifisso.
26°)
Con nota dello stesso giorno (doc. 17 fasc. “A” del Tosti)
questo invito veniva immediatamente respinto perché “si risolveva
in una sostanziale “ghettizzazione” del dipendente pubblico,
che non si identificava in quel simbolo, in locali “diversi”
da quelli destinati ai “privilegiati”, cioè ai dipendenti
cattolici”.
27°)
Con nota del 19.7.2005 (doc. n. 19 fasc. Tosti) il Presidente
del Tribunale dr. Alocchi, dopo aver informato il dr. Tosti
che era “in corso l’allestimento di un’aula senza crocifisso”,
lo invitava formalmente a tenervi le udienze sino a che non
fosse stata definita la vertenza giudiziaria (in pratica,
sino al suo pensionamento, visto e considerato che il ricorso
pende ancora dinanzi al Consiglio di Stato), asserendo che
l’aula sarebbe stata a disposizione anche degli altri magistrati,
sicché non si sarebbe potuto affermare che sussisteva la discriminatorietà
della precedente proposta
28°) Con nota del 7.8.2005 il dr. Tosti respingeva questa
“proposta”, ribadendone le palesi connotazioni discriminatorie,
la contraddittorietà, l’illegittimità e la perfetta inutilità
ai fini della soluzione del problema e, comunque, “dichiarando
la sua assoluta disponibilità a riprendere immediatamente
la trattazione delle udienze, purché l’Amministrazione avesse
invertito i termini della proposta, e cioè avesse provveduto
a sostituire gli attuali crocifissi con altrettante menorà
ebraiche nelle aule “ufficiali”, escludendo qualsiasi addobbo
religioso solo per la “nuova” aula in allestimento”.
29°) Il Presidente del Tribunale, per “compensare” il minor
carico di lavoro conseguente a questo rifiuto, gravava immediatamente
il dr. Tosti di nuove mansioni, attribuendogli le “funzioni
di giudice tutelare, in sostituzione della dott.ssa Rotunno,
nonché tutti i ricorsi ingiuntivi e di tutti i ricorsi cautelari”
attribuiti agli altri magistrati.
30°)
Il Procuratore della Repubblica dell’Aquila, informato dei
fatti, anziché perseguire penalmente il Ministro di Giustizia
per gli atti di discriminazione religiosa ai danni del dipendente,
attivava diversi procedimenti penali a carico della vittima,
cioè del dr. Tosti, incriminandolo dei reati di omissione
di atti di ufficio p. e p. degli artt. 81, 328 c.p.
31°)
La Procura Generale della Cassazione, dopo essere stata informata
dei fatti e, in particolare, dell’apertura dei procedimenti
penali, attivava il 22.9.2005 un procedimento disciplinare
e, poi, chiedeva la sospensione cautelare dalle funzioni e
dallo stipendio.
32°)
Con delibera presa il 31.1.2006 la Sezione disciplinare del
CSM disponeva la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo
stipendio del dr. Luigi Tosti.
33°)
Ritenendo che questa pregevole ordinanza fosse totalmente
favorevole alle proprie tesi -ancorché affetta da un evidente
errore di diritto- il dr. Tosti la produceva nel giudizio
penale d’appello a corredo di “motivi aggiunti” coi quali
evidenziava che il CSM, pur avendo ritenute fondate le sue
pretese di rimozione dei crocifissi, aveva ritenuto ingiustificato
il suo rifiuto perché aveva erroneamente equiparato il caso
del giudice tutelare che non voleva autorizzare una minorenne
ad abortire -e che era un evidente caso di “obiezione di coscienza”-
al proprio “caso” che, al contrario, integrava un’ipotesi
di “diritto di libertà di coscienza”, assimilabile, semmai,
al caso dei testimoni che si erano legittimamente rifiutati
di giurare a causa dei riferimenti a Dio contenuti nella formula
del giuramento, venendo poi “assolti” dalla Corte Costituzionale
perché il rifiuto era stato necessitato dall’esigenza di evitare
la lesione del diritto primario di libertà religiosa (sent.
n. 117 del 1979).
34°)
Con sentenza del 17 febbraio del 2009 la VI Sezione della
Corte di cassazione assolveva il Tosti dalla prima condanna
con la formula “il fatto non sussiste”. La Corte, in particolare,
affermava che tutte le udienze erano state regolarmente tenute
dai magistrati che avevano sostituito il dr. Tosti, dopo che
questi aveva tempestivamente manifestato la ferma volontà
di non tenerle: non esisteva dunque alcuna “udienza” che fosse
stata realmente omessa o ritardata nei confronti dei cittadini
a causa del suo rifiuto ma, semmai, sussisteva (a monte) “un
inadempimento di un dovere funzionale di servizio che poteva
trovare risposta solo sul piano disciplinare”.
35°)
La Procura Generale della Cassazione promuoveva in data 27
marzo 2009 un secondo procedimento disciplinare col quale,
traendo lo spunto da una seconda condanna penale, incolpava
il dr. Tosti di essersi astenuto dalla trattazione delle udienze
dell’8, 12 e 13 luglio, del 27 settembre, del 3 e 14 ottobre,
del 15 novembre 2005 e del 4 e 16 gennaio 2006 “con “dichiarazioni
di rifiuto” rese sovente nello stesso giorno di trattazione,
così determinando la necessità di immediate sostituzioni”.Con
atto datato 22.9.2009 i procedimenti disciplinari venivano
riuniti. Il Sost. Proc. Generale ometteva di espletare le
attività istruttorie richieste e chiedeva il rinvio a giudizio:
il Presidente della Sezione disciplinare fissava la discussione
per l’udienza del 22 gennaio 2010.
36°)
Con istanza dell’8 gennaio 2010 l’incolpato presentava la
propria lista testimoniale, indicando le circostanze di fatto
sulle quali essi avrebbero dovuto deporre, ed avanzava in
via anticipata la richiesta di proprio esame. Con provvedimento
del 18.1.2010 il Presidente respingeva la richiesta di audizione
dei testi perché “tutti i fatti erano stati già oggetto di
accertamento in sede penale”, asserendo che “la richiesta
d’esame era nella facoltà dell’incolpato”.
37°)
All’udienza del 22.1.2010 l’incolpato rinunciava in via pregiudiziale
alle eccezioni di decadenza e prescrizione (ma non a quelle
di giudicato penale) perché riteneva che un’assoluzione per
motivi formali sarebbe stata immorale e avrebbe rappresentato
un insulto ai contribuenti italiani. Ai fini dell’istruzione
dibattimentale il dr. Tosti produceva documenti e reiterava
la richiesta del proprio esame: su quest’ultima richiesta
il CSM obliterava qualsiasi pronuncia.
38°)
In esito al dibattimento, il ricorrente veniva condannato
alla rimozione. Il regime processuale del presente ricorso.
L’art. 32 bis del D. Lgs. 23.2.2006 n. 109, introdotto dalla
legge 24.10.2006 n. 269, dispone al primo comma che “le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano ai procedimenti disciplinari
promossi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore”,
cioè dal 19.6.2006. Nel caso di specie vi sono due procedimenti
disciplinari: l’uno promosso in data anteriore al 19.6.2006
(il proc. n. 22/05), per il quale si applica la disciplina
sostanziale e processuale previgente (ricorso per cassazione
col rito civile); l’altro (il n. 37/2009) promosso in data
successiva (marzo 2009) ma avente per oggetto fatti anteriori
al 19.6.2006, per il quale dovrebbe applicarsi la nuova disciplina
del ricorso per cassazione col rito penale e, sotto il profilo
sostanziale, la disciplina di maggior favore. Si pone pertanto
il problema di stabilire se il regime processuale dell’impugnazione
della sentenza disciplinare sia quello previgente (ricorso
alle SS.UU. col rito civile) o quello attuale (ricorso alle
SS.UU. col rito penale). La Sezione disciplinare, partendo
dal rilievo che “si tratta di comportamenti della stessa natura
e tenuti senza soluzione di continuità, ragione per la quale
non si giustificherebbe una applicazione di regimi processuali
e sostanziali diversi”, ha optato per la prima soluzione,
sancendo che “deve perciò considerarsi di maggior favore l’applicazione
dell’art. 18, regime che peraltro disciplinerebbe l’intero
procedimento anche ove si dovesse ritenere che la riunione
avvenuta con la nuova formulazione della contestazione il
12 settembre 2009 ha determinato la confluenza e l’assorbimento
del procedimento più recente in quello più risalente.” Al
di là della correttezza di tale motivazione per ciò che concerne
la disciplina sostanziale degli illeciti disciplinari (in
realtà i regimi possono essere diversi, se gli illeciti sono
stati compiuti sotto la vigenza di norme diverse, cfr. SS.UU.
civili, sent. n. 28871/2008), il ricorrente ritiene che debbano
essere condivise le statuizioni secondo cui il regime processuale
non può che esser unico e che nel caso di specie il processo
sia disciplinato dalla normativa pregressa, dal momento che
per effetto del provvedimento di riunione del 22.9.2009 il
procedimento più recente è confluito in quello più risalente,
rimanendone assorbito. Questa soluzione deve ritenersi ancor
più valida se si considera che anche il secondo procedimento
disciplinare si riferisce a fatti pregressi all’entrata in
vigore della nuova normativa sugli illeciti disciplinari.
Confortano queste conclusioni le sentenze delle Sez. Unite
civili nn. 20.603/2007, 20.601/2007,. 24.669/2007 e 28.871/2008
che hanno sancito che “i provvedimenti emessi nei procedimenti
disciplinari promossi anteriormente al 19.6.2006 sono impugnabili,
innanzi alle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione,
nelle forme previste dal codice di rito civile e nel termine
di cui al D.P.R. n. 916 del 1958, art. 60, tanto nel caso
in cui il provvedimento sia stato pronunciato prima dell’entrata
in vigore del D.Lgs. n. 109, quanto nel caso in cui esso sia
stato pronunciato successivamente”. Il ricorrente ritiene,
poi, che alla celebrazione del dibattimento del presente procedimento
disciplinare debbano essere applicate le norme del nuovo codice
di procedura penale (che in ogni caso sono state di fatto
applicate dalla Sezione disciplinare) perché l’art. 34 del
R.D.L. n. 511, che sancisce genericamente che nella discussione
nel giudizio disciplinare “si osservano, in quanto compatibili.....,
le norme dei dibattimenti penali”, va collegato al disposto
dell’art. 17 del D.Lgs. n. 273/1989 (modif. dall’art. 1 del
D.L. n. 418/1991 e dall’art. 1 del D.Lgs. n. 410/1992) che
ha sancito che “fino alla data di entrata in vigore della
legge di riforma della procedura relativa alla responsabilità
disciplinare dei magistrati e comunque non oltre il 31.12.1994.....i
rinvii al codice di procedura penale si intendono riferiti
al codice abrogato”. Da tali norme si deduce che dal 1° gennaio
1995 -e comunque dal 19.6.2006, data di entrata in vigore
della riforma della responsabilità disciplinare- il dibattimento
deve ritenersi disciplinato dal nuovo codice di procedura
penale. I riferimenti normativi corretti dovrebbero dunque
essere quelli del “nuovo” C.P.P.: in ogni caso, per evitare
qualsiasi problematica saranno richiamati sia i riferimenti
normativi del vecchio che quelli del nuovo codice. Infine
si evidenzia che il termine per ricorrere per cassazione è
di giorni 60 e decorre dalla notifica della sentenza che,
nel caso di specie, è avvenuta ex art. 140 c.p.c., e cioè
con deposito nella casa comunale e con invio dell’avviso di
deposito in plico raccomandato con a.r., a causa della temporanea
assenza del destinatario Luigi Tosti. Detto plico, come risulta
dalla ricevuta di ritorno, è stato spedito il 6 luglio 2010
e consegnato il 9 luglio successivo, sicché la notifica si
è perfezionata in tale data: l’art. 140 c.p.c., infatti, è
stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 3 dell’11.1.2010
nella parte in cui non prevede che la notifica si perfezioni,
per il destinatario, dalla data di ricezione della raccomandata
o, comunque dieci giorni dopo la spedizione della raccomandata,
piuttosto che dalla data di spedizione della raccomandata.
Il plico è stato spedito il 6 luglio e ricevuto il 9, sicché
la notifica si è perfezionata il 9 luglio 2010. Pertanto il
termine di giorni 60, tenuto conto della sospensione feriale
dei termini dal 1°.8.2010 al 15.9.2010, scade il 23 ottobre
2010:Trattandosi però di sabato (e questo risulta dal calendario
prodotto in giudizio dal Tosti e che nuovamente si produce)
ed essendo il sabato seguito di regola dalla domenica, giorno
festivo ex lege, il termine utile per la proposizione del
ricorso per cassazione scade il giorno 25 ottobre, ex art.
155 4° e 5° comma c.p.c.
L’ORDINANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE DELLA SEZIONE DISCIPLINARE
DEL PRECEDENTE CSM. La Sezione disciplinare del precedente
CSM nel deliberare la sospensione cautelare del Tosti ha correttamente
assolto l’obbligo di DECIDERE tutte le questioni prospettate,
MOTIVANDO la decisione con passaggi logici e giuridici che,
seppur inficiati da errori di diritto, sono assolutamente
lineari ed esauriscono pressoché compiutamente il thema decidendum.
E cioè: 1) ha correttamente inquadrato i termini della questione
affermando che “il nucleo essenziale della posizione del dott.
Tosti può identificarsi nella richiesta di rimozione del crocifisso
da tutte le aule d’udienza italiane o nella richiesta di autorizzazione
ad esporre la menorah”; 2) si è poi correttamente posta il
quesito “se, in relazione a tali richieste, la sezione disciplinare
dovesse valutarne o non la fondatezza”; 3) a questa domanda
ha risposto positivamente, evidenziando che il “giudizio sulla
fondatezza della pretesa” del Tosti era doveroso, ancorché
“non decisivo”, “dovendosi comunque valutare le modalità di
esercizio di tale pretesa e la compatibilità con i doveri
nascenti dal rapporto di impiego”; 4) hanno poi eseguito un’accurata
e approfondita disamina della “legittimità” della circolare
del Ministro Rocco, pervenendo alle conclusioni che “la circolare
del ministro della giustizia del 29 maggio 1926 n. 2134/1867
è un atto... privo di fondamento normativo e quindi contrastante
con il principio di legalità dell’azione amministrativa, desumibile
dagli articoli 97 e 113 Cost.”, che “la pretesa dell’incolpato
di chiedere la rimozione generalizzata dei crocifissi appare
convincente” perché “l’esposizione del crocifisso nella aule
di giustizia, in funzione di solenne “ammonimento di verità
e giustizia”, costituisce un’utilizzazione di un simbolo religioso
come mezzo per il perseguimento di finalità dello Stato e,
pertanto, appare in contrasto con il principio supremo di
laicità dello Stato” e che “del pari persuasiva sembra l’affermazione
che l’indicazione di un fondamento religioso dei doveri di
verità e giustizia ai quali i cittadini sono tenuti, può provocare
nei non credenti “turbamenti, casi di coscienza, conflitti
di lealtà tra doveri del cittadino e fedeltà alle proprie
convinzioni”; 5) per converso, hanno affermato che la pretesa
subordina del Tosti di ottenere l’autorizzazione ad esporre
la menorà ebraica era infondata, perché la scelta di attuare
il principio di laicità con l’ “addizione” di altri simboli
poteva essere fatta solo dal legislatore e, peraltro, si trattava
di scelta incompatibile col rispetto del diritto (negativo)
di libertà religiosa degli atei e degli agnostici; 6) dopo
aver riconosciuto la “non manifesta infondatezza della tesi
del dott. Tosti, relativa all’illegittimità della circolare
29 maggio 1926”, hanno ribadito che questo accertamento “non
esauriva tuttavia l’ambito delle valutazioni alle quali la
sezione disciplinare era tenuta, dovendosi anche accertare
se l’inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di
impiego potesse ritenersi giustificato dal mancato accoglimento
della pretesa alla rimozione del crocifisso”; 7) nel corso
di questa ulteriore disamina, hanno affermato che era incontestabile
che anche i magistrati fossero titolari dei diritti di libertà
religiosa, di coscienza, di eguaglianza e di rispetto del
principio supremo di laicità, ma hanno affermato, traendo
lo spunto dalla sentenza n. 196/1987 della Corte Costituzionale,
che questi diritti -che dovevano essere “bilanciati” con altri
interessi costituzionali- divenivano recessivi rispetto alle
esigenze di giustizia, sicché, in sintesi, il dr. Luigi Tosti
non poteva sottrarsi alla lesione dei suoi diritti inviolabili
e doveva “ubbidir tacendo”.
LA SENTENZA DI CONDANNA DELLA “NUOVA” SEZIONE DISCIPLINARE
DEL CSM. I giudici della “nuova” Sezione disciplinare avevano
l’ “opportunità” di utilizzare l’ordinanza di sospensione
cautelare per “condannare” il dr. Tosti. Questi, però, ha
fondato le sue difese proprio su quell’ordinanza, condividendola
ed evidenziando gli errori giuridici che erano stati commessi:
emendati i quali, non rimaneva altra alternativa che assolverlo
con formula piena. La sezione disciplinare ha preferito condannare
il dr. Tosti, rimuovendolo dalla magistratura. Ciò che sconcerta
non è la “condanna”, ma la “motivazione” della condanna. Essa
diverge infatti totalmente dalla motivazione dell’ordinanza
di sospensione cautelare e, per altro verso, oblitera intenzionalmente
di esaminare e di decidere tutte le eccezioni e tutti i rilievi
esposti dall’incolpato nelle memorie, riducendo la partecipazione
al processo del dr. Luigi Tosti al ruolo di spettatore e di
larva spettrale. Altrettanto sconcertanti sono la superficialità,
le contraddizioni, le illogicità e la cripticità che connotano
la sentenza, sì da far fondatamente affermare che dopo la
“LUCE” dell’ordinanza di sospensione si è precipitati nelle
“TENEBRE” della sentenza di condanna. QUATTRO sono i “POSTULATI”
su cui, in estrema sintesi, si regge la motivazione: 1. il
primo postulato afferma -in aperto contrasto con quanto statuito
dai giudici della precedente Sezione- che il CSM non è tenuto
a pronunciarsi sulla legittimità delle “giustificazioni” che
hanno indotto il dr. Tosti a rifiutarsi di tenere le udienze,
ovverosia se la presenza del crocifisso leda o meno il principio
supremo di laicità e i suoi diritti fondamentali: questo thema
decidendum sarebbe stato infatti estromesso dal processo in
seguito alla “modifica” del capo d’incolpazione intervenuta
il 22.9.2009. 2. Il secondo postulato si fonda sull’assunto
che la predisposizione di un’aula senza crocifisso costituisce
un rimedio idoneo a salvaguardare il diritto di libertà religiosa
dei non cattolici: di qui la giustificazione della rimozione
del Tosti, essendosi costui rifiutato di tenere le udienze.
3. Il terzo postulato si fonda sull’assunto che nessun funzionario
-e tanto meno un magistrato- può intimare all’Amministrazione
ultimatum, subordinando la prestazione di un servizio al loro
accoglimento, qualunque sia l’oggetto della richiesta. 4.
Il quarto postulato afferma che il dott. Tosti non poteva
pretendere la rimozione dei crocifissi da tutte le aule italiane
e da tutte le aule del Tribunale di Camerino, ma soltanto
dalla singola aula in cui teneva fisicamente le udienze.
IL PRIMO POSTULATO Questo postulato viene preannunciato in
questi termini nella “motivazione” di rigetto delle istanze
di riprese audiovisive (pag. 7): “nel caso in esame l’oggetto
del giudizio disciplinare non è l’accertamento della liceità
della presenza del crocifisso nelle aule, tema direttamente
riferibile al contenuto di diritti fondamentali di generale
interesse, ma assai più semplicemente la legittimità della
reiterata sottrazione del dr. Tosti ai suoi doveri d’ufficio”.
Il che, in buona sostanza, equivale ad affermare che, se un
magistrato si rifiuta di prestare servizio perché è in coma
o in ferie o in congedo per maternità, al nuovo CSM poco interessa
valutare le cause che hanno costretto il magistrato a non
lavorare: l’unica indagine che va compiuta è infatti quella
di stabilire se la prestazione di servizio era o meno un atto
che rientrava nelle sue mansioni. Ebbene, se si considera
che era ed è assolutamente pacifico che la tenuta delle udienze
rientra tra le mansioni ordinarie di qualsiasi magistrato
e che il dr. Tosti fondava la legittimità del suo rifiuto
solo e soltanto sulle “giustificazioni” da lui addotte, questa
affermazione del CSM costituisce un’anticipazione di giudizio
di colpevolezza che è stata formulata dai sei giudici ancor
prima dell’apertura del dibattimento. Questo postulato viene
poi ribadito in questi termini a pag. 13-14, sotto la rubrica
significativamente titolata “L’oggetto del procedimento e
la questione di principio addotta a motivazione della condotta
contestata”: “La questione generale relativa alla esistenza
o meno di un obbligo di esposizione del crocifisso negli uffici
pubblici e della attuale vigenza e legittimità delle disposizioni
regolamentari che lo prescrivono è al centro di un dibattito
culturale e giuridico ancora in atto e che va oltre il presente
processo. Esso può essere richiamato al solo fine di inquadrare
compiutamente, quanto meno ai fini della valutazione dell’elemento
psicologico, la condotta dell’incolpato. Occorre tuttavia
precisare che, come osservato dallo stesso Procuratore Generale
in udienza, e come risulta con assoluta evidenza dall’ordinanza
con la quale la sezione disciplinare ha a suo tempo disposto
la sospensione del dott. Tosti, la verifica della compatibilità
tra i principi della laicità dello stato e di libertà di fede
religiosa da una parte e la collocazione del crocifisso nelle
aule di giustizia non è l’oggetto proprio e neanche l’oggetto
principale del presente procedimento, nel quale deve essere
valutata la compatibilità del rifiuto di tenere udienza -determinato
dal fatto che in altro luogo e nello stesso o in altro momento
la giustizia sia amministrata in presenza del simbolo religioso-
ed il (rectius: col) rispetto delle regole organizzative del
servizio, dei doveri del magistrato e delle esigenze funzionali
del corretto esercizio della giurisdizione. Con questa criptica
circonlocuzione la Sezione disciplinare conferma che essa
non è chiamata a decidere il punto controverso prospettato
dall’incolpato -e cioè “se la presenza dei crocifissi nelle
aule giudiziarie, disposta dalla circolare fascista, leda
o meno il principio supremo di laicità dello stato e i diritti
di libertà religiosa del Tosti” (ci sarebbe in realtà da aggiungere
anche il diritto di eguaglianza)- ma soltanto “se il dr. Tosti
poteva rifiutarsi di tenere le udienze dopo che gli era stata
messa a disposizione un’aula senza crocifisso”: questo, in
effetti, è il significato da attribuire alla involuta espressione
“compatibilità del rifiuto di tenere udienza -determinato
dal fatto che in altro luogo e nello stesso o in altro momento
la giustizia sia amministrata in presenza del simbolo religioso”.
Inizialmente il CSM non giustifica le ragioni di questo restringimento
del thema decidendum, ma ha cura di richiamare sia le conformi
“osservazioni del Procuratore Generale in udienza” sia quanto
“risulta con assoluta certezza dall’ordinanza di sospensione
cautelare del Tosti”. Il primo richiamo del CSM è ovviamente
inconsistente, perché le opinioni del P.G. non costituiscono
“direttive” alle quali il CSM debba ottemperare. Il secondo
richiamo desta invece notevole sconcerto, perché in realtà
E’ ASSOLUTAMENTE FALSO che la “precedente” sezione disciplinare
abbia asserito che non doveva essere vagliata la fondatezza
delle pretese del Tosti di ottenere la rimozione dei crocifissi
e, anzi, è vero l’esatto contrario: la precedente sezione
disciplinare, infatti, non solo ha ritenuto doveroso questo
accertamento, ma ha anche ritenuto che la pretesa di rimozione
dei crocifissi da tutte le aule di giustizia italiane fosse
fondata!!!!! Il vero motivo del “restringimento” del thema
decidendum viene svelato a pag. 21, laddove il CSM puntualizza
che, “come osservato dal rappresentante della Procura Generale
in udienza, la contestazione del 22 settembre modifica radicalmente
la prospettiva giuridica dell’incolpazione focalizzando il
disvalore della condotta nelle violazione delle regole organizzative
e nella sottrazione alla prestazione del servizio. In entrambe
le prospettive (quella della prima e quella della seconda
formulazione della contestazione) la materialità dei fatti
è sempre la medesima (il non aver tenuto le udienze con conseguente
disservizio), ma mentre nella prima la motivazione della mancata
prestazione del servizio era determinante (pur non essendo
idonea ad escludere la illiceità disciplinare), nella seconda
essa diventa un accidente, riconducibile alla categoria accessoria
della mera motivazione, mentre oggetto della verifica giurisdizionale
deve essere la reiterata e ingiustificata violazione dei doveri
istituzionali e professionali di diligenza e laboriosità e
delle disposizioni relative alla prestazione del servizio.”
In estrema sintesi, dunque, la limitazione del thema decidendum
alla sola questione relativa alla “legittimità del rifiuto
del Tosti di tenere le udienze anche nell’aula senza crocifisso”
scaturisce -secondo il CSM- da una (supposta) modifica del
capo d’incolpazione da parte del Proc. Gen. della Cassazione,
che avrebbe espunto dal processo tutte le “motivazioni addotte
dal Tosti a giustificazione del suo rifiuto”.
IL
SECONDO POSTULATO. A pag. 15 la sezione disciplinare afferma
che “la presenza del crocifisso, indipendentemente dalla legittimità
o vigenza della norma regolamentare che la prevede, non determina
in sé, per il solo fatto di essere generalmente osservata
(cioè osservata in altre aule, diverse da quella “dedicata”
al dr. Tosti: n.d.r.) una lesione diretta del fondamentale
diritto soggettivo di libertà religiosa e di opinione del
dott. Tosti, che potrebbe essere messo in discussione solo
se gli fosse imposto l’obbligo di esercitare la giurisdizione,
in contrasto con le sue più profonde e radicate convinzioni,
sotto la sua tutela simbolica. Tale preliminare precisazione
appare indispensabile per collocare l’oggetto del giudizio
nei suoi esatti confini, dovendosi chiarire, prima di affrontare
i termini della questione così come richiamata dall’incolpato,
che la stessa non attiene, se non quale retroterra motivazionale,
ai fatti in contestazione e alla condotta rimproverata al
dott. Tosti.” Con questo brano involuto il CSM afferma, in
sintesi, che il rifiuto di tenere le udienze non si giustifica,
perché al Tosti fu offerto di tenerle in un’aula senza crocifissi
e questo rimedio era idoneo a salvaguardare il suo diritto
di libertà religiosa. Il CSM trascura, però, di vagliare le
eccezioni sollevate dall’incolpato in merito all’assoluta
inidoneità di questo rimedio a salvaguardare il rispetto del
principio di laicità e dei suoi diritti di eguaglianza, di
non discriminazione e di libertà religiosa sotto il profilo
del non essere costretti a rivelare i propri convincimenti.
Questo postulato viene poi ribadito a pag. 21, laddove il
CSM, dopo essersi posto il quesito “se la pretesa (rectius:
se il mancato accoglimento della pretesa) da parte dell’incolpato
della rimozione generalizzata del crocifisso possa legittimare
una così ripetuta e prolungata assenza dal servizio”, fornisce
un’immediata risposta negativa asserendo che “era sempre possibile
al dott. Tosti tenere le udienze in una stanza priva di simboli
religiosi”, che “tale soluzione gli era stata formalmente
suggerita” e che, infine, “era stata messa a disposizione
del Tosti e di tutti i magistrati che avessero preferito utilizzarla
un’aula senza crocifisso del tutto omologa alle altre, sicché
poteva celebrare l’udienza in condizioni di pari dignità con
ogni altro componente del tribunale”. Queste considerazioni
sulla idoneità del rimedio dell’aula-ghetto vengono nuovamente
ribadite a pag. 22 con questo passo motivazionale: “la possibilità
per il dott. Tosti di tenere tranquillamente le udienze, in
condizioni di piena legittimazione anche sociale, in un’aula
priva di simboli religiosi, rompe qualsiasi nesso tra l’esercizio
in concreto delle funzioni e la violazione del suo fondamentale
diritto di libertà di religione (o di libertà dalla religione)
asseritamente derivante dalla presenza, altrove, di un crocifisso”.
TERZO
POSTULATO Con un evidente salto logico la sezione disciplinare
afferma, a pagine 21-22, che il dr. Tosti con la lettera del
1° maggio 2005 ha inteso porre all’Amministrazione un ultimatum
e che “a nessuno pubblico funzionario -e tanto meno ai magistrati-
è dato di subordinare, in termini consoni a richieste ricattatorie
ed estorsive, la prestazione doverosa del proprio servizio
al soddisfacimento di pretese di carattere generale (cioè
alla rimozione dei crocifissi da “tutte” le aule: n.d.r.),
fossero anche mosse da motivazioni di carattere ideale, imponendo
condizioni od ultimatum all’amministrazione di appartenenza.
La possibilità del dr. Tosti di tenere tranquillamente udienza,
in condizioni di piena legittimazione anche sociale, in un’aula
priva di simboli religiosi, rompe qualsiasi nesso tra l’esercizio
in concreto delle funzioni e la violazione del suo fondamentale
diritto di libertà religiosa (o di libertà dalla religione)
asseritamente derivante dalla presenza, altrove, di un crocifisso.
La pretesa di subordinare l’adempimento del proprio dovere
alla eliminazione in tutte le aule d’Italia del simbolo religioso
ha la stessa coerenza logica e la stessa consistenza giuridica
della pretesa delle sua eliminazione dalle aule scolastiche
o del rifiuto apposto da un professore di scuola di tenere
lezione perché il crocifisso è, viceversa, affisso alla parete
dell’aula di giustizia ove un qualunque magistrato tiene udienza.”
Questo postulato ricalca, in buona sostanza, il motto dell’“obbedir
tacendo”. Il CSM si guarda bene dall’indicare quali siano
i riferimenti normativi e le massime giurisprudenziali che
lo supportano. Il che è sconcertante, perché il “nuovo” CSM
aveva la possibilità di ricopiare le motivazioni che erano
state addotte -sul punto- dai precedenti colleghi, e cioè
che dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 1987
si ricavava il principio che i diritti inviolabili del dr.
Tosti divenivano recessivi rispetto ad un altro valore costituzionale,
quello dell’amministrazione della giustizia. Ebbene, l’aver
scartato l’aurea opportunità di attingere alla vera motivazione
per la quale il dr. Tosti è stato sospeso dalle funzioni e
dallo stipendio da circa cinque anni, la dice lunga sulla
consapevolezza del CSM dell’inconsistenza giuridica di quella
“motivazione”: non si giustifica, altrimenti, perché mai sia
stata obliterata. Comunque, con questo passo motivazione il
CSM anticipa e conia anche il suo
QUARTO
POSTULATO cioè asserisce che il Tosti poteva pretendere la
rimozione dei crocifissi SOLO per l’aula dove era chiamato
a svolgere le funzioni: la pretesa di rimuoverlo da TUTTE
le aule d’Italia viene invece considerata, con termine del
tutto atecnico, una “questione di principio”, cioè un pretesa
priva di fondamento giuridico e di conseguente tutela giurisdizionale.
Questa “opinione” del CSM viene confermata a pag. 15, laddove
si afferma che “il dr. Tosti non aveva trovato nel circuito
del controllo degli atti amministrativi una tutela soddisfacente
e corrispondente alle sue aspettative, ma aveva mostrato di
essere consapevole del fatto che la rimozione del crocifisso
in aule diverse da quelle dove egli stesso esercitava la giurisdizione
esulava in ogni caso dai suoi diretti poteri dispositivi.”
In estrema sintesi, dunque, il “nuovo” CSM ritiene (in pieno
contrasto col precedente CSM) che la pretesa del Tosti di
ottenere la rimozione di TUTTI i crocifissi a salvaguarda
del principio supremo di laicità e dei propri diritti inviolabili
di libertà religiosa e di eguaglianza sono delle mere “questioni
di principio”, del tutto prive di un fondamento giuridico
e di tutela giurisdizionale. Questa opinione del CSM risulta
confermata dal comunicato col quale il Presidente Avv. Nicola
Mancino, subito dopo la condanna alla rimozione, ha dichiarato
alla Stampa nazionale che «con l'intenzione di risolvere una
questione di principio, il giudice Luigi Tosti s'era rifiutato
di tenere udienza anche dopo che il Presidente del Tribunale
gli aveva messo a disposizione un'aula senza il Crocifisso».
 
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crocifisso nelle aule
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