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10 febbraio 2011
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Motivazioni per ricorso in cassazione avverso sentenza del CSM
di Luigi Tosti

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21°) Essendo oramai divenuti intollerabili gli atti di “razzismo” religioso perpetrati dall’Amministrazione giudiziaria e condivisi da anonimi razzisti cattolici, il dr. Tosti inoltrava al Ministro di Giustizia e al Presidente del Tribunale camerte una lettera/ultimatum, datata 1.5.2005, con la quale, dopo aver ribadito la richiesta di rimozione di tutti i crocifissi o, in alternativa, di essere autorizzato ad esporre la propria menorà ebraica a fianco dei crocifissi, preannunciava che, se non fosse stata accolta nessuna delle due richieste, sarebbe stato costretto a rifiutarsi di tenere le udienze civili e penali “DAL 9 MAGGIO 2005 IN POI, sia per salvaguardare i propri diritti di libertà e di eguaglianza religiosa, sia per non violare il principio supremo di laicità sancito dalla Costituzione. Con questa missiva il Presidente del Tribunale di Camerino veniva formalmente invitato a provvedere alla sua eventuale sostituzione “dal 9 maggio in poi”. 22°) Non avendo ottenuto risposta, il dr. Tosti iniziava a rifiutarsi di tenere le udienze: il Presidente del Tribunale provvedeva ovviamente a disporre la sostituzione del dipendente con altri magistrati, dapprima per le singole udienze e, poi, con provvedimenti generalizzati.

23°) In occasione delle udienze calendarizzate il dr. Tosti si presentava regolarmente in ufficio, pronto a riprenderne la trattazione se fosse stata nel frattempo accolta una delle due richieste: in queste occasioni stilava delle dichiarazioni, indirizzate al Ministro di Giustizia e al Presidente del Tribunale, con le quali comunicava di non aver tenuto quel dì l’udienza per i motivi esposti nella lettera del 1°.5.05, reiterando ogni volta l’invito ad accogliere una delle sue richieste per consentirgli di riprendere l’attività. 24°) Durante la permanenza in ufficio il dr. Tosti seguitava, ovviamente, ad espletare tutte le altre incombenze di cui era onerato.

25°) Con nota comunicata il 26.5.2005 (doc. 16 fasc. “A” dell’incolpato Tosti) il Presidente del Tribunale invitava il dr. Tosti a tenere le udienze nella sua stanza o in altra senza crocifisso.

26°) Con nota dello stesso giorno (doc. 17 fasc. “A” del Tosti) questo invito veniva immediatamente respinto perché “si risolveva in una sostanziale “ghettizzazione” del dipendente pubblico, che non si identificava in quel simbolo, in locali “diversi” da quelli destinati ai “privilegiati”, cioè ai dipendenti cattolici”.

27°) Con nota del 19.7.2005 (doc. n. 19 fasc. Tosti) il Presidente del Tribunale dr. Alocchi, dopo aver informato il dr. Tosti che era “in corso l’allestimento di un’aula senza crocifisso”, lo invitava formalmente a tenervi le udienze sino a che non fosse stata definita la vertenza giudiziaria (in pratica, sino al suo pensionamento, visto e considerato che il ricorso pende ancora dinanzi al Consiglio di Stato), asserendo che l’aula sarebbe stata a disposizione anche degli altri magistrati, sicché non si sarebbe potuto affermare che sussisteva la discriminatorietà della precedente proposta

28°) Con nota del 7.8.2005 il dr. Tosti respingeva questa “proposta”, ribadendone le palesi connotazioni discriminatorie, la contraddittorietà, l’illegittimità e la perfetta inutilità ai fini della soluzione del problema e, comunque, “dichiarando la sua assoluta disponibilità a riprendere immediatamente la trattazione delle udienze, purché l’Amministrazione avesse invertito i termini della proposta, e cioè avesse provveduto a sostituire gli attuali crocifissi con altrettante menorà ebraiche nelle aule “ufficiali”, escludendo qualsiasi addobbo religioso solo per la “nuova” aula in allestimento”.

29°) Il Presidente del Tribunale, per “compensare” il minor carico di lavoro conseguente a questo rifiuto, gravava immediatamente il dr. Tosti di nuove mansioni, attribuendogli le “funzioni di giudice tutelare, in sostituzione della dott.ssa Rotunno, nonché tutti i ricorsi ingiuntivi e di tutti i ricorsi cautelari” attribuiti agli altri magistrati.

30°) Il Procuratore della Repubblica dell’Aquila, informato dei fatti, anziché perseguire penalmente il Ministro di Giustizia per gli atti di discriminazione religiosa ai danni del dipendente, attivava diversi procedimenti penali a carico della vittima, cioè del dr. Tosti, incriminandolo dei reati di omissione di atti di ufficio p. e p. degli artt. 81, 328 c.p.

31°) La Procura Generale della Cassazione, dopo essere stata informata dei fatti e, in particolare, dell’apertura dei procedimenti penali, attivava il 22.9.2005 un procedimento disciplinare e, poi, chiedeva la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio.

32°) Con delibera presa il 31.1.2006 la Sezione disciplinare del CSM disponeva la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio del dr. Luigi Tosti.

33°) Ritenendo che questa pregevole ordinanza fosse totalmente favorevole alle proprie tesi -ancorché affetta da un evidente errore di diritto- il dr. Tosti la produceva nel giudizio penale d’appello a corredo di “motivi aggiunti” coi quali evidenziava che il CSM, pur avendo ritenute fondate le sue pretese di rimozione dei crocifissi, aveva ritenuto ingiustificato il suo rifiuto perché aveva erroneamente equiparato il caso del giudice tutelare che non voleva autorizzare una minorenne ad abortire -e che era un evidente caso di “obiezione di coscienza”- al proprio “caso” che, al contrario, integrava un’ipotesi di “diritto di libertà di coscienza”, assimilabile, semmai, al caso dei testimoni che si erano legittimamente rifiutati di giurare a causa dei riferimenti a Dio contenuti nella formula del giuramento, venendo poi “assolti” dalla Corte Costituzionale perché il rifiuto era stato necessitato dall’esigenza di evitare la lesione del diritto primario di libertà religiosa (sent. n. 117 del 1979).

34°) Con sentenza del 17 febbraio del 2009 la VI Sezione della Corte di cassazione assolveva il Tosti dalla prima condanna con la formula “il fatto non sussiste”. La Corte, in particolare, affermava che tutte le udienze erano state regolarmente tenute dai magistrati che avevano sostituito il dr. Tosti, dopo che questi aveva tempestivamente manifestato la ferma volontà di non tenerle: non esisteva dunque alcuna “udienza” che fosse stata realmente omessa o ritardata nei confronti dei cittadini a causa del suo rifiuto ma, semmai, sussisteva (a monte) “un inadempimento di un dovere funzionale di servizio che poteva trovare risposta solo sul piano disciplinare”.

35°) La Procura Generale della Cassazione promuoveva in data 27 marzo 2009 un secondo procedimento disciplinare col quale, traendo lo spunto da una seconda condanna penale, incolpava il dr. Tosti di essersi astenuto dalla trattazione delle udienze dell’8, 12 e 13 luglio, del 27 settembre, del 3 e 14 ottobre, del 15 novembre 2005 e del 4 e 16 gennaio 2006 “con “dichiarazioni di rifiuto” rese sovente nello stesso giorno di trattazione, così determinando la necessità di immediate sostituzioni”.Con atto datato 22.9.2009 i procedimenti disciplinari venivano riuniti. Il Sost. Proc. Generale ometteva di espletare le attività istruttorie richieste e chiedeva il rinvio a giudizio: il Presidente della Sezione disciplinare fissava la discussione per l’udienza del 22 gennaio 2010.

36°) Con istanza dell’8 gennaio 2010 l’incolpato presentava la propria lista testimoniale, indicando le circostanze di fatto sulle quali essi avrebbero dovuto deporre, ed avanzava in via anticipata la richiesta di proprio esame. Con provvedimento del 18.1.2010 il Presidente respingeva la richiesta di audizione dei testi perché “tutti i fatti erano stati già oggetto di accertamento in sede penale”, asserendo che “la richiesta d’esame era nella facoltà dell’incolpato”.

37°) All’udienza del 22.1.2010 l’incolpato rinunciava in via pregiudiziale alle eccezioni di decadenza e prescrizione (ma non a quelle di giudicato penale) perché riteneva che un’assoluzione per motivi formali sarebbe stata immorale e avrebbe rappresentato un insulto ai contribuenti italiani. Ai fini dell’istruzione dibattimentale il dr. Tosti produceva documenti e reiterava la richiesta del proprio esame: su quest’ultima richiesta il CSM obliterava qualsiasi pronuncia.

38°) In esito al dibattimento, il ricorrente veniva condannato alla rimozione. Il regime processuale del presente ricorso. L’art. 32 bis del D. Lgs. 23.2.2006 n. 109, introdotto dalla legge 24.10.2006 n. 269, dispone al primo comma che “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore”, cioè dal 19.6.2006. Nel caso di specie vi sono due procedimenti disciplinari: l’uno promosso in data anteriore al 19.6.2006 (il proc. n. 22/05), per il quale si applica la disciplina sostanziale e processuale previgente (ricorso per cassazione col rito civile); l’altro (il n. 37/2009) promosso in data successiva (marzo 2009) ma avente per oggetto fatti anteriori al 19.6.2006, per il quale dovrebbe applicarsi la nuova disciplina del ricorso per cassazione col rito penale e, sotto il profilo sostanziale, la disciplina di maggior favore. Si pone pertanto il problema di stabilire se il regime processuale dell’impugnazione della sentenza disciplinare sia quello previgente (ricorso alle SS.UU. col rito civile) o quello attuale (ricorso alle SS.UU. col rito penale). La Sezione disciplinare, partendo dal rilievo che “si tratta di comportamenti della stessa natura e tenuti senza soluzione di continuità, ragione per la quale non si giustificherebbe una applicazione di regimi processuali e sostanziali diversi”, ha optato per la prima soluzione, sancendo che “deve perciò considerarsi di maggior favore l’applicazione dell’art. 18, regime che peraltro disciplinerebbe l’intero procedimento anche ove si dovesse ritenere che la riunione avvenuta con la nuova formulazione della contestazione il 12 settembre 2009 ha determinato la confluenza e l’assorbimento del procedimento più recente in quello più risalente.” Al di là della correttezza di tale motivazione per ciò che concerne la disciplina sostanziale degli illeciti disciplinari (in realtà i regimi possono essere diversi, se gli illeciti sono stati compiuti sotto la vigenza di norme diverse, cfr. SS.UU. civili, sent. n. 28871/2008), il ricorrente ritiene che debbano essere condivise le statuizioni secondo cui il regime processuale non può che esser unico e che nel caso di specie il processo sia disciplinato dalla normativa pregressa, dal momento che per effetto del provvedimento di riunione del 22.9.2009 il procedimento più recente è confluito in quello più risalente, rimanendone assorbito. Questa soluzione deve ritenersi ancor più valida se si considera che anche il secondo procedimento disciplinare si riferisce a fatti pregressi all’entrata in vigore della nuova normativa sugli illeciti disciplinari. Confortano queste conclusioni le sentenze delle Sez. Unite civili nn. 20.603/2007, 20.601/2007,. 24.669/2007 e 28.871/2008 che hanno sancito che “i provvedimenti emessi nei procedimenti disciplinari promossi anteriormente al 19.6.2006 sono impugnabili, innanzi alle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, nelle forme previste dal codice di rito civile e nel termine di cui al D.P.R. n. 916 del 1958, art. 60, tanto nel caso in cui il provvedimento sia stato pronunciato prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 109, quanto nel caso in cui esso sia stato pronunciato successivamente”. Il ricorrente ritiene, poi, che alla celebrazione del dibattimento del presente procedimento disciplinare debbano essere applicate le norme del nuovo codice di procedura penale (che in ogni caso sono state di fatto applicate dalla Sezione disciplinare) perché l’art. 34 del R.D.L. n. 511, che sancisce genericamente che nella discussione nel giudizio disciplinare “si osservano, in quanto compatibili....., le norme dei dibattimenti penali”, va collegato al disposto dell’art. 17 del D.Lgs. n. 273/1989 (modif. dall’art. 1 del D.L. n. 418/1991 e dall’art. 1 del D.Lgs. n. 410/1992) che ha sancito che “fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della procedura relativa alla responsabilità disciplinare dei magistrati e comunque non oltre il 31.12.1994.....i rinvii al codice di procedura penale si intendono riferiti al codice abrogato”. Da tali norme si deduce che dal 1° gennaio 1995 -e comunque dal 19.6.2006, data di entrata in vigore della riforma della responsabilità disciplinare- il dibattimento deve ritenersi disciplinato dal nuovo codice di procedura penale. I riferimenti normativi corretti dovrebbero dunque essere quelli del “nuovo” C.P.P.: in ogni caso, per evitare qualsiasi problematica saranno richiamati sia i riferimenti normativi del vecchio che quelli del nuovo codice. Infine si evidenzia che il termine per ricorrere per cassazione è di giorni 60 e decorre dalla notifica della sentenza che, nel caso di specie, è avvenuta ex art. 140 c.p.c., e cioè con deposito nella casa comunale e con invio dell’avviso di deposito in plico raccomandato con a.r., a causa della temporanea assenza del destinatario Luigi Tosti. Detto plico, come risulta dalla ricevuta di ritorno, è stato spedito il 6 luglio 2010 e consegnato il 9 luglio successivo, sicché la notifica si è perfezionata in tale data: l’art. 140 c.p.c., infatti, è stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 3 dell’11.1.2010 nella parte in cui non prevede che la notifica si perfezioni, per il destinatario, dalla data di ricezione della raccomandata o, comunque dieci giorni dopo la spedizione della raccomandata, piuttosto che dalla data di spedizione della raccomandata. Il plico è stato spedito il 6 luglio e ricevuto il 9, sicché la notifica si è perfezionata il 9 luglio 2010. Pertanto il termine di giorni 60, tenuto conto della sospensione feriale dei termini dal 1°.8.2010 al 15.9.2010, scade il 23 ottobre 2010:Trattandosi però di sabato (e questo risulta dal calendario prodotto in giudizio dal Tosti e che nuovamente si produce) ed essendo il sabato seguito di regola dalla domenica, giorno festivo ex lege, il termine utile per la proposizione del ricorso per cassazione scade il giorno 25 ottobre, ex art. 155 4° e 5° comma c.p.c.

L’ORDINANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE DELLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL PRECEDENTE CSM. La Sezione disciplinare del precedente CSM nel deliberare la sospensione cautelare del Tosti ha correttamente assolto l’obbligo di DECIDERE tutte le questioni prospettate, MOTIVANDO la decisione con passaggi logici e giuridici che, seppur inficiati da errori di diritto, sono assolutamente lineari ed esauriscono pressoché compiutamente il thema decidendum. E cioè: 1) ha correttamente inquadrato i termini della questione affermando che “il nucleo essenziale della posizione del dott. Tosti può identificarsi nella richiesta di rimozione del crocifisso da tutte le aule d’udienza italiane o nella richiesta di autorizzazione ad esporre la menorah”; 2) si è poi correttamente posta il quesito “se, in relazione a tali richieste, la sezione disciplinare dovesse valutarne o non la fondatezza”; 3) a questa domanda ha risposto positivamente, evidenziando che il “giudizio sulla fondatezza della pretesa” del Tosti era doveroso, ancorché “non decisivo”, “dovendosi comunque valutare le modalità di esercizio di tale pretesa e la compatibilità con i doveri nascenti dal rapporto di impiego”; 4) hanno poi eseguito un’accurata e approfondita disamina della “legittimità” della circolare del Ministro Rocco, pervenendo alle conclusioni che “la circolare del ministro della giustizia del 29 maggio 1926 n. 2134/1867 è un atto... privo di fondamento normativo e quindi contrastante con il principio di legalità dell’azione amministrativa, desumibile dagli articoli 97 e 113 Cost.”, che “la pretesa dell’incolpato di chiedere la rimozione generalizzata dei crocifissi appare convincente” perché “l’esposizione del crocifisso nella aule di giustizia, in funzione di solenne “ammonimento di verità e giustizia”, costituisce un’utilizzazione di un simbolo religioso come mezzo per il perseguimento di finalità dello Stato e, pertanto, appare in contrasto con il principio supremo di laicità dello Stato” e che “del pari persuasiva sembra l’affermazione che l’indicazione di un fondamento religioso dei doveri di verità e giustizia ai quali i cittadini sono tenuti, può provocare nei non credenti “turbamenti, casi di coscienza, conflitti di lealtà tra doveri del cittadino e fedeltà alle proprie convinzioni”; 5) per converso, hanno affermato che la pretesa subordina del Tosti di ottenere l’autorizzazione ad esporre la menorà ebraica era infondata, perché la scelta di attuare il principio di laicità con l’ “addizione” di altri simboli poteva essere fatta solo dal legislatore e, peraltro, si trattava di scelta incompatibile col rispetto del diritto (negativo) di libertà religiosa degli atei e degli agnostici; 6) dopo aver riconosciuto la “non manifesta infondatezza della tesi del dott. Tosti, relativa all’illegittimità della circolare 29 maggio 1926”, hanno ribadito che questo accertamento “non esauriva tuttavia l’ambito delle valutazioni alle quali la sezione disciplinare era tenuta, dovendosi anche accertare se l’inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di impiego potesse ritenersi giustificato dal mancato accoglimento della pretesa alla rimozione del crocifisso”; 7) nel corso di questa ulteriore disamina, hanno affermato che era incontestabile che anche i magistrati fossero titolari dei diritti di libertà religiosa, di coscienza, di eguaglianza e di rispetto del principio supremo di laicità, ma hanno affermato, traendo lo spunto dalla sentenza n. 196/1987 della Corte Costituzionale, che questi diritti -che dovevano essere “bilanciati” con altri interessi costituzionali- divenivano recessivi rispetto alle esigenze di giustizia, sicché, in sintesi, il dr. Luigi Tosti non poteva sottrarsi alla lesione dei suoi diritti inviolabili e doveva “ubbidir tacendo”.

LA SENTENZA DI CONDANNA DELLA “NUOVA” SEZIONE DISCIPLINARE DEL CSM. I giudici della “nuova” Sezione disciplinare avevano l’ “opportunità” di utilizzare l’ordinanza di sospensione cautelare per “condannare” il dr. Tosti. Questi, però, ha fondato le sue difese proprio su quell’ordinanza, condividendola ed evidenziando gli errori giuridici che erano stati commessi: emendati i quali, non rimaneva altra alternativa che assolverlo con formula piena. La sezione disciplinare ha preferito condannare il dr. Tosti, rimuovendolo dalla magistratura. Ciò che sconcerta non è la “condanna”, ma la “motivazione” della condanna. Essa diverge infatti totalmente dalla motivazione dell’ordinanza di sospensione cautelare e, per altro verso, oblitera intenzionalmente di esaminare e di decidere tutte le eccezioni e tutti i rilievi esposti dall’incolpato nelle memorie, riducendo la partecipazione al processo del dr. Luigi Tosti al ruolo di spettatore e di larva spettrale. Altrettanto sconcertanti sono la superficialità, le contraddizioni, le illogicità e la cripticità che connotano la sentenza, sì da far fondatamente affermare che dopo la “LUCE” dell’ordinanza di sospensione si è precipitati nelle “TENEBRE” della sentenza di condanna. QUATTRO sono i “POSTULATI” su cui, in estrema sintesi, si regge la motivazione: 1. il primo postulato afferma -in aperto contrasto con quanto statuito dai giudici della precedente Sezione- che il CSM non è tenuto a pronunciarsi sulla legittimità delle “giustificazioni” che hanno indotto il dr. Tosti a rifiutarsi di tenere le udienze, ovverosia se la presenza del crocifisso leda o meno il principio supremo di laicità e i suoi diritti fondamentali: questo thema decidendum sarebbe stato infatti estromesso dal processo in seguito alla “modifica” del capo d’incolpazione intervenuta il 22.9.2009. 2. Il secondo postulato si fonda sull’assunto che la predisposizione di un’aula senza crocifisso costituisce un rimedio idoneo a salvaguardare il diritto di libertà religiosa dei non cattolici: di qui la giustificazione della rimozione del Tosti, essendosi costui rifiutato di tenere le udienze. 3. Il terzo postulato si fonda sull’assunto che nessun funzionario -e tanto meno un magistrato- può intimare all’Amministrazione ultimatum, subordinando la prestazione di un servizio al loro accoglimento, qualunque sia l’oggetto della richiesta. 4. Il quarto postulato afferma che il dott. Tosti non poteva pretendere la rimozione dei crocifissi da tutte le aule italiane e da tutte le aule del Tribunale di Camerino, ma soltanto dalla singola aula in cui teneva fisicamente le udienze.

IL PRIMO POSTULATO Questo postulato viene preannunciato in questi termini nella “motivazione” di rigetto delle istanze di riprese audiovisive (pag. 7): “nel caso in esame l’oggetto del giudizio disciplinare non è l’accertamento della liceità della presenza del crocifisso nelle aule, tema direttamente riferibile al contenuto di diritti fondamentali di generale interesse, ma assai più semplicemente la legittimità della reiterata sottrazione del dr. Tosti ai suoi doveri d’ufficio”. Il che, in buona sostanza, equivale ad affermare che, se un magistrato si rifiuta di prestare servizio perché è in coma o in ferie o in congedo per maternità, al nuovo CSM poco interessa valutare le cause che hanno costretto il magistrato a non lavorare: l’unica indagine che va compiuta è infatti quella di stabilire se la prestazione di servizio era o meno un atto che rientrava nelle sue mansioni. Ebbene, se si considera che era ed è assolutamente pacifico che la tenuta delle udienze rientra tra le mansioni ordinarie di qualsiasi magistrato e che il dr. Tosti fondava la legittimità del suo rifiuto solo e soltanto sulle “giustificazioni” da lui addotte, questa affermazione del CSM costituisce un’anticipazione di giudizio di colpevolezza che è stata formulata dai sei giudici ancor prima dell’apertura del dibattimento. Questo postulato viene poi ribadito in questi termini a pag. 13-14, sotto la rubrica significativamente titolata “L’oggetto del procedimento e la questione di principio addotta a motivazione della condotta contestata”: “La questione generale relativa alla esistenza o meno di un obbligo di esposizione del crocifisso negli uffici pubblici e della attuale vigenza e legittimità delle disposizioni regolamentari che lo prescrivono è al centro di un dibattito culturale e giuridico ancora in atto e che va oltre il presente processo. Esso può essere richiamato al solo fine di inquadrare compiutamente, quanto meno ai fini della valutazione dell’elemento psicologico, la condotta dell’incolpato. Occorre tuttavia precisare che, come osservato dallo stesso Procuratore Generale in udienza, e come risulta con assoluta evidenza dall’ordinanza con la quale la sezione disciplinare ha a suo tempo disposto la sospensione del dott. Tosti, la verifica della compatibilità tra i principi della laicità dello stato e di libertà di fede religiosa da una parte e la collocazione del crocifisso nelle aule di giustizia non è l’oggetto proprio e neanche l’oggetto principale del presente procedimento, nel quale deve essere valutata la compatibilità del rifiuto di tenere udienza -determinato dal fatto che in altro luogo e nello stesso o in altro momento la giustizia sia amministrata in presenza del simbolo religioso- ed il (rectius: col) rispetto delle regole organizzative del servizio, dei doveri del magistrato e delle esigenze funzionali del corretto esercizio della giurisdizione. Con questa criptica circonlocuzione la Sezione disciplinare conferma che essa non è chiamata a decidere il punto controverso prospettato dall’incolpato -e cioè “se la presenza dei crocifissi nelle aule giudiziarie, disposta dalla circolare fascista, leda o meno il principio supremo di laicità dello stato e i diritti di libertà religiosa del Tosti” (ci sarebbe in realtà da aggiungere anche il diritto di eguaglianza)- ma soltanto “se il dr. Tosti poteva rifiutarsi di tenere le udienze dopo che gli era stata messa a disposizione un’aula senza crocifisso”: questo, in effetti, è il significato da attribuire alla involuta espressione “compatibilità del rifiuto di tenere udienza -determinato dal fatto che in altro luogo e nello stesso o in altro momento la giustizia sia amministrata in presenza del simbolo religioso”. Inizialmente il CSM non giustifica le ragioni di questo restringimento del thema decidendum, ma ha cura di richiamare sia le conformi “osservazioni del Procuratore Generale in udienza” sia quanto “risulta con assoluta certezza dall’ordinanza di sospensione cautelare del Tosti”. Il primo richiamo del CSM è ovviamente inconsistente, perché le opinioni del P.G. non costituiscono “direttive” alle quali il CSM debba ottemperare. Il secondo richiamo desta invece notevole sconcerto, perché in realtà E’ ASSOLUTAMENTE FALSO che la “precedente” sezione disciplinare abbia asserito che non doveva essere vagliata la fondatezza delle pretese del Tosti di ottenere la rimozione dei crocifissi e, anzi, è vero l’esatto contrario: la precedente sezione disciplinare, infatti, non solo ha ritenuto doveroso questo accertamento, ma ha anche ritenuto che la pretesa di rimozione dei crocifissi da tutte le aule di giustizia italiane fosse fondata!!!!! Il vero motivo del “restringimento” del thema decidendum viene svelato a pag. 21, laddove il CSM puntualizza che, “come osservato dal rappresentante della Procura Generale in udienza, la contestazione del 22 settembre modifica radicalmente la prospettiva giuridica dell’incolpazione focalizzando il disvalore della condotta nelle violazione delle regole organizzative e nella sottrazione alla prestazione del servizio. In entrambe le prospettive (quella della prima e quella della seconda formulazione della contestazione) la materialità dei fatti è sempre la medesima (il non aver tenuto le udienze con conseguente disservizio), ma mentre nella prima la motivazione della mancata prestazione del servizio era determinante (pur non essendo idonea ad escludere la illiceità disciplinare), nella seconda essa diventa un accidente, riconducibile alla categoria accessoria della mera motivazione, mentre oggetto della verifica giurisdizionale deve essere la reiterata e ingiustificata violazione dei doveri istituzionali e professionali di diligenza e laboriosità e delle disposizioni relative alla prestazione del servizio.” In estrema sintesi, dunque, la limitazione del thema decidendum alla sola questione relativa alla “legittimità del rifiuto del Tosti di tenere le udienze anche nell’aula senza crocifisso” scaturisce -secondo il CSM- da una (supposta) modifica del capo d’incolpazione da parte del Proc. Gen. della Cassazione, che avrebbe espunto dal processo tutte le “motivazioni addotte dal Tosti a giustificazione del suo rifiuto”.

IL SECONDO POSTULATO. A pag. 15 la sezione disciplinare afferma che “la presenza del crocifisso, indipendentemente dalla legittimità o vigenza della norma regolamentare che la prevede, non determina in sé, per il solo fatto di essere generalmente osservata (cioè osservata in altre aule, diverse da quella “dedicata” al dr. Tosti: n.d.r.) una lesione diretta del fondamentale diritto soggettivo di libertà religiosa e di opinione del dott. Tosti, che potrebbe essere messo in discussione solo se gli fosse imposto l’obbligo di esercitare la giurisdizione, in contrasto con le sue più profonde e radicate convinzioni, sotto la sua tutela simbolica. Tale preliminare precisazione appare indispensabile per collocare l’oggetto del giudizio nei suoi esatti confini, dovendosi chiarire, prima di affrontare i termini della questione così come richiamata dall’incolpato, che la stessa non attiene, se non quale retroterra motivazionale, ai fatti in contestazione e alla condotta rimproverata al dott. Tosti.” Con questo brano involuto il CSM afferma, in sintesi, che il rifiuto di tenere le udienze non si giustifica, perché al Tosti fu offerto di tenerle in un’aula senza crocifissi e questo rimedio era idoneo a salvaguardare il suo diritto di libertà religiosa. Il CSM trascura, però, di vagliare le eccezioni sollevate dall’incolpato in merito all’assoluta inidoneità di questo rimedio a salvaguardare il rispetto del principio di laicità e dei suoi diritti di eguaglianza, di non discriminazione e di libertà religiosa sotto il profilo del non essere costretti a rivelare i propri convincimenti. Questo postulato viene poi ribadito a pag. 21, laddove il CSM, dopo essersi posto il quesito “se la pretesa (rectius: se il mancato accoglimento della pretesa) da parte dell’incolpato della rimozione generalizzata del crocifisso possa legittimare una così ripetuta e prolungata assenza dal servizio”, fornisce un’immediata risposta negativa asserendo che “era sempre possibile al dott. Tosti tenere le udienze in una stanza priva di simboli religiosi”, che “tale soluzione gli era stata formalmente suggerita” e che, infine, “era stata messa a disposizione del Tosti e di tutti i magistrati che avessero preferito utilizzarla un’aula senza crocifisso del tutto omologa alle altre, sicché poteva celebrare l’udienza in condizioni di pari dignità con ogni altro componente del tribunale”. Queste considerazioni sulla idoneità del rimedio dell’aula-ghetto vengono nuovamente ribadite a pag. 22 con questo passo motivazionale: “la possibilità per il dott. Tosti di tenere tranquillamente le udienze, in condizioni di piena legittimazione anche sociale, in un’aula priva di simboli religiosi, rompe qualsiasi nesso tra l’esercizio in concreto delle funzioni e la violazione del suo fondamentale diritto di libertà di religione (o di libertà dalla religione) asseritamente derivante dalla presenza, altrove, di un crocifisso”.

TERZO POSTULATO Con un evidente salto logico la sezione disciplinare afferma, a pagine 21-22, che il dr. Tosti con la lettera del 1° maggio 2005 ha inteso porre all’Amministrazione un ultimatum e che “a nessuno pubblico funzionario -e tanto meno ai magistrati- è dato di subordinare, in termini consoni a richieste ricattatorie ed estorsive, la prestazione doverosa del proprio servizio al soddisfacimento di pretese di carattere generale (cioè alla rimozione dei crocifissi da “tutte” le aule: n.d.r.), fossero anche mosse da motivazioni di carattere ideale, imponendo condizioni od ultimatum all’amministrazione di appartenenza. La possibilità del dr. Tosti di tenere tranquillamente udienza, in condizioni di piena legittimazione anche sociale, in un’aula priva di simboli religiosi, rompe qualsiasi nesso tra l’esercizio in concreto delle funzioni e la violazione del suo fondamentale diritto di libertà religiosa (o di libertà dalla religione) asseritamente derivante dalla presenza, altrove, di un crocifisso. La pretesa di subordinare l’adempimento del proprio dovere alla eliminazione in tutte le aule d’Italia del simbolo religioso ha la stessa coerenza logica e la stessa consistenza giuridica della pretesa delle sua eliminazione dalle aule scolastiche o del rifiuto apposto da un professore di scuola di tenere lezione perché il crocifisso è, viceversa, affisso alla parete dell’aula di giustizia ove un qualunque magistrato tiene udienza.” Questo postulato ricalca, in buona sostanza, il motto dell’“obbedir tacendo”. Il CSM si guarda bene dall’indicare quali siano i riferimenti normativi e le massime giurisprudenziali che lo supportano. Il che è sconcertante, perché il “nuovo” CSM aveva la possibilità di ricopiare le motivazioni che erano state addotte -sul punto- dai precedenti colleghi, e cioè che dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 1987 si ricavava il principio che i diritti inviolabili del dr. Tosti divenivano recessivi rispetto ad un altro valore costituzionale, quello dell’amministrazione della giustizia. Ebbene, l’aver scartato l’aurea opportunità di attingere alla vera motivazione per la quale il dr. Tosti è stato sospeso dalle funzioni e dallo stipendio da circa cinque anni, la dice lunga sulla consapevolezza del CSM dell’inconsistenza giuridica di quella “motivazione”: non si giustifica, altrimenti, perché mai sia stata obliterata. Comunque, con questo passo motivazione il CSM anticipa e conia anche il suo

QUARTO POSTULATO cioè asserisce che il Tosti poteva pretendere la rimozione dei crocifissi SOLO per l’aula dove era chiamato a svolgere le funzioni: la pretesa di rimuoverlo da TUTTE le aule d’Italia viene invece considerata, con termine del tutto atecnico, una “questione di principio”, cioè un pretesa priva di fondamento giuridico e di conseguente tutela giurisdizionale. Questa “opinione” del CSM viene confermata a pag. 15, laddove si afferma che “il dr. Tosti non aveva trovato nel circuito del controllo degli atti amministrativi una tutela soddisfacente e corrispondente alle sue aspettative, ma aveva mostrato di essere consapevole del fatto che la rimozione del crocifisso in aule diverse da quelle dove egli stesso esercitava la giurisdizione esulava in ogni caso dai suoi diretti poteri dispositivi.” In estrema sintesi, dunque, il “nuovo” CSM ritiene (in pieno contrasto col precedente CSM) che la pretesa del Tosti di ottenere la rimozione di TUTTI i crocifissi a salvaguarda del principio supremo di laicità e dei propri diritti inviolabili di libertà religiosa e di eguaglianza sono delle mere “questioni di principio”, del tutto prive di un fondamento giuridico e di tutela giurisdizionale. Questa opinione del CSM risulta confermata dal comunicato col quale il Presidente Avv. Nicola Mancino, subito dopo la condanna alla rimozione, ha dichiarato alla Stampa nazionale che «con l'intenzione di risolvere una questione di principio, il giudice Luigi Tosti s'era rifiutato di tenere udienza anche dopo che il Presidente del Tribunale gli aveva messo a disposizione un'aula senza il Crocifisso».

per approfondire...

Dossier crocifisso nelle aule

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