 |
Motivazioni per ricorso in cassazione avverso sentenza del
CSM
di
Luigi Tosti
CORTE
DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI Ricorso ex artt. 17 L.
N. 195/1958 e 60 D.P.R. N. 916/1958 proposto da Tosti Luigi,
C.F.: TSTLGU48M03C704G, res. a Rimini, Via Bastioni Orientali
n. 38, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in
calce al presente ricorso, dagli Avvocati: 1. Alessandro MANTERO
...... 2. Fabio PIERDOMINICI ...... 3. Carla CORSETTI con
studio in 03024 Ceprano (FR), Via Vittorio Alfieri n. 80,
tel. 0775 950214, ed elettivamente domiciliato in 00179 Roma.......;
AVVERSO
la sentenza della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore
della Magistratura n. 88/2010, pronunciata il 22.1.2010, depositata
il 26.5.2010 e notificata il 9 luglio 2010, relativa ai procedimenti
disciplinari riuniti nn. 12 e 190/2009 R.G., nonché contro
tutte le ordinanze presupposte e/o connesse di rigetto di
questioni preliminari, di istanze istruttorie, di ricusazione
etc. etc.
PREMESSA
Immaginate che Tizio, dopo aver prenotato un viaggio aereo
con la Compagnia di bandiera italiana, si presenti all’imbarco
assieme alla moglie, nera, e a due figli, mulatti, ma che
il personale di bordo impedisca ai suoi familiari di imbarcarsi,
adducendo l’esistenza di una circolare fascista del 1926 che
consente solo alle persone di razza bianca di viaggiare sugli
aerei pubblici. Dopo un attimo di sbigottimento, Tizio protesta
contro questa patente discriminazione razziale -che integra
addirittura il crimine di apartheid- ed afferma che la circolare
in questione deve ritenersi sicuramente abrogata perché incompatibile
con il principio sancito dall’art. 3 della Costituzione che
sancisce l’eguaglianza dei cittadini senza distinzione di
razza: ingiunge dunque ai propri familiari di entrare nell’aereo
senza indugio. Interviene
però il Comandante, che ordina l’immediata espulsione dall’aereo
della donna “negra” e dei due bambini “meticci”, perché la
loro presenza “disturba la sensibilità” dei passeggeri di
Superiore Razza bianca, ed invita Tizio ad occupare immediatamente
il suo posto prenotato.
Tizio, però, non accetta di imbarcarsi senza i familiari e
replica, anzi, che se i passeggeri di razza bianca non tollerano
di viaggiare assieme ai suoi familiari perché hanno la pelle
nera, anche lui non tollera di viaggiare assieme ai familiari
dei passeggeri ariani per il motivo opposto, è cioè perché
hanno la pelle bianca: dichiara dunque al Comandante che si
rifiuterà di imbarcarsi se non verranno prima espulsi dall’aereo
anche i “familiari” dei passeggeri ariani. A questo punto
il Comandante, per indurre Tizio a recedere dal “rifiuto”,
gli avanza la proposta “mediatoria” di farlo viaggiare nella
stiva dell’aereo: così -gli assicura il Comandante- non potrà
più dire che le presenze dei familiari dei passeggeri ariani
lo disturbino! Il nostro “puntiglioso” Tizio, però, respinge
con sdegno questa proposta, definendola una criminale “ghettizzazione”.
Il
Comandante, allora, per superare questa calzante obiezione
ha un’idea “geniale”: assicura a Tizio che nella stiva avranno
la facoltà di viaggiare anche i passeggeri di razza ariana
sicché -chiosa- “in nessun caso potrà affermare che sussista
una “ghettizzazione” ai suoi danni”. Tizio respinge però questo
“volpino” escamotage, facendo notare al Comandante che la
discriminazione in realtà persiste in tutta la sua interezza,
perché nella cabina “ufficiale” -cioè quella deputata al trasporto
dei passeggeri- potranno tranquillamente viaggiare i familiari
dei passeggeri di razza ariana, mentre i suoi familiari dovranno
rimanere a terra perché ritenuti “inferiori” a cagione del
colore nero della pelle!
Comunque, per avere l’immediato riscontro della “sincerità”
della proposta, Tizio ne inverte i termini, avanzando al Comandante
la controproposta di farlo viaggiare, assieme alla moglie
e ai figli, nella cabina passeggeri, e di consentire invece
ai passeggeri di razza ariana di viaggiare a loro scelta o
nella stiva dell’aereo o nella cabina passeggeri, lasciando
ovviamente a terra i loro familiari! La
controproposta non viene accolta, sicché Tizio, avuta la conferma
della sua doppiezza, si rifiuta di imbarcarsi sull’aereo senza
i suoi familiari ed intraprende poi un’azione giudiziaria
contro la Compagnia aerea, reclamando sia il rimborso dei
biglietti che il risarcimento dei danni materiali e morali
per la grave discriminazione subita.
Ebbene, immaginate che il Giudice, anziché reprimere gli atti
di criminale discriminazione e condannare in modo esemplare
la Compagnia aerea, respinga la domanda di Tizio “coniando”
queste “massime giuridiche”: “Non è dato a nessun passeggero,
ma in particolare ad un passeggero ammogliato con donna negra
e con prole meticcia, di imporre condizioni od ultimatum alle
Amministrazioni pubbliche di trasporto, subordinando, in termini
più consoni a richieste ricattatorie ed estorsive, il proprio
imbarco alla questione di principio di far imbarcare sull’aereo,
in ossequio ad un preteso principio di eguaglianza e non discriminazione,
i propri familiari di inferiore razza camita.
Il rifiuto di un passeggero di viaggiare su un aereo, motivato
dalla circostanza che la Compagnia ha impedito alla moglie
negra ed ai figli meticci di salire sullo stesso velivolo
perché la loro presenza disturbava la sensibilità dei passeggeri
di superiore razza bianca, deve ritenersi del tutto indebito
e, anzi, pretestuoso, tanto più se si considera che nel caso
di specie il Comandante dell’aeromobile aveva offerto al passeggero
l’opportunità di viaggiare tranquillamente nella stiva dell’aereo
in condizioni di piena legittimazione anche sociale, rompendo
così qualsiasi nesso tra il rifiuto di viaggiare e la circostanza
che, mentre i suoi familiari dovevano rimanere a terra perché
di razza negra e meticcia, i familiari dei passeggeri di superiore
razza ariana venivano invece regolarmente trasportati sull’aereo.
Dopo aver fatto galoppare la vostra immaginazione con questa
storia, vi chiediamo: da quale parte state, dalla parte di
Tizio -cioè della vittima del razzismo- oppure dalla parte
dei suoi aguzzini razzisti e del giudice che ne ha avallato
i crimini? In attesa della risposta, consideriamo, nella sua
estrema sintesi, ciò che è capitato al dr. Luigi Tosti. Il
dr. Luigi Tosti ha chiesto che venissero rimossi i crocifissi
dalle aule di giustizia perché lesivi (tra l’altro) del suo
diritto di eguaglianza. Il Presidente del Tribunale, però,
gli ha risposto che era giusto che i crocifissi venissero
esposti nelle aule di giustizia, perché così disponeva una
circolare fascista. Il dr. Tosti, allora, ha esposto al loro
fianco i propri simboli, credendo di vivere in un Paese in
cui anche i “negri” possono salire sugli aerei.
Il
Presidente, però, ha ordinato la loro immediata “rimozione”
perché “disturbavano” gli adepti della “Superiore” religione
Cattolica. Posto di fronte a questo palese atto di discriminazione
religiosa, il dr. Tosti ha minacciato di rifiutarsi di tenere
le udienze, se non fossero stati tolti dalle aule giudiziarie
i crocifissi o non fosse stato autorizzato ad esporvi le sue
menorà, rivendicando in tal modo il rispetto del diritto all’eguaglianza
e non discriminazione religiosa. Non avendo ottenuto risposta,
il dr. Tosti si è rifiutato di tenere le udienze dal 9 maggio
2005 in poi, perché non si consentiva al suo simbolo di “imbarcarsi”
sullo stesso “aereo” dove “viaggiavano” i simboli dei cattolici.
A questo punto il Presidente del Tribunale ha avanzato al
dr. Tosti la proposta “mediatoria” di “farlo viaggiare nella
stiva dell’aereo”, cioè di tenere le udienze nella sua “stanza”.
Ritenendo che la proposta integrasse una intollerabile “ghettizzazione”,
il dr. Tosti l’ha respinta. Il Presidente del Tribunale, allora,
ha avuto la geniale idea di invitarlo a “viaggiare” in un’altra
aula, appositamente allestita senza crocifisso, nella quale
avrebbero potuto “viaggiare” anche i giudici della Superiore
“Razza” Cattolica sicché -ha chiosato il Presidente- egli
non avrebbe più potuto affermare di essere “discriminato”.
Il puntiglioso dr. Tosti, però, ha respinto questo volpino
escamotage, facendo notare al “Comandante” del Tribunale che
la discriminazione persisteva in tutta la sua interezza: infatti
nella “cabina passeggeri” -cioè nelle aule “ufficiali” del
Tribunale di Camerino e in tutte le aule d’Italia- seguitavano
a “viaggiare” i crocifissi della Superiore Razza Cattolica,
mentre i suoi “familiari” -cioè le menorà- dovevano “rimanere
a terra”, cioè fuori del Tribunale.
In
ogni caso, per avere l’immediato riscontro della “sincerità”
della proposta, il dr. Tosti ne invertiva i termini, avanzando
al “Comandante” del Tribunale la controproposta di farlo “viaggiare”,
assieme alla sua “menorà”, nella “cabina passeggeri”, cioè
nelle aule “ufficiali”, e di consentire invece ai “passeggeri”
di Superiore Razza Cattolica di viaggiare a loro piacimento
o nella stiva dell’aereo, cioè nell’aula-ghetto, oppure nella
“cabina passeggeri”, cioè nelle aule “ufficiali”, lasciando
ovviamente “a terra”, cioè fuori del Tribunale, i loro tanto
amati “familiari”, cioè i crocifissi! La controproposta non
veniva però accolta, sicché il dr. Tosti, avutane la conferma
della doppiezza, persisteva nel rifiuto.
Le
Autorità, venute a conoscenza dei fatti, anziché attivarsi
contro i “razzisti” che discriminavano il dr. Tosti nell’ambiente
di lavoro, attivavano un procedimento disciplinare, in esito
al quale costui veniva rimosso dalla magistratura con queste
massime della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore
della Magistratura: “Non è dato a nessun magistrato, ma in
particolare ai magistrati di infima religione ebraica, di
imporre condizioni od ultimatum all’Amministrazione di appartenenza,
subordinando, in termini più consoni a richieste ricattatorie
ed estorsive, la trattazione delle udienze alla pretesa di
esporre, in ossequio ad un preteso principio di eguaglianza
e non discriminazione, l’infima menorà ebraica a fianco del
sacro crocifisso cattolico.
Il rifiuto di un magistrato di tenere le udienze, motivato
dalla circostanza che l’Amministrazione giudiziaria gli ha
impedito di esporre nelle aule la propria menorà perché giustamente
la sua presenza offendeva il crocifisso e recava disturbo
agli adepti della Superiore Religione Cattolica, deve ritenersi
del tutto indebito e, anzi, pretestuoso, tanto più se si considera
che nel caso di specie il Presidente del tribunale aveva offerto
al magistrato l’opportunità di tenere le udienze tranquillamente
in un’aula speciale, priva di simboli, in condizioni di piena
legittimazione anche sociale, rompendo così qualsiasi nesso
tra il rifiuto di tenere le udienze e la risibile circostanza
che, mentre la sua infima menorà veniva estromessa da tutte
le aule di quel tribunale e di tutti i tribunali, i crocifissi
della Superiore Razza Cattolica restavano invece regolarmente
affissi sia nelle altre aule dell’ufficio di appartenenza
che in quelle degli altri uffici giudiziari italiani”. Di
qui il presente ricorso.
L’ANTEFATTO
(1)
Nel 2003 tale Adel Smith, cittadino italiano di fede islamica,
avendo verificato che nelle aule della scuola elementare frequentata
dai suoi due figli erano esposti i SOLI crocifissi cattolici,
chiese ad una maestra di poter appendere un versetto del Corano,
reclamando così la stessa dignità e gli stessi diritti di
libertà religiosa che lo Stato italiano accorda ai cattolici.
(2)
La maestra in questione, ritenendo che anche gli islamici
fossero esseri umani e godessero dello stesso diritto di libertà
religiosa accordato ai cattolici, autorizzava di buon grado
l’esposizione di quell’indecifrabile versetto arabo.
(3)
Il giorno successivo, tuttavia, il direttore scolastico ordinava
l’immediata rimozione del versetto coranico perché “offendeva
la sensibilità dei cattolici.”
(4)
Il cittadino italiano Adel Smith, ritenendo che questo comportamento
discriminatorio ledesse i diritti di libertà religiosa dei
figli ed il suo diritto di impartire ai minori un’educazione
conforme ai propri convincimenti, attivava un ricorso d’urgenza
dinanzi al Tribunale civile dell’Aquila.
(5)
Il ricorso veniva deciso dal dott. Mario Montanaro che, essendo
per un deprecabile accidente un magistrato informato al rispetto
della Costituzione italiana e della Convenzione per la salvaguardia
dei Diritti dell’Uomo, ordinava la rimozione dei crocifissi
dalla scuola elementare di Ofena con un’ordinanza, pregevolissima,
depositata il 23 ottobre 2003.
(6)
Questa decisione suscitava le ire delle più Alte Cariche Istituzionali
della Repubblica Pontificia italiana e cioè del Papa, della
C.E.I., del Capo del Governo, del Presidente della Repubblica,
del Ministro di Giustizia e di quasi tutti i parlamentari,
i quali all’unisono consideravano “oltraggiosa” l’idea che
uno schifoso musulmano potesse accampare la stessa “dignità”
e gli stessi diritti dei cittadini di “superiore religione
cattolica”.
(7) Il dott. Montanaro veniva sottoposto ad un linciaggio
mediatico feroce, beccandosi epiteti come “pazzo”, “incompetente”
ed “esibizionista”, e veniva fatto oggetto di minacce di morte
da parte di anonimi e vigliacchi cattolici.
(8) Il Presidente della Repubblica Ciampi tuonava contro il
giudice Montanaro, auspicando che l’ordinanza venisse sollecitamente
annullata dal Tribunale in sede di riesame: il dictat veniva
immediatamente esaudito.
(9) Il Ministro di Giustizia Ing. Castelli, senza nemmeno
leggere l’ordinanza, disponeva un’immediata ispezione a carico
del dr. Mario Montanaro, imputandogli l’addebito di aver preso
un provvedimento “abnorme”.
(10) L’Ispettore Capo dott. Giovanni SCHIAVON (cfr. il doc.
n. 3, sottofascicolo Ispezione Min. Castelli, prodotto dal
ricorrente Luigi Tosti) prospettava l’opportunità di un procedimento
disciplinare, bollando il dr. Mario Montanaro come un magistrato
affetto da “deplorevole narcisismo giudiziario” e da “recondito
desiderio di protagonismo, anche se in parte giustificato
dalla sua giovane età”, che “non aveva tenuto in considerazione
le inopportune e laceranti conseguenze di conflittualità”
che il suo provvedimento avrebbe arrecato ai razzisti cattolici
(per inciso: il provvedimento “abnorme” del dr. Montanaro
è stato pedissequamente condiviso, dopo sei anni, dalla Corte
europea dei Diritti dell’Uomo!)
(11) Una “confraternita” di razzisti cattolici, autorizzata
dalla compiacente Amministrazione del Comune di Ofena nel
tempo record di due giorni, erigeva un’orrenda croce in ferro,
alta più di tre metri, davanti all’ingresso della scuola frequentata
dai due piccoli sporchi islamici: il tutto in rigoroso spregio
dei vigenti vincoli paesaggistici e con la connivente inerzia
dell’autorità giudiziaria penale.
(12)
Il Sindaco di Ofena, ispirato dalle sue “sane” radici cattoliche,
dichiarava durante la trasmissione televisiva “La vita in
diretta” che avrebbe regalato ai compagni di classe dei figli
di Smith dei vistosi crocifissi, da appendere al collo, in
modo che i bimbi islamici potessero averli ossessivamente
davanti agli occhi durante la loro permanenza nella scuola.
(13) Sempre su “lodevole” iniziativa dell’Amministrazione
clerico-catto-fascista di Ofena, le facciate del centro abitato
venivano dipinte con immensi murales raffiguranti crocifissi
ed altre ciclopiche immagini “sacre” del buon “Dio degli eserciti”.
(14) L’Amministrazione comunale realizzava anche una colossale
“Via Crucis”, con una trentina di “stazioni”, dipanantesi
nel centro abitato di Ofena, acciocché i due bimbi musulmani
vi passassero, a mo’ di forche caudine, durante i loro quotidiani
tragitti scolastici.
(15)
Tutto questo si consumava in mezzo all’assordante inerzia
delle Autorità Giudiziarie.
(16) I parlamentari della Repubblica italiana e i Sindaci
dei Comuni, poi, gareggiavano nel presentare arguti disegni
di legge per introdurre, financo con norme di revisione costituzionale,
l’obbligo della presenza dei crocifissi cattolici in tutti
gli uffici pubblici, ivi incluse le latrine: carcere duro,
salatissime sanzioni pecuniarie, roghi ed autodafé venivano
comminati a chi avesse osato rimuoverli o non esporli.
(17)
Infine, diverse amministrazioni regionali ed alcuni Ministri
della Colonia Vaticana sperperavano centinaia di migliaia
di euro degli italiani per acquistare nugoli di crocifissi,
il cui compito istituzionale era quello di “tenere alla larga
gli sporchi musulmani”, né più né meno di quanto sono deputate
a fare, in Transilvania, le “vampirifughe” trecce d’aglio.
IL FATTO
1°)
Cinque giorni dopo la pubblicazione dell’ordinanza del dr.
Montanaro - e cioè il 28 ottobre del 2003- alcuni avvocati
del Foro di Camerino si lamentavano col dr. Luigi Tosti per
l’improvvisa comparsa di un vistoso crocifisso su di una parete
laterale dell’aula d’udienza, adombrando l’ipotesi che vi
fosse stato affisso per polemica reazione contro il recente
provvedimento del giudice aquilano.
2°)
Ritenendo fondata questa lamentela, il dr. Tosti staccava
il crocifisso, allontanandosi poi dall’aula per altre incombenze.
3°) Di lì a poco sopraggiungeva il Cancelliere Rag. Crucianelli
Ermanno, di fede cattolica, che chiedeva agli avvocati chi
avesse rimosso il crocifisso: pur avendo appreso che il distacco
era opera del giudice, il Rag. Crucianelli lo riappendeva
al chiodo, infischiandosene della circostanza che la direzione
dell’udienza era una prerogativa del giudice, e non la sua
(artt. 168 e 175 c.p.c.).
4°)
Rientrato in aula, il dr. Tosti veniva avvisato dagli avvocati
del gesto compiuto dal Cancelliere. Chiesti chiarimenti, il
rag. Crucianelli affermava, con visibile risentimento, che
la “legge consentiva solo ai cattolici il privilegio di esporre
i simboli religiosi” (cfr. le risposte che il Crucianelli
non ha potuto rendere sul punto perché la sua testimonianza
non è stata ammessa dal Presidente della Sezione Disciplinare
avv. Mancino per toglierlo dall’imbarazzo).
5°)
All’obiezione del dr. Tosti che anche i cittadini di altre
religioni o non credenti avevano gli stessi diritti, il Rag.
Crucianelli replicava al Tosti con questa boriosa risposta:
“Questi sono problemi suoi” (cfr. doc. n. 2 del sottofascicolo
“Ispezione Ministro Castelli” dell’incolpato Tosti, nonché
le risposte che il Crucianelli non ha reso perché se ne è
impedita l’audizione).
6°) A quel punto il dr. Tosti, pur potendo far valere le sue
prerogative di supremazia gerarchica, preferiva chiedere l’intervento
del Presidente del Tribunale dr. Aldo Alocchi: questi, però,
essendo anch’egli di superiore fede cattolica, condivideva
l’operato del Crucianelli (cfr., sul punto, le non risposte
del teste Aldo Alocchi, anch’esso opportunamente non ammesso
dal Presidente Mancino per evitargli di rispondere a domande
imbarazzanti).
7°) Dopo aver accertato che l’ostensione dei crocifissi nelle
aule di giustizia era imposta soltanto dalla circolare del
Ministro fascista Rocco del 29.5.1926 n. 2134/1867 (“Prescrivo
che nelle aule di udienza, sopra il banco dei giudici e accanto
all’effige di Sua Maestà il Re sia restituito il Crocefisso,
secondo la nostra antica tradizione. Il simbolo venerato sia
solenne ammonimento di verità e giustizia), il dr. Tosti inoltrava
il 31.10.2003 al Ministro di Giustizia, al Presidente del
Tribunale ed al Presidente della Corte di Appello una richiesta
di rimozione dei crocifissi esponendo: a) che questa circolare
violava il principio di legalità amministrativa (art. 97 Cost:)
perché non esisteva alcuna legge che autorizzasse il Ministro
di Giustizia ad esporre simboli religiosi; b) che la presenza
dei crocifissi violava il principio supremo di laicità, come
peraltro affermato dalla IV Sezione della Cassazione penale
nella sent. 1.3.2000 n. 4273, imp. Montagnana; c) che l’imposizione
della presenza generalizzata dei crocifissi violava i diritti
primari di libertà religiosa e di eguaglianza dei cittadini
e dei dipendenti non credenti o di altra fede; d) che la necessità
di chiedere la rimozione dei crocifissi -per far valere il
rispetto del principio di laicità e dei propri diritti inviolabili
di libertà religiosa- cagionava anche la violazione del diritto
(negativo) di non essere costretti a manifestare i propri
convincimenti religiosi e/o di pensiero.
8°)
A questa missiva rispondeva con nota del 10.11.2003 soltanto
il Presidente della Corte di Appello che, dopo aver espresso
il parere che i crocifissi potevano essere rimossi solo dalla
Commissione di manutenzione del Tribunale di Camerino, interpellava
il Ministro di Giustizia per sapere se la circolare del 1926
fosse o meno ancora in vigore: ovviamente il Ministro si guardava
bene dal rispondere.
9°)
Il dr. Tosti replicava con missiva del 9.12.2003 (doc. n.
3 fasc. dell’incolpato), nella quale ribadiva la richiesta
di rimuovere i crocifissi o, in via alternativa, di poter
esporre a fianco del crocifisso la sua menorà ebraica, “osando”
in tal modo rivendicare la stessa dignità e gli stessi diritti
accordati ai cattolici.
10°)
Con nota del 23.12.2003 il Presidente del Tribunale di Camerino
Dott. Aldo Alocchi respingeva la richiesta di rimozione dei
crocifissi affermando, in totale spregio della sentenza della
Cassazione penale n. 4273/2000, che “la circolare costituiva
una norma interna tuttora vigente, in quanto né revocata o
modificata, né annullata per illegittimità”.
11°) Il Ministro di Giustizia Ing. Roberto Castelli non rispondeva
a nessuna delle missive e, anzi, disponeva un’ispezione a
carico del Tosti, che era costretto a recarsi presso l’Ispettorato
del Ministero di Giustizia, a Roma, per rispondere ad un serrato
interrogatorio sull’episodio del “distacco sacrilego del crocifisso
dal muro”, nel corso del quale veniva financo inquisito sui
suoi orientamenti religiosi.
12°)
Tutt’altro che intimorito, il dr. Tosti in data 1.4.2004 inoltrava
al Ministro di Giustizia, al Presidente del Tribunale di Camerino,
al Presidente della Corte d’Appello e, per conoscenza, al
Procuratore della Repubblica di Camerino un’ulteriore missiva
con la quale preannunciava che avrebbe esposto nelle aule
del Tribunale, a decorrere dal 5.4.2004, la sua menorà, rivendicando
in tal modo il rispetto della sua dignità e dei suoi pari
diritti di libertà religiosa.
13°)
Avendo successivamente appreso che il Sig. Adel Smith intendeva
aggregarsi all’iniziativa, il magistrato recedeva dal proposito
per motivi di opportunità.
14°)
Nell’aprile 2004 attivava un ricorso al TAR delle Marche col
quale chiedeva, anche in via di urgenza, la rimozione del
crocifisso da tutte le aule giudiziarie italiane, rappresentando
che solo per senso civico aveva sino ad allora desistito dal
rifiutarsi, per libertà di coscienza, di espletare le sue
mansioni lavorative in conformità dei principi affermati dalla
Cassazione penale nella decisione n. 4273/2000, laddove era
stato sentenziato che “costituisce giustificato motivo di
RIFIUTO dell’ufficio di presidente, scrutatore o segretario
di seggio elettorale la manifestazione della LIBERTA’ di COSCIENZA,
il cui esercizio determini un conflitto tra la PERSONALE ADESIONE
al PRINCIPIO SUPREMO di LAICITA’ dello STATO e l’ADEMPIMENTO
dell’INCARICO A CAUSA dell’ORGANIZZAZIONE ELETTORALE in relazione
alla PRESENZA, nella DOTAZIONE OBBLIGATORIA di ARREDI dei
LOCALI destinati a seggi elettorali, del CROCIFISSO o di altre
immagini religiose”.
15°)
Il Ministero di Giustizia si costituiva dinanzi al TAR, asserendo
che l’esposizione del crocifisso nelle aule giudiziarie era
legittima perché “l’art. 19 della Costituzione attribuiva
a “tutti” -e quindi anche allo Stato Italiano (n.d.r.: “laico”!!)-
il “diritto di professare in pubblico la propria fede”.
16°)
Con ordinanza del 22.9.2004 il TAR delle Marche respingeva
l’istanza cautelare perché riteneva che il preannunciato rifiuto
del dr. Tosti di tenere le udienze non avrebbe arrecato alcun
danno grave o irreparabile.
17°) Il dr. Tosti Luigi, allora, anziché astenersi dalla trattazione
delle udienze preferiva esporre nelle aule di udienza il logo
di un’associazione laica (UAAR), alla quale aveva nel frattempo
aderito. Il Presidente del Tribunale dr. Aldo Alocchi ordinava
la loro immediata rimozione e custodia in armadio blindato.
18°)
Chiesti chiarimenti sul “perché” di questa rimozione, al dr.
Tosti veniva risposto che “i simboli degli ebrei e degli atei
non potevano essere esposti nelle aule di giustizia perché
offendevano la sensibilità dei cattolici” (si leggano, sul
punto, le deposizioni testimoniali che il dr. Aldo Alocchi
non ha potuto rendere, perché il Presidente Avv. Nicola Mancino
non ne ha ammesso l’esame testimoniale per sottrarlo a domande
imbarazzanti da parte dell’incolpato Tosti).
19°) Il Ministro di Giustizia Castelli disponeva una seconda
ispezione a carico del Tosti per inquisirlo in merito all’esposizione
dei loghi dell’UAAR nelle aule di udienza.
20°) A dar man forte a questa criminale “discriminazione religiosa
di Stato” si aggiungevano numerosi anonimi “cattolici” che,
irritati dalla “pretesa” del Tosti di esporre l’infima menorà
ebraica a fianco del sacro crocifisso, iniziavano a tempestarlo
con lettere anonime con le quali si profondevano in ingiurie,
minacce ed “eleganti” eloqui del tipo (cfr. sottofascicolo
“E” del dr. Tosti, titolato “lettere anonime di cattolici”):
“affiancare al Cristo il simbolo di coloro che ne sono divenuti
carnefici è un sacrilegio che offende Gesù Cristo, esaltando
un popolo che si è macchiato di un orrendo delitto contro
Dio”; “crepa porco ateo terrorista. Comunista bastardo, porco
musulmano del cazzo con moglie troja”, “ti spediremo ad Allah,
fai testamento, preferisci essere ucciso con ago intinto a
veleno o con una pallottolina calibro 227 o 30-06 per cinghiale?”;
“Porco ateo terrorista, comunista bastardo: il crocifisso
non si tocca. Se non lo vuoi, sparati, giudice del cazzo.
Porco musulmano del cazzo con moglie troia, bastardo come
Adel Smith. Bestemmiatore maiale, crepa”; “Visto che il crocifisso
ti apporta fastidio, guarda il Corano, perché ti spediremo
ad Allah!! Devi sparire da Camerino e dall’Italia, e subito!!
Se non l’hai fatto, fai testamento, perché la tua ora sta
arrivando. Fatti scortare!! Allah ti abbia in gloria!! Il
tuo emigrare potrà aiutarti a salvarti, altrimenti.......”;
“Che Dio ti stramaledica per tutta la tua esistenza. Sei un
lurido sporco uomo comunista e delinquente. Speriamo che prima
possibile il crocifisso ti porti via da questo mondo.....sono
secoli e secoli che il crocifisso sta lì. Tu gli vuoi cambiare
posto. Fai schifo al mondo intero”: “Egregio signore, mi vergogno
per lei che sia rimasto in Italia, invece di andare via in
qualsiasi altro posto dove lo accoglierebbero a braccia aperte
per le sue insulse idee. Vede, noi andiamo d’accordissimo
con gli ebrei e con tutti, purché rispettino le nostre normative
e si comportino decentemente; “Sei un rinnegato e infame.
Actung: ti taglieremo quella testa di cazzo che hai”; “Tosti,
sei una faccia di cazzo e sei pure uno stronzo”; “Tosto Tosti,
vi do del voi come si usava fare con i lacchè ed i mezzadri
perché non meritate né il nobile lei né l’amichevole tu. Siete
un bambino un po’ ritardato mentalmente, cocciuto e cretino.
Peccato che non esista più il Tribunale del Santo Uffizio
per il motivo che assisterei con piacere all’auto da fe’ e
conseguente rogo.....”; “Ma è possibile che ci si mettano
anche gli ebrei a contestare il nostro crocifisso? Ma non
si rende conto che nessuno si può permettere di contestare
la nostra cultura, la nostra religione? Tutti coloro che non
si trovano bene nel nostro paese, che hanno pretese assurde,
perché non se ne vanno nei paesi più consoni alla loro natura?
siamo italiani, siamo cattolici e il nostro simbolo deve rimanere
dove è sempre stato. Il razzismo, caro giudice, lo avete creato
voi con l’olocausto e lo create, imperterriti, nel vostro
odio viscerale contro gli islamici, stessa razza, e verso
i cattolici.... Se lei è ebreo, perché non va ad abitare in
Israele, così potrà vedere il suo simbolo in ogni luogo? Lei
vive in Italia, esercita in una nazione sì laica, ma con profonde
radici cristiane cattoliche....Inoltre, quando non ci si trova
bene in un posto, se si è persone oneste e degne di rispetto
(parole per lei aliene) SI
DANNO LE DIMISSIONI e si parte per la nazione amata. Comodo
lucrare sul popolo e pretendere che, per far piacere a lei,
noi cattolici si debba togliere il nostro crocifisso per non
disturbare la sua mente”.
continua
>
 
Dossier
crocifisso nelle aule
|
|