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10 febbraio 2011
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Motivazioni per ricorso in cassazione avverso sentenza del CSM
di Luigi Tosti

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI Ricorso ex artt. 17 L. N. 195/1958 e 60 D.P.R. N. 916/1958 proposto da Tosti Luigi, C.F.: TSTLGU48M03C704G, res. a Rimini, Via Bastioni Orientali n. 38, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al presente ricorso, dagli Avvocati: 1. Alessandro MANTERO ...... 2. Fabio PIERDOMINICI ...... 3. Carla CORSETTI con studio in 03024 Ceprano (FR), Via Vittorio Alfieri n. 80, tel. 0775 950214, ed elettivamente domiciliato in 00179 Roma.......;

AVVERSO la sentenza della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 88/2010, pronunciata il 22.1.2010, depositata il 26.5.2010 e notificata il 9 luglio 2010, relativa ai procedimenti disciplinari riuniti nn. 12 e 190/2009 R.G., nonché contro tutte le ordinanze presupposte e/o connesse di rigetto di questioni preliminari, di istanze istruttorie, di ricusazione etc. etc.

PREMESSA Immaginate che Tizio, dopo aver prenotato un viaggio aereo con la Compagnia di bandiera italiana, si presenti all’imbarco assieme alla moglie, nera, e a due figli, mulatti, ma che il personale di bordo impedisca ai suoi familiari di imbarcarsi, adducendo l’esistenza di una circolare fascista del 1926 che consente solo alle persone di razza bianca di viaggiare sugli aerei pubblici. Dopo un attimo di sbigottimento, Tizio protesta contro questa patente discriminazione razziale -che integra addirittura il crimine di apartheid- ed afferma che la circolare in questione deve ritenersi sicuramente abrogata perché incompatibile con il principio sancito dall’art. 3 della Costituzione che sancisce l’eguaglianza dei cittadini senza distinzione di razza: ingiunge dunque ai propri familiari di entrare nell’aereo senza indugio. Interviene però il Comandante, che ordina l’immediata espulsione dall’aereo della donna “negra” e dei due bambini “meticci”, perché la loro presenza “disturba la sensibilità” dei passeggeri di Superiore Razza bianca, ed invita Tizio ad occupare immediatamente il suo posto prenotato.

Tizio, però, non accetta di imbarcarsi senza i familiari e replica, anzi, che se i passeggeri di razza bianca non tollerano di viaggiare assieme ai suoi familiari perché hanno la pelle nera, anche lui non tollera di viaggiare assieme ai familiari dei passeggeri ariani per il motivo opposto, è cioè perché hanno la pelle bianca: dichiara dunque al Comandante che si rifiuterà di imbarcarsi se non verranno prima espulsi dall’aereo anche i “familiari” dei passeggeri ariani. A questo punto il Comandante, per indurre Tizio a recedere dal “rifiuto”, gli avanza la proposta “mediatoria” di farlo viaggiare nella stiva dell’aereo: così -gli assicura il Comandante- non potrà più dire che le presenze dei familiari dei passeggeri ariani lo disturbino! Il nostro “puntiglioso” Tizio, però, respinge con sdegno questa proposta, definendola una criminale “ghettizzazione”.

Il Comandante, allora, per superare questa calzante obiezione ha un’idea “geniale”: assicura a Tizio che nella stiva avranno la facoltà di viaggiare anche i passeggeri di razza ariana sicché -chiosa- “in nessun caso potrà affermare che sussista una “ghettizzazione” ai suoi danni”. Tizio respinge però questo “volpino” escamotage, facendo notare al Comandante che la discriminazione in realtà persiste in tutta la sua interezza, perché nella cabina “ufficiale” -cioè quella deputata al trasporto dei passeggeri- potranno tranquillamente viaggiare i familiari dei passeggeri di razza ariana, mentre i suoi familiari dovranno rimanere a terra perché ritenuti “inferiori” a cagione del colore nero della pelle!

Comunque, per avere l’immediato riscontro della “sincerità” della proposta, Tizio ne inverte i termini, avanzando al Comandante la controproposta di farlo viaggiare, assieme alla moglie e ai figli, nella cabina passeggeri, e di consentire invece ai passeggeri di razza ariana di viaggiare a loro scelta o nella stiva dell’aereo o nella cabina passeggeri, lasciando ovviamente a terra i loro familiari! La controproposta non viene accolta, sicché Tizio, avuta la conferma della sua doppiezza, si rifiuta di imbarcarsi sull’aereo senza i suoi familiari ed intraprende poi un’azione giudiziaria contro la Compagnia aerea, reclamando sia il rimborso dei biglietti che il risarcimento dei danni materiali e morali per la grave discriminazione subita.

Ebbene, immaginate che il Giudice, anziché reprimere gli atti di criminale discriminazione e condannare in modo esemplare la Compagnia aerea, respinga la domanda di Tizio “coniando” queste “massime giuridiche”: “Non è dato a nessun passeggero, ma in particolare ad un passeggero ammogliato con donna negra e con prole meticcia, di imporre condizioni od ultimatum alle Amministrazioni pubbliche di trasporto, subordinando, in termini più consoni a richieste ricattatorie ed estorsive, il proprio imbarco alla questione di principio di far imbarcare sull’aereo, in ossequio ad un preteso principio di eguaglianza e non discriminazione, i propri familiari di inferiore razza camita.

Il rifiuto di un passeggero di viaggiare su un aereo, motivato dalla circostanza che la Compagnia ha impedito alla moglie negra ed ai figli meticci di salire sullo stesso velivolo perché la loro presenza disturbava la sensibilità dei passeggeri di superiore razza bianca, deve ritenersi del tutto indebito e, anzi, pretestuoso, tanto più se si considera che nel caso di specie il Comandante dell’aeromobile aveva offerto al passeggero l’opportunità di viaggiare tranquillamente nella stiva dell’aereo in condizioni di piena legittimazione anche sociale, rompendo così qualsiasi nesso tra il rifiuto di viaggiare e la circostanza che, mentre i suoi familiari dovevano rimanere a terra perché di razza negra e meticcia, i familiari dei passeggeri di superiore razza ariana venivano invece regolarmente trasportati sull’aereo.

Dopo aver fatto galoppare la vostra immaginazione con questa storia, vi chiediamo: da quale parte state, dalla parte di Tizio -cioè della vittima del razzismo- oppure dalla parte dei suoi aguzzini razzisti e del giudice che ne ha avallato i crimini? In attesa della risposta, consideriamo, nella sua estrema sintesi, ciò che è capitato al dr. Luigi Tosti. Il dr. Luigi Tosti ha chiesto che venissero rimossi i crocifissi dalle aule di giustizia perché lesivi (tra l’altro) del suo diritto di eguaglianza. Il Presidente del Tribunale, però, gli ha risposto che era giusto che i crocifissi venissero esposti nelle aule di giustizia, perché così disponeva una circolare fascista. Il dr. Tosti, allora, ha esposto al loro fianco i propri simboli, credendo di vivere in un Paese in cui anche i “negri” possono salire sugli aerei.

Il Presidente, però, ha ordinato la loro immediata “rimozione” perché “disturbavano” gli adepti della “Superiore” religione Cattolica. Posto di fronte a questo palese atto di discriminazione religiosa, il dr. Tosti ha minacciato di rifiutarsi di tenere le udienze, se non fossero stati tolti dalle aule giudiziarie i crocifissi o non fosse stato autorizzato ad esporvi le sue menorà, rivendicando in tal modo il rispetto del diritto all’eguaglianza e non discriminazione religiosa. Non avendo ottenuto risposta, il dr. Tosti si è rifiutato di tenere le udienze dal 9 maggio 2005 in poi, perché non si consentiva al suo simbolo di “imbarcarsi” sullo stesso “aereo” dove “viaggiavano” i simboli dei cattolici.

A questo punto il Presidente del Tribunale ha avanzato al dr. Tosti la proposta “mediatoria” di “farlo viaggiare nella stiva dell’aereo”, cioè di tenere le udienze nella sua “stanza”. Ritenendo che la proposta integrasse una intollerabile “ghettizzazione”, il dr. Tosti l’ha respinta. Il Presidente del Tribunale, allora, ha avuto la geniale idea di invitarlo a “viaggiare” in un’altra aula, appositamente allestita senza crocifisso, nella quale avrebbero potuto “viaggiare” anche i giudici della Superiore “Razza” Cattolica sicché -ha chiosato il Presidente- egli non avrebbe più potuto affermare di essere “discriminato”. Il puntiglioso dr. Tosti, però, ha respinto questo volpino escamotage, facendo notare al “Comandante” del Tribunale che la discriminazione persisteva in tutta la sua interezza: infatti nella “cabina passeggeri” -cioè nelle aule “ufficiali” del Tribunale di Camerino e in tutte le aule d’Italia- seguitavano a “viaggiare” i crocifissi della Superiore Razza Cattolica, mentre i suoi “familiari” -cioè le menorà- dovevano “rimanere a terra”, cioè fuori del Tribunale.

In ogni caso, per avere l’immediato riscontro della “sincerità” della proposta, il dr. Tosti ne invertiva i termini, avanzando al “Comandante” del Tribunale la controproposta di farlo “viaggiare”, assieme alla sua “menorà”, nella “cabina passeggeri”, cioè nelle aule “ufficiali”, e di consentire invece ai “passeggeri” di Superiore Razza Cattolica di viaggiare a loro piacimento o nella stiva dell’aereo, cioè nell’aula-ghetto, oppure nella “cabina passeggeri”, cioè nelle aule “ufficiali”, lasciando ovviamente “a terra”, cioè fuori del Tribunale, i loro tanto amati “familiari”, cioè i crocifissi! La controproposta non veniva però accolta, sicché il dr. Tosti, avutane la conferma della doppiezza, persisteva nel rifiuto.

Le Autorità, venute a conoscenza dei fatti, anziché attivarsi contro i “razzisti” che discriminavano il dr. Tosti nell’ambiente di lavoro, attivavano un procedimento disciplinare, in esito al quale costui veniva rimosso dalla magistratura con queste massime della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura: “Non è dato a nessun magistrato, ma in particolare ai magistrati di infima religione ebraica, di imporre condizioni od ultimatum all’Amministrazione di appartenenza, subordinando, in termini più consoni a richieste ricattatorie ed estorsive, la trattazione delle udienze alla pretesa di esporre, in ossequio ad un preteso principio di eguaglianza e non discriminazione, l’infima menorà ebraica a fianco del sacro crocifisso cattolico.

Il rifiuto di un magistrato di tenere le udienze, motivato dalla circostanza che l’Amministrazione giudiziaria gli ha impedito di esporre nelle aule la propria menorà perché giustamente la sua presenza offendeva il crocifisso e recava disturbo agli adepti della Superiore Religione Cattolica, deve ritenersi del tutto indebito e, anzi, pretestuoso, tanto più se si considera che nel caso di specie il Presidente del tribunale aveva offerto al magistrato l’opportunità di tenere le udienze tranquillamente in un’aula speciale, priva di simboli, in condizioni di piena legittimazione anche sociale, rompendo così qualsiasi nesso tra il rifiuto di tenere le udienze e la risibile circostanza che, mentre la sua infima menorà veniva estromessa da tutte le aule di quel tribunale e di tutti i tribunali, i crocifissi della Superiore Razza Cattolica restavano invece regolarmente affissi sia nelle altre aule dell’ufficio di appartenenza che in quelle degli altri uffici giudiziari italiani”. Di qui il presente ricorso.

L’ANTEFATTO

(1) Nel 2003 tale Adel Smith, cittadino italiano di fede islamica, avendo verificato che nelle aule della scuola elementare frequentata dai suoi due figli erano esposti i SOLI crocifissi cattolici, chiese ad una maestra di poter appendere un versetto del Corano, reclamando così la stessa dignità e gli stessi diritti di libertà religiosa che lo Stato italiano accorda ai cattolici.

(2) La maestra in questione, ritenendo che anche gli islamici fossero esseri umani e godessero dello stesso diritto di libertà religiosa accordato ai cattolici, autorizzava di buon grado l’esposizione di quell’indecifrabile versetto arabo.

(3) Il giorno successivo, tuttavia, il direttore scolastico ordinava l’immediata rimozione del versetto coranico perché “offendeva la sensibilità dei cattolici.”

(4) Il cittadino italiano Adel Smith, ritenendo che questo comportamento discriminatorio ledesse i diritti di libertà religiosa dei figli ed il suo diritto di impartire ai minori un’educazione conforme ai propri convincimenti, attivava un ricorso d’urgenza dinanzi al Tribunale civile dell’Aquila.

(5) Il ricorso veniva deciso dal dott. Mario Montanaro che, essendo per un deprecabile accidente un magistrato informato al rispetto della Costituzione italiana e della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, ordinava la rimozione dei crocifissi dalla scuola elementare di Ofena con un’ordinanza, pregevolissima, depositata il 23 ottobre 2003.

(6) Questa decisione suscitava le ire delle più Alte Cariche Istituzionali della Repubblica Pontificia italiana e cioè del Papa, della C.E.I., del Capo del Governo, del Presidente della Repubblica, del Ministro di Giustizia e di quasi tutti i parlamentari, i quali all’unisono consideravano “oltraggiosa” l’idea che uno schifoso musulmano potesse accampare la stessa “dignità” e gli stessi diritti dei cittadini di “superiore religione cattolica”.

(7) Il dott. Montanaro veniva sottoposto ad un linciaggio mediatico feroce, beccandosi epiteti come “pazzo”, “incompetente” ed “esibizionista”, e veniva fatto oggetto di minacce di morte da parte di anonimi e vigliacchi cattolici.

(8) Il Presidente della Repubblica Ciampi tuonava contro il giudice Montanaro, auspicando che l’ordinanza venisse sollecitamente annullata dal Tribunale in sede di riesame: il dictat veniva immediatamente esaudito.

(9) Il Ministro di Giustizia Ing. Castelli, senza nemmeno leggere l’ordinanza, disponeva un’immediata ispezione a carico del dr. Mario Montanaro, imputandogli l’addebito di aver preso un provvedimento “abnorme”.

(10) L’Ispettore Capo dott. Giovanni SCHIAVON (cfr. il doc. n. 3, sottofascicolo Ispezione Min. Castelli, prodotto dal ricorrente Luigi Tosti) prospettava l’opportunità di un procedimento disciplinare, bollando il dr. Mario Montanaro come un magistrato affetto da “deplorevole narcisismo giudiziario” e da “recondito desiderio di protagonismo, anche se in parte giustificato dalla sua giovane età”, che “non aveva tenuto in considerazione le inopportune e laceranti conseguenze di conflittualità” che il suo provvedimento avrebbe arrecato ai razzisti cattolici (per inciso: il provvedimento “abnorme” del dr. Montanaro è stato pedissequamente condiviso, dopo sei anni, dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo!)

(11) Una “confraternita” di razzisti cattolici, autorizzata dalla compiacente Amministrazione del Comune di Ofena nel tempo record di due giorni, erigeva un’orrenda croce in ferro, alta più di tre metri, davanti all’ingresso della scuola frequentata dai due piccoli sporchi islamici: il tutto in rigoroso spregio dei vigenti vincoli paesaggistici e con la connivente inerzia dell’autorità giudiziaria penale.

(12) Il Sindaco di Ofena, ispirato dalle sue “sane” radici cattoliche, dichiarava durante la trasmissione televisiva “La vita in diretta” che avrebbe regalato ai compagni di classe dei figli di Smith dei vistosi crocifissi, da appendere al collo, in modo che i bimbi islamici potessero averli ossessivamente davanti agli occhi durante la loro permanenza nella scuola.

(13) Sempre su “lodevole” iniziativa dell’Amministrazione clerico-catto-fascista di Ofena, le facciate del centro abitato venivano dipinte con immensi murales raffiguranti crocifissi ed altre ciclopiche immagini “sacre” del buon “Dio degli eserciti”.

(14) L’Amministrazione comunale realizzava anche una colossale “Via Crucis”, con una trentina di “stazioni”, dipanantesi nel centro abitato di Ofena, acciocché i due bimbi musulmani vi passassero, a mo’ di forche caudine, durante i loro quotidiani tragitti scolastici.

(15) Tutto questo si consumava in mezzo all’assordante inerzia delle Autorità Giudiziarie.

(16) I parlamentari della Repubblica italiana e i Sindaci dei Comuni, poi, gareggiavano nel presentare arguti disegni di legge per introdurre, financo con norme di revisione costituzionale, l’obbligo della presenza dei crocifissi cattolici in tutti gli uffici pubblici, ivi incluse le latrine: carcere duro, salatissime sanzioni pecuniarie, roghi ed autodafé venivano comminati a chi avesse osato rimuoverli o non esporli.

(17) Infine, diverse amministrazioni regionali ed alcuni Ministri della Colonia Vaticana sperperavano centinaia di migliaia di euro degli italiani per acquistare nugoli di crocifissi, il cui compito istituzionale era quello di “tenere alla larga gli sporchi musulmani”, né più né meno di quanto sono deputate a fare, in Transilvania, le “vampirifughe” trecce d’aglio.

IL FATTO

1°) Cinque giorni dopo la pubblicazione dell’ordinanza del dr. Montanaro - e cioè il 28 ottobre del 2003- alcuni avvocati del Foro di Camerino si lamentavano col dr. Luigi Tosti per l’improvvisa comparsa di un vistoso crocifisso su di una parete laterale dell’aula d’udienza, adombrando l’ipotesi che vi fosse stato affisso per polemica reazione contro il recente provvedimento del giudice aquilano.

2°) Ritenendo fondata questa lamentela, il dr. Tosti staccava il crocifisso, allontanandosi poi dall’aula per altre incombenze.

3°) Di lì a poco sopraggiungeva il Cancelliere Rag. Crucianelli Ermanno, di fede cattolica, che chiedeva agli avvocati chi avesse rimosso il crocifisso: pur avendo appreso che il distacco era opera del giudice, il Rag. Crucianelli lo riappendeva al chiodo, infischiandosene della circostanza che la direzione dell’udienza era una prerogativa del giudice, e non la sua (artt. 168 e 175 c.p.c.).

4°) Rientrato in aula, il dr. Tosti veniva avvisato dagli avvocati del gesto compiuto dal Cancelliere. Chiesti chiarimenti, il rag. Crucianelli affermava, con visibile risentimento, che la “legge consentiva solo ai cattolici il privilegio di esporre i simboli religiosi” (cfr. le risposte che il Crucianelli non ha potuto rendere sul punto perché la sua testimonianza non è stata ammessa dal Presidente della Sezione Disciplinare avv. Mancino per toglierlo dall’imbarazzo).

5°) All’obiezione del dr. Tosti che anche i cittadini di altre religioni o non credenti avevano gli stessi diritti, il Rag. Crucianelli replicava al Tosti con questa boriosa risposta: “Questi sono problemi suoi” (cfr. doc. n. 2 del sottofascicolo “Ispezione Ministro Castelli” dell’incolpato Tosti, nonché le risposte che il Crucianelli non ha reso perché se ne è impedita l’audizione).

6°) A quel punto il dr. Tosti, pur potendo far valere le sue prerogative di supremazia gerarchica, preferiva chiedere l’intervento del Presidente del Tribunale dr. Aldo Alocchi: questi, però, essendo anch’egli di superiore fede cattolica, condivideva l’operato del Crucianelli (cfr., sul punto, le non risposte del teste Aldo Alocchi, anch’esso opportunamente non ammesso dal Presidente Mancino per evitargli di rispondere a domande imbarazzanti).

7°) Dopo aver accertato che l’ostensione dei crocifissi nelle aule di giustizia era imposta soltanto dalla circolare del Ministro fascista Rocco del 29.5.1926 n. 2134/1867 (“Prescrivo che nelle aule di udienza, sopra il banco dei giudici e accanto all’effige di Sua Maestà il Re sia restituito il Crocefisso, secondo la nostra antica tradizione. Il simbolo venerato sia solenne ammonimento di verità e giustizia), il dr. Tosti inoltrava il 31.10.2003 al Ministro di Giustizia, al Presidente del Tribunale ed al Presidente della Corte di Appello una richiesta di rimozione dei crocifissi esponendo: a) che questa circolare violava il principio di legalità amministrativa (art. 97 Cost:) perché non esisteva alcuna legge che autorizzasse il Ministro di Giustizia ad esporre simboli religiosi; b) che la presenza dei crocifissi violava il principio supremo di laicità, come peraltro affermato dalla IV Sezione della Cassazione penale nella sent. 1.3.2000 n. 4273, imp. Montagnana; c) che l’imposizione della presenza generalizzata dei crocifissi violava i diritti primari di libertà religiosa e di eguaglianza dei cittadini e dei dipendenti non credenti o di altra fede; d) che la necessità di chiedere la rimozione dei crocifissi -per far valere il rispetto del principio di laicità e dei propri diritti inviolabili di libertà religiosa- cagionava anche la violazione del diritto (negativo) di non essere costretti a manifestare i propri convincimenti religiosi e/o di pensiero.

8°) A questa missiva rispondeva con nota del 10.11.2003 soltanto il Presidente della Corte di Appello che, dopo aver espresso il parere che i crocifissi potevano essere rimossi solo dalla Commissione di manutenzione del Tribunale di Camerino, interpellava il Ministro di Giustizia per sapere se la circolare del 1926 fosse o meno ancora in vigore: ovviamente il Ministro si guardava bene dal rispondere.

9°) Il dr. Tosti replicava con missiva del 9.12.2003 (doc. n. 3 fasc. dell’incolpato), nella quale ribadiva la richiesta di rimuovere i crocifissi o, in via alternativa, di poter esporre a fianco del crocifisso la sua menorà ebraica, “osando” in tal modo rivendicare la stessa dignità e gli stessi diritti accordati ai cattolici.

10°) Con nota del 23.12.2003 il Presidente del Tribunale di Camerino Dott. Aldo Alocchi respingeva la richiesta di rimozione dei crocifissi affermando, in totale spregio della sentenza della Cassazione penale n. 4273/2000, che “la circolare costituiva una norma interna tuttora vigente, in quanto né revocata o modificata, né annullata per illegittimità”.

11°) Il Ministro di Giustizia Ing. Roberto Castelli non rispondeva a nessuna delle missive e, anzi, disponeva un’ispezione a carico del Tosti, che era costretto a recarsi presso l’Ispettorato del Ministero di Giustizia, a Roma, per rispondere ad un serrato interrogatorio sull’episodio del “distacco sacrilego del crocifisso dal muro”, nel corso del quale veniva financo inquisito sui suoi orientamenti religiosi.

12°) Tutt’altro che intimorito, il dr. Tosti in data 1.4.2004 inoltrava al Ministro di Giustizia, al Presidente del Tribunale di Camerino, al Presidente della Corte d’Appello e, per conoscenza, al Procuratore della Repubblica di Camerino un’ulteriore missiva con la quale preannunciava che avrebbe esposto nelle aule del Tribunale, a decorrere dal 5.4.2004, la sua menorà, rivendicando in tal modo il rispetto della sua dignità e dei suoi pari diritti di libertà religiosa.

13°) Avendo successivamente appreso che il Sig. Adel Smith intendeva aggregarsi all’iniziativa, il magistrato recedeva dal proposito per motivi di opportunità.

14°) Nell’aprile 2004 attivava un ricorso al TAR delle Marche col quale chiedeva, anche in via di urgenza, la rimozione del crocifisso da tutte le aule giudiziarie italiane, rappresentando che solo per senso civico aveva sino ad allora desistito dal rifiutarsi, per libertà di coscienza, di espletare le sue mansioni lavorative in conformità dei principi affermati dalla Cassazione penale nella decisione n. 4273/2000, laddove era stato sentenziato che “costituisce giustificato motivo di RIFIUTO dell’ufficio di presidente, scrutatore o segretario di seggio elettorale la manifestazione della LIBERTA’ di COSCIENZA, il cui esercizio determini un conflitto tra la PERSONALE ADESIONE al PRINCIPIO SUPREMO di LAICITA’ dello STATO e l’ADEMPIMENTO dell’INCARICO A CAUSA dell’ORGANIZZAZIONE ELETTORALE in relazione alla PRESENZA, nella DOTAZIONE OBBLIGATORIA di ARREDI dei LOCALI destinati a seggi elettorali, del CROCIFISSO o di altre immagini religiose”.

15°) Il Ministero di Giustizia si costituiva dinanzi al TAR, asserendo che l’esposizione del crocifisso nelle aule giudiziarie era legittima perché “l’art. 19 della Costituzione attribuiva a “tutti” -e quindi anche allo Stato Italiano (n.d.r.: “laico”!!)- il “diritto di professare in pubblico la propria fede”.

16°) Con ordinanza del 22.9.2004 il TAR delle Marche respingeva l’istanza cautelare perché riteneva che il preannunciato rifiuto del dr. Tosti di tenere le udienze non avrebbe arrecato alcun danno grave o irreparabile.

17°) Il dr. Tosti Luigi, allora, anziché astenersi dalla trattazione delle udienze preferiva esporre nelle aule di udienza il logo di un’associazione laica (UAAR), alla quale aveva nel frattempo aderito. Il Presidente del Tribunale dr. Aldo Alocchi ordinava la loro immediata rimozione e custodia in armadio blindato.

18°) Chiesti chiarimenti sul “perché” di questa rimozione, al dr. Tosti veniva risposto che “i simboli degli ebrei e degli atei non potevano essere esposti nelle aule di giustizia perché offendevano la sensibilità dei cattolici” (si leggano, sul punto, le deposizioni testimoniali che il dr. Aldo Alocchi non ha potuto rendere, perché il Presidente Avv. Nicola Mancino non ne ha ammesso l’esame testimoniale per sottrarlo a domande imbarazzanti da parte dell’incolpato Tosti).

19°) Il Ministro di Giustizia Castelli disponeva una seconda ispezione a carico del Tosti per inquisirlo in merito all’esposizione dei loghi dell’UAAR nelle aule di udienza.

20°) A dar man forte a questa criminale “discriminazione religiosa di Stato” si aggiungevano numerosi anonimi “cattolici” che, irritati dalla “pretesa” del Tosti di esporre l’infima menorà ebraica a fianco del sacro crocifisso, iniziavano a tempestarlo con lettere anonime con le quali si profondevano in ingiurie, minacce ed “eleganti” eloqui del tipo (cfr. sottofascicolo “E” del dr. Tosti, titolato “lettere anonime di cattolici”): “affiancare al Cristo il simbolo di coloro che ne sono divenuti carnefici è un sacrilegio che offende Gesù Cristo, esaltando un popolo che si è macchiato di un orrendo delitto contro Dio”; “crepa porco ateo terrorista. Comunista bastardo, porco musulmano del cazzo con moglie troja”, “ti spediremo ad Allah, fai testamento, preferisci essere ucciso con ago intinto a veleno o con una pallottolina calibro 227 o 30-06 per cinghiale?”; “Porco ateo terrorista, comunista bastardo: il crocifisso non si tocca. Se non lo vuoi, sparati, giudice del cazzo. Porco musulmano del cazzo con moglie troia, bastardo come Adel Smith. Bestemmiatore maiale, crepa”; “Visto che il crocifisso ti apporta fastidio, guarda il Corano, perché ti spediremo ad Allah!! Devi sparire da Camerino e dall’Italia, e subito!! Se non l’hai fatto, fai testamento, perché la tua ora sta arrivando. Fatti scortare!! Allah ti abbia in gloria!! Il tuo emigrare potrà aiutarti a salvarti, altrimenti.......”; “Che Dio ti stramaledica per tutta la tua esistenza. Sei un lurido sporco uomo comunista e delinquente. Speriamo che prima possibile il crocifisso ti porti via da questo mondo.....sono secoli e secoli che il crocifisso sta lì. Tu gli vuoi cambiare posto. Fai schifo al mondo intero”: “Egregio signore, mi vergogno per lei che sia rimasto in Italia, invece di andare via in qualsiasi altro posto dove lo accoglierebbero a braccia aperte per le sue insulse idee. Vede, noi andiamo d’accordissimo con gli ebrei e con tutti, purché rispettino le nostre normative e si comportino decentemente; “Sei un rinnegato e infame. Actung: ti taglieremo quella testa di cazzo che hai”; “Tosti, sei una faccia di cazzo e sei pure uno stronzo”; “Tosto Tosti, vi do del voi come si usava fare con i lacchè ed i mezzadri perché non meritate né il nobile lei né l’amichevole tu. Siete un bambino un po’ ritardato mentalmente, cocciuto e cretino. Peccato che non esista più il Tribunale del Santo Uffizio per il motivo che assisterei con piacere all’auto da fe’ e conseguente rogo.....”; “Ma è possibile che ci si mettano anche gli ebrei a contestare il nostro crocifisso? Ma non si rende conto che nessuno si può permettere di contestare la nostra cultura, la nostra religione? Tutti coloro che non si trovano bene nel nostro paese, che hanno pretese assurde, perché non se ne vanno nei paesi più consoni alla loro natura? siamo italiani, siamo cattolici e il nostro simbolo deve rimanere dove è sempre stato. Il razzismo, caro giudice, lo avete creato voi con l’olocausto e lo create, imperterriti, nel vostro odio viscerale contro gli islamici, stessa razza, e verso i cattolici.... Se lei è ebreo, perché non va ad abitare in Israele, così potrà vedere il suo simbolo in ogni luogo? Lei vive in Italia, esercita in una nazione sì laica, ma con profonde radici cristiane cattoliche....Inoltre, quando non ci si trova bene in un posto, se si è persone oneste e degne di rispetto (parole per lei aliene) SI DANNO LE DIMISSIONI e si parte per la nazione amata. Comodo lucrare sul popolo e pretendere che, per far piacere a lei, noi cattolici si debba togliere il nostro crocifisso per non disturbare la sua mente”.

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Dossier crocifisso nelle aule

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