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Costituzione della Repubblica Romana
di
staff*
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA, 1849
PRINCIPII FONDAMENTALI
I. La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo
dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica.
II. Il regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la
libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né
privilegi di nascita o casta.
III.
La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il
miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti
i cittadini.
IV. La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta
ogni nazionalità: propugna l'italiana.
V.
I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza
non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.
VI.
La piú equa distribuzione possibile degli interessi locali,
in armonia coll'interesse politico dello Stato è la norma
del riparto territoriale della Repubblica.
VII. Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei
diritti civili e politici.
VIII.
Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte
le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del
potere spirituale.
Titolo
I DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI
Art.
1. — Sono cittadini della Repubblica: Gli originarii della
Repubblica; Coloro che hanno acquistata la cittadinanza per
effetto delle leggi precedenti; Gli altri Italiani col domicilio
di sei mesi; Gli stranieri col domicilio di dieci anni; I
naturalizzati con decreto del potere legislativo.
Art.
2. — Si perde la cittadinanza: Per naturalizzazione, o per
dimora in paese straniero con animo di non piú tornare; Per
l'abbandono della patria in caso di guerra, o quando è dichiarata
in pericolo; Per accettazione di titoli conferiti dallo straniero;
Per accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare
presso lo straniero, senza autorizzazione del governo della
Repubblica; l'autorizzazione è sempre presunta quando si combatte
per la libertà d'un popolo; Per condanna giudiziale.
Art.
3. — Le persone e le proprietà sono inviolabili.
Art.
4. — Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto,
o per mandato di giudice, né essere distolto dai suoi giudici
naturali. Nessuna Corte o Commissione eccezionale può istituirsi
sotto qualsiasi titolo o nome. Nessuno può essere carcerato
per debiti.
Art.
5. — Le pene di morte e di confisca sono proscritte.
Art.
6. — Il domicilio è sacro: non è permesso penetrarvi che nei
casi e modi determinati dalla legge.
Art. 7. — La manifestazione del pensiero è libera; la legge
ne punisce l'abuso senza alcuna censura preventiva.
Art. 8. — L'insegnamento è libero. Le condizioni di moralità
e capacità, per chi intende professarlo, sono determinate
dalla legge.
Art.
9. — Il segreto delle lettere è inviolabile.
Art. 10. — Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente
e collettivamente.
Art.
11. — L'associazione senz'armi e senza scopo di delitto, è
libera.
Art.
12. — Tutti i cittadini appartengono alla guardia nazionale
nei modi e colle eccezioni fissate dalla legge.
Art. 13. — Nessuno può essere astretto a perdere la proprietà
delle cose, se non in causa pubblica, e previa giusta indennità.
Art.
14. — La legge determina le spese della Repubblica, e il modo
di contribuirvi. Nessuna tassa può essere imposta se non per
legge, nè percetta per tempo maggiore di quello dalla legge
determinato.
Titolo
II DELL'ORDINAMENTO POLITICO
Art. 15. — Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall'Assemblea,
dal Consolato, dall'Ordine giudiziario.
Titolo
III DELL'ASSEMBLEA
Art.
16. — L'Assemblea è costituita da Rappresentanti del popolo.
Art. 17. — Ogni cittadino che gode i diritti civili e politici
a 21 anno è elettore, a 25 è eleggibile.
Art.
18. — Non può essere rappresentante del popolo un pubblico
funzionario nominato dai consoli o dai ministri.
Art.
19. — Il numero dei rappresentanti è determinato in proporzione
di uno ogni ventimila abitanti.
Art.
20. — I Comizi generali si radunano ogni tre anni nel 21 aprile.
Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale,
diretto e pubblico.
Art. 21. — L'Assemblea si riunisce il 15 maggio successivamente
all'elezione. Si rinnova ogni tre anni.
Art.
22. — L'Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini altrimenti,
e dispone della forza armata di cui crederà aver bisogno.
Art. 23. — L'Assemblea è indissolubile e permanente, salvo
il diritto di aggiornarsi per quel tempo che crederà. Nell'intervallo
può essere convocata ad urgenza sull'invito del presidente
co' segretari, di trenta membri, o del Consolato.
Art.
24. — Non è legale se non riunisce la metà, piú uno dei suoi
rappresentanti. Il numero qualunque de' presenti decreta i
provvedimenti per richiamare gli assenti.
Art. 25. — Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Può costituirsi
in comitato segreto.
Art. 26. — I rappresentanti del popolo sono inviolabili per
le opinioni emesse nell'Assemblea, restando inerdetta qualunque
inquisizione.
Art.
27. — Ogni arresto o inquisizione contro un rappresentante
è vietato senza permesso dell'Assemblea, salvo il caso di
delitto flagrante. Nel caso di arresto in flagranza di delitto,
l'Assemblea che ne sarà immediatamente informata, determina
la continuazione o cessazione del processo. Questa disposizione
si applica al caso in cui un cittadino carcerato fosse eletto
rappresentante.
Art.
28. — Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo
cui non può rinunziare.
Art.
29. — L'Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace,
della guerra, e dei trattati.
Art.
30. — La proposta delle leggi appartiene ai rappresentanti
e al Consolato.
Art.
31. — Nessuna proposta ha forza di legge, se non dopo adottata
con due deliberazioni prese all'intervallo non minore di otto
giorni, salvo all'Assemblea di abbreviarlo in caso d'urgenza.
Art. 32. — Le leggi adottate dall'Assemblea vengono senza
ritardo promulgate dal Consolato in nome di Dio e del popolo.
Se il Consolato indugia, il presidente dell'Assemblea fa la
promulgazione.
Titolo
IV DEL CONSOLATO E DEL MINISTERO
Art. 33. — Tre sono i consoli. Vengono nominati dall'Assemblea
a maggioranza di due terzi di suffragi. Debbono essere cittadini
della repubblica, e dell'età di 30 anni compiti.
Art.
34. — L'ufficio dei consoli dura tre anni. Ogni anno uno dei
consoli esce d'ufficio. Le due prime volte decide la sorte
fra i tre primi eletti. Niun console può essere rieletto se
non dopo trascorsi tre anni dacché uscí di carica.
Art.
35. — Vi sono sette ministri di nomina del Consolato: 1. Degli
affari interni; 2. Degli affari esteri; 3. Di guerra e marina;
4. Di finanze; 5. Di grazia e giustizia; 6. Di agricoltura,
commercio, industria e lavori pubblici; 7. Del culto, istruzione
pubblica, belle arti e beneficenza.
Art.
36. — Ai consoli sono commesse l'esecuzione delle leggi, e
le relazioni internazionali.
Art.
37. — Ai consoli spetta la nomina e revocazione di quegli
impieghi che la legge non riserva ad altra autorità; ma ogni
nomina e revocazione deve esser fatta in consiglio de' ministri.
Art. 38. — Gli atti dei consoli, finché non sieno contrassegnati
dal ministro incaricato dell'esecuzione, restano senza effetto.
Basta la sola firma dei consoli per la nomina e revocazione
dei ministri.
Art.
39. — Ogni anno, ed a qualunque richiesta dell'Assemblea,
i consoli espongono lo stato degli affari della Repubblica.
Art. 40. — I ministri hanno il diritto di parlare all'Assemblea
sugli affari che li risguardano.
Art.
41. — I consoli risiedono nel luogo ove si convoca l'Assemblea,
né possono escire dal territorio della Repubblica senza una
risoluzione dell'Assemblea sotto pena di decadenza.
Art. 42. — Sono alloggiati a spese della Repubblica, e ciascuno
riceve un appuntamento di scudi tremila e seicento.
Art.
43. — I consoli e i ministri sono responsabili.
Art.
44. — I consoli e i ministri possono essere posti in stato
d'accusa dall'Assemblea sulla proposta di dieci rappresentanti.
La dimanda deve essere discussa come una legge.
Art.
45. — Ammessa l'accusa, il console è sospeso dalle sue funzioni.
Se assoluto, ritorna all'esercizio della sua carica, se condannato,
passa a nuova elezione.
Titolo
V DEL CONSIGLIO DI STATO
Art. 46. — Vi è un consiglio di stato, composto da quindici
consiglieri nominati dall'Assemblea.
Art.
47. — Esso deve essere consultato dai Consoli, e dai ministri
sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze
esecutive; può esserlo sulle realzioni politiche.
Art.
48. — Esso emana que' regolamenti pei quali l'Assemblea gli
ha dato una speciale delegazione. Le altre funzioni sono determinate
da una legge particolare.
Titolo
VI DEL POTERE GIUDIZIARIO
Art. 49. — I giudici nell'esercizio delle loro funzioni non
dipendono da altro potere dello Stato.
Art.
50. — Nominati dai consoli ed in consiglio de' ministri sono
inamovibili, non possono essere promossi, né trasclocati che
con proprio consenso, né sospesi, degradati, o destituiti
se non dopo regolare procedura e sentenza.
Art.
51. — Per le contese civili vi è una magistratura di pace.
Art.
52. — La giustizia è amministrata in nome del popolo pubblicamente;
ma il tribunale, a causa di moralità, può ordinare che la
discussione sia fatta a porte chiuse.
Art. 53. — Nelle cause criminali al popolo appartiene il giudizio
del fatto, ai tribunali l'applicazione della legge. La istituzione
dei giudici del fatto è determinata da legge relativa.
Art.
54. — Vi è un pubblico ministero presso i tribunali della
Repubblica.
Art.
55. — Un tribunale supremo di giustizia giudica, senza che
siavi luogo a gravame, i consoli ed i ministri messi in istato
di accusa. Il tribunale supremo si compone del presidente,
di quattro giudici piú anziani della cassazione, e di giudici
del fatto, tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna
provincia. L'Assemblea designa il magistrato che deve esercitare
le funzioni di pubblico ministero presso il tribunale supremo.
È d'uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la
condanna.
Titolo
VII DELLA FORZA PUBBLICA
Art. 56. — L'ammontare della forza stipendiata di terra e
di mare è determinato da una legge, e solo per una legge può
essere aumentato o diminuito.
Art. 57. — L'esercito si forma per arruolamento volontario,
o nel modo che la legge determina.
Art. 58. — Nessuna truppa straniera può essere assoldata,
né introdotta nel territorio della Repubblica, senza decreto
dell'Assemblea.
Art.
59. — I generali sono nominati dall'Assemblea sopra proposta
del Consolato.
Art. 60. — La distribuzione dei corpi di linea e la forza
delle interne guarnigioni sono determinate dall'Assemblea,
né possono subire variazioni, o traslocamento anche momentaneo,
senza di lei consenso.
Art. 61. — Nella guardia nazionale ogni grado è conferito
per elezione.
Art.
62. — Alla guardia nazionale è affidato principalmente il
mantenimento dell'ordine interno e della costituzione.
Titolo
VIII DELLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
Art. 63. — Qualunque riforma di costituzione può essere solo
domandata nell'ultimo anno della legislatura da un terzo almeno
dei rappresentanti.
Art.
64. — L'Assemblea delibera per due volte sulla domanda all'intervallo
di due mesi. Opinando l'Assemblea per la riforma alla maggioranza
di due terzi, vengono convocati i comizii generali, onde eleggere
i rappresentanti per la costituente, in ragione di uno ogni
15 mila abitanti.
Art.
65. — L'Assemblea di revisione è ancora assemblea legislativa
per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere tre mesi.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
Art. 66. — Le operazioni della costituente attuale saranno
specialmente dirette alla formazione della legge elettorale,
e delle altre leggi organiche necessarie all'attuazione della
costituzione.
Art.
67. — Coll'apertura dell'Assemblea legislativa cessa il mandato
della costituente.
Art.
68. — Le leggi e i regolamenti esistenti restano in vigore
in quanto non si oppongono alla costituzione, e finché non
sieno abrogati.
Art.
69. — Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma.
Il Presidente G. Galletti
I Vice-Presidenti A. Saliceti - E. Alloccatelli
I Segretari G. Pennacchi - G. Cocchi A. Fabretti - A. Zambianchi
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il presente documento viene proposto dal coordinatore della
Commissione "Memoria storica" dell'Osservatorio,
Piero Stagno, a fini di documentazione e riflessione
 
Lo
Statuto albertino
La
Costitituzione degli Stati Uniti
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