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Statuto albertino
di
staff*
Lo Statuto Albertino (Regno di Sardegna e Regno d'Italia)
[4 marzo 1848]
CARLO
ALBERTO per la grazia di Dio RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI
GERUSALEMME Ecc. Ecc. Ecc.
Con
lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere
quanto avevamo annunziato ai Nostri amatissimi sudditi col
Nostro proclama dell' 8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui
abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarii
che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro
crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo
unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse
ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione
dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione.
Considerando
Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute
nel presente Statuto Fondamentale come un mezzo il più sicuro
di raddoppiare coi vincoli d'indissolubile affetto che stringono
all'Italia Nostra Corona un Popolo, che tante prove Ci ha
dato di fede, d'obbedienza e d'amore, abbiamo determinato
di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedire
le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte
e felice si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e
saprà meritarsi un glorioso avvenire.
Perciò
di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del
Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di
Statuto e Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della
Monarchia, quanto segue:
Art.
1. - La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola
Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono
tollerati conformemente alle leggi.
Art.
2. - Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo.
Il Trono è ereditario secondo la legge salica.
Art.
3. - Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato
dal Re e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati.
Art.
4. - La persona del Re è sacra ed inviolabile.
Art.
5. - Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il
Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra
e di mare; dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza,
di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che
l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi
le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un
onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato,
non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.
Art.
6. - Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti
e regolamenti necessarii per l'esecuzione delle leggi, senza
sospenderne l'osservanza, o dispensarne.
Art. 7. - Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.
Art. 8. - Il Re può far grazia e commutare le pene.
Art.
9. - Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne
le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo
caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.
Art.
10. - La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna
delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi,
o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà
presentata prima alla Camera dei Deputati.
Art.
11. - Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiti.
Art.
12. - Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo
parente, nell'ordine della successione al trono sarà Reggente
del Regno, se ha compiti gli anni vent'uno.
Art.
13. - Se, per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza,
questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente,
che sarà entrato in esercizio, conserverà la Reggenza fino
alla maggiorità del Re.
Art.
14. - In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà
alla Regina Madre.
Art.
15. - Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci
giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.
Art.
16. - Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono
applicabili al caso, in cui il Re maggiore si trovi nella
fisica impossibilità di regnare. Però, se l'Erede presuntivo
del trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso
di pieno diritto il Reggente.
Art. 17. - La Regina Madre è tutrice del Re finché egli abbia
compiuta l'età di sette anni; da questo punto la tutela passa
al Reggente.
Art.
18. - I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria,
o concernenti all'esecuzione delle Provvisioni d'ogni natura
provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.
Art.
19. - La dotazione della Corona è conservata durante il Regno
attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.
Il Re continuerà ad avere l'uso dei reali palazzi, ville e
giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i
beni mobili spettanti alla corona, di cui sarà fatto inventario
a diligenza di un Ministro responsabile. Per l'avvenire la
dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno
dalla prima legislatura, dopo l'avvenimento del Re al Trono.
Art.
20. - Oltre i beni, che il Re attualmente possiede in proprio,
formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse
in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito, durante
il suo Regno. Il Re può disporre del suo patrimonio privato
sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto
alle regola delle leggi civili, che limitano la quantità disponibile.
Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che
reggono le altre proprietà.
Art. 21. - Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo
del Principe ereditario giunto alla maggiorità, od anche prima
in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei Principi della
Famiglia e del Sangue Reale delle condizioni predette; alle
doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.
Art.
22. - Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle Camere
riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.
Art.
23. - Il Reggente prima d'entrare in funzioni, presta il giuramento
di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto
e le leggi dello Stato.
DEI
DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI
Art.
24. - Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado,
sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i
diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche
civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi.
Art.
25. - Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione
dei loro averi, ai carichi dello Stato.
Art. 26. - La libertà individuale è guarentita. Niuno può
essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi
previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive.
Art.
27. - Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare
può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme
ch'essa prescrive.
Art. 28. - La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime
gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici
e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo
permesso del Vescovo.
Art. 29. - Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono
inviolabili. Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente
accertato, lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto
o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle
leggi.
Art.
30. - Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non
è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.
Art.
31. - Il debito pubblico è garantito. Ogni impegno dello Stato
verso i suoi creditori è inviolabile.
Art. 32. - E' riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente
e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne
l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. Questa disposizione
non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti
al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle
leggi di polizia.
DEL
SENATO
Art. 33. - Il Senato è composto di membri nominati a vita
dal Re, in numero non limitato, aventi l'età, di quarant'anni
compiuti, e scelti nelle categorie seguenti: 1° Gli Arcivescovi
e Vescovi dello Stato; 2° Il Presidente della Camera dei Deputati;
3° I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;
4° I Ministri di Stato; 5° I Ministri Segretarii di Stato;
6° Gli Ambasciatori; 7° Gli Inviati straordinarii, dopo tre
anni di tali funzioni; 8° I Primi Presidenti e Presidenti
del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti; 9°
I Primi Presidenti dei Magistrati d'appello; 10° L'Avvocato
Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore
Generale, dopo cinque anni di funzioni; 11° I Presidenti di
Classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni;
12° I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera
dei Conti, dopo cinque anni di funzioni; 13° Gli Avvocati
Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d'appello,
dopo cinque anni di funzioni; 14° Gli Uffiziali Generali di
terra e di mare. Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr'Ammiragli
dovranno avere da cinque anni quel grado in attività; 15°
I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni; 16°
I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla
loro presidenza; 17° Gli Intendenti Generali, dopo sette anni
di esercizio; 18° I membri della Regia Accademia delle Scienze,
dopo sette anni di nomina; 19° I Membri ordinarii del Consiglio
superiore d'Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;
20° Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata
la Patria; 21° Le persone, che da tre anni pagano tremila
lire d'imposizione diretta in ragione de' loro beni, o della
loro industria.
Art.
34. - I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto
parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente.
Entrano in Senato a vent'un anno, ed hanno voto a venticinque.
Art.
35. - Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati
dal Re. Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarii.
Art.
36. - Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con
decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento,
e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare
i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati. In questi casi
il Senato non è capo politico. Esso non può occuparsi se non
degli affari giudiziarii, per cui fu convocato, sotto pena
di nullità.
Art.
37. - Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può
essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato.
Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai
suoi membri.
Art.
38. - Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite,
i matrimoni e le morti dei Membri della Famiglia Reale, sono
presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne' suoi archivi.
DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI
Art.
39. - La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai
Collegii Elettorali conformemente alla legge.
Art. 40. - Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera,
se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent'anni,
non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sé
gli altri requisiti voluti dalla legge.
Art.
41. - I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non
le sole provincie in cui furono eletti. Nessun mandato imperativo
può loro darsi dagli Elettori.
Art. 42. - I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro
mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.
Art.
43. - Il Presidente, i Vice-Presidenti e i Segretarii della
Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio
seno al principio d'ogni sessione per tutta la sua durata.
Art.
44. - Se un Deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue
funzioni, il Collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato
per fare una nuova elezione.
Art.
45. - Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso
di flagrante delitto, nel tempo della sessione, né tradotto
in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso
della Camera.
Art.
46. - Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti
contro di un Deputato durante la sessione della Camera, come
neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla
medesima.
Art.
47. - La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri
del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.
DISPOSIZIONI
COMUNI ALLE DUE CAMERE
Art. 48. - Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati
cominciano e finiscono nello stesso tempo. Ogni riunione di
una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale,
e gli atti ne sono intieramente nulli.
Art.
49. - I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio
delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli
al Re di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato
e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile
del Re e della Patria.
Art.
50. - Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo
ad acuna retribuzione od indennità.
Art.
51. - I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione
delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.
Art.
52 - Le sedute delle Camere sono pubbliche. Ma, quando dieci
membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare
in segreto.
Art.
53. - Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali
né valide, se la maggiorità assoluta dei loro membri non è
presente.
Art.
54. - Le deliberazioni non possono essere prese se non alla
maggiorità de' voti.
Art. 55. - Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata
dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i
lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera,
la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed
approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re. Le discussioni
si faranno articolo per articolo.
Art.
56. - Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei
tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella
stessa sessione.
Art.
57. - Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare
petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da
una Giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare
se debbano essere prese in considerazione, ed, in caso affermativo,
mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizii
per gli opportuni riguardi.
Art. 58. - Nissuna petizione può essere presentata personalmente
alle Camere. Le Autorità costituite hanno solo il diritto
di indirizzar petizioni in nome collettivo.
Art. 59. - Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione,
né sentire altri, fuori dei proprii membri, dei Ministri,
e dei Commissarii del Governo.
Art.
60. - Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare
della validità, dei titoli di ammessione dei proprii membri.
Art.
61. - Così il Senato, come la Camera dei Deputati, determina
per mezzo d'un suo Regolamento interno, il modo secondo il
quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.
Art.
62. - La lingua italiana è la lingua officiale delle Camere.
E' però facoltativo di servirsi della francese ai membri,
che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso, od in risposta
ai medesimi.
Art.
63. - Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione;
e per isquittinio segreto. Quest'ultimo mezzo sarà sempre
impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per
ciò che concerne al personale.
Art.
64. - Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.
DEI
MINISTRI
Art.
65. - Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.
Art.
66. - I Ministri non hanno voto deliberativo nell'uno o nell'altra
Camera se non quando ne sono membri. Essi vi hanno sempre
l'ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano.
Art.
67. - I Ministri sono risponsabili. Le Leggi e gli Atti del
Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di
un Ministro.
DELL'ORDINE
GIUDIZIARIO
Art. 68, - La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in
suo Nome dai Giudici ch'Egli istituisce.
Art.
69. - I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di
mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.
Art.
70. - I Magistrati, Tribunali, e Giudici attualmente esistenti
sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione
giudiziaria se non in forza di una legge.
Art.
71. - Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali.
Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni
straordinarie.
Art.
72 - Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti
in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.
Art.
73. - L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio,
spetta esclusivamente al potere legislativo.
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 74. - Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione
dei comuni e delle provincie sono regolati dalla legge.
Art. 75. - La Leva militare è regolata dalla legge.
Art.
76. - E' istituita una Milizia Comunale sovra basi fissate
dalla legge.
Art.
77. - Lo Stato conserva la sua bandiera: e la coccarda azzurra
è la sola nazionale.
Art.
78. - Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti sono mantenuti
con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate
in altro uso fuorché in quello prefisso dalla propria istituzione.
Il Re può creare altri Ordini, e prescriverne gli statuti.
Art.
79. - I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro, che vi
hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi. Art. 80. -
Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una
potenza estera senza l'autorizzazione del Re.
Art. 81. - Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
Art.
82. - Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno
della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo
appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto
al pubblico servizio d'urgenza con Sovrane disposizioni secondo
i modi e le forme sin qui seguite, ommesse tuttavia le interinazioni
e registrazioni dei Magistrati, che sono fin d'ora abolite.
Art. 83. - Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si
riserva di fare le leggi sulla Stampa, sulle Elezioni, sulla
Milizia comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato.
Sino alla pubblicazione della legge sulla Stampa rimarranno
in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.
Art. 84. - I Ministri sono incaricati e responsabili della
esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni
transitorie.
Dato
in Torino addì quattro del mese di marzo l'anno del Signore
mille ottocento quarantotto, e del Regno Nostro il decimo
ottavo.
CARLO
ALBERTO
Il
Ministro e Primo Segretario di Stato per gli affari dell'Interno
BORELLI
Il primo Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici,
di Grazia e di Giustizia, Dirigente la Grande Cancelleria
AVET
Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Finanze DI
REVEL
Il Primo Segretario di Stato dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura,
e del Commercio DES AMBROIS
Il Primo Segretario di Stato per gli Affari Esteri E. DI SAN
MARZANO
Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Guerra e Marina
BROGLIA
Il Primo Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione C.
ALFIERI
*
il presente documento viene proposto dal coordinatore della
Commissione "Memoria storica" dell'Osservatorio,
Piero Stagno, a fini di documentazione e riflessione
 
La
Costitituzione degli Stati Uniti
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