22 maggio 2008

 
     

Breve storia dell'abolizione della pena di morte in Italia
di Claudio Giusti*

"Siamo tutti figli di Caino" Il 2 ottobre 2007, con la Legge Costituzionale numero uno, il nostro Paese ha concluso il cammino iniziato due secoli fa quando, il 30 novembre del 1786, il Granducato di Toscana aboliva la pena capitale. Abbiamo liberato l'Italia dal termine "pena di morte".

Non è stato facile: il percorso è stato lungo e irto di ostacoli. (1) Senza scomodare Guglielmo il Conquistatore, Tommaso Moro e altri pensatori (2), possiamo affermare che l'abolizionismo inizia nel 1764, con la pubblicazione dell'opuscolo intitolato "Dei delitti e delle pene" con cui il milanese Cesare Beccaria poneva al centro del dibattito intellettuale del tempo il tema della pena di morte. (3)

Italo Mereu ci ha brillantemente esposto (4) le contraddizioni, le ambiguità e i limiti del pensiero di Beccaria: ci ha spiegato come si debba distinguere fra il Beccaria mitizzato dai posteri e quello vero e come fosse invece coerente, nel 1797, l'abolizionismo di Giovanni Compagnoni. Verissimo.

Per fortuna il Movimento Abolizionista ha, in questi due secoli, accumulato una tale quantità di dati e di esperienze da rendere superfluo utilizzare il pensiero dell'illuminista milanese. Comunque, a difesa di Beccaria, vale la pena far notare le insuperabili difficoltà che avrebbe incontrato nel pubblicare un testo più radicale e come fossero incoerenti altri pensatori del suo tempo come John Stuart Mill e Thomas Jefferson, per non parlare poi dei francesi che, nel 1795, abolirono la pena di morte, ma a condizione che prima fosse proclamata una improbabile "pace generale", mentre Robespierre teneva il più bel discorso mai fatto contro la pena capitale e la Convenzione, seguendo le indicazioni del dottor Joseph Ignace Guillottin, adottava un nuovo e più umano strumento di morte.

Nel Settecento i supplizi erano raccapriccianti, preceduti dalla tortura e attuati con la massima crudeltà possibile. I condannati erano bruciati, bolliti, sbudellati e squartati. La stessa impiccagione era atroce e seguita dallo smembramento del disgraziato, vivo o morto che fosse. In Inghilterra i reati passibili di pena di morte erano più di 200 e Arthur Koestler, nel suo "Reflections On Hanging", afferma che i patiboli posti agli incroci delle strade inglesi erano così comuni che venivano usati come riferimento dalle neonate guide turistiche. (5)

Il Bill of Rights inglese del 1689 vietando le pene "crudeli e inusuali" si proponeva appunto di porre un limite alla ferocia dei carnefici e il nostro Beccaria, come Verri, ebbe il merito di porre il problema in modo chiaro e di fare interessare l'intelligencija illuminista all'idea che: "Non è utile la pena di morte per l'esempio di atrocità che dà agli uomini." Contraddizioni a parte il successo fu immenso. Messo all'indice in Italia "Dei delitti e delle pene" fu apprezzato da Voltaire e accolto con entusiasmo in tutta Europa.

Beccaria trovò sostenitori anche in America dove Benjamin Rush propose che la Costituzione stessa vietasse la pena capitale e dove sia Jefferson che Franklin erano abolizionisti. Per un quarto di secolo il suo testo fu letto, discusso, tradotto, stampato e ristampato. Poi arrivò la prima abolizione e i toscani la festeggiano con legittimo orgoglio, ma questo fu l'ultimo afflato di un mondo che stava per essere travolto dalla Rivoluzione.

L'abolizionismo illuminista fu schiacciato dal rullo compressore dei codici napoleonici prima e della reazione codina dopo. Il ritorno dei vecchi regimi coincise con un rinnovato entusiasmo per il boia di cui De Maistre fa il panegirico nel 1821: "Ogni grandezza, ogni potere, ogni sudditanza si basano sul boia: egli costituisce l'orrore e il legame della società umana. Togliete dal mondo questo agente e nello stesso istante l'ordine lascia il posto al caos, i troni s'inabissano e la società scompare." Credo sia impossibile trovare chi meglio esprima la natura terroristica della pena di morte, di come questa sia e sia sempre stata un fatto politico, una dimostrazione del potere assoluto dello stato sull'individuo. (6)

Oggi, con il mondo in gran parte abolizionista, questa posizione di "assolutismo statale" la troviamo in Oriente, in Giappone, Cina e Singapore, mentre negli Stati Uniti c'è l'altro estremo della giustificazione del patibolo: il volere democratico della maggioranza della popolazione. (7) Nondimeno, in questi ultimi duecento anni abbiamo constatato che le società non scompaiono con la scomparsa del patibolo e nemmeno la fiammella dell'ideale abolizionista scomparve con il Secolo dei Lumi. Sopravvisse in Francia grazie allo scrittore Victor Hugo (quello del Gobbo di Notre Dame) per ricomparire nel posto più inaspettato.

Il primo marzo 1847 lo stato americano del Michigan, che non aveva esecuzioni da dieci anni, divenne la prima giurisdizione stabilmente abolizionista, dimostrando così che è possibile vivere senza ammazzare la gente. (8) L'anno successivo l'abolizione tornava in Europa, a San Marino, mentre, nel 1849, sul finire della rivoluzione nazionale, sarà la gloriosa e dimenticata Repubblica Romana a scrivere (primo stato al mondo) nella propria Costituzione l'abolizione della pena capitale.

I patrioti italiani come Mazzini, Garibaldi e il forlivese Aurelio Saffi, conoscevano fin troppo bene l'uso reazionario e repressivo del patibolo e vollero liberarsene senza indugi e questa abolizione la scrissero nella loro legge fondamentale: "ART. 5. - Le pene di morte e di confisca sono proscritte" (9)

Durò solo un attimo. La Costituzione della Repubblica Romana (prima e, per 99 anni, unica costituzione democratica italiana) fu proclamata in Campidoglio il 3 luglio del 1849, mentre le truppe francesi occupavano la città. Fu un grande lascito e va a nostro disonore l'averlo dimenticato. Poi i patrioti italiani furono dispersi, perseguitati e uccisi, come il capopopolo romano Ciceruacchio, fucilato con il figlio dodicenne Lorenzo nell'agosto del 1849, e il loro sogno di libertà e unità sembrò finito per sempre.

Eppure, dopo solo un decennio, e questa volta con l'aiuto delle armi francesi, il sogno trionfava. Nelle frenetiche giornate della Seconda Guerra di Indipendenza fu di nuovo Firenze a rimettere in campo l'abolizione. Il 30 aprile del 1859 il Governo Provvisorio Toscano, onorando la memoria dei padri, aboliva la pena capitale nel Granducato, affermando che "fra noi la civiltà fu sempre più forte della scure del carnefice".

Sul momento la cosa non suscitò particolare interesse, ma poi, quando si riunì il Parlamento dell'Italia unita (il 17 marzo1861 viene proclamata l'unità del paese sotto il Re Vittorio Emanuele Secondo), ci si rese conto che la pena capitale sussisteva in tutto il Regno, ma non in Toscana. La Camera dei Deputati risolse con eleganza la spinosa questione. Dopo un vivace dibattito la Camera votò, il 13 marzo 1865, la fine della pena di morte per i reati di diritto comune.

Era stato Carlo Cattaneo a iniziare la battaglia, chiedendo la fine della pena capitale in nome del progresso e della civiltà, ma soprattutto per la sua dimostrata inutilità. A lui si unirono, con il loro "Giornale per l'abolizione della pena di morte" (1861-1865), i giuristi Pietro Ellero, che aveva "orrore per la schifosa danza" dell'impiccagione, e Francesco Carrara che la considerava più "illegittima" che inutile. A questi si uniranno Guerrazzi, Tommaseo, Carducci, Garibaldi e soprattutto Pasquale Stanislao Mancini: un raro caso di uomo politico che non annacquava il suo abolizionismo nel passaggio dai banchi dell'opposizione a quelli del governo.

Con lui la maggioranza dei deputati decise che: "Sarebbe difficile persuadersi che la Toscana [sia la] sola, dove la conservazione dell'ordine pubblico non ha bisogno di questa pena" (10). Purtroppo il Senato, che era di nomina regia, bloccò tutto e fummo ancora una volta battuti da San Marino che, nello stesso 1865, divenne abolizionista totale Ma l'uso del patibolo aveva i giorni contati.

Le esecuzioni cessarono, grazie all'amnistia, nel 1877 e, per i successivi cinquant'anni, l'Italia mostrò al mondo che si poteva vivere senza la pena capitale. Infatti la lotta abolizionista aveva preso nuovo vigore dopo la bocciatura senatoriale e Mancini prima e Zanardelli poi, con l'appoggio dei giuristi e dell'opinione pubblica, portarono il Parlamento a votare, il 28 novembre 1888, il nuovo Codice Penale e l'abolizione della pena capitale per i crimini comuni. Il desiderio di fornire al mondo un esempio di legislazione avanzata aveva vinto sulle obiezioni dei fautori del patibolo che, ispirandosi alla Germania come oggi si ispirano agli Usa, affermavano, allora come oggi, che la pena di morte è un deterrente e che la sua abolizione avrebbe causato un aumento degli omicidi (11).

Purtroppo l'abolizione era ben lungi dall'essere totale. Il patibolo era previsto nelle colonie, in guerra (12) e durante lo "stato d'assedio" (come quando, nel 1898, il generale Bava Beccaris prese a cannonate gli operai in sciopero). In ogni caso il nostro paese fece per mezzo secolo parte dello sparuto drappello dei paesi che già allora erano abolizionisti. (13). Il Codice Zanardelli entrò in vigore il 1° gennaio 1890 e lo rimase per i successivi quarant'anni.

Fu il fascismo a fare tornare il boia nel nostro paese. Le leggi fascistissime del 9 novembre 1926 punivano con la morte gli attentati al re e al duce. Poi, con il Codice Rocco del 1931, la pena di morte fu allargata agli omicidi comuni. Comunque è doveroso rammentare che i fascisti furono costretti a realizzare il loro Tribunale Speciale, visto che la Magistratura non era disponibile ad aderire ai loro desideri, come invece lo fu quella tedesca nei confronti del regime nazista.

La pena capitale (somministrata dal plotone d'esecuzione) rimase in Italia una ventina d'anni. Fu utilizzata con parsimonia (14) se paragonata a quanto accadeva in Germania e in Unione Sovietica, ma in aggiunta alle uccisioni "legali" occorre ricordare gli assassini e i crimini di guerra commessi sia prima che durante la Seconda Guerra Mondiale. Le ultime esecuzioni si tennero nella primavera del 1947 quando furono fucilati tre criminali comuni noti come "Quelli di Villarbasse". (15)

Italia e Germania abolirono la pena di morte immediatamente dopo la fine della guerra, mentre il Giappone non l'ha ancora fatto. Una delle molte ragioni può essere il senso di colpa dei due paesi europei che si considerano responsabili della guerra e volevano rompere con il loro passato dittatoriale anche in questo, mentre l'altro, per via delle bombe atomiche, si considera una vittima (16).

La nostra Costituente repubblicana non poteva fare altrimenti che abolire la pena di morte, ma lo fece con riserva lasciandola come estrema ipotesi nell'articolo 27 che recitava: "Non è ammessa la pena di morte se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra". Nei vent'anni successivi all'abolizione italiana accadde l'esatto contrario di quanto previsto dai forcaioli. Il tasso d'omicidio si ridusse drasticamente fino ad arrivare a un terzo di quello del 1948, passando dal 5,5 per centomila all' 1,4.

Il Canada, che nel 1976 ha abolito la pena di morte proprio mentre gli americani la facevano tornare, ha avuto un'esperienza identica e di nuovo l'Italia ha visto un vertiginoso calo degli omicidi nel decennio 1991 - 2002. (17) L'esperienza italiana, oltre a quella secolare di alcune giurisdizioni americane, dimostra al di là del ragionevole dubbio che la pena capitale non è un deterrente.

Ma la fede nel boia è dura a morire. A partire dagli anni del Terrorismo, e fino alle stragi mafiose del 1992, ci furono diversi tentativi di reintrodurre la pena di morte utilizzando lo stato di guerra interna (o di utilizzare la pena di morte per mettere l'Italia in una sorta di dittatura militare avvalendosi della voglia di vendetta del popolino), come non sono rari oggi i casi in cui, di fronte a qualche delitto particolarmente efferato e ben visibile appunto perché raro, i mezzi di informazione facciano del sensazionalismo e si alzino voci in favore di in impossibile ritorno del patibolo. In ogni caso questi tentativi fallirono grazie alla nostra Costituzione e all'Europa.

La richiesta si basava su di una teorica possibilità di dichiarare lo stato di guerra sul territorio nazionale, o su di una parte di esso, e la base giuridica era il Regio Decreto 773 del 18/06/1931 "Dello stato di pericolo pubblico e dello stato di guerra" (18). Questo reperto archeologico fa a pugni con la nostra Costituzione che non prevede alcun caso in cui i diritti che garantisce possano essere sollevati e in cui non esiste un Capo del governo che possa dichiarare la guerra, che è sempre intesa come conflitto esterno, come avviene in tutte le norme internazionali che prevedono eccezioni all'abolizione della pena di morte in tempo di pace (19).

Se il ripristino del patibolo incontrava insormontabili ostacoli legali interni, ancora maggiori erano quelli che avrebbe incontrato a livello internazionale, dove le organizzazioni sovranazionali dei partiti erano abolizioniste e dove sia il Consiglio d'Europa che l'Unione Europea lo erano in maniera adamantina.

L'Europa è da lungo tempo contrarissima alla pena capitale e non esiste, nemmeno in teoria, la possibilità che essa consenta che uno stato membro, dell'Unione Europea o del Consiglio d'Europa, faccia tornare il boia. A onor del vero occorre ricordare che, al contrario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo che non ne parla, la Convenzione Europea, nel suo Articolo 2, prevede espressamente la pena capitale, ma questa possibilità è stata sempre più limitata e ora, con il Tredicesimo Protocollo del 2002 e con l'esplicito divieto inserito nel progetto di Costituzione Europea, il nostro continente è "death penalty free".

Nel 1981 la Francia fu l'ultimo paese dell'Europa Occidentale ad abolire la pena di morte (grazie al Presidente Mitterandt e al suo ministro Robert Badinter) e questo consentì all'Europa di diventare il riferimento del Movimento Abolizionista mondiale. Con il Sesto Protocollo (1983) la possibilità di utilizzare la pena di morte fu ristretta al solo tempo di guerra e furono i paesi europei a convincere le Nazioni Unite ad approvare prima le Garanzie Ecosoc nel 1984 e poi, nell'indimenticabile 1989, il Secondo Protocollo (20).

Nel frattempo l'Italia non stava con le mani in mano e, il 13 ottobre 1994, aboliva la pena di morte dal codice militare, diventando uno dei 90 paesi abolizionisti totali. (21) La semplice cancellazione del termine "pena di morte" dalla nostra Costituzione, che pareva cosa di poche settimane, ha invece richiesto un tempo lunghissimo a dimostrazione che, dietro un unanimismo di facciata, non sono pochi i politicanti italiani che amerebbero "provare pubblicamente che si è pronti a assumere ciò che ci fa orrore quando ne vada della difesa della collettività" (22).

Oggi, con il tasso di omicidio più basso di sempre, possiamo infine fare nostre le parole della Legge Toscana del 30 novembre 1786: "abbiamo abolito con la presente Legge per sempre la Pena di Morte contro qualunque reo".

Viva l'Italia.

NOTE
1 La Legge Costituzionale numero 1 del 2 ottobre 2007 ha confermato l'abolizione della pena di morte in Italia abrogando la parte finale dell'Articolo 27 della Costituzione che prevedeva l'ipotesi di pena capitale per i delitti previsti dalle leggi militari di guerra. Questi però, grazie alla Legge 589 del 13 ottobre 1994, non erano più reati capitali

2 "Iddio ha proibito di uccidere chicchessia e noi ammazziamo con tanta facilità solo per quattro soldi rubati? " Tommaso Moro "Tre gradi di latitudine sovvertono tutta la giurisprudenza. Un meridiano decide della verità. (...) Singolare giustizia che ha come confine un fiume." Blaise Pascal

3 Cesare Beccaria, "Dei delitti e delle pene", A cura di Franco Venturi, Torino, Einaudi, 1995

4 Italo Mereu, "La morte come pena", Roma, Donzelli, 2000

5 Sulla crudeltà della pena di morte vedi: http://www.osservatoriosullalegalita.org/06/acom/01gen2/1900giuspenamors.htm

6 "Se egli ha ucciso, egli deve morire. Non vi è nessun surrogato, nessuna commutazione di pena, che possa soddisfare la giustizia." Kant Giustiniano precorre il Presidente Mao Tse Tung: "Correggi con forza, perché il supplizio di pochi faccia salvi gli altri" e "Punisci in modo duro, per ammonire tutti gli altri con il supplizio immediato dei pochi" , mentre a Mao è attribuito il "Colpirne uno per educarne cento" "Lo Stato ha l'alto diritto di vita e di morte sull'individuo" Augusto Vera

7 Effettivamente è difficile immaginare qualcosa di più democratico di un bel linciaggio: http://www.osservatoriosullalegalita.org/08/acom/01gen2/1414giustipenamors.htm

8 Sulla storia della pena di morte in America vedi: http://www.ambienteweb.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2263

9 Costituzione della Repubblica Romana: http://www.parlalex.it/documentazione/repromana.rtf

10 La vicenda è narrata da Mereu nel quarto capitolo del suo "La morte come pena".

11 Certe affermazioni di giuristi del tempo come Raffaele Garofalo anticipano l'ideologia del regime fascista e fanno presagire le Leggi Razziali. "Non si vede quale sia l'utilità di conservare in vita degli esseri che non debbono più far parte della società, non si comprende lo scopo della conservazione di questa vita puramente animale" "il patibolo a in cui ogni anno si conducevano migliaia di malfattori, ha impedito che la criminalità sia ai nostri giorni più largamente diffusa tra la popolazione. Chi può dire che sarebbe oggi l'umanità se quella selezione non fosse stata fatta; se i delinquenti avessero potuto prolificare; se avessimo fra noi la progenie innumerevole di tutti i ladri ed assassini dei secoli passati ?"

12 Valentina Piattelli fornisce la cifra di 4.028 condanne a morte durante la Prima guerra Mondiale, di cui 750 eseguite. A queste dovremmo però aggiungere le esecuzioni sommarie.

13 A fine Ottocento non avevano o non usavano la pena di morte per i reati comuni: Brasile, Costa Rica, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Olanda. Portogallo, San Marino, Uruguay e Venezuela. Negli Usa erano già allora abolizionisti Maine, Michigan, Minnesota e Wisconsin. Alcuni stati tedeschi (Anhalt, Brema, Oldenburg, Nassau, Sassonia) erano abolizionisti, ma furono messi in riga da Bismark nel 1870.

14 Secondo il Notiziario della Sezione Italiana di Amnesty International (gennaio 1991) fra il 1926 e il 1947 le condanne a morte furono 195 e le esecuzioni 129. Di queste, secondo altre fonti, quelle per delitti comuni 118, di cui 65 eseguite, mentre, per altri ancora, le condanne a morte emesse dal Tribunale Speciale furono 42, delle quali 31 furono eseguite. Nel periodo fra il 1867 e il 1876, le condanne a morte sarebbero state 614, di cui 392 sopravvissute al giudizio in Cassazione e 34 effettivamente eseguite. All'indomani della Liberazione secondo Gianni Oliva (La resa dei conti, Milano, Mondadori, 2000, p 121) le vittime sarebbero state fra le 8 e le 10 mila, mentre, per la parte occupata dagli jugoslavi, Galliano Fogar (Il Manifesto 17 marzo 2004) parla di "4.000-6.000 persone scomparse in tutta la Venezia Giulia, tra il '43 e il '45, e non solo per infoibamento."

15 Il 10 agosto 1944 il Decreto Legge n. 224 abolì la pena di morte che però rimase in vigore, in base al Decreto n. 159 del 27 luglio 1944, per i reati di collaborazionismo con gli occupanti nazisti. Dopo la Liberazione il Decreto Luogotenenziale del 10 maggio 1945 la ripristinava per alcuni reati gravi.

16 "I cadaveri neri fecero credere ai giapponesi di essere le principali vittime della guerra. (...) Sembrò quasi che non ci fosse stata altra guerra al di là del lancio della bomba atomica." Ian Buruma, "Il prezzo della colpa", Milano, Garzanti, 1994. P.111

17 Sul numero di omicidi: http://www.infid.be/death_penalty.htm

18 Regio Decreto 773 del 18/06/1931 "Dello stato di pericolo pubblico e dello stato di guerra" 214 Nel caso di pericolo di disordini il Ministro dell'interno con l'assenso del Capo del Governo, o i Prefetti per delegazione, possono dichiarare lo stato di pericolo pubblico 215 Durante lo stato di pericolo pubblico il Prefetto può ordinare l' arresto o la detenzione di qualsiasi persona (...) 216 (...) il Ministro dell'interno può emanare ordinanze, anche in deroga alle leggi vigenti, sulle materie che abbiano comunque attinenza all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica (...) 217 Qualora sia necessario affidare all'autorità militare la tutela dell'ordine pubblico il Ministro dell'interno, con l'assenso del Capo del Governo, o i Prefetti per delegazione possono dichiarare lo stato di guerra. (...) 219 Durante il dichiarato stato di guerra sono giudicate dai Tribunali militari le persone imputate di delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo primo del libro secondo del codice penale. Gli imputati di delitti contro l'ordine pubblico la pubblica amministrazione, le persone e il patrimonio sono giudicati dall'autorità giudiziaria ordinaria,

19 Anche se "l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa" (Art. 11) questa è prevista in altri sei articoli della nostra Costituzione (60, 78, 103, 111) e in particolare dagli Articoli 87: "Il Presidente della Repubblica (...) dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere." e 27: "Non è ammessa la pena di morte se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra". Quest'ultima parte abolita recentemente.

20 Per la pena di morte nel diritto internazionale vedi: http://win.agliincrocideiventi.it/anno5/la_pena_di_morte_e_le_nazioni_u.htm

21 Il tentativo di risolvere il problema della pena di morte attraverso una Moratoria delle esecuzioni proclamata da una Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (1994 - 2007), si è mostrato sterile e arrischiato. In proposito vedi: http://www.osservatoriosullalegalita.org/07/acom/06giu2/1422giustipenamors.htm

22 Robert Badinter, "Contro la pena di morte", Milano, Spirali, 2007, p 118

* dedicato a Maria Giovanna Cortesi 1925 - 1998. Claudio Giusti e' membro del Comitato scientifico dell'Osservatorio

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La crudelta' della pena di morte

USA: sei mesi senza ammazzare

Pena di morte USA: ma quanti sono i condannati innocenti?

Sulla moratoria delle esecuzioni