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NEW del 15 settembre
2006
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La
"legge Consolo" per la prevenzione e il divieto delle pratiche
di mutilazione genitale femminile 6. All'avanguardia
normativa per la salvaguardia dei diritti: la "Legge Consolo" La strategia di questo strumento normativo segue un approccio integrato. La Legge Consolo si caratterizza, infatti, per il suo duplice carattere di provvedimento repressivo dell'illegalità e della violenza contro i diritti umani di ogni donna e strumento formativo con lo scopo di informare il più possibile le donne e le famiglie immigrate nel nostro Paese e di vincere, eliminandola fin dall'origine, l'ignoranza dei propri diritti, alla base di queste orribili pratiche. Dall'entrata in vigore della Legge "chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena e' diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Tali disposizioni si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia. La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni" (Art. 6) (19). La seconda parte della Legge è mirata a promuovere Programmi di cooperazione internazionale "condotti dal Ministero degli Affari esteri e in particolare nei programmi finalizzati alla promozione dei diritti delle donne, in Paesi dove, anche in presenza di norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate mutilazioni genitali femminili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, in accordo con i Governi interessati, presso le popolazioni locali". Tali "progetti di formazione e informazione sono diretti a scoraggiare tali pratiche nonché a creare centri antiviolenza che possano eventualmente dare accoglienza alle giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero alle donne che intendano sottrarvi le proprie figlie o le proprie parenti in età minore". Questo allo scopo di diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona e di "modificare le motivazioni culturali, etniche e religiose che sono alla base delle pratiche" vietate (Art. 7). Il 4 Aprile 2006 la Legge Consolo viene applicata per la prima volta. A Verona le Forze di Pubblica Sicurezza arrestano una donna nigeriana di 43 anni che, in cambio di un compenso di 300 Euro, era pronta a mutilare una neonata di 14 giorni. Gli Agenti di Polizia l'hanno fermata poco prima che iniziasse l'intervento, nell'abitazione dei genitori della piccola vittima, una coppia di suoi connazionali. La donna aveva in borsa forbici chirurgiche, flaconi di sostanze anestetizzanti e antibiotici, garze ed olii emollienti. Pochi giorni prima aveva eseguito un intervento simile su un'altra bambina. 7. Conclusioni La legge 7/2006 rappresenta nel panorama normativo italiano ed internazionale un mezzo di difesa e prevenzione. L'ordinamento giuridico italiano si è dotato di uno strumento non solo repressivo, ma necessario e utile per creare una nuova cutura di diritti, un nuovo modo di entrare nella comunità. Affinché nel nostro Paese nessuno debba mai più pagare un prezzo per la propria esistenza. ------ 18 Fino all'entrata in vigore della legge 7/06 si applicavano, in caso di denuncia, gli Artt. 582 e 583 del Codice Penale, relativi alle lesioni personali. 19 Altre sanzioni sono previste per l'Ente nella cui struttura è commesso il delitto introdotto dall'Art 583 bis del Codice Penale per il quale è prevista la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'Art. 9 (comma 2) del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un Ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento (Art. 8, ibidem). NOTA: questo testo - inviatoci dall'autrice - e' stato gia' pubblicato dal webgiornale dell'Osservatorio sui diritti dei minori (Anno I, n. 2, Luglio-Agosto 2006) e dal Centro Studi per la pace (Roma, giugno 2006). ___________ NB:
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