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NEW del 15 dicembre
2006
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Diritti
e ragion di Stato : dissenso italiano alla Corte di Strasburgo La Camera grande della Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito a maggioranza ieri che l'Italia non ha violato l'articolo 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (diritto ad un equo processo) nel caso di Markovic e altri contro l'Italia sollevato dai familiari (Serbi e Montenegrini) di alcune vittime del bombardamento NATO di Belgrado durante la guerra del Kosovo. Il Tribunale ha preso la sua decisione per 10 voti a 7. Fra le opinioni dissenzienti, quella molto profonda del magistrato italiano Zagrebelsky, di cui si riferisce qui nel seguito. La decisione di ricorrere, fra tutti i Paesi NATO, contro l'Italia, era dovuta alla convinzione dei ricorrenti che la partecipazione dell'Italia alle operazioni militari fosse stata piu' vasta di quella degli altri membri dell'Alleanza atlantica. Nell'azione proposta inizialmente presso la procura di Roma, la Presidenza del Consiglio ed il ministero della Difesa si sono appellati alla Corte di Cassazione per una pronunzia pregiudiziale sulla questione della giurisdizione. La Corte di Cassazione giudicava che i Tribunali italiani non avevano giurisdizione perche' la decisione dell'Italia da partecipare ai bombardamenti era stata politica e non poteva, quindi, essere sindacata dal potere giudiziario. Cio' ha bloccato l'azione giudiziaria italiana dei ricorrenti, i quali si sono rivolti alla Corte per i Diritti dell'uomo di Strasburgo invocando gli artt. 6 e 1 (diritto ad un processo giusto, obbligo di rispettare i diritti dell'uomo) della Convenzione europea. Il 28 febbraio 2005, dato che il governo della Serbia - Montenegro aveva chiesto il permesso intervenire come terzo, la giurisdizione della questione e' passata alla Camera Grande della stessa Corte di Strasburgo. All'udienza di ieri governo italiano ha fatto presente che i ricorrenti non avevano esaurito i rimedi domestici ne' sono riusciti ad ottenere di poter procedere contro la NATO. La Corte ha sottolineato che non e' stato possibile portare nessun esempio concreto di un'azione civile condotta con successo contro la NATO, quindi non era possibile valutare se un processo andato a buon fine contro la NATO avrebbe potuto favorire il successo di un'azione contro l'Italia. Ha aggiunto che una volta che i candidati avessero portato un'azione civile nelle corti italiane, sarebbe incontestabilmente esistito “un collegamento giurisdizionale„ per l'articolo 1 della convenzione. Ha deciso poi che l'articolo 6 era applicabile. Ha inoltre affermato che il ruolo della Corte e' stabilire se un Paese si sia attenuto all'applicazione della legge nazionale e se quella legge fosse compatibilie con le leggi internazionali e la Convenzione sulla materia. La maggioranza dei giudici della Corte europea ha notato invece che le osservazioni della Corte di Cassazione italiana sulle convenzioni internazionali che erano state citate dai candidati non sembra contenere alcun errore nell'interpretazione e che la legge italiana ha permesso ai ricorrenti di sollevare la questione al primo grado di giurisdizione. Di conseguenza, non era possibile concludere dal modo in cui la legge nazionale era stata interpretata o da come i trattati internazionali sono stati applicati che esista in queste circostanze un diritto ad una giusta riparazione del torto. Inoltre la corte di Cassazione non aveva fatto riferimento a qualsivoglia immunita', ma soltanto al limite di potere dei tribunali riguardo agli atti di politica estera quali gli atti di guerra (a causa della separazione dei poteri). Di conseguenza, i giudici europei hanno considerato che il ricorso dei candidati fosse stato ragionevolmente esaminato alla luce dei principii legali italiani applicabili alla legge del torto. Ai ricorrenti e' infatti stato permesso l'accesso ad un tribunale, ma quell'accesso e' stato limitato nella portata, poiche' non ha permesso loro di assicurare una decisione sui meriti. Il tribunale ha giudicato di conseguenza a maggioranza che non c'e' stata violazione dell'articolo 6. Il giudice italiano Vladimiro Zagrebelsky, con l'adesione dei magistrati Zupancic, Jungwiert, Tsatsa-Nikolovska, Ugrekhelidze, Kovler e Thór Björgvinsson, ha invece espresso un'opinione comune in dissenso con la maggioranza della Corte. Essi hanno sottolineato che "questo caso, che e' interessato solamente al diritto ad una corte secondo l'articolo 6 della convenzione, solleva un problema di capitale importanza sotto la Convenzione, vale a dire la posizione dell'individuo quando si trova faccia a faccia con l'autorita'. E l'autorita' nella sua forma piu' ardua: l'autorità basata 'sulla ragion di Stato'". I giudici notano come sia stato un puro caso che la questione si sia posta in un giudizio contro l'Italia, dato che sarebbe potura essere facilmente posta contro qualsiasi altro ed e' di interesse di tutti. I magistrati hanno ricordato come il 19 agosto 1949 nel suo indirizzo all'Assemblea parlamentare per presentare la proposta per istituire la Corte europea dei diritti dell'uomo, P.H. Teitgen disse: “Tre cose ancora minacciano la nostra libertà. La prima minaccia e' l'eterna ragion di Stato" che riguarda qualsiasi Stato, qualunque sia la sua forma, "sia esso persino democratico", come una "tentazione permanente" contro cui occorre comunque offrire protezione. Il parere in dissenso esprime il rammarico che la conclusione adottata dalla maggioranza non dia la protezione autorevole della Corte alla richiesta accorata a motivo della "ragion di Stato", la quale ha "poco tempo per la legge, ancora meno per la norma di legge" che si puo' a malapena immaginare senza che vi sia una possibilita' di avere accesso ai tribunali. Fra l'altro il parere sottolinea che 'esclusione del potere del tribunale rispetto alle decisioni politiche puo' essere giustificata dalla natura della funzione effettuata dal governo e dalla necessita' di proteggere la liberta' della decisione politica. Tuttavia, per essere compatibile con il principio della norma di legge e del diritto di accesso alle corti, la portata dell'esclusione non puo' estendersi chiaramente oltre i limiti stabiliti nelle regole legali che regolano e circoscrivono l'esercizio delle attribuzioni governative. Secondo i giudici, "e' un aspetto di grande preoccupazione che ne' la Corte di Cassazione ne' la Corte (di Strasburgo, ndr) abbiano fornito una la definizione di che cosa potrebbe qualificarsi come 'atto di governo' o 'atto politico' (che non sono concetti identici) o di quali potrebbero essere le limitazioni di tali atti", infatti ogni atto di un servizio pubblico, direttamente o indirettamente, potrebbe essere il risultato di una decisione politica, generale o specifica. Infatti, sottolinea Zagrebelsky, la Corte di Cassazione ha basato la sua decisione sulla natura politica dell'atto contestato, quindi "ha scelto ignorare la natura degli atti processuali portati dai candidati", visto che essi non sindacavano la scelta del governo, ma avevano solo lo scopo di ottenere la compensazione "per le conseguenze a distanza dell'atto politico interessato, conseguenze che erano puramente potenziali ed indipendenti dallo scopo degli atti". "Posso capire - conclude Zagrebelsky - perche' uno Stato dovrebbe cercare di proteggersi dalla minaccia di azioni legali come quella del caso attuale. Tuttavia, mi rammarico che la maggioranza della Corte abbia accettato una soluzione che vibra un colpo al fondamento stesso della Convenzione". ___________ NB:
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