NEW del 14 ottobre 2006

 
     

Processo in videoconferenza non lede diritti imputato
di osservatoriosullalegalita.org

Secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, l'imputato puo' partecipare alle udienze collegato in videoconferenza, e tale ipotesi non determina svantaggio sostanziale rispetto alle altre parti processuali, mentre consente all'interessato di esercitare i diritti e le facolta' che secondo l'art. 6 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo caratterizzano il processo equo.

  Il caso all'attenzione della Corte riguardava il ricorso di un detenuto contro l'Italia. Egli sta scontando 12 anni di prigione (per associazione a delinquere di stampo mafioso e partecipazione ad un omicidio) in regime di 41 bis, quindi con restrizione dei contatti con l'esterno, per cui aveva partecipato al processo d'appello in Corte d'Assise tramite videoconferenza. Il ricorrente sosteneva che questa circostanza avesse comportato violazione dell'art. 6 della Convenzione (diritto ad un processo equo).

La Corte europea ha ricordato l'esistenza della legge 7 gennaio 1998 che modificando il codice di procedura penale determina la partcipazione a distanza alle udienze della persona che a qualsiasi titolo si trovi detenuta in un penitenziario per reati di stampo mafioso e altri gravi delitti quando vi siano serie esigenze di ordine pubblico, quando il dibattimento e' particolarmente complesso e la partecipazione a distanza necessita per avitare ritardi o quando vi siano procedimenti pendenti in contemporanea presso piu' tribunali.

E' prevista la presenza del difensore o un suo sostituto con l'accorgimento di permettere il dialogo riservato con il proprio assistito, mentre il collegamento con l'aula del tribunale e' garantita per via audiovisiva. Sono previste diverse precauzioni per assicurare la regolarita' dell'udienza. La stessa Corte Costituzionale aveva gia' stabilito che questa innovazione non e' in contrasto con l'art. 6 della Convenzione.

Anche nel diritto internazionale, nota la Corte dei diritti dell'uomo, e' prevista l'audizione in viedoconferenza e in conferenza telefonica (Convenzione, art. 9 e 10 del secondo protocollo addizionale) e in videoconferenza e teleconferenza (artt. 10 et 11 Convenzione UE sull'estradizione giudiziaria in materia penale firmata nel 2000 a Bruxelles).

La Corte nota poi come - pur non essendo esplicitato dall'art. 6 della Convenzione l'interesse dei testimoni e delle vittime - esso sia un interesse rilevante di carattere generale contenuto in altri articoli della Convenzione e reltivi protocolli, che prevedono che gli Stati organizzino il processo in modo da garantire queste persone.

La Corte dei diritti dell'uomo ha infine rilevato che l'interessato non ha dimostrato che altri in situzione analoga siano stati trattati diversamente. La Corte ha quindi stabilito che vi erano tutti i fondamenti legali, i presupposti in quanto alle corcostanze e che sono stati rispettati i requisiti richiesti per legge, valutando che non vi sia stata violazione della Convenzione da parte dell'Italia e respingendo all'unanimita' il ricorso.

Speciale diritti

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