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       Riforma 
        Costituzione : com'era quella della Bicamerale ? 
        risponde Rita Guma 
       In estrema 
        sintesi, il testo della bicamerale approvato in prima lettura dalla Commissione 
        mostrava una repubblica federale (una evoluzione del modello regionale 
        approvato dall'Ulivo) con presidenzialismo piu' alla francese. In quella 
        recentemente approvata in prima lettura al Senato il nostro il capo dello 
        Stato non e' eletto dal popolo, ha poteri modesti, da notaio, ed e' espressione 
        della maggioranza, che a sua volta e' ostaggio del premier, dato che sfiduciandolo 
        rischia di tornare a casa per lo scioglimento delle Camere.  
      Schematicamente 
        si aveva: 
      FORMA DI 
        STATO  
        Costituzione federalista su base regionale. Fra le materie riservate allo 
        Stato politica estera, difesa e sicurezza, bilancio, ordinamento generale 
        dell’istruzione, giustizia, tutela dei beni ambientali. 
        Enti locali con fiscalita' propria e destinatari di almeno il 50% del 
        gettito statale al netto delle competenze centrali.  
      FORMA DI 
        GOVERNO 
        Presidente della Repubblica, eletto direttamente dai cittadini, in carica 
        per 6 anni, detenendo la presidenza del Consiglio supremo della politica 
        estera e della difesa. Compito di nomina del primo ministro con possibilita' 
        di chiedere al premier la verifica della fiducia in Parlamento. 
        Primo ministro sfiduciabile con una mozione di un quinto dei parlamentari. 
        Si dimette dopo l’insediamento del nuovo capo dello Stato o se sfiduciato. 
         
        Prevista una legge sul conflitto di interessi. 
       CAMERE 
        Possono essere sciolte dal presidente della Repubblica. 
        Camera con meno deputati (fra 400 e 500).  
        Il Senato, composto da 200 senatori eletti direttamente e 200 rappresentanti 
        delle Regioni, ha funzioni di garanzia, nomina le autorita' di garanzia 
        e i giudici costituzionali, concorre all'approvazione delle sole leggi 
        bicamerali. 
       GIUSTIZIA 
        CSM senza poteri disciplinari, dati ad una Corte di Giustizia apposita. 
        Accenno ad una separazione giudici-PM. 
        Corte dei Conti e Consiglio di Stato senza poteri giurisdizionali. 
        Corte Costituzionale con 20 giudici, cui e' ammesso il ricorso diretto 
        dei cittadini. 
      LUNGHEZZA 
        ARTICOLI 
        Anche questi abbastanza lunghi (anche se non cosi' tanto), con la giustificazione 
        di non cambiare la numerazione precedente. 
      IL FALLIMENTO 
        Essenzialmente la bicamerale, il cui progetto era stato approvato in prima 
        lettura, falli' per alcune perplessita' trasversali (ed in particolare 
        di Rifondazione) sull'oscillazione troppo ampia del numero dei deputati, 
        da definirsi con legge elettorale, e per i dissensi in tema di riforme 
        sulla Giustizia. 
        Berlusconi 
        voleva infatti la separazione e gerarchizzazione delle carriere, l'eliminazione 
        dell'obbligatorieta' dell'azione penale, una modifica piu' radicale del 
        CSM, l'introduzione del controllo dell'esecutivo sul PM e sottrarre la 
        disponibilita' della polizia giudiziaria all'autorita' giudiziaria.  
        Progetti oggi in buona parte tradotti nella riforma della giustizia della 
        CdL rinviata alle Camere dal Capo dello Stato. 
       
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       Riforme: 
        la Costituzione tradita 
      Costituzione: 
        referendum abrogativo o confermativo? 
      Riforma 
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      La 
        tripartizione dei poteri, la giustizia e la democrazia 
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        si terra' conto delle domande anonime, anche se si puo' chiedere di mantenere 
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