![]() ![]() |
|||
NOTIZIARIO del 19
marzo 2005
|
|||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
Ordinanza
TAR Lazio sulle firme false di Alternativa Sociale Roma 18
marzo 2005 n. 1541 - Presidente Giulia, Estensore Conti (omissis) 1. Il potere di verifica della regolarità delle liste elettorali di cui all'art. 10, comma 1, n. 1 della legge 17 febbraio 1968 n. 108, da parte delle apposite Commissioni elettorali, non può essere limitato al mero riscontro numerico delle sottoscrizioni dei presentatori della lista, ma può riguardare anche la regolarità delle relative autenticazioni, come peraltro espressamente previsto al paragrafo 19, punto 2, delle istruzioni ministeriali, se non altro in applicazione dei generali principi di legalità e di buon andamento dell'amministrazione; tale potere non può ritenersi precluso dalla certezza legale riconosciuta dagli artt. 2702 e 2703 cod. civ. alle sottoscrizioni autenticate, in quanto detta certezza presuppone una valida autenticazione. 2. Alle Commissioni elettorali, in sede di ammissione delle liste alla competizione elettorale, deve riconoscersi il potere di annullare, in via di autotutela, i propri provvedimenti di ammissione o di esclusione dalle liste fino al momento della pubblicazione del manifesto contenente le pubblicazioni ufficiali, che costituisce l'inizio della successiva fase procedimentale (1), senza la necessità della previa comunicazione dell'avvio del procedimento, stante le esigenze di celerità di cui all'art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, insite nel procedimento elettorale (2). 3. Non può
essere accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
in data 12 marzo 2005, con cui l'Ufficio Centrale Regionale presso la
Corte di Appello di Roma ha revocato il proprio precedente provvedimento
in data 4 marzo 2005 con il quale era stata ammessa alle elezioni di presidente
della giunta regionale del Lazio la lista "Alternativa Sociale con Alessandra
Mussolini", atteso che: con ulteriore
conseguenza che dette sottoscrizioni devono ritenersi prive di valida
autenticazione e, come tali, non computabili nel numero minimo prescritto
dalla legge; (omissis) Premesso che oggetto del ricorso in trattazione è, in via principale, il provvedimento dell'Ufficio centrale regionale, con il quale la lista "Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini" è stata esclusa dalla partecipazione alle elezioni regionali relative alla Regione Lazio che si terranno nei giorni 3 e 4 aprile 2005, sul presupposto che "dalle verifiche effettuate …, e consacrate in verbale, è risultato che numero 860 sottoscrittori della lista regionale sono stati identificati con documento non corrispondente a quello risultante dalla documentazione telematica autenticata prodotta". Premesso, altresì, che tale verificata "non corrispondenza" non risulta contestata nella sua realtà fattuale, limitandosi i ricorrenti a rilevare illegittimità formali in ordine al procedimento seguito dall'Ufficio Centrale Regionale; Considerato che il ricorso, ad un "sommario esame" consentito in sede cautelare, non appare assistito da sufficienti profili di fondatezza atteso che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso: - il potere di verifica della regolarità delle liste di cui all'art. 10 comma 1, n. 1 della legge 17.2.1968 n. 108 non può essere limitato al mero riscontro numerico delle sottoscrizioni dei presentatori della lista, ma può svolgere anche la regolarità delle relative autenticazioni come peraltro espressamente previsto al paragrafo 19, punto 2, delle istruzioni ministeriali, se non altro in applicazione dei generali principi di legalità e di buon andamento dell'amministrazione; - tale potere non può ritenersi precluso dalla certezza legale riconosciuta dagli artt. 2702 e 2703 cod.civ. alle sottoscrizioni autenticate, in quanto detta certezza presuppone una valida autenticazione; - nella specie, la non corrispondenza - non contestata dai ricorrenti - del documento attraverso il quale sono stati identificati n. 860 sottoscrittori della lista regionale ricorrente e la documentazione telematica agli atti dell'Ufficio Centrale Regionale - di cui parimenti non viene contestato il contenuto - deve ritenersi elemento idoneo a far venir meno, e comunque a rendere estremamente incerto, il presupposto sostanziale del procedimento di autenticazione delle firme, costituito dall'accertamento dell'identità dei predetti sottoscrittori e, conseguentemente, a rendere priva di valore l'autenticazione delle medesime sottoscrizioni (cfr. Cons, St. V, 18/6/2001 n. 3212); con ulteriore conseguenza che dette sottoscrizioni devono ritenersi prive di valida autenticazione e, come tali, non computabili nel numero minimo prescritto dalla legge; - agli Uffici elettorali intimati, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (cfr. Cons. St. V, 18/3/2004 n. 1432; id. 17/10/2001 n. 6191; id. 17/5/1996, n. 574; id. 22/1/1987 n. 19), deve riconoscersi il potere di annullare, in sede di autotutela, i propri provvedimenti di ammissione o di esclusione dalle liste fino al momento della pubblicazione del manifesto contenente le pubblicazioni ufficiali, che costituisce l'inizio della successiva fase procedimentale, senza la necessità della previa comunicazione dell'avvio del procedimento, stante le esigenze di celerità di cui all'art. 7, comma 1, della legge 7/8/1990 n. 241 insite nel procedimento elettorale (cfr. Cons. St. V, 29/1/1996, n. 111); - peraltro, nell'art. 21 octies n. 2 della citata legge n. 241/90, introdotto dall'art. 14 della recente legge 11.2.05 n. 15, è ora affermato il principio che la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento non è idonea a determinare l'annullabilità del provvedimento nell'ipotesi della dimostrazione in giudizio "che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato"; - trattandosi nella specie di provvedimento adottato da un organo amministrativo, non rilevano le modalità di acquisizione degli atti previste per il processo penale, né sono prescritte al riguardo determinate modalità di acquisizione degli elementi di fatto rilevanti ai fini del provvedimento da adottare; Considerato, infine, per quanto attiene al requisito del danno grave ed irreparabile, che, in una valutazione comparativa, appare nella specie nettamente prevalente l'interesse dell'amministrazione al corretto svolgimento delle elezioni di cui è causa, che sarebbe seriamente compromesso alla luce delle irregolarità accertate dall'Ufficio Centrale Regionale e delle altre ulteriormente denunciate e documentate, tutte non contestate dai ricorrenti sotto il profilo sostanziale; Ritenuto, che per quanto sopra argomentato NON SUSSISTONO i presupposto per disporre l'accoglimento dell'istanza incidentale di sospensione degli atti impugnati P.Q.M. RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione. La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. La legge che depenalizza i reati elettorali Firme false: quali responsabilita' penali e politiche?
____________________ I CONTENUTI DEL SITO POSSONO ESSERE COPIATI CITANDO E LINKANDO LA FONTE
|
|