NOTIZIARIO del 14 marzo 2005

 
     

Firme false : legge depenalizzazione reati elettorali

NOTA DELLA REDAZIONE: La legge e' del marzo 2004, quindi dell'attuale governo Berlusconi. Il primo comma (1.1) riguarda le elezioni alla Camera, il secondo (1.2) le amministrative.

In precedenza, l'art. 100 comma 2 del dPR 30 marzo 1957, n. 361 prevedeva la reclusione da 1 a 6 anni per chi alterasse, falsificasse e distruggesse le liste elettorali e gli altri atti, mentre il comma 3 prevedeva - in caso di responsabilita' di membri dell'Ufficio elettorale, la pena della reclusione da due a otto anni e una multa.

Con la legge in calce, il carcere c'e' ancora per chi altera o falsifica o distrugge le schede elettorali (quindi non le liste) e per il pubblico ufficiale e i membri della commissione elettorale che accettino liste false e vi diano corso. Nello stesso articolo si prevede invece la sola ammenda per chi autentichi o crei liste false.

In pratica e' stato depenalizzato il reato per autenticatori e falsificatori delle liste false e ridotta la pena massima per il pubblico ufficiale e i membri della commissione elettorale che accettino liste false. Ridotta pena massima significa anche ridotti tempi di prescrizione, quindi - dati i tempi dei ricorsi - nessuno viene condannato piu'.

Ovviamente i magistrati possono ravvisare piu' di un reato nel comportamento di un certificatore, quindi le pene si sommano, ma la stessa Corte di Cassazione ha lamentato l'inutilita' di fatto delle attuali pene, dato che e' costretta a dichiarare prescritti i reati quando arrivano al suo esame.

L'art 106 precedentemente in vigore recitava invece: "L'elettore che sottoscrive pių di una candidatura nel collegio uninominale o pių di una lista di candidati č punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 2.000.000". Con la legge in calce, questi non ha piu' il carcere ma solo l'ammenda.


LEGGE 2 marzo 2004, n.61 Norme in materia di reati elettorali. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Art. 1. 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 100, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi e' punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto e' commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena e' della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro. Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, e' punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro";
b) all'articolo 106, le parole: "con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro".

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 90: 1) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi e' punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto e' commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena e' della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro. Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, e' punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro"; 2) il quarto comma e' abrogato;
b) all'articolo 93: 1) le parole: ", ovvero chi sottoscrive piu' di una dichiarazione di presentazione di candidatura" sono soppresse; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Chiunque sottoscrive piu' di una dichiarazione di presentazione di candidatura e' punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro".

(omissis firme)

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