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       Firme 
        false : legge depenalizzazione reati elettorali 
      NOTA 
        DELLA REDAZIONE: La legge e' del marzo 2004, quindi dell'attuale 
        governo Berlusconi. Il primo comma (1.1) riguarda le elezioni alla Camera, 
        il secondo (1.2) le amministrative. 
       In precedenza, 
        l'art. 100 comma 2 del dPR 30 marzo 1957, n. 361 prevedeva la reclusione 
        da 1 a 6 anni per chi alterasse, falsificasse e distruggesse le liste 
        elettorali e gli altri atti, mentre il comma 3 prevedeva - in caso di 
        responsabilita' di membri dell'Ufficio elettorale, la pena della reclusione 
        da due a otto anni e una multa. 
      Con la 
        legge in calce, il carcere c'e' ancora per chi altera o falsifica o distrugge 
        le schede elettorali (quindi non le liste) e per il pubblico ufficiale 
        e i membri della commissione elettorale che accettino liste false e vi 
        diano corso. Nello stesso articolo si prevede invece la sola ammenda per 
        chi autentichi o crei liste false.  
       In pratica 
        e' stato depenalizzato il reato per autenticatori e falsificatori delle 
        liste false e ridotta la pena massima per il pubblico ufficiale e i membri 
        della commissione elettorale che accettino liste false. Ridotta pena massima 
        significa anche ridotti tempi di prescrizione, quindi - dati i tempi dei 
        ricorsi - nessuno viene condannato piu'.  
      Ovviamente 
        i magistrati possono ravvisare piu' di un reato nel comportamento di un 
        certificatore, quindi le pene si sommano, ma la stessa Corte di Cassazione 
        ha lamentato l'inutilita' di fatto delle attuali pene, dato che e' costretta 
        a dichiarare prescritti i reati quando arrivano al suo esame.  
      L'art 
        106 precedentemente in vigore recitava invece: "L'elettore che sottoscrive 
        pių di una candidatura nel collegio uninominale o pių di una lista di 
        candidati č punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino 
        a lire 2.000.000". Con la legge in calce, questi non ha piu' il carcere 
        ma solo l'ammenda.  
       
        LEGGE 2 marzo 2004, n.61 Norme in materia di reati elettorali. 
        La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
        Il presidente della Repubblica promulga la seguente legge:  
      Art. 1. 1. 
        Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera 
        dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 
        1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 100, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: 
        "Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti 
        dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera 
        uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o 
        in parte uno degli atti medesimi e' punito con la reclusione da uno a 
        sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli 
        atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla 
        consumazione del fatto. Se il fatto e' commesso da chi appartiene all'ufficio 
        elettorale, la pena e' della reclusione da due a otto anni e della multa 
        da 1.000 euro a 2.000 euro. Chiunque commette uno dei reati previsti 
        dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi 
        ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori 
        o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di 
        elettori o di candidati, e' punito con la pena dell'ammenda da 500 euro 
        a 2.000 euro"; 
        b) all'articolo 106, le parole: "con la reclusione sino a tre mesi o con 
        la multa sino a lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la 
        pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro". 
       2. Al testo 
        unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle 
        Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
        16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le 
        seguenti modificazioni:  
        a) all'articolo 90: 1) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai 
        seguenti: "Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o 
        altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali 
        o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in 
        tutto o in parte uno degli atti medesimi e' punito con la reclusione da 
        uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente 
        uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso 
        alla consumazione del fatto. Se il fatto e' commesso da chi appartiene 
        all'ufficio elettorale, la pena e' della reclusione da due a otto anni 
        e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro. Chiunque commette uno dei reati 
        previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice 
        penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste 
        di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, 
        liste di elettori o di candidati, e' punito con la pena dell'ammenda da 
        500 euro a 2.000 euro"; 2) il quarto comma e' abrogato;  
        b) all'articolo 93: 1) le parole: ", ovvero chi sottoscrive piu' di una 
        dichiarazione di presentazione di candidatura" sono soppresse; 2) e' aggiunto, 
        in fine, il seguente comma: "Chiunque sottoscrive piu' di una dichiarazione 
        di presentazione di candidatura e' punito con la pena dell'ammenda da 
        200 euro a 1.000 euro". 
       (omissis 
        firme) 
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