Firme
false : legge depenalizzazione reati elettorali
NOTA
DELLA REDAZIONE: La legge e' del marzo 2004, quindi dell'attuale
governo Berlusconi. Il primo comma (1.1) riguarda le elezioni alla Camera,
il secondo (1.2) le amministrative.
In precedenza,
l'art. 100 comma 2 del dPR 30 marzo 1957, n. 361 prevedeva la reclusione
da 1 a 6 anni per chi alterasse, falsificasse e distruggesse le liste
elettorali e gli altri atti, mentre il comma 3 prevedeva - in caso di
responsabilita' di membri dell'Ufficio elettorale, la pena della reclusione
da due a otto anni e una multa.
Con la
legge in calce, il carcere c'e' ancora per chi altera o falsifica o distrugge
le schede elettorali (quindi non le liste) e per il pubblico ufficiale
e i membri della commissione elettorale che accettino liste false e vi
diano corso. Nello stesso articolo si prevede invece la sola ammenda per
chi autentichi o crei liste false.
In pratica
e' stato depenalizzato il reato per autenticatori e falsificatori delle
liste false e ridotta la pena massima per il pubblico ufficiale e i membri
della commissione elettorale che accettino liste false. Ridotta pena massima
significa anche ridotti tempi di prescrizione, quindi - dati i tempi dei
ricorsi - nessuno viene condannato piu'.
Ovviamente
i magistrati possono ravvisare piu' di un reato nel comportamento di un
certificatore, quindi le pene si sommano, ma la stessa Corte di Cassazione
ha lamentato l'inutilita' di fatto delle attuali pene, dato che e' costretta
a dichiarare prescritti i reati quando arrivano al suo esame.
L'art
106 precedentemente in vigore recitava invece: "L'elettore che sottoscrive
pių di una candidatura nel collegio uninominale o pių di una lista di
candidati č punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino
a lire 2.000.000". Con la legge in calce, questi non ha piu' il carcere
ma solo l'ammenda.
LEGGE 2 marzo 2004, n.61 Norme in materia di reati elettorali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
Art. 1. 1.
Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 100, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti
dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera
uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o
in parte uno degli atti medesimi e' punito con la reclusione da uno a
sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli
atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla
consumazione del fatto. Se il fatto e' commesso da chi appartiene all'ufficio
elettorale, la pena e' della reclusione da due a otto anni e della multa
da 1.000 euro a 2.000 euro. Chiunque commette uno dei reati previsti
dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi
ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori
o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di
elettori o di candidati, e' punito con la pena dell'ammenda da 500 euro
a 2.000 euro";
b) all'articolo 106, le parole: "con la reclusione sino a tre mesi o con
la multa sino a lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la
pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro".
2. Al testo
unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 90: 1) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai
seguenti: "Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o
altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali
o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in
tutto o in parte uno degli atti medesimi e' punito con la reclusione da
uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente
uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso
alla consumazione del fatto. Se il fatto e' commesso da chi appartiene
all'ufficio elettorale, la pena e' della reclusione da due a otto anni
e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro. Chiunque commette uno dei reati
previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice
penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste
di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte,
liste di elettori o di candidati, e' punito con la pena dell'ammenda da
500 euro a 2.000 euro"; 2) il quarto comma e' abrogato;
b) all'articolo 93: 1) le parole: ", ovvero chi sottoscrive piu' di una
dichiarazione di presentazione di candidatura" sono soppresse; 2) e' aggiunto,
in fine, il seguente comma: "Chiunque sottoscrive piu' di una dichiarazione
di presentazione di candidatura e' punito con la pena dell'ammenda da
200 euro a 1.000 euro".
(omissis
firme)
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