NEW 20 luglio 2005
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La legge delega sulla riforma dell'Ordinamento Giudiziario NOTA DELLA REDAZIONE: Di seguito il testo del ddl governativo approvato il 28 giugno 2005 al Senato e il 20 luglio 2005 alla Camera dei Deputati (grazie alla fiducia posta dal governo) sulla riforma dell'Ordinamento Giudiziario. Essa e' caratterizzata da macro-articoli e modifica l'organizzazione degli uffici giudiziari e l'ufficio del Pubblico ministero, centralizza i poteri nella figura del procuratore Capo e prevede di individuare in dettaglio gli illeciti dei magistrati. Inoltre interviene sui meccanismi di selezione di magistrati con l'istituzione della Scuola della Magistratura, sui settori decisionali del CSM e sulla struttura della Corte di Cassazione, nonche' sulla Corte dei Conti e il Consiglio di Stato. Le critiche al provvedimento.
Articolo
1. (Contenuto della delega) 2. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2. 3. Il Governo è delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre l’abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 2. 4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. 5. Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano anche per l’esercizio della delega di cui al comma 3, ma in tal caso il termine per l’espressione dei pareri è ridotto alla metà. 6. Il Governo,
con la procedura di cui al comma 4, entro due anni dalla data di acquisto
di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell’esercizio
della delega di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive nel
rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, commi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Articolo 2. (Princìpi e criteri direttivi, nonché
disposizioni ulteriori) 1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo
1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
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