La
legge delega sulla riforma dell'Ordinamento Giudiziario
- concorsi per magistrati, funzioni e Scuola della magistratura
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b) prevedere
che siano ammessi al concorso per l’accesso in magistratura nelle funzioni
giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che:
1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario
di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso
le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall’articolo
16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni,
stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alle scuole
di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto
previsto nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre
1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero
dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;
2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario
di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato
di ricerca in materie giuridiche;
3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario
di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l’abilitazione
all’esercizio della professione forense;
4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario
di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento
del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni
per almeno tre anni;
5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario
di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di
magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere
stati revocati o disciplinarmente sanzionati;
6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario
di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma
di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso
di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
c) prevedere
che, nell’ambito delle prove orali di cui alla lettera a), numero 2),
il candidato debba sostenere un colloquio di idoneità psico-attitudinale
all’esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle
specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione;
d) prevedere
che:
1) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei
giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione
degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente
in un tempo non superiore a nove mesi; che l’intera procedura concorsuale
sia espletata in modo da consentire l’inizio del tirocinio il 15 settembre
dell’anno successivo;
2) non possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati già dichiarati
non idonei per tre volte;
e) prevedere
che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati
si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:
1) funzioni giudicanti di primo grado; 2) funzioni requirenti di primo
grado; 3) funzioni giudicanti di secondo grado; 4) funzioni requirenti
di secondo grado; 5) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado;
6) funzioni semidirettive requirenti di primo grado;
7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado; 8) funzioni semidirettive
requirenti di secondo grado; 9) funzioni direttive giudicanti o requirenti
di primo grado e di primo grado elevato; 10) funzioni direttive giudicanti
o requirenti di secondo grado; 11) funzioni giudicanti di legittimità;
12) funzioni requirenti di legittimità; 13) funzioni direttive giudicanti
o requirenti di legittimità; 14) funzioni direttive superiori giudicanti
o requirenti di legittimità;
15) funzioni direttive superiori apicali di legittimità;
f) prevedere:
1) che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare
o collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del
Consiglio superiore della magistratura, fino al compimento dell’ottavo
anno dall’ingresso in magistratura debbano essere svolte effettivamente
le funzioni requirenti o giudicanti di primo grado;
2) che, dopo otto anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso
per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall’ingresso
in magistratura, previo concorso per titoli, possano essere svolte funzioni
giudicanti o requirenti di secondo grado;
3) che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo
concorso per titoli, ovvero dopo diciotto anni dall’ingresso in magistratura,
previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, possano essere svolte
funzioni di legittimità; che al concorso per titoli ed esami, scritti
e orali, per le funzioni di legittimità possano partecipare anche i magistrati
che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato
per tre anni le funzioni di secondo grado;
4) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le funzioni
di secondo grado e di legittimità all’esito dei concorsi di cui ai numeri
2) e 3) e le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli;
5) le modalità dei concorsi per titoli e di quelli per esami, scritti
e orali, previsti dalla presente legge, nonché i criteri di valutazione,
stabilendo, in particolare, che le prove scritte consistano nella risoluzione
di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti
alternativamente o congiuntamente la risoluzione di rilevanti questioni
probatorie, istruttorie e cautelari, relative alle funzioni richieste
e stabilendo, altresì, che le prove orali consistano nella discussione
del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta;
6) che i magistrati che in precedenza abbiano subìto una sanzione disciplinare
superiore all’ammonimento siano ammessi ai concorsi di cui ai numeri 2),
3) e 4) dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato nella
sentenza disciplinare definitiva, comunque non inferiore a due e non superiore
a quattro rispetto a quanto previsto dai numeri 1), 2) e 3) e dalle lettere
h) e i);
g) prevedere
che:
1) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte
subito dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano
partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della
magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente,
dopo aver frequentato un apposito corso di formazione presso la Scuola
superiore della magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio finale
è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;
2) la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera l), numero
6);
3) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte
subito dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano
partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della
magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante,
dopo aver frequentato un apposito corso di formazione presso la Scuola
superiore della magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio finale
è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;
4) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera l), numero
5);
5) il Consiglio superiore della magistratura individui, con priorità assoluta,
i posti vacanti al fine di consentire il passaggio di funzione nei casi
indicati ai numeri 1) e 3);
6) fuori dai casi indicati ai numeri 1) e 3), e, in via transitoria, dal
comma 9, lettera c), non sia consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti
a quelle requirenti e viceversa;
7) il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa
debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede
in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo
11 del codice di procedura penale;
h) prevedere
che: 1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di
tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di
sorveglianza; 2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto
procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni; 3) funzioni
giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello;
4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore
generale presso la corte di appello nonché quelle di sostituto addetto
alla Direzione nazionale antimafia; 5) funzioni giudicanti di legittimità
siano quelle di consigliere della Corte di cassazione; 6) funzioni requirenti
di legittimità siano quelle di sostituto procuratore generale presso la
Corte di cassazione; 7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado
siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere,
previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso
per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre
anni; 8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle
di procuratore della Repubblica aggiunto, cui possono accedere, previo
concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il
conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;
9) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano quelle di
presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previo
concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il
conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;
10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle di
avvocato generale della procura generale presso la corte di appello, cui
possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato
il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non
meno di sei anni; 11) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano
quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i
minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati
che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di
secondo grado da non meno di cinque anni; 12) funzioni direttive requirenti
di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso il
tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati
che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di
secondo grado da non meno di cinque anni; 13) funzioni direttive giudicanti
di primo grado elevato siano quelle di presidente di tribunale e di presidente
della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella
L allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di
sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso
per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni
di secondo grado da almeno otto anni; 14) funzioni direttive requirenti
di primo grado elevato siano quelle di procuratore della Repubblica presso
i tribunali di cui alla tabella L allegata all’ordinamento giudiziario,
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni,
cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano
superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;
15) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente
della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli,
magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità
da almeno cinque anni; 16) funzioni direttive requirenti di secondo grado
siano quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore
nazionale antimafia, cui possono accedere, previo concorso per titoli,
magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità
da almeno cinque anni; 17) le funzioni indicate ai numeri 11), 12), 13),
14), 15) e 16) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che,
in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio
prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall’articolo
5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequentato
l’apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola
superiore della magistratura di cui al comma 2, il cui giudizio finale
è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, e siano stati positivamente
valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4),
ultima parte; 18) i magistrati che abbiano superato il concorso per le
funzioni di legittimità possano partecipare ai concorsi per le funzioni
semidirettive e direttive indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12),
13) e 14); che l’avere esercitato funzioni di legittimità giudicanti o
requirenti costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale
per il conferimento degli incarichi direttivi indicati rispettivamente
al numero 13) e al numero 14);
continua
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