NOTIZIARIO del 29 giugno 2004

 
     

Maxiemendamento sull' Ordinamento Giudiziario

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l) prevedere che:

  • 1) annualmente i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell'esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 3) e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado, vengano assegnati, secondo l'anzianitą di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 3), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in magistratura;
  • 2) annualmente i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell'esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 1) e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado, vengano assegnati, secondo l'anzianitą di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g) numero 1) e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in magistratura;
  • 3) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalitą:
  1. per il 40 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte;
  2. per il 60 per cento i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte;
  3. i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno;
  4. i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;
  5. il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) secondo l'ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a paritą di graduatoria, secondo l'anzianitą di servizio;
  6. i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;
  7. i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;
  8. il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriositą con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);
  • 4) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalitą:
  1. per il 40 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte;
  2. per il 60 per cento i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte;
  3. i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;
  4. i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno;
  5. il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) secondo l'ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a paritą di graduatoria, secondo l'anzianitą di servizio;
  6. i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;
  7. i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;
  8. il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriositą con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);
  • 5) ai fini di cui al numero 3), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimitą ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimitą, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
  • 6) ai fini di cui al numero 4), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimitą ovvero le funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimitą, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
  • 7) annualmente i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimitą, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimitą di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalitą:
  1. per il 60 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimitą presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), n. 3);
  2. per il 40 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimitą presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3);
  3. i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;
  4. i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno;
  5. il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimitą, assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) secondo l'ordine di graduatoria risultante all'esito del concorso per titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a paritą di graduatoria, secondo l'anzianitą nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l'anzianitą di servizio;
  • 8) ai fini di cui al numero 7), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimitą, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimitą da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
  • 9) annualmente i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimitą, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni requirenti di legittimitą di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalitą:
  1. per il 60 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimitą presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 3);
  2. per il 40 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimitą presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3);
  3. i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno;
  4. i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno;
  5. il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimitą, assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) secondo l'ordine di graduatoria risultante all'esito del concorso per titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a paritą di graduatoria, secondo l'anzianitą nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l'anzianitą di servizio;
  • 10) ai fini di cui al numero 9), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimitą, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimitą da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
  • 11) nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, si tenga conto prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo,dell'attivitą prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi e da verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti dallo stesso adottati nonché dell'eventuale autorelazione e, in particolare, della complessitą dei procedimenti trattati, degli esiti dei provvedimenti adottati, delle risultanze statistiche relative all'entitą del lavoro svolto, tenuto specificamente conto della sede e dell'ufficio presso cui risulta assegnato il magistrato, con loro proiezione comparativa rispetto a quelle delle medie nazionali e dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio; i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo del candidato; nei concorsi per titoli ed esami si proceda alla valutazione dei titoli solo in caso di esito positivo della prova di esame e la valutazione dei titoli incida in misura non inferiore al 50 per cento sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto l'ordine di graduatoria; nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-bis, comma 4, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

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