Maxiemendamento
sull' Ordinamento Giudiziario
<
precedente
l) prevedere
che:
- 1) annualmente
i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, individuati
quanto al numero nel rispetto dell'esigenza di assicurare il passaggio
di funzioni di cui alla lettera g), numero 3) e quanto alle sedi giudiziarie,
ove possibile, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio
superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato
del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate
dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti
di primo grado, vengano assegnati, secondo l'anzianitą di servizio,
ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero
3), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso
in magistratura;
- 2) annualmente
i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, individuati
quanto al numero nel rispetto dell'esigenza di assicurare il passaggio
di funzioni di cui alla lettera g), numero 1) e quanto alle sedi giudiziarie,
ove possibile, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio
superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato
del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate
dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti
di primo grado, vengano assegnati, secondo l'anzianitą di servizio,
ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g) numero
1) e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in
magistratura;
- 3) annualmente
tutti i posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado, individuati
quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate
dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del
parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento
presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni
giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore
della magistratura con le seguenti modalitą:
- per il
40 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati
giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un
apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la
Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino
positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed
orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte;
- per il
60 per cento i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano
frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione
alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura
di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso
per titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte;
- i posti
di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati,
ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per
titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno;
- i posti
di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati,
ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per
titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato
nello stesso anno;
- il Consiglio
superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli
giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini
del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni
i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) secondo l'ordine di
graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami,
scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino
specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata
motivazione e, a paritą di graduatoria, secondo l'anzianitą di servizio;
- i magistrati
che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi
di quanto previsto al numero 3.5) possano presentare domanda di tramutamento
dopo che sia decorso il termine di due anni;
- i magistrati
che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi
di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede indicata come disagiata
e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso
il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata
con preferenza assoluta rispetto alle altre;
- il Consiglio
superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriositą
con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri
3.6) e 3.7);
- 4) annualmente
tutti i posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, individuati
quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate
dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del
parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento
presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni
requirenti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore
della magistratura con le seguenti modalitą:
- per il
40 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati
requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito
corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola
superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente
valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto
dalla lettera f), numero 2), prima parte;
- per il
60 per cento i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano
frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione
alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura
di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso
per titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte;
- i posti
di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati,
ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per
titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;
- i posti
di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati,
ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per
titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 4.1) ed espletato
nello stesso anno;
- il Consiglio
superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli
giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini
del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni
i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) secondo l'ordine di
graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami,
scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino
specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata
motivazione e, a paritą di graduatoria, secondo l'anzianitą di servizio;
- i magistrati
che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi
di quanto previsto al numero 4.5) possano presentare domanda di tramutamento
dopo che sia decorso il termine di due anni;
- i magistrati
che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi
di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede indicata come disagiata
e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso
il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata
con preferenza assoluta rispetto alle altre;
- il Consiglio
superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriositą
con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri
4.6) e 4.7);
- 5) ai
fini di cui al numero 3), sia istituita una commissione composta da
un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimitą
ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato
che eserciti le funzioni giudicanti di legittimitą, da tre magistrati
che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre
anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche,
nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
- 6) ai
fini di cui al numero 4), sia istituita una commissione composta da
un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimitą
ovvero le funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato
che eserciti le funzioni requirenti di legittimitą, da tre magistrati
che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre
anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche,
nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
- 7) annualmente
i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimitą, come individuati
all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della
magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio
giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle
domande di riassegnazione alle funzioni di legittimitą di provenienza
presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive
giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza
temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore
della magistratura con le seguenti modalitą:
- per il
60 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati
che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado,
che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso
di formazione alle funzioni giudicanti di legittimitą presso la Scuola
superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente
valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), n. 3);
- per il
40 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti
che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero
ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio,
abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado,
abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso
di formazione alle funzioni di legittimitą presso la Scuola superiore
della magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati
nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera
f), numero 3);
- i posti
di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati,
ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per
titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato
nello stesso anno;
- i posti
di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati,
ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per
titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno;
- il Consiglio
superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli
giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini
del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimitą, assegni i
posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) secondo l'ordine di graduatoria
risultante all'esito del concorso per titoli o del concorso per titoli
ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate
ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a paritą
di graduatoria, secondo l'anzianitą nelle funzioni di secondo grado
ovvero secondo l'anzianitą di servizio;
- 8) ai
fini di cui al numero 7), sia istituita una commissione composta da
un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimitą,
da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimitą
da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia
in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
- 9) annualmente
i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimitą, come individuati
all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della
magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio
giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle
domande di riassegnazione alle funzioni requirenti di legittimitą di
provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive
o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente
alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal
Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalitą:
- per il
60 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati
che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado,
che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso
di formazione alle funzioni requirenti di legittimitą presso la Scuola
superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente
valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 3);
- per il
40 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti
che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero
ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni, abbiano esercitato
per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, abbiano frequentato
con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni
di legittimitą presso la Scuola superiore della magistratura di cui
al comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli
ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3);
- i posti
di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati,
ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per
titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato
nello stesso anno;
- i posti
di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati,
ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per
titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno;
- il Consiglio
superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli
giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini
del conferimento delle funzioni requirenti di legittimitą, assegni i
posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) secondo l'ordine di graduatoria
risultante all'esito del concorso per titoli o del concorso per titoli
ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate
ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a paritą
di graduatoria, secondo l'anzianitą nelle funzioni di secondo grado
ovvero secondo l'anzianitą di servizio;
- 10) ai
fini di cui al numero 9), sia istituita una commissione composta da
un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimitą,
da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimitą
da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia
in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
- 11) nella
individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti
dalla presente lettera, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati,
si tenga conto prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo che
qualitativo,dell'attivitą prestata dal magistrato nell'ambito delle
sue funzioni giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi
e da verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite
sorteggio, dei provvedimenti dallo stesso adottati nonché dell'eventuale
autorelazione e, in particolare, della complessitą dei procedimenti
trattati, degli esiti dei provvedimenti adottati, delle risultanze statistiche
relative all'entitą del lavoro svolto, tenuto specificamente conto della
sede e dell'ufficio presso cui risulta assegnato il magistrato, con
loro proiezione comparativa rispetto a quelle delle medie nazionali
e dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio; i titoli vengano
valutati in modo tale che, ove possibile, i componenti della commissione
esaminatrice non conoscano il nominativo del candidato; nei concorsi
per titoli ed esami si proceda alla valutazione dei titoli solo in caso
di esito positivo della prova di esame e la valutazione dei titoli incida
in misura non inferiore al 50 per cento sulla formazione della votazione
finale sulla cui base viene redatto l'ordine di graduatoria; nella valutazione
dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore
presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto
in via preferenziale dall'articolo 76-bis, comma 4, dell'ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
continua
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