Maxiemendamento
sull' Ordinamento Giudiziario
(su
questo testo il Governo dovrebbe porre la questione di fiducia alla Camera
domani).
4636-bis/A
Art. 2 Sostituirlo con il seguente: "Art. 2. (Principi e criteri direttivi).
1. Nell'esercizio
della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si
attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere per l'ingresso
in magistratura:
- 1) che
sia bandito annualmente un concorso per l'accesso in magistratura e
che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità,
se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli
nella funzione requirente;
- 2) che
il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie indicate
dall'articolo 123-ter, commi 1 e 2, dell'ordinamento giudiziario di
cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni,
nonché nelle materie attinenti al diritto dell'economia;
- 3) che
la commissione di concorso sia unica e che sia nominata dal Ministro
della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura,
e che sia composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio
nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di
dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima
fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo
di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato
che eserciti da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di
legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado
e quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di
legittimità; che il numero dei componenti sia determinato tenendo conto
del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le
scadenze indicate al numero 1) della lettera d); che il numero dei componenti
professori universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei
componenti magistrati; 4) che, al momento dell'attribuzione delle funzioni,
l'indicazione di cui al numero 1) costituisca titolo preferenziale per
la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti
delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell'ambito della funzione
prescelta;
b) prevedere
che siano ammessi al concorso per l'accesso in magistratura nelle funzioni
giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che:
- 1) hanno
conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario
di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso
le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo
16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni,
stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alle scuole
di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo
quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior
numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per
uditore giudiziario;
- 2) hanno
conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario
di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato
di ricerca in materie giuridiche;
- 3) hanno
conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario
di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione
all'esercizio della professione forense;
- 4) hanno
conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario
di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento
del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni
per almeno tre anni;
- 5) hanno
conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario
di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di
magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere
stati revocati o disciplinarmente sanzionati;
- 6) hanno
conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario
di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma
di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso
di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162;
c) prevedere
che per essere ammessi a sostenere le prove orali del concorso di cui
alla lettera a), numero 2), il candidato debba essere positivamente valutato
nei test di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione
di magistrato anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella
domanda di ammissione;
d) prevedere
che:
- 1) le
prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni
immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione
degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente
in un tempo non superiore a nove mesi; che l'intera procedura concorsuale
sia espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio il 15 settembre
dell'anno successivo;
- 2) non
possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati già dichiarati
non idonei per tre volte;
e) prevedere
che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati
si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:
1)
funzioni giudicanti di primo grado; 2)
funzioni requirenti di primo grado; 3) funzioni giudicanti di secondo
grado; 4) funzioni requirenti di secondo grado; 5) funzioni semidirettive
giudicanti di primo grado; 6) funzioni semidirettive requirenti di primo
grado; 7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado; 8) funzioni
semidirettive requirenti di secondo grado; 9) funzioni direttive giudicanti
o requirenti di primo grado e di primo grado elevato; 10) funzioni direttive
giudicanti o requirenti di secondo grado; 11) funzioni giudicanti di legittimità;
12) funzioni requirenti di legittimità; 13) funzioni direttive giudicanti
o requirenti di legittimità; 14) funzioni direttive superiori giudicanti
o requirenti di legittimità; 15) funzioni direttive superiori apicali
di legittimità.
f) prevedere:
- 1) che,
fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare
o collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del
Consiglio superiore della magistratura, fino al compimento dell'ottavo
anno dall'ingresso in magistratura debbano essere svolte effettivamente
le funzioni requirenti o giudicanti di primo grado;
- 2) che,
dopo otto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli
ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in
magistratura, previo concorso per titoli, possano essere svolte funzioni
giudicanti o requirenti di secondo grado;
- 3) che,
dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo concorso
per titoli, ovvero dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura,
previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, possano essere
svolte funzioni di legittimità; che al concorso per titoli ed esami,
scritti e orali, per le funzioni di legittimità possano partecipare
anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e
che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado;
- 4) che
il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le funzioni di
secondo grado e di legittimità all'esito dei concorsi di cui ai numeri
2) e 3) e le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per
titoli;
- 5) le
modalità dei concorsi per titoli e per titoli ed esami, scritti ed orali,
previsti dalla presente legge, nonché i criteri di valutazione, stabilendo,
in particolare, che le prove d'esame consistano nella redazione, anche
con l'impiego di prospettazioni e di materiali forniti dalla commissione,
di più provvedimenti relativi alle funzioni richieste e in una discussione
orale sui temi attinenti alle stesse;
- 6) che
i magistrati che in precedenza abbiano subito una sanzione disciplinare
superiore all'ammonimento siano ammessi ai concorsi di cui ai numeri
2), 3) e 4) dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato
nella sentenza disciplinare definitiva, comunque non inferiore a due
e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dai numeri 1),
2) e 3) e dalle lettere h) e i);
g) prevedere
che:
- 1) entro
il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito
dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare
a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura,
per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo
aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di
formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura
di cui al comma 2;
- 2) la
commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera l), numero
6);
- 3) entro
il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito
dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare
a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura,
per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo
aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di
formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura
di cui al comma 2;
- 4) la
commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera l), numero
5);
- 5) il
Consiglio superiore della magistratura individui, con priorità assoluta,
i posti vacanti al fine di consentire il passaggio di funzione nei casi
indicati ai numeri 1) e 3);
- 6) fuori
dai casi indicati ai numeri 1 e 3), e, in via transitoria, dal comma
8, lettera c), non sia consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti
a quelle requirenti e viceversa;
- 7) il
mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa debba
avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in
diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo
11 del codice di procedura penale;
h) prevedere
che:
- 1) funzioni
giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, di giudice
del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;
- 2) funzioni
requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della
Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
- 3) funzioni
giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di
appello;
- 4) funzioni
requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale
presso la corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione
nazionale antimafia;
- 5) funzioni
giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere della Corte di
cassazione;
- 6) funzioni
requirenti di legittimità siano quelle di sostituto procuratore generale
presso la Corte di cassazione;
- 7) funzioni
semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di
sezione di tribunale, cui possono accedere, previo concorso per titoli,
magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle
funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;
- 8) funzioni
semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore
della Repubblica aggiunto, cui possono accedere, previo concorso per
titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento
delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;
- 9) funzioni
semidirettive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente
di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previo concorso
per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento
delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;
- 10) funzioni
semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle di avvocato generale
della procura generale presso la corte di appello, cui possono accedere,
previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso
per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei
anni;
- 11) funzioni
direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale
e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere,
previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso
per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque
anni;
- 12) funzioni
direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della
Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso
per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento
delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;
- 13) funzioni
direttive giudicanti di primo grado elevato siano quelle di presidente
di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari
dei tribunali di cui alla tabella L) allegata all'ordinamento giudiziario,
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni,
di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A) allegata
alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, cui possono
accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato
il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;
- 14) funzioni
direttive requirenti di primo grado elevato siano quelle di procuratore
della Repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L) allegata
all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso
per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni
di secondo grado da almeno otto anni;
- 15) funzioni
direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente della
corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli,
magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità
da almeno cinque anni;
- 16) funzioni
direttive requirenti di secondo grado siano quelle di procuratore generale
presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia, cui
possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano
superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque
anni;
- 17) le
funzioni indicate ai numeri 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 possano
essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti
richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data
di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio
decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequentato con
favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni
semidirettive o direttive presso la Scuola superiore della magistratura
di cui al comma 2 e siano stati positivamente valutati nel concorso
per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;
- 18) i
magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità
possano partecipare ai concorsi per le funzioni semidirettive e direttive
indicate ai numeri 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; che l'avere esercitato
funzioni di legittimità giudicanti o requirenti costituisca, a parità
di graduatoria, titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi
direttivi indicati rispettivamente al numero 13) e al numero 14);
i) prevedere
che:
- 1) le
funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di presidente
di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso
per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità
da almeno quattro anni;
- 2) le
funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato
generale della procura generale presso la Corte di cassazione, cui possono
accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni
requirenti di legittimità da almeno quattro anni;
- 3) le
funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle
di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presidente
del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere,
previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive
giudicanti di legittimità;
- 4) le
funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle
di Procuratore generale presso la Corte di cassazione e di Procuratore
generale aggiunto presso la Corte di cassazione, cui possono accedere,
previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive
requirenti di legittimità;
- 5) le
funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di
primo Presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo
concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti
di legittimità;
- 6) le
funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere conferite esclusivamente
ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano frequentato
con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle
funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di
cui al comma 2, siano stati positivamente valutati nel concorso per
titoli previsto alla lettera f), n. 4), ultima parte, ed abbiano ancora
due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo,
prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946,
n.511; le funzioni indicate ai numeri 3) 4) e 5) possano essere conferite
esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti,
siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto
alla lettera f), numero 4), ultima parte; .
continua
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