NOTIZIARIO del 29 giugno 2004

 
     

Maxiemendamento sull' Ordinamento Giudiziario

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m) prevedere che:

  • 1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano nella valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi gli esiti del concorso e l'ordine di graduatoria al Consiglio superiore della magistratura, il quale, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, propone le nomine al Ministro della giustizia per il concerto; sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia sia legittimato a ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi adottate in contrasto con il concerto o con il parere previsto al numero 3;
  • 2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano nella valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi l'esito delle valutazioni e l'ordine di graduatoria dei candidati al Consiglio superiore della magistratura che, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, assegna l'incarico semidirettivo secondo l'ordine di graduatoria risultante all'esito del concorso per titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità nelle funzioni di legittimità ovvero in quelle di secondo grado ovvero secondo l'anzianità di servizio;
  • 3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera i), abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni;
  • 4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale; ai fini di quanto disposto dal presente numero si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato;
  • 5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
  • 6) gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di sei anni;
  • 7) il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui al numero 6), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;
  • 8) alla scadenza del termine di cui al numero 6), il magistrato che abbia esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
  • 9) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
  • 10) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti, composta da un magistrato che esercita le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
  • 11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive; fermo restando il possesso dei requisiti indicati dalle lettere h ed i per il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, il pregresso esercizio di funzioni direttive o semidirettive, degli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, costituisce titolo preferenziale; in ogni caso si applichino le disposizioni di cui alla lettera l), numero 11); per le funzioni semidirettive giudicanti si tenga adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello la cui presidenza è messa a concorso; nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni direttive di procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-bis, comma 2, primo periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; n) prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 10) della lettera m) si applichino anche per il conferimento dell'incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato numero 3), il magistrato che abbia esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;

o) prevedere che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avvenga nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto; prevedere che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura, il collocamento fuori ruolo non possa superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni.

p) prevedere che:

  • 1) le commissioni di cui alle lettere l) e m) siano nominate per due anni e siano automaticamente prorogate sino all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento;
  • 2) i componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità, non siano immediatamente confermabili e non possano essere nuovamente nominati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell'incarico;

q) prevedere che:

  • 1) la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito: 1.1) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi; 1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni; 1.3) terza classe: da due a cinque anni; 1.4) quarta classe: da cinque a tredici anni; 1.5) quinta classe: da tredici a venti anni; 1.6) sesta classe: da venti a ventotto anni; 1.7) settima classe: da ventotto anni in poi;
  • 2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui alla lettera f), numero 2), prima parte, conseguano la quinta classe di anzianità;
  • 3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera f), numero 3), conseguano la sesta classe di anzianità;

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