Maxiemendamento
sull' Ordinamento Giudiziario
<
precedente
m) prevedere
che:
- 1) i concorsi
per gli incarichi direttivi consistano nella valutazione, da parte delle
commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità
del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione
comunichi gli esiti del concorso e l'ordine di graduatoria al Consiglio
superiore della magistratura, il quale, acquisiti ulteriori elementi
di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio
direttivo della Corte di Cassazione, propone le nomine al Ministro della
giustizia per il concerto; sia effettuato il coordinamento della presente
disposizione con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo
1958, n. 195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia
sia legittimato a ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro
le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi
adottate in contrasto con il concerto o con il parere previsto al numero
3;
- 2) i concorsi
per gli incarichi semidirettivi consistano nella valutazione, da parte
delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità
del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione
comunichi l'esito delle valutazioni e l'ordine di graduatoria dei candidati
al Consiglio superiore della magistratura che, acquisiti ulteriori elementi
di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione, assegna l'incarico semidirettivo
secondo l'ordine di graduatoria risultante all'esito del concorso per
titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali
deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo
l'anzianità nelle funzioni di legittimità ovvero in quelle di secondo
grado ovvero secondo l'anzianità di servizio;
- 3) gli
incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera
i), abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di
quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro
della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio
superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni;
- 4) il
magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa concorrere
per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in
sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi
di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza,
con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice
di procedura penale; ai fini di quanto disposto dal presente numero
si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e
quelle di primo grado elevato;
- 5) alla
scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato che abbia esercitato
funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro
ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato
alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria
provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri
per il bilancio dello Stato;
- 6) gli
incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado abbiano
carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di sei anni;
- 7) il
magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere
del termine di cui al numero 6), possa concorrere per il conferimento
di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado
e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza
nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal
distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi
dell'articolo 11 del codice di procedura penale;
- 8) alla
scadenza del termine di cui al numero 6), il magistrato che abbia esercitato
funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento
di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato
alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria
provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri
per il bilancio dello Stato;
- 9) sia
istituita una commissione di esame alle funzioni direttive giudicanti
e alle funzioni semidirettive giudicanti, composta da un magistrato
che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre
a cinque magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità
e da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo
grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie
giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
- 10) sia
istituita una commissione di esame alle funzioni direttive requirenti
e alle funzioni semidirettive requirenti, composta da un magistrato
che esercita le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre
a cinque magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità
e da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo
grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie
giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
- 11) ai
fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati con riferimento
alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini
allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive; fermo restando
il possesso dei requisiti indicati dalle lettere h ed i per il conferimento
delle funzioni direttive o semidirettive, il pregresso esercizio di
funzioni direttive o semidirettive, degli incarichi di capo o vice capo
di uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n.
315, ovvero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti
del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, costituisce titolo preferenziale; in
ogni caso si applichino le disposizioni di cui alla lettera l), numero
11); per le funzioni semidirettive giudicanti si tenga adeguatamente
conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico
settore oggetto dei procedimenti trattati dalla sezione di tribunale
o di corte di appello la cui presidenza è messa a concorso; nella valutazione
dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni direttive di procuratore
nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale
dall'articolo 76-bis, comma 2, primo periodo, dell'ordinamento giudiziario
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
n)
prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 10) della lettera
m) si applichino anche per il conferimento dell'incarico di Procuratore
nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato
numero 3), il magistrato che abbia esercitato le funzioni di Procuratore
nazionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri incarichi
direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente
ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;
o) prevedere
che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge,
il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura
sia equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte
e il ricollocamento in ruolo, senza maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, avvenga nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle
medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione
elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni
presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di
cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante,
appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in
cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché
in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, è ubicato
il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto;
prevedere che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato
parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura,
il collocamento fuori ruolo non possa superare il periodo massimo complessivo
di dieci anni. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico
in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura
ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti
dalla presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo
30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916,
e successive modificazioni.
p) prevedere
che:
- 1) le
commissioni di cui alle lettere l) e m) siano nominate per due anni
e siano automaticamente prorogate sino all'esaurimento delle procedure
concorsuali in via di espletamento;
- 2) i componenti
delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati che esercitino
funzioni direttive requirenti di legittimità, non siano immediatamente
confermabili e non possano essere nuovamente nominati prima che siano
decorsi tre anni dalla cessazione dell'incarico;
q) prevedere
che:
- 1) la
progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo
le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai numeri 2)
e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente
conseguito: 1.1) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei
mesi; 1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni; 1.3) terza classe:
da due a cinque anni; 1.4) quarta classe: da cinque a tredici anni;
1.5) quinta classe: da tredici a venti anni; 1.6) sesta classe: da venti
a ventotto anni; 1.7) settima classe: da ventotto anni in poi;
- 2) i magistrati
che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per
titoli ed esami, scritti ed orali, di cui alla lettera f), numero 2),
prima parte, conseguano la quinta classe di anzianità;
- 3) i
magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi
di cui alla lettera f), numero 3), conseguano la sesta classe di anzianità;
continua
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