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NOTIZIARIO del 01
ottobre 2004
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Internet
: messaggi di magistrati in mailing list non giudicabili dal CSM Il plenum del CSM ha recentemente archiviato un esposto presentato da un giudice del Tribunale di Napoli che segnalava episodi di "militanza ed attivismo politico" posti in essere da magistrati attraverso alcune comunicazioni di una mailing list di una corrente dell'ANM, mediante "insulti rivolti ad elettori italiani, allo stesso esponente" e ad un avvocato del Foro di Salerno. L'archiviazione dell'esposto - rivolto oltre che al Consiglio Superiore della Magistratura anche al Ministro della Giustizia, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ed ai Consigli degli Ordini degli Avvocati di Napoli e di Salerno -, e' stata disposta per "insussistenza di provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare in relazione ai fatti di cui all'esposto". Il Consiglio superiore della magistratura ha chiarito infatti che la questione delle opinioni espresse dai magistrati all'interno delle "mailing-list" telematiche - gia' affrontata dal Consiglio con delibera di archiviazione del 20 luglio 2002 - va riferita alla disposizione del garante per la privacy del luglio 1999, secondo cui "i messaggi che circolano, via Internet, nelle liste di posta elettronica chiuse e nelle newsgroup ad accesso limitato devono essere considerati come corrispondenza privata e in quanto tali non possono essere violati". Il consigliere Buccico, CdL, ha annunciato che aprira' una pratica diretta a verificare la presenza di diverso orientamento valutativo da parte del Garante della privacy, ma il garante si richiamava nella sua disposizione ai principi contenuti nell'art.15 della Costituzione, relativo all'inviolabilitā della libertā e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. L'autorita' per la privacy ricordava nella sua disposizione che "la legge n.547 del 1993 sui reati informatici e, da ultimo, il D.P.R. n.513 del 1997 sul documento elettronico, hanno confermato che la posta elettronica deve essere tutelata alla stregua della corrispondenza epistolare o telefonica". E cio' a prescindere dal fatto che la rete operi attraverso le strutture pubbliche che un'amministrazione ha consentito o meno di utilizzare. Il Garante per la privacy aggiungeva pero' che, analogamente a quanto avviene per la normale corrispondenza, l'eventuale successiva presa di conoscenza della e-mail da parte di soggetti estranei al circuito di posta elettronica non puo' essere considerata contrastante con la normativa sui dati personali quando il messaggio non sia stato indebitamente acquisito da questi ultimi ma ad essi comunicato da parte di uno dei destinatari del messaggio stesso. Invece le regole di netiquette diffuse a livello mondiale nella rete vietano (sebbene senza sanzioni) di divulgare ad esempio nelle mailing list messaggi prelevati da altre mailing list cui si sia iscritti, a meno che non siano anche pubblicati su web. In questo caso la ragione e' triplice: da un lato si permette di controllare i destinatari di una mail, da un altro si tutela il copyright sui contenuti testuali e/o grafici del messaggio, e infine si permette di evitare i "fuori contesto" del messaggio e delle possibii repliche. Anche se lecitamente venutone a conoscenza, comunque, va considerato che il CSM non ha assolto il contenuto dei messaggi, ma solo affermato di non essere competente a giudicare e sanzionare quel comportamento, in quanto non si tratta di operato pubblico del magistrato. Il CSM si occupa infatti di provvedimenti disciplinari relativi ad atti connessi all'esercizio delle funzioni o ad atti pubblici di magistrati che gettino discredito sulla Istituzione della magistratura. Ovviamente non conosciamo i testi incriminati, il cui autore potra' essere citato come privato cittadino per calunnia o diffamazione, ove ne sussistano i presupposti. Vi e' tuttavia da aggiungere una riflessione sulle lamentate considerazioni politiche, al di la' del fatto che esse non costituiscano illecito da parte dell'autore in quanto non perseguibili disciplinarmente perche' non riferibili all'attivita' di magistrato per quanto fin qui detto. Infatti - se e' vero che un magistrato non puo' essere iscritto ad un partito - occorre ben valutare il contenuto delle affermazioni "politiche", in quanto la Cassazione chiari' gia' a suo tempo, in ben tre sentenze, che i magistrati possono esprimere opinioni anche critiche a norma dell'articolo 21 della Costituzione, e partecipare anche a manifestazioni a sfondo civile (ad es. una manifestazione per la pace), sempre che non vi siano slogan o atti di insulto alle Istituzioni. by www.osservatoriosullalegalita.org ___________ I CONTENUTI DEL SITO POSSONO ESSERE PRELEVATI CITANDO E LINKANDO LA FONTE
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