NOTIZIARIO del 18 maggio 2004

 
     

La pubblicità elettorale via e-mail è illegale
a cura di Osservatorio sulla Legalita' onlus

La pubblicita' elettorale via e-mail e' illegale se non avete preventivamente acconsentito a riceverla o se vi viene inviata come iscritti ad una associazione cui avete aderito.

Alcuni partiti o singoli candidati stanno usando illecitamente elenchi raccolti in veste di associazioni per farsi o fare pubblicita' elettorale.

Possono essere denunciati al Garante ed all'autorita' giudiziaria per violazione della privacy, oltre ad aver modo di misurare la loro affidabilita' politica sul piano della correttezza, legalita' e trasparenza.

I partiti, i politici, gli eletti non possono infatti trincerarsi dietro la scusa che non sapevano, perche' il garante li ha avvisati preventivamente in vista di questa campagna elettorale.

Il garante ha chiarito espressamente che e' illecita la prassi di utilizzare indirizzari di iscritti ad associazioni no-profit, sportive, di categoria, a fini di propaganda elettorale senza consenso degli interessati, anche per sostenere candidati interni alle associazioni stesse.

Chi effettua propaganda elettorale mediante e-mail, fax o cellulari, ha l’obbligo di dare ai cittadini l’informativa ed acquisirne il consenso prima di qualsiasi comunicazione.

Il consenso deve essere specifico (cioe' occorre accettare esplicitamente di ricevere propaganda elettorale) e manifestato liberamente. Non e' sufficiente un consenso generico.

Il candidato o l’organismo politico che acquisisce dati da un privato ha l’onere di verificare che gli interessati siano stati informati in modo specifico e abbiano espresso il loro consenso.

La violazione di questi principi rende illecito il trattamento ed inutilizzabili i dati.

Se nei casi previsti il cittadino non e' chiamato a esprimere il consenso o non ricevere l’informativa puo' avvalersi delle tutele previste dal Codice sulla privacy e chiedere al partito o al candidato di avere accesso ai dati personali che lo riguardano. Se partiti o candidati non forniscono un riscontro idoneo il cittadino può rivolgersi all’autorità giudiziaria o presentare un reclamo o un ricorso al Garante.

Chi effettua propaganda elettorale tramite posta ordinaria puo' farlo senza consenso solo se utilizza dati estratti da fonti "pubbliche" (le liste comunali dei votanti, le liste degli elettori italiani residenti all’estero, gli elenchi dei telefoni fissi, gli elenchi degli iscritti ad albi e collegi professionali ed alcuni registri delle Camere di commercio). Deve però informare i cittadini sull’uso che verra' fatto dei loro dati personali.

Se la comunicazione elettorale e' telefonica e il numero e' tratto da un elenco pubblico, l’operatore deve specificare all’inizio della telefonata chi sta chiamando, perche' chiama e quali diritti ha la persona che risponde. E' comunque illecito effettuare propaganda elettorale telefonica, senza consenso specifico dell’abbonato, quando si usano sistemi automatizzati che effettuano chiamate vocali preregistrate.

Il cittadino puo' opporsi all’ulteriore invio di materiale elettorale anche se in precedenza si era dichiarato disponibile a riceverlo.

by www.osservatoriosullalegalita.org

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