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NOTIZIARIO del 26
marzo 2004
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SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (omissis) Su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; EMANA il seguente regolamento Art. 1 (Oggetto e definizioni) 1. Il presente regolamento stabilisce le caratteristiche e le modalità per l'erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata. 2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
Art. 2 (Soggetti del servizio di posta elettronica certificata) 1. Sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata:
Art.3 (Trasmissione del documento informatico) 1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente: "1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato dal mittente se trasmesso, e si intende consegnato al destinatario se disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.". Art. 4 (Utilizzo della posta elettronica certificata) La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge. Per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento o dello specifico rapporto tra privati o tra questi e le pubbliche amministrazioni. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'articolo 6. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei gestori di cui all'articolo 12. Art. 5 (Modalità della trasmissione e interoperabilità) Il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal mittente per il tramite del proprio gestore di posta elettronica certificata viene da quest'ultimo trasmesso al destinatario direttamente o per il tramite del gestore di posta elettronica certificata di cui si avvale il destinatario stesso. Nel caso in cui la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata avviene tra diversi gestori, essi assicurano l'interoperabilità dei servizi offerti, secondo quanto previsto nelle regole tecniche di cui all'articolo 15. Art. 6 (Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna) Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente la ricevuta di avvenuta consegna all'indirizzo elettronico del mittente. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato nelle regole tecniche di cui all'articolo 15. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica del destinatario, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità di cui alle regole tecniche di cui all'articolo 15. Nel caso in cui il mittente non abbia più la disponibilità delle ricevute dei messaggi di posta elettronica certificata inviati, le informazioni di cui all'articolo 11, comma 2, detenute dai gestori, sono opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Art. 7 (Ricevuta di presa in carico) 1. Quando la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata avviene tramite più gestori il gestore del destinatario rilascia al gestore del mittente la ricevuta che attesta l'avvenuta presa in carico del messaggio. Art. 8 (Ricevuta di mancata consegna) 1. Quando il messaggio di posta elettronica certificata non risulta consegnabile il mittente riceve, entro le ventiquattro ore successive all'invio, una ricevuta di mancata consegna secondo le modalità di cui alle regole tecniche di cui all'articolo 15. Art. 9 (Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto) Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al gestore del mittente, tramite la chiave privata, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità del messaggio e al gestore del destinatario, tramite la chiave pubblica, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità di cui alle regole tecniche di cui all'articolo 15. La busta di trasporto è sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1 che garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità di cui alle regole tecniche di cui all'articolo 15. Art. 10 (Riferimento temporale) L'ora assegnata ad un riferimento temporale, al momento della sua generazione, corrisponde, con una differenza non superiore ad un minuto primo, alla scala di tempo UTC (IEN), determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 11 agosto 1991, n. 273. Art. 11 (Sicurezza della trasmissione) I gestori di posta elettronica certificata trasmettono il messaggio di posta elettronica certificata dal mittente al destinatario integro in tutte le sue parti includendolo nella busta di trasporto. Durante le fasi di trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata presso i punti di accesso, ricezione e consegna, i gestori mantengono traccia delle operazioni svolte su un apposito registro informatico. I dati contenuti nel suddetto registro sono conservati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dati traffico. Per la tenuta del registro i soggetti gestori adottano le opportune soluzioni tecniche e organizzative che garantiscano la riservatezza, la sicurezza, l'integrità e l'inalterabilità nel tempo delle informazioni in esso contenute. I gestori di posta elettronica certificata prevedono, comunque, l'esistenza di servizi di emergenza che in ogni caso assicurano il completamento della trasmissione ed il rilascio delle ricevute. Art. 12 (Elenco dei gestori di posta elettronica certificata) Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo. Le pubbliche amministrazioni ed i privati che intendono esercitare l'attività di gestore di posta elettronica certificata inviano al CNIPA, in via telematica, domanda di iscrizione nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata. Trascorsi novanta giorni dalla presentazione, la domanda si considera accolta qualora il CNIPA non abbia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego. Il termine di cui al comma 3, può essere interrotto una sola volta esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del CNIPA o che questo non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Alla domanda di cui al comma 2 è allegata:
Art. 13 (Gestori di posta elettronica certificata stabiliti nei paesi dell'Unione europea) Può esercitare il servizio di posta elettronica certificata il gestore del servizio stabilito in altri Stati membri dell'Unione europea che soddisfi, conformemente alla legislazione dello Stato membro di stabilimento, formalità e requisiti equivalenti ai contenuti del presente decreto e operi nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 15. E' fatta salva in particolare, la possibilità di avvalersi di gestori stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea che rivestono una forma giuridica equipollente a quella prevista dall'articolo 12, comma 6. Art. 14 (Disposizioni per le pubbliche amministrazioni)
Art. 15 (Regole tecniche) 1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie definisce, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata. Art. 16 (Abrogazioni) Il comma 1 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è abrogato. Art. 17 (Disposizioni finali) 1. Le modifiche di cui all'articolo 3 e 16 apportate, rispettivamente, all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo A) si intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C). by www.osservatoriosullalegalita.org ____________________ I CONTENUTI DEL SITO POSSONO ESSERE COPIATI CITANDO E LINKANDO LA FONTE
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