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La sentenza della Corte dei Conti
che condanna sindaco Rutelli e assessori

CORTE DEI CONTI,Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio - Sent. n. 1545/2000/R RP, 19/11/01 - BISOGNO Presidente, DI FORTUNATO Consigliere, e LIBRANDI Consigliere relatore /c. Rutelli Francesco e altri.

<precedente

Come già evidenziato , sono stati, tra l'altro, conferiti:

a) incarichi generici in contrasto con il principio della determinatezza e ponendo surrettiziamente in essere un rapporto di lavoro avente ad oggetto una generica attività di supporto agli organi politici. Vedasi al riguardo le consulenze affidate: alla dott.ssa Migliorini per lo smaltimento e la trasparenza dei procedimenti; al signor De Santis per le questioni inerenti l'ufficio stampa; all'architetto Manacorda per le politiche urbanistiche; al signor Nuccetelli per le politiche del commercio; alla signora Ponzani per le politiche del lavoro; alla signora Costa per le politiche culturali; al dott. Lusi per le politiche giovanili e per le politiche della casa; alla dott.ssa Novelli per il miglioramento delle relazioni con l'utenza dei servizi demografici ed elettorali; alla dott.ssa Trillò per le politiche dei servizi giuridici; b) incarichi dove mancava nei consulenti ogni competenza nel settore. Vedasi al riguardo le consulenze conferite alla signora Garberoglio, modella fotografica con esperienze di assistente al programma "mezzanotte e dintorni"; al signor Nuccetelli, in possesso del diploma di maturità scientifica e con esperienze esclusivamente in incarichi sindacali; alla signora Costa diplomata in grafica pubblicitaria con esperienze di segretaria particolare o assistente di noti uomini politici; c) incarichi dove mancava negli interessati qualsiasi competenza specifica. Vedasi le consulenze affidate: al signor Serpieri con esperienze di tipo giornalistico nonché presso l'associazione scouts italiani e presso la società Gabetti, a fronte di un incarico per l'attività di studio per deliberare una mappa delle problematiche sociali; al dott. Dal Forno, laureato in economia e commercio, con dichiarate ma non provate esperienze di responsabile di vendite e di selezione del personale - ma invece ufficialmente artista- a fronte di un incarico per attuare il progetto di sperimentazione del telelavoro (Roma Trade) e per avviare il progetto di riqualificazione della pubblica amministrazione (Ripam); al signor Telese, laureando in storia contemporanea con esclusive esperienze di addetto stampa, come consulente per le politiche educative e giovanili; al dott. Lusi, facente parte dello studio legale dell'avvocato Sandulli, poi assessore, definito esperto nel campo delle organizzazioni giovanili perché aveva svolto vari incarichi in associazioni di scouts, il quale fu nominato consulente dell'assessore per le politiche giovanili con ordinanza sindacale n. 28 del 20 gennaio 1994 quando non era ancora neanche laureato se si considera che la laurea in giurisprudenza è stata conseguita cinque giorni dopo ossia il 25 gennaio 1994. Successivamente l'interessato è diventato anche consulente per le politiche della casa con ordinanza sindacale n. 442 del 7 luglio 1994 e, poi, consulente per le politiche della sicurezza e per le problematiche concernenti la riorganizzazione del Corpo di polizia municipale con ordinanza sindacale n. 385 del 4 luglio 1995; d) incarichi dove l'attività concreta dei consulenti coincideva con l'attività istituzionale svolta da uno o più uffici amministrativi, i quali, come è stato già precisato, disponevano di personale ragguardevole.

In particolare sono stati riscontrati:

a) otto consulenze aventi per oggetto l'attività che generalmente svolge l'ufficio stampa (Panarese, Andreozzi, Cesari, Garberoglio, De Santis, Pogliatti e De Simone); b) otto consulenze coincidenti con l'attività svolta dall'ufficio comunicazione ed immagine (Panarese, Andreozzi, Fappiano, Garberoglio, De Santis, Pogliatti, Telese e Novelli); c) sei consulenze aventi per oggetto l'attività svolta dall'assessorato per le politiche dei servizi informatici e tecnologici (Todescato, Fappiano, Paparo, Serpieri, Novelli e Pocek); d) una consulenza riguardante la stessa attività che viene svolta dall'assessorato per le politiche del personale (Dalia) ; e) tre consulenze coincidenti con l'attività espletata dall' Avvocatura comunale (Petrucci, Vona e Trillò); f) una consulenza coincidente con l'attività svolta dall'assessorato per le politiche del turismo e grandi eventi (De Simone). La coincidenza degli incarichi affidati con l'attività istituzionale svolta dall'amministrazione appare ancora più evidente esaminando le relazioni presentate dagli interessati dalle quali emerge che il signor Davoli, consulente per la definizione dei criteri e degli indirizzi riguardanti le procedure per la vigilanza sugli atti delle aziende speciali, era utilizzato per la predisposizione dei bandi di gara e delle schede sintetiche dei vari partecipanti al bando per advisor, presenziando agli incontri in cui venivano presentati i vari candidati; la dott.ssa Nepitelli e la dott.ssa Migliorini, consulenti dell'assessore Lanzillotta, per la definizione degli indirizzi politici in materia di rapporti con i cittadini sulle problematiche concernenti le politiche di bilancio, hanno in concreto svolto attività di semplice informazione dell'opinione pubblica sull'attività dell'assessorato; il dott. Dal Forno in relazione all'incarico di attuare il progetto di telelavoro (Roma Trade), ha partecipato solo all'ultima fase, quella operativa limitandosi ad interpellare i vari uffici comunali per individuare un gruppo sperimentale di telelavoratori in quanto le prime due fasi erano state già avviate e concluse nel 1995; il dott. Leonetti, consulente per l'attuazione delle procedure di sicurezza, si è limitato allo studio e verifiche degli organigrammi dell'ente; alla pianificazione delle relazioni sindacali; alla stesura di provvedimenti amministrativi attuativi del decreto legislativo n. 626/1994, alla stesura di memorie di Giunta; alla nomina del responsabile del servizio protezione e prevenzione nonché dell'ufficio del medico competente ed alla sensibilizzazione del personale in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro; la dott.ssa Testa ha svolto una semplice attività di promozione giornalistica; la dott.ssa Trillò ha assunto l'incarico in qualità di avvocato del Foro di Roma mentre non lo era ed ha svolto una mera attività amministrativa come il controllo delle istanze depositate allo sportello di conciliazione; il rapporto diretto con i cittadini nonché la ricerca e la ristrutturazione dei locali al fine di collocare il ripetuto sportello di conciliazione; e) alcuni consulenti hanno svolto attività modeste: la signora Panarese, la signora Andreozzi, la dott.ssa Migliorini e la dott.ssa Nepitelli si sono limitate a svolgere attività di invio di depliants, lettere e volantini ai cittadini, comunicati stampa, spot radiofonici e manifesti; l'attività preponderante svolta dal signor Piva è stata la cura dei rapporti con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore; il consulente per le politiche del commercio signor Nuccetelli ha svolto, secondo la sua stessa dichiarazione, un lavoro di coinvolgimento-dialogo basato sulla credibilità delle proposte sociali e delle persone che gli presentavano a seguito di assemblee, incontri con associazioni e singoli operatori; il signor Todescato ha provveduto a raccogliere dati ed informazioni sui cantieri aperti in Roma e sullo stato di avanzamento dei lavori; il signor Cesari ha elaborato semplici pubblicazioni informative; il signor De Santis era addetto all'illustrazione dell'attività dell'amministrazione all'opinione pubblica; il dott. Pogliatti raccoglieva gli articoli di stampa in merito alle iniziative dell'assessorato al personale; il signor Telese coordinava il lavoro dell'assessorato con l'ufficio stampa;

f) incarichi per i quali i consulenti non hanno svolto alcuna attività: il dott. Dal Forno nulla ha fatto in ordine alla seconda parte dell'incarico relativo all'avvio del progetto riqualificazione della pubblica amministrazione (Ripam); il signor Andreozzi non ha eseguito l'incarico di elaborare studi e relazioni concernenti lo snellimento dei procedimenti in relazione alle materie di competenza dell'assessore Cecchini; il signor Cesari non ha attuato l'incarico di elaborare una pubblicazione esplicativa del piano attuativo di riqualificazione dell'Ostiense e relativa rielaborazione cartografica; il consulente Dalia, che avrebbe dovuto suggerire concrete soluzioni operative sulla riorganizzazione dell'autoparco, si è limitato ad esprimere considerazioni a seguito della lettura delle relazioni già elaborate sul problema specifico dal servizio autoparco dell'amministrazione; la signora Poceck, che avrebbe dovuto fornire la soluzione a specifici problemi sui programmi di strategie e di innovazione tecnologica delle politiche dei servizi al cittadino, si è limitata ad effettuare un monitoraggio delle varie iniziative in essere ed alla divulgazione delle relazioni destinate all'opinione pubblica sulle innovazioni tecnologiche introdotte dall'assessorato; la signora Garberoglio e l'avvocato Vona nessuna relazione hanno depositato in merito.

In tale situazione l'assunto dei responsabili secondo i quali "non è stato possibile individuare nell'organico capitolino elementi in possesso della professionalità specifica richiesta al fine di conferire gli incarichi in questione", non può essere condiviso sotto ogni profilo, attesa la genericità degli incarichi affidati, l'indeterminatezza, la carenza di elevata professionalità ed esperienza generica o specifica nei consulenti prescelti, che sono stati chiamati per lo svolgimento di compiti che avrebbero dovuto essere svolti dai dipendenti della struttura dell'amministrazione comunale. Così facendo i consulenti hanno fatto di tutto tranne che procurare qualsiasi tipo di utilità all'amministrazione, ma in compenso i responsabili dell'ente hanno genericamente corrisposto forfettariamente ai consulenti medesimi gli illeciti compensi mensili.

Trattasi, quindi, di fattispecie dove i responsabili devono rispondere dell'intera spesa per insussistenza di un qualsiasi concreto vantaggio per l'ente amministrato. D'altra parte, appare inverosimile e comunque non è possibile affermare genericamente l'inaffidabilità, l'incapacità oppure l'inidoneità professionale di tutti i dipendenti del ruolo del personale del Comune di Roma al fine di aiutare gli amministratori ad esercitare l'indirizzo politico e di controllo tanto più che l'attività concreta svolta dai menzionati consulenti coincideva con le funzioni ed i compiti affidati normalmente ed istituzionalmente agli uffici amministrativi del Comune di Roma, i quali, come è stato già precisato e come emerge dall'organigramma, disponevano di personale cospicuo e qualificato (Avvocatura comunale, dirigenti, dipendenti dell'ex carriera direttiva, di VIII livello, di VII livello e delle altre qualifiche inferiori).

In ogni caso, non è sostenibile - come hanno affermato alcune difese - che per i dipendenti dell'amministrazione comunale esiste l'incompatibilità a prestare la loro opera presso gli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco e degli assessori perché la normativa vigente e le delibere della giunta comunale citate in narrativa, hanno sempre espressamente stabilito che gli organi elettivi per l'espletamento delle loro funzioni di indirizzo e di controllo possono prevedere degli uffici costituiti in primo luogo dai dipendenti dell'ente ovvero, se sussistono i presupposti, da collaboratori esterni assunti a tempo determinato (cfr. pagine da 26 a 30).

13.- Nella fattispecie, vi è, dunque, la sussistenza dei profili di antigiuridicità ed una intenzionale lesione degli interessi dell'ente essendosi le scelte rivelatesi gravemente illogiche, arbitrarie, irrazionali, e soprattutto effettuate in violazione della normativa vigente al riguardo che era chiara, precisa, univoca e di elementare comprensione per cui nessun ragionevole dubbio poteva nascere circa l'applicazione della stessa utilizzando il buon senso comune. Ciò avrebbe dovuto indurre i responsabili alla massima cautela e ponderazione stante l'innegabile anomalia di dette operazioni che sono state disposte avventatamente, con negligenza inescusabile e con disinvolta superficialità e che hanno cagionato effetti dannosi per il bilancio del Comune di Roma. In tale situazione, reputa il Collegio che non è da porsi alcuna valutazione di utilità della spesa perché l'illecito degli amministratori si concretizza nel pagamento di competenze non dovute con danno pari all'importo di quanto pagato. D'altra parte è ormai pacifico che costituiscono danno gli interi emolumenti corrisposti nell'ipotesi di incarico ripetitivo, continuativo e sistematico, protratto nel tempo per esigenze permanenti ed istituzionali di un ente locale, soprattutto quando le consulenze hanno le caratteristiche del rapporto di impiego vietato dalla legge come nella fattispecie. In conclusione, ritiene il Collegio che nella fattispecie vi è un'assenza di "utilità" nella prestazione degli incarichi avendo i responsabili aggravato solo il Comune di ingiustificati oneri aggiuntivi, costituenti una inutile duplicazione di spesa rispetto a quella già derivante per legge dal mantenimento delle esistenti strutture comunali e delle risorse rimaste al riguardo inutilizzate.

14.- Sui predetti importi va dai medesimi corrisposta anche la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento del danno per cui è domanda attrice e fino alla data del deposito della presente sentenza. Vanno, inoltre, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfacimento del credito erariale - come sopra individuato - esecutivamente vantato, corrisposti gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. , primo comma, in funzione risarcitoria ai fini di riequilibrio del patrimonio; interessi che non si cumulano con la rivalutazione monetaria ma si pongono in termini di alternatività perché connessi ad obbligazioni pecuniarie, tali essendo quelli nascenti dalla sentenza di condanna, che, liquidando il danno, ha convertito l'originario debito di valore in debito di valuta (Corte dei Conti, Sezioni Riunite 18 febbraio1993, nn. 841, 843 e 844) e reso, quindi, applicabile l'art. 1224 c.c..

P.Q.M. LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, CONDANNA Francesco RUTELLI, Walter TOCCI, Linda LANZILLOTTA, Esterino MONTINO, Domenico CECCHINI, Renzo LUSETTI, Sandro DEL FATTORE, Loredana DE PETRIS, Francesco CARDUCCI ARTENISIO, Amedeo PIVA, Giovanni BORGNA, Piero SANDULLI, Fiorella FARINELLI, Claudio MINELLI, Pietro BARRERA, Vincenzo GAGLIANI CAPUTO, Stefania BIOLCHI, Fortunato LORENZETTI ed Alberto FENU al pagamento a favore dell'Erario - beneficiario il Comune di Roma - della somma complessiva di lire 2.238.664.265 (duemiliardi duecentotrentottomilioni seicentosessantaquattromiladuecentosessantacinquelire) ripartita in quote uguali come segue:

1.- Francesco RUTELLI e Walter TOCCI per la somma di lire 67.349.441 ciascuno; 2.- Francesco RUTELLI e Walter TOCCI per la somma di lire 53.900.000 ciascuno; 3.-Francesco RUTELLI e Walter TOCCI per la somma di lire 10.400.000 ciascuno; 4.- Francesco RUTELLI ed Esterino MONTINO per la somma di lire 45.017.699 ciascuno; 5.- Francesco RUTELLI e Domenico CECCHINI per la somma di lire 16.769.892 ciascuno; 6.- Walter TOCCI, Domenico CECCHINI, Amedeo PIVA, Giovanni BORGNA, Piero SANDULLI, Fiorella FARINELLI, Claudio MINELLI, Loredana DE PETRIS, Renzo LUSETTI, Francesco CARDUCCI ARTENISIO, Sandro DEL FATTORE, Vincenzo GAGLIANI CAPUTO e Stefania BIOLCHI per la somma di lire 9.803.769 ciascuno; 7.-Francesco RUTELLI e Domenico CECCHINI per la somma di lire 2.664.107 ciascuno; 8.- Francesco RUTELLI e Domenico CECCHINI per la somma di lire 1.733.333 ciascuno; 9.- Francesco RUTELLI e Domenico CECCHINI per la somma di lire 2.870.019 ciascuno; 10.- Francesco RUTELLI e Domenico CECCHINI per lire 82.895.582 ciascuno; 11.- Francesco RUTELLI e Linda LANZILLOTTA per la somma di lire 31.300.000 ciascuno; 12.-Linda LANZILLOTTA, Domenico CECCHINI, Amedeo PIVA, Giovanni BORGNA, Piero SANDULLI, Fiorella FARINELLI, Vincenzo GAGLIANI CAPUTO e Fortunato LORENZETTI per la somma di lire 520.625 ciascuno; 13.- Francesco RUTELLI e Linda LANZILLOTTA per la somma di lire 11.607.666 ciascuno; 14.- Francesco RUTELLI e Linda LANZILLOTTA per la somma di lire 11.000.000 ciascuno; 14.- Francesco RUTELLI e Linda LANZILLOTTA per la somma di lire 4.500.000 ciascuno; 16.- Francesco RUTELLI e Linda LANZILLOTTA per la somma di lire 26.740.824 ciascuno; 17.- Francesco RUTELLI e Renzo LUSETTI per la somma di lire 6.650.000 ciascuno; 18.- Francesco RUTELLI e Renzo LUSETTI per la somma di lire 15.558.323 ciascuno; 19.- Francesco RUTELLI e Renzo LUSETTI per la somma di lire 34.974.208 ciascuno; 20.- Francesco RUTELLI, Walter TOCCI, Linda LANZILLOTTA, Amedeo PIVA, Giovanni BORGNA, Piero SANDULLI, Claudio MINELLI, Domenico CECCHINI, Fiorella FARINELLI, Vincenzo GAGLIANI CAPUTO e Pietro BARRERA per la somma di lire 3.636.363 ciascuno; 21.- Francesco RUTELLI e Sandro DEL FATTORE per la somma di lire 1.450.000 ciascuno; 22.- Francesco RUTELLI e Claudio MINELLI per la somma di lire 100.119.355 ciascuno; 23.-Francesco RUTELLI e Claudio MINELLI per la somma di lire 100.119.355 ciascuno; 24.- Walter TOCCI, Linda LANZILLOTTA, Domenico CECCHINI, Giovanni BORGNA, Piero SANDULLI, Fiorella FARINELLI, Claudio MINELLI, Vincenzo GAGLIANI CAPUTO e Alberto FENU per la somma di lire 1.111.111 ciascuno; 25.- Francesco RUTELLI e Fiorella FARINELLI per la somma di lire 15.898.333 ciascuno; 26.- Francesco RUTELLI e Fiorella FARINELLI per la somma di lire 2.700.000 ciascuno; 27.- Francesco RUTELLI e Loredana DE PETRIS per la somma di lire 35.047.500 ciascuno; 28.- Francesco RUTELLI e Francesco CARDUCCI ARTENISIO per la somma di lire 18.595.000 ciascuno; 29.- Francesco RUTELLI e Francesco CARDUCCI ARTENISIO per la somma di lire 9.224.880 ciascuno; 30.- Francesco RUTELLI e Giovanni BORGNA per la somma di lire 66.782.030 ciascuno; 31.- Francesco RUTELLI ed Amedeo PIVA per la somma di lire 56.065.080 ciascuno; 32.- Francesco RUTELLI e Amedeo PIVA per la somma di lire 14.768.639 ciascuno; 33.- Francesco RUTELLI e Piero SANDULLI per la somma di lire 53.995.080 ciascuno; 34.- Francesco RUTELLI e Piero SANDULLI per la somma di lire 12.528.279 ciascuno; 35.- Francesco RUTELLI e Piero SANDULLI per la somma di lire 115.300.444 ciascuno. Tali importi dovranno essere rivalutati fino alla data di deposito della presente sentenza e sulla somma complessiva dovranno essere corrisposti, dalla stessa data, gli interessi legali fino all'intero soddisfo. CONDANNA altresì, i convenuti al pagamento in parti uguali delle spese di giudizio che fino alla data della presente sentenza vengono liquidate complessivamente in lire 20.299.880 Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2000 proseguita il 26 maggio 2000 ed il 4 luglio 2000.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE, IL PRESIDENTE

Depositata il 25 settembre 2001.

(La sentenza d'appello ha ridotto ad un quinto le pene pecuniarie, ribadendo pero' la sussistenza del reato.
Rutelli e gli altri condannati hanno annunciato ricorsi)

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