22 agosto 2001

 
     

Abusivismo edilizio:
condoni e condanne.

di Rita Guma

<<< parte 1

In tutta Italia, stando alle stime elaborate da Legambiente e dall'Istituto di ricerca Cresme, nel quinquennio 1994-1998, (cioè dopo il condono approvato dal Governo Berlusconi-Radice), sono state realizzate 232.000 nuove case abusive, per una superficie complessiva di 32,5 milioni di metri quadrati e un valore immobiliare di 29 mila miliardi di lire.
L'evasione fiscale corrispondente ammonta a 6.700 miliardi di lire.
Il 76,3% delle costruzioni illegali è concentrato nelle regioni meridionali e nelle isole (al Nord la percentuale scende al 14%, mentre al Centro è al 9,7%).
In particolare, il fenomeno è significativo in Campania, Sicilia, Puglia e Calabria, dove insiste quasi il 60% del totale nazionale delle costruzioni illegali.
Ciò dimostra che la mappa del fenomeno-abusivismo ricalca abbastanza fedelmente quella del radicamento delle organizzazioni criminali e mafiose sul territorio nazionale.

Ma dalla ricerca del Cresme emerge anche un dato di cambiamento qualitativo del fenomeno abusivo in Italia, come . rileva Giorgio Santilli per il Sole 24 ore. Egli riporta le considerazioni di Ermete Realacci, presidente di Legambiente: "In questi anni l’abusivismo ha fatto un salto di qualità: è sempre meno di necessità e sempre più si annida, invece, in aree pregiate d’Italia, ai confini di aree vincolate o di parchi" .
Il direttore tecnico del Cresme, Lorenzo Bellicini, ricorda che in Sicilia 305 case abusive su mille non sono occupate.
Il fenomeno non sembra interessare, però, proprio la regione più esposta: in Campania, infatti, c’è ancora un abusivismo di necessità, visto che soltanto 162 case su mille risultano non occupate.

Per fronteggiare il fenomeno, dopo anni di discussioni, il 3 giugno 2001 e' entrato in vigore il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 26 marzo 2001, n. 181 "Regolamento recante istituzione della direzione generale per il sostegno agli interventi contro l'abusivismo edilizio".
Il decreto istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici, la Direzione generale per il sostegno agli interventi conto l'abusivismo edilizio, le cui attribuzioni sono stabilite dall'articolo 2 della legge.
Alla Direzione generale, sono attribuiti vari compiti, tra i quali: il monitoraggio del fenomeno delle trasformazioni edilizie abusive; il supporto agli enti locali nella predisposizione degli atti relativi ai provvedimenti di individuazione e demolizione degli immobili abusivi; la raccolta delle segnalazioni di abusivismo edilizio.
La Direzione ha anche il compito di promuove le azioni giudiziarie e la costituzione di parte civile da parte dello Stato e di fornire il supporto alle iniziative delle regioni e degli enti locali in materia di violazioni dei vincoli idrogeologici, sismici e di quelli a tutela delle infrastrutture statali, fatto salvo quanto previsto in materia di danno ambientale.

Dal canto suo il comune di Napoli ha predisposto un servizio pubblico di segnalazione delle opere abusive, i cui numeri e indirizzi sono riportati anche in rete, sottolineando che il fenomeno dell’abusivismo edilizio, oltre a evidenziare comportamenti di illegalità perseguibili a norma di legge, arreca gravissimi danni all’ambiente e all’equilibrio del territorio.
Il comune di Cosenza ha varato addirittura apposite pagine on line sulle quali e' possibile seguire le varie fasi della demolizione delle opere abusive.

D'altra parte "Abbattere non e' difficile", spiega Lelio Barbiera in un articolo del 28 luglio sullo stesso quotidiano: "A differenza dei problemi riguardanti le responsabilità di persone e istituzioni per i danni conseguenti all'illegittimità dell'ecomostro, scrive Barbiera, quello concernente l'individuazione dell'autorità competente a disporre la demolizione delle costruzioni è di facile soluzione.
La prima premessa da prendere in considerazione è quella che per costruire legittimamente in un grande Comune come quello di Bari, sussistano alcune condizioni.
Una tra le principali è che sul suolo sul quale si intende insediare una costruzione, l'edificazione sia consentita e disciplinata da un programma urbanistico, o redatto unilateralmente dal Comune (il cosiddetto piano particolareggiato) o concordato fra Comune e proprietari dei suoli (la cosiddetta convenzione di lottizzazione). Occorre poi che i proprietari ottengano dal Comune una concessione a costruire, la cosiddetta concessione edilizia.
Se i richiedenti osservano le norme generali e quelle contenute nel piano particolareggiato o nella convenzione di lottizzazione, essi hanno un vero e proprio diritto ad ottenere la concessione edilizia. (….) Una volta accertata dalla Cassazione 1'illegittimità delle convenzioni di lottizzazione, ne deriva automaticamente l'illegittimità e quindi la nullità delle concessioni edilizie.
Non esiste alcuna possibilità, per nessun giudice ordinario o amministrativo, di modificare la sentenza della Cassazione anche riguardo all'estensione delle aree oggetto delle lottizzazioni nelle parti non coperte dalle costruzioni. All'illegittimità delle concessioni edilizie consegue, sempre automaticamente, l'illegittimità delle costruzioni, che vanno quindi demolite.
"
"Al riguardo" scrive ancora Barbiera" vale la pena ricordare che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con sentenza del 30 maggio 2000 (era una "causa" che vedeva schierata la Società Belvedere alberghiera contro il governo italiano), ha stabilito che la Pubblica Amministrazione non può trarre beneficio, proprio in materia di proprietà, da una situazione illegittima(…) Sotto il profilo dell'attuazione dell'obbligo, l'inerzia dell'attivazione dell'autorità comunale può essere surrogata dall'intervento di un'autorità di controllo, anche mediante la nomina di un commissario ad acta. Trattandosi di atto dovuto, è certamente da escludere la competenza di organi collegiali deliberativi (Consiglio comunale o giunta)."

Dunque si puo' procedere all'abbattimento, anche perche' esso si dimostra una ottima terapia preventiva.
Secondo i dati del rapporto Ecomafia 2001 di Legambiente, la stagione della "legalità edilizia" (compresa una serie di abbattimenti di grande rilievo, da Eboli fino alla Valle dei Templi) ha ridotto, nel 2000, il numero delle case abusive in Italia (-13,8%). Il numero delle case abusive che non hanno visto la luce nel 2000 può essere stimato in circa 4.600.
E, poiche' i costi sono a carico dei responsabili dell'opera abusiva, la pubblica amministrazione non ne subisce un danno economico.
A volte poi, perseguire gli illeciti puo' portare imprevisti introiti nelle pubbliche casse.

A Bari , come riporta un articolo di Raffaele Lo Russo su La Repubblica del 26 luglio, la Corte dei Conti ha condannato in primo grado, con sentenza depositata il 17 luglio scorso, gli amministratori pubblici responsabili del mancato abbattimento di edifici abusivi, alla restituzione di 800 milioni per l'uso illegittimo da parte di terzi.
Per dieci anni hanno lasciato che villette costruite abusivamente a Torre a Mare, confiscate dalla magistratura e assegnate al patrimonio comunale, fossero abitate "gratuitamente" dagli ex proprietari.
Dovranno pagare - se la sentenza diventerà definitiva - dirigenti e assessori comunali al Patrimonio e all'Urbanistica succedutisi dal '94 al '99 e i dirigenti interessati.
L'ammontare della somma che la Corte dei Conti ha chiesto a ciascuno dei presunti responsabili del danno erariale è proporzionale alla durata dell'incarico: si va da un minimo di 30 milioni ad un massimo di 135 milioni.

In un altro caso, invece, riportato da Il giornale di Vicenza dell'1 Agosto 2001, il Comune di San Vito, mettendo all'asta un appezzamento di terreno espropriato a seguito di un abuso edilizio di circa vent'anni fa, ne ha ricavato 700 milioni.

Ogni tanto succede.

Bollettino Osservatorio

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