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Mediazione
civile e profili d’illegittimità costituzionale : aggiornamento
e questioni aperte
di
Saverio Tucci*
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prima parte
Prima,
però, della pronuncia della Consulta ed a diritto allora vigente,
il Tribunale di Tivoli aveva dovuto affrontare una questione
legata all’interpretazione dell’art. 5 d.lgs. 28/2010.
Con
l’ordinanza del 23 maggio 2012 il Tribunale di Tivoli aveva
sollevato “questione di legittimità costituzionale dell’art.
5 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, attuazione dell'articolo 60
della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali (G.U. n. 53 del 5.3.2010) con riferimento agli
articoli 11, 24, 111, 117 della Costituzione nonché dell’art.
6 e 13 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti
dell’Uomo e degli artt. 47, 52 e 53 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell’Unione Europea, nella parte in cui viola
il principio di non incertezza del diritto («défaut de sécurité
juridique») non prevedendo una formulazione della normativa
di comprensione univoca e chiara del proprio significato”.
Nella fattispecie sottoposta al Tribunale di Tivoli l’attrice
aveva chiesto al giudice di dichiarare la cessazione degli
effetti civili del matrimonio e di voler provvedere allo scioglimento
della comunione dell’immobile destinato a casa coniugale.
Il convenuto si era costituito chiedendo anch’egli la dichiarazione
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma alla
prima udienza, con riferimento all’istanza di divisione dell’immobile
formulata dall’attrice, aveva chiesto al giudice una pronuncia
d’improcedibilità del ricorso. Ciò in ragione del mancato
esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria di
cui all’art. 5 d.lgs. 28/2010, essendo la divisione una delle
materie10 indicate nel predetto articolo.
Il
giudice, quindi, aveva dovuto valutare se la suddetta procedura
fosse obbligatoria anche in caso di giudizio divisorio introdotto
nell’ambito di una controversia in materia di diritto di famiglia,
nella fattispecie un giudizio di divorzio, posto che la legge
per tali giudizi già prevede un rito specifico con apposito
tentativo di conciliazione da effettuarsi a cura del presidente
del tribunale o di un giudice delegato nella c.d. fase presidenziale,
come avvenuto nel caso di specie.
Tuttavia,
ai fini di una maggiore comprensione della vicenda de qua,
si ritiene opportuno esaminare anche l’art. 2, c. 1, d.lgs.
28/2010. Tale disposizione prevede che “Chiunque può accedere
alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile
e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le
disposizioni del presente decreto”.
La
limitazione ai soli diritti disponibili è stata criticata
da una parte della dottrina11 la quale
ha osservato che vengono in tal modo espunti dall’area della
mediazione tutte le liti di famiglia, in particolare quelle
connesse alla separazione, al divorzio e all’affidamento dei
figli, che più di altre potrebbero beneficiare di un’attività
conciliativa sollecitata dal giudice ed espletata da un mediatore
professionista.
Appare pacifico in dottrina e giurisprudenza che il diritto
di chiedere la separazione e lo scioglimento del matrimonio
civile (o la cessazione degli effetti civili del matrimonio
in caso di matrimonio concordatario) sia un diritto indisponibile12;
in questi casi, quindi, non è possibile accedere al procedimento
di mediazione di cui al citato decreto legislativo. Tuttavia,
nei giudizi di separazione e di scioglimento del matrimonio
vi è la possibilità di proporre domande di carattere patrimoniale
ed inerenti, così, a diritti disponibili13.
In
ragione di ciò, prima del recente intervento della Corte costituzionale,
si poteva anche concludere sostenendo che tali controversie
avrebbero dovuto essere oggetto di mediazione obbligatoria
limitatamente ai profili di natura patrimoniale (ad esempio
in caso di domanda di divisione)14.
Ricordo altresì che il Tribunale di Tivoli aveva sostenuto
che “vi è una sostanziale impossibilità di una interpretazione
univoca della disposizione. Il potere decisorio del giudice
sconfinerebbe nella fattispecie in quello creativo del precetto,
anziché limitarsi ad una interpretazione dello stesso, non
essendovi alcuna indicazione normativa in merito al rapporto
tra rito divorzile e giudizio di divisione nell’ottica della
mediazione. Ciò peraltro potrebbe dar luogo (come sta effettivamente
accadendo) ad interpretazioni divergenti o contrapposte da
parte dei vari giudici di merito, determinando una mancanza
di certezza del diritto. (…) tale incertezza integra ad avviso
di questo Giudice una violazione della Convenzione EDU che
merita di essere rimessa alla attenzione del Giudice delle
Leggi, per la verifica della compatibilità delle norme di
riferimento con l’art. 6 della Convenzione EDU. La giurisprudenza
della Corte EDU è molto chiara sul punto (Broniowski v. Poland
[GC], no. 31443/96, e 151, ECHR 2004-V; Paduraru v. Romania,
no. 63252/00, e 92, ECHR 2005-XII; and Beian v. Romania) a
far data dall’importante sentenza Broniowski. Il principio
implica che chi è sottoposto ad una normativa debba sapere
cosa è permesso e cosa no, cosa è obbligatorio e cosa non
lo è in base a norme chiare e di costante applicazione”.
La
Corte di Strasburgo ha affermato che le norme procedurali
di cui all’art. 6 CEDU mirano, in buona sostanza, ad assicurare
la buona amministrazione della giustizia e il rispetto, in
particolar modo, del principio della certezza del diritto,
di conseguenza alle parti interessate deve essere garantita
l’applicazione di tali norme (Corte EDU, grande camera, 18.2.2009,
Andrejeva c. Lettonia). Si condividono le argomentazioni poste
dal Tribunale di Tivoli a sostegno della tesi secondo cui
il testo della disposizione in questione non ha un significato
univoco, violando così il principio della certezza del diritto
tutelato dalla Convenzione EDU.
Secondo la teoria sostenuta dal Consiglio di Stato15,
l'art. 6 CEDU è divenuto direttamente applicabile nel sistema
nazionale a seguito della modifica dell'art. 6 del Trattato
sull’Unione Europea; modifica disposta dal Trattato di Lisbona
entrato in vigore il 1° dicembre 2009.
Premesso
ciò, a parere di chi scrive il Giudice di Tivoli avrebbe potuto
continuare il giudizio esaminando anche la domanda involgente
i diritti disponibili disapplicando l’art. 5 d.lgs. 28/2010
poiché in contrasto con un principio dell’ordinamento comunitario,
aderendo in tal modo alla suddetta teoria.
Orbene,
con il Trattato di Lisbona l’art. 6 del TUE richiama esplicitamente
la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; lo
stesso articolo prevede, al paragrafo 2, l’adesione dell’Unione
Europea alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti
dell’Uomo e delle libertà fondamentali e prevede altresì,
al paragrafo 3, che i diritti fondamentali garantiti dalla
CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli
Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto
princìpi generali.
Secondo
il principio del primato del diritto dell’Unione Europea in
caso di conflitto, di contraddizione o di incompatibilità
tra norme di diritto dell’Unione e norme nazionali, le prime
prevalgono sulle seconde. Tale principio è stato affermato
per la prima volta nella celebre sentenza Costa c. Enel della
Corte di giustizia CE16. Nel rispetto
di tale principio il Giudice nazionale “ha l’obbligo di
garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando
all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione
contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore,
senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in
via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale”17.
La
Corte costituzionale con diverse sentenze in materia ha chiarito
che il giudizio di legittimità costituzionale è da ritenersi
ammissibile quando esso è instaurato in via principale; invece,
nei giudizi in via incidentale, la stessa Corte si è dichiarata
incompetente a conoscere di un eventuale contrasto tra una
norma interna ed una norma europea (“regolamenti e princìpi
dell’ordinamento comunitario”18), rimettendo
al giudice il compito di disapplicare l’eventuale normativa
interna confliggente19.
Oltre a ciò si evidenzia che il procedimento di mediazione
di cui all’art. 5 d.lgs. 28/2010 si presenta, come si evince
dal testo della disposizione stessa e dai lavori preparatori,
alternativo ad altri procedimenti in cui vi sono “organi”
che offrono “adeguate garanzie di imparzialità e di efficienza”
al fine di evitare di differire eccessivamente l’accesso alla
giurisdizione. Si considerino, inoltre, il principio del giusto
processo, con particolare riferimento alla ragionevole durata
dello stesso, garantito dall’art. 111 Cost. ed il principio
di economia processuale.
In
ragione di quanto innanzi, attraverso una interpretazione
costituzionalmente orientata si sarebbe potuto affermare,
a parere di chi scrive, che in caso di giudizio che segue
un rito speciale nel quale è già prevista un'attività di mediazione
(rectius: tentativo di conciliazione) – anche se non espressamente
previsto dall’art. 5 d.lgs. 28/2010 come alternativo così
come per la materia bancaria e finanziaria – questo non avrebbe
dovuto essere oggetto del procedimento di mediazione obbligatoria,
onde evitare dispendio di tempo e costi.
Per
effetto del sopra ricordato comunicato del 24 ottobre 2012
dell'ufficio stampa della Corte costituzionale non vi è allo
stato alcun dubbio quanto alla facoltatività della mediazione,
non sussistendo più obbligatorietà alcuna, dal momento della
pubblicazione della sentenza della Consulta.
10 Condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie,
patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli
e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con
il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti
assicurativi, bancari e finanziari.
11
L. Dittrich, Il procedimento di mediazione nel d.lgs. n. 28
del 4 marzo 2010, in Riv. dir. proc., Cedam, 3, 2010, p. 575
ss.
12
V. Roppo, Istituzioni di diritto privato, Monduzzi, 2001,
p. 83; A. Torrente-P. Schlesinger, Manuale di diritto privato,
Giuffrè, 2007, p. 1091, in dottrina; Cass. civ., sez. I, 18.2.2000,
n. 1810, in Mass. giur. it., 2000; Trib. Catania 2.12.1988,
in Dir. famiglia, 1988, 1736; Cass. civ. 30.1.1979, n. 656,
in Mass. giur. it., 1979; Cass. civ. 5.1.1972, n. 29, in Mass.
giur. it, 1972, 12, in giurisprudenza.
13 Cass. civ., sez. I, 25.6.2003, n. 10065, in Mass. giur.
it., 2003.
14 G. Siniscalchi, Mediazione civile e mediazione familiare
(Relazione al secondo convegno su legalità e famiglia del
9 e 10 settembre 2011 in Catanzaro lido organizzato dall’Università
degli studi Magna Græcia di Catanzaro), in http://www.osservatoriosullalegalita.org.
15
Cons. St., sez. IV, 2.3.2010, n. 1220, in Giornale dir. amm.,
2010, 5, 533; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis, 18.5.2010,
n. 11984, in Giur. it., 2011, 6, 1435; in senso difforme Corte
cost. 80/2011, in Giur. it., 2012, 4, 777; Corte giust. UE
24.4.2012, n. 571, C-571/10, in Giornale dir. amm., 2012,
6, 648.
16 Corte giust. CE 15.7.1964, n. 6, C-6/64, in Racc., 1129.
17 Corte giust. CE 9.3.1978, n. 106, C-106/77, in Riv. dir.
comm., 1979, 195.
18 Corte cost. 170/1984, in CED Cassazione, 1984.
19
Corte cost. 170/1984, in CED Cassazione, 1984, cit.; Corte
cost. 384/1994, in CED Cassazione, 1994; Corte cost. 94/1995,
in CED Cassazione, 1995.
*
avvocato, foro di Milano.
 
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